La Camera,
premesso che:
tutto il sistema produttivo nazionale sta attraversando un delicato periodo di difficoltà: inefficienze strutturali, arretratezza di modelli di gestione e di strategie di sviluppo, inadeguate norme di carattere fiscale, segnatamente nel quadro dei contributi previdenziali ed assistenziali, e diversi altri fattori di vincolo concorrono a rendere critico lo sviluppo e la competitività delle imprese del nostro Paese. La questione riguarda tutti i settori economici e politici, dal primario agricolo a quello dei servizi;
il settore della produzione agricola nazionale, segnatamente del sistema ortofrutticolo, sta attraversando un momento di incertezza e di difficoltà particolarmente grave. A fronte di costi alla produzione che via via diventano sempre più elevati, si riscontrano prezzi pagati agli agricoltori spesso appena sufficienti a coprire le spese sostenute per le relative coltivazioni e non di rado anche inferiori ad esse, ma con il paradosso che il consumatore si confronta con prezzi di mercato insostenibili per gli acquisti quotidiani;
il perdurare di situazioni di crisi dei prezzi di vendita alla produzione, verificatesi con continuità negli ultimi tre anni e che hanno interessato le maggiori colture ortofrutticole del sistema rurale italiano, in particolare dei territori vocati dell'Agro pontino e quelli pugliesi della provincia di Taranto (si fa riferimento soprattutto alle zucchine da un lato e all'uva da tavola dall'altro), ha aggravato un fenomeno già emergenziale in condizioni normali, quale quello del regime dei contributi SCAU;
da almeno un mese, nel comune di Ginosa (Taranto) sono in atto presìdi di agricoltori e di esponenti di organizzazioni sindacali (unione agricoltori) per sensibilizzare il Governo affinché si occupi della questione. Con altre procedure, come sottoscrizione di note interprofessionali siglate in Agro pontino (mercato ortofrutticolo di Fondi) ed inviate al Governo, analoga sensibilizzazione è stata operata dagli esponenti dei sindacati agricoli della provincia di Latina;
nella giornata del 9 dicembre 2004, il ministro dell'economia e delle finanze con nota Prot. n. 1409, in risposta al Presidente della Commissione bilancio del Senato della Repubblica e di seguito fatta pervenire al sindaco del comune di Palagianello (Taranto) perché servisse per rispondere alle aspettative del presidio di Ginosa, dichiarava la propria intenzione di procedere alla riforma del sistema dei contributi SCAU, perché ormai fuori mercato rispetto a quelli pagati dagli agricoltori europei;
la riforma auspicata potrebbe altresì concorrere a dare respiro alla quasi totalità dei produttori ortofrutticoli del Centro Sud, che per via di situazioni di crisi di mercato e di emergenze calamitose, sopportano altissimi livelli di indebitamento bancario, con serio rischio di perdere le proprie imprese,
ad intraprendere opportune iniziative, tra cui azioni di carattere conoscitivo e di indagine, volte a verificare quali siano le problematicità più gravi che causano o possono causare la tenuta e lo sviluppo competitivo delle imprese del sistema produttivo nazionale, anche al fine di impedirne la trasformazione in casi di crisi o correggerne le possibili deviazioni;
a procedere alla revisione del sistema dei contributi SCAU, anche in conformità alle dichiarazioni pronunciate dal ministro dell'economia e delle finanze nelle circostanze di cui in premessa;
ad attivarsi in maniera specifica per dare una pronta soluzione al grave problema dell'indebitamento bancario che colpisce soprattutto gli agricoltori del Centro Sud del Paese.
9/5464/1. Burani Procaccini, Ricciuti, Marinello, Romele, Jacini.
