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1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Protocolli di attuazione della Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi, con annessi, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991:
a) «Protocollo nell'ambito delle foreste montane», fatto a Brdo il 27 febbraio 1996;
b) «Protocollo nell'ambito della pianificazione territoriale e dello sviluppo sostenibile», fatto a Chambéry il 20 dicembre 1994;
c) «Protocollo nell'ambito della composizione delle controversie», fatto a Lucerna il 31 ottobre 2000;
d) «Protocollo nell'ambito della difesa del suolo», fatto a Bled il 16 ottobre 1998;
e) «Protocollo nell'ambito dell'energia», fatto a Bled il 16 ottobre 1998;
f) «Protocollo nell'ambito della protezione della natura e della tutela del paesaggio, con allegati», fatto a Chambéry il 20 dicembre 1994;
g) «Protocollo nell'ambito dell'agricoltura di montagna, con allegato», fatto a Chambéry il 20 dicembre 1994;
h) «Protocollo nell'ambito del turismo», fatto a Bled il 16 ottobre 1998;
2. Piena ed intera esecuzione è data ai Protocolli di cui al comma 1 a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dal capitolo V dei Protocolli di cui alle lettere a), b), d), e), f), g), h) e dall'articolo 16 del Protocollo di cui alla lettera c).
3. Lo Stato, le regioni e gli enti locali provvedono all'adozione degli atti e delle misure previsti dai Protocolli di cui al comma 1, secondo le rispettive competenze, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 3 della legge 14 ottobre 1999, n. 403, sulle attribuzioni della Consulta Stato-regioni dell'Arco alpino, convocata e presieduta dal Ministro per gli affari regionali.
Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
i) «Protocollo nell'ambito dei trasporti», fatto a Lucerna il 31 ottobre 2000.
Conseguentemente:
Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
Conseguentemente:
Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: di cui alle lettere a), b), d), e), f), g), h), aggiungere la seguente: i).
Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: di cui alle lettere a), b), d), e), f), g), h), aggiungere la seguente: i).
Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: di cui alle lettere a), b), d), e), f), g), h), aggiungere la seguente: i).
al comma 2, dopo le parole: di cui alle lettere a), b), d), e), f), g), h), aggiungere la seguente: i);
all'articolo 2, comma 1, sostituire le parole: 456.565 euro con le seguenti: 460.000 euro.
1. 10. Calzolaio, Chianale, Collè, Detomas, Fistarol, Mattarella, Olivieri, Boato, Bressa, Brugger.
i) «Protocollo nell'ambito dei trasporti», fatto a Lucerna il 31 ottobre 2000.
al comma 2, dopo le parole: di cui alle lettere a), b), d), e), f), g), h), aggiungere la seguente: i);
all'articolo 2, comma 1, sostituire le parole: 456.565 euro con le seguenti: 458.000 euro.
1. 11. Mattarella, Olivieri, Boato, Bressa, Brugger, Calzolaio, Chianale, Collè, Detomas, Fistarol.
i) «Protocollo nell'ambito dei trasporti», fatto a Lucerna il 31 ottobre 2000.Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: di cui alle lettere a), b), d), e), f), g), h), aggiungere la seguente: i).
*1. 1. Brugger, Zeller, Widmann, Collè, Detomas.
i) «Protocollo nell'ambito dei trasporti», fatto a Lucerna il 31 ottobre 2000.
*1. 2. Calzolaio, Maran, Chianale, Olivieri.
i) «Protocollo nell'ambito dei trasporti», fatto a Lucerna il 31 ottobre 2000.
*1. 3. Boato, Cima, Lion, Zanella.
i) «Protocollo nell'ambito dei trasporti», fatto a Lucerna il 31 ottobre 2000.
*1. 4. Mattarella, Fistarol, Bressa, Rosato.