Allegato A
Seduta n. 576 del 27/1/2005


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(A.C. 2381-C - Sezione 3)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 456.565 euro annui a decorrere dal 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 2.

Al comma 1, sostituire le parole: 456.565 euro con le seguenti: 462.765 euro.
2. 1. Detomas, Fistarol, Mattarella, Olivieri, Boato, Bressa, Brugger, Calzolaio, Chianale, Collè.

Al comma 1, sostituire le parole: 456.565 euro con le seguenti: 460.000 euro.
2. 2. Calzolaio, Chianale, Collè, Detomas, Fistarol, Mattarella, Olivieri, Boato, Bressa, Brugger.

Al comma 1, sostituire le parole: 456.565 euro con le seguenti: 458.000 euro.
2. 3. Collè, Detomas, Fistarol, Mattarella, Olivieri, Boato, Bressa, Brugger, Calzolaio, Chianale.

Al comma 1, sostituire le parole: a decorrere dall'anno 2004 con le seguenti: a decorrere dall'anno 2005.

Conseguentemente, al medesimo comma:
sostituire le parole:
bilancio triennale 2004-2006 con le seguenti: bilancio triennale 2005-2007;
sostituire le parole: per l'anno 2004 con le seguenti: per l'anno 2005.
2. 30. (da votarsi ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).
(Approvato)