La Camera,
premesso che il decreto n. 347/03, che reca la disciplina speciale in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, che il presente decreto modifica solo per la parte relativa ai requisiti soggettivi, prevede che l'ammissione dell'impresa in crisi a tale disciplina avvenga a seguito di istanza motivata dell'impresa al ministro delle attività produttive, da comunicarsi contestualmente al tribunale;
lo stesso decreto prevede che il ministro delle attività produttive, valutati i requisiti dell'impresa e le motivazioni della richiesta, provveda con proprio decreto all'avvio della procedura, e alla nomina del commissario straordinario;
tali norme appaiono in contrasto con le osservazioni della Comunità europea in materia;
valutato che è necessario che le norme in tema di crisi d'impresa siano compatibili con le disposizioni del Trattato dell'Unione in tema di aiuti alle imprese;
occorre garantire l'efficacia di tali procedure, ed evitare che l'esercizio delle competenze prima attribuite al giudice da parte dell'autorità amministrativa, comprima i diritti dei creditori senza che a costoro sia data adeguata tutela;
a valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere che l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria sia disposta dall'autorità giudiziaria, senz'altra valutazione se non quella relativa alla sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi e a disporre che l'autorità giudiziaria provveda all'apertura della procedura di amministrazione straordinaria di cui al presente decreto con immediata nomina del commissario straordinario.
9/5464/2. Rugghia.
La Camera,
premesso che appare necessario assicurare una più rapida ed efficace definizione dei procedimenti giurisdizionali in materia di crisi d'impresa;
la trattazione dei procedimenti previsti dalla disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza e delle relative controversie, richiede che i giudici abbiano competenze specifiche in materia;
considerato che occorre che giudici con tali competenze siano assegnati in via esclusiva a specifiche sezioni specializzate nella trattazione dei procedimenti previsti dalla disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, e in modo da garantire adeguati criteri di rotazione, e al fine di evitare la dispersione delle competenze professionali acquisite;
occorre altresì prevedere adeguati strumenti di formazione e di aggiornamento professionale dei magistrati che compongono tali sezioni specializzate;
ad avviare uno studio per verificare la necessità di:
istituire presso i tribunali delle città sedi di corte di appello, nonché presso tribunali individuati in relazione all'estensione del territorio di competenza, del volume del contenzioso in essere, e del numero delle imprese iscritte presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura del circondario, sezioni specializzate nella trattazione dei procedimenti previsti dalla disciplina dell'amministrazione
straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza e di tutte le relative controversie, nonché di tutti i procedimenti connessi e consequenziali; a tali sezioni dovranno essere attribuite anche le azioni che derivano dal fallimento, con esclusione della dichiarazione di fallimento e delle competenze gestorie del tribunale fallimentare, e in generale con esclusione dei procedimenti previsti dal capo I del titolo IV del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, che sono di competenza del tribunale del luogo in cui ha sede l'impresa;
integrare tali sezioni specializzate con esperti in materia di amministrazione straordinaria, nominati dal Consiglio superiore della magistratura o, per sua delega, da presidenti di corte di appello in considerazione dell'esigenza di evitare conflitti di interessi, iscritti in albi speciali presso le corti di appello medesime;
istituire parimenti presso le corti di appello e la Corte di Cassazione sezioni specializzate nella trattazione dei procedimenti nelle medesime materie, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato né incrementi di dotazioni organiche;
attribuire alle sezioni specializzate competenza territoriale estesa all'ambito dell'intero distretto o circondario;
ad adottare le eventuali iniziative normative necessarie.
9/5464/3. Nieddu.
