Resoconto stenografico dell'Assemblea
Seduta n. 575 del 26/1/2005
Back Index Forward

Pag. 2


...

La seduta, sospesa alle 9,45, è ripresa alle 10,05.

Si riprende la discussione.

(Ripresa discussione - Doc. IV-quater, n. 52)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore per la maggioranza, onorevole Mantini.

PIERLUIGI MANTINI, Relatore per la maggioranza. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il mio ritardo era dovuto all'attività della Giunta che era riunita in seduta.
La Giunta riferisce su una richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità concernente il deputato Vittorio Sgarbi con riferimento ad un procedimento civile pendente nei suoi confronti presso la corte d'appello di Roma originato da un atto di citazione depositato dalla dottoressa Ilda Boccassini.
In particolare, il deputato Sgarbi è stato citato per alcune affermazioni rese nel corso della trasmissione Sgarbi quotidiani, nella puntata del 2 gennaio 1998. Per quanto risulta sia dalla trascrizione della trasmissione che dall'atto di citazione, il deputato Sgarbi, tra l'altro, ha affermato: «... dalle vicende Boccassini dipende anche la morte di uno dei magistrati più seri d'Italia, Michele Coiro. Michele Coiro è stato ucciso. È stato cacciato, il CSM ha stabilito che non poteva essere più procuratore capo e, quindi, lui ha prontamente scelto di andare al ministero e poi è morto. Morto di crepacuore. Questa è la conseguenza di un'azione iniqua di cui la Boccassini potrebbe essere perseguita non soltanto per abuso, ma anche come stimolatrice di una conseguenza tragica, come chi tenendo in carcere taluno lo induce al suicidio, fra chi porta un tale male nel cuore di un uomo, con la volontà di inquisire e opprimere un potere che è quello simboleggiato dalla procura di Roma che in quel caso il procuratore era Coiro e contro di lui andava l'azione di principi che partiva da Milano... ».
La Giunta, che ha avuto la questione all'ordine del giorno fin dal settembre 2002, è pervenuta al suo esame nella seduta del 22 gennaio 2003, durante la quale - pur regolarmente convocato - il deputato Sgarbi non è intervenuto e nella quale i componenti hanno preso atto dell'intervenuta condanna di primo grado emanata dal tribunale di Roma, con sentenza del maggio 2001.


Pag. 3


Nel corso del giudizio di primo grado, la difesa del deputato Sgarbi ha eccepito l'applicazione della regola dell'insindacabilità, ma il giudice l'ha disattesa. Vale la pena, onorevoli colleghi, di riportare uno stralcio della decisione. Nella sentenza è affermato quanto segue: «Passando dunque al merito, non crede il decidente che nella specie ricorra la speciale immunità invocata. Richiamando alcune non lontane pronunce della Corte costituzionale (...), si ritiene che le affermazioni rese dall'onorevole Sgarbi non abbiano contenuto politico-parlamentare e non possano, quindi, essere ricomprese nella previsione della norma indicata. La Corte ha, infatti, più volte sottolineato che la prerogativa di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione non copre tutte le opinioni espresse dal parlamentare, ma solo quelle legate da «nesso funzionale» con le attività svolte «nella qualità» di membro delle Camere.
La giurisprudenza citata è copiosa e costante, ma ricordo che in tal senso il Parlamento ha approvato la legge attuativa n. 140 del 2003, che richiama anch'essa il nesso funzionale.
«Si è affermato, in particolare, che costituiscono opinioni espresse nell'esercizio della funzione quelle manifestate nel corso dei lavori della Camera medesima, ovvero manifestate in atti, anche individuali, costituenti estrinsecazione delle facoltà proprie del parlamentare in quanto membro dell'Assemblea. Invece, l'attività politica "- questo è il punto di maggior rilievo su cui soffermarsi -" svolta dal parlamentare al di fuori di questo ambito non può dirsi di per sé esplicazione di una funzione parlamentare nel senso preciso cui si riferisce l'articolo 68, primo comma, della Costituzione».
È persino banale - ma voglio farlo - ricordare ai colleghi che la Costituzione fa riferimento esattamente all'esercizio delle funzioni parlamentari e non all'insindacabilità delle opinioni del parlamentare. Questa è l'interpretazione non solo della Corte costituzionale, ma anche della legge da noi approvata nel 2003.
Dunque, il giudizio si conclude ritenendo non sussistente l'insindacabilità e la sentenza non solo puntualmente dà atto dell'inesistenza di un nesso funzionale, in effetti, neanche in senso lato. Rinveniamo, infatti, atti di critica espressi nell'esercizio delle funzioni parlamentari nei confronti del caso Coiro da parte del collega Sgarbi. Quindi, certamente il nesso funzionale non può essere individuato neanche con un'interpretazione estensiva.
Inoltre, la sentenza richiama un'altra peculiarità già oggetto di decisioni da parte della stessa Corte costituzionale. «L'onorevole Sgarbi, nella conduzione della trasmissione televisiva che porta il suo nome, non svolgeva la sua funzione parlamentare neppure sub specie di attività connessa, ma esercitava un'attività professionale di conduttore ed opinionista televisivo nell'ambito di un rapporto di lavoro ovvero di un contratto d'opera, retribuiti in forza di intese contrattuali concluse con una parte privata». Anche questo elemento è illuminante circa la natura privata delle opinioni espresse nel corso di quelle trasmissioni.
Devo anche ricordare, da ultimo, che ripetutamente la Corte europea dei diritti dell'uomo ha statuito che può conciliarsi con l'articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (che - come noto - prevede il diritto di tutti ad un equo processo innanzi a un tribunale imparziale) solo un'applicazione assai ristretta dell'insindacabilità, intesa come completa esenzione della responsabilità per le affermazioni rese nell'esercizio del mandato parlamentare, altrimenti l'impedimento alla conoscibilità giurisdizionale delle dichiarazioni dei membri dei Parlamenti nazionali diventerebbe un salvacondotto incontrollabile lesivo del diritto dell'uomo a chiedere sulle sue cause un giudizio equo. Anche queste decisioni sono per noi un principio che non possiamo in alcun modo trascurare.
Credo di essere stato esauriente e mi permetto di rivolgere un appello ai colleghi affinché il voto sia consapevole. Non è in gioco la simpatia o la solidarietà nei confronti del collega Sgarbi, ma qualcosa di molto più importante, ossia la capacità


Pag. 4

del Parlamento di attenersi ai principi costituzionali e anche - non sembri fuori di luogo - ai principi dell'etica politica. È in gioco un messaggio che le istituzioni rappresentative devono poter dare al paese, quello per cui la classe politica e i parlamentari conoscono i diritti ma anche i doveri. È un messaggio fondamentale per la credibilità della classe politica e delle istituzioni democratiche.
Mi auguro, pertanto, che il voto sia consapevole di queste ragioni e che dunque possa essere conforme alla proposta della maggioranza della Giunta per le autorizzazioni, nel senso che ho detto, cioè del rifiuto della insindacabilità.

PRESIDENTE. Constato l'assenza del relatore di minoranza, onorevole Fragalà: si intende che abbia rinunziato ad intervenire.
Non vi sono iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione.

Back Index Forward