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La Camera,
premesso che:
la Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi risale al 1991,
a promuovere la stipula di una nuova convenzione in materia e ad adottare le necessarie iniziative per una sua sollecita ratifica.
9/2381-C/1. Perrotta.
La Camera,
premesso che:
la Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi è un trattato internazionale di grande rilevanza per la tutela di questo territorio montano, che vuole favorire lo sviluppo economico e turistico nel rispetto delle risorse paesaggistiche e naturalistiche che lo caratterizzano;
lo sviluppo che i protocolli vogliono perseguire nell'incentivare le tipiche attività di questi territori, quali l'agricoltura, l'economia forestale e il turismo, vede tra le sue prerogative principali quella del recupero delle aree degradate in stato di abbandono per una loro valorizzazione che favorisca anche l'occupazione e il reddito;
i protocolli intendono, inoltre, favorire la permanenza in questi territori della popolazione locale, spesso costretta dalla ricerca di un'occupazione lavorativa all'abbandono della propria terra, benché legata alle proprie tradizioni, e garantire il rispetto delle singole identità linguistiche e della propria cultura;
si considera necessario mantenere la storica e tradizionale perimetrazione dell'ambiente alpino, evitando di escludere dalla partizione la regione giuliana e istriana, che comprende il Carso e la parte meridionale delle Alpi giulie, che alcuni studi vorrebbero classificare come territori morfologicamente simili alle Dinariche e di conseguenza ricomprendere in questo gruppo, mentre sono riconosciuti dalla maggioranza degli studiosi di orografia come territori montani tipicamente alpini e, pertanto, legittimamente appartenenti alle Alpi;
l'esclusione, oltre alle valutazioni di tipo scientifico, determinerebbe importanti conseguenze negative sulla conservazione di questa regione che verrebbe, tra l'altro, privata della tutela prevista proprio dalla suddetta Convenzione internazionale,
ad adottare le necessarie misure per consentire che la regione giuliana e istriana mantenga la tradizionale classificazione orografica di territorio alpino e resti, pertanto, inserita all'interno del perimetro tutelato dalla Convenzione.
9/2381-C/2. Rosato.