La Camera,
premesso che il commissario straordinario, nell'ambito della disciplina vigente in materia di amministrazione straordinaria, come previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 347/03, svolge anche le funzioni attribuite al commissario giudiziale dal decreto legislativo 270/99 nella fase preliminare del procedimento, è pubblico ufficiale e ha la gestione dell'impresa;
il medesimo decreto legislativo 270/99 ha previsto, con regolamento del Ministero dell'Industria, di concerto con il ministro di grazia e giustizia, specifici requisiti di professionalità e onorabilità dei commissari straordinari;
considerato che secondo quanto previsto dalla disciplina speciale di ammissione immediata all'amministrazione controllata di cui al decreto legislativo 347/03, il decreto di nomina del commissario straordinario è adottato dal ministro delle attività produttive;
il commissario straordinario nominato dal ministro per la gestione della crisi dell'impresa «Volare» non sembra possedere i requisiti prescritti di professionalità;
a valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere che alla nomina del commissario straordinario provveda l'autorità giudiziaria;
ad emanare disposizioni specifiche per assicurare che il commissario straordinario sia scelto in base a specifici requisiti di onorabilità, professionalità e di esperienza, oltre a riconosciuti requisiti di indipendenza, tra i soggetti, persone fisiche o persone giuridiche, iscritti in un istituendo albo speciale dei professionisti delle crisi d'impresa, tenuto dal Ministero di Giustizia, suddiviso in distinte sezioni in relazione all'entità dell'indebitamento e dei livelli occupazionali dell'impresa, nonché in relazione all'eventuale ricorso della stessa al mercato del capitale di rischio o alla emissione di strumenti finanziari diffusi tra il pubblico.
9/5464/4. Raffaldini.
La Camera,
premesso che:
la grave situazione economica e finanziaria di imprese in crisi richiede l'immediata adozione di misure volte a sostenere le imprese della filiera colpite in modo mediato o diretto dalla crisi medesima;
valutato che:
in conseguenza dell'applicazione della procedura di amministrazione straordinaria di cui al presente decreto, le imprese fornitrici e subfornitrici di imprese in crisi sono tenute ad emettere regolare fattura a fronte dei crediti derivanti dalle forniture necessarie per la continuazione dell'esercizio dell'impresa;
nonostante il decreto legislativo 270/99 preveda che tali crediti siano soddisfatti in prededuzione a norma dell'articolo 111, primo comma, numero 1, della legge fallimentare, questi sarebbero soddisfatti solo dopo la liquidazione dell'attivo; tali imprese fornitrici sono pertanto tenute a versare all'erario l'IVA relativa a fatture che non possono incassare entro breve termine;
considerato che:
l'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, prevedeva che i contribuenti che eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, possano effettuare compensazione degli eventuali crediti dello stesso periodo nei confronti dei medesimi soggetti;
il comma 1 dell'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 disponeva l'innalzamento da 500 a 1 miliardo di lire del limite massimo dei crediti d'imposta e dei contributi compensabili ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale;
a valutare la possibilità di adottare le opportune iniziative, anche di carattere normativo, volte a concedere alle imprese in stato di insolvenza delle agevolazioni con riferimento alle imposte indirette.
9/5464/5. (Testo modificato nel corso della seduta). Cazzaro.
La Camera,
premesso che:
l'emergenza prodotta dalle numerose crisi industriali che colpiscono l'apparato produttivo del Paese richiedono un riordino generale delle norme in materia di crisi d'impresa e delle procedure fallimentari;
valutato che:
gli interventi normativi disposti dal Governo sono stati emanati esclusivamente per far fronte a specifiche situazioni aziendali;
l'assenza di una chiara, ordinata e stabile legislazione in tema di crisi rappresenta un ostacolo alla competitività delle nostre imprese nella raccolta di risorse di mercato: investitori e risparmiatori sono infatti consapevoli di non ricevere adeguata tutela in caso di crisi d'impresa;
a provvedere ad una riforma generale delle procedure in materia di crisi d'impresa, e in particolare ad una revisione generale delle procedure concorsuali in modo da evitare disposizioni emanate in condizioni di emergenza;
ad adottare opportune iniziative volte a superare la procedura di amministrazione straordinaria mediante norme in materia fallimentare che siano in grado di operare in modo efficiente e che siano applicabili non più solo alle «grandi imprese» - comunque difficilmente definibili - ma a tutte le imprese, nell'interesse dei creditori e degli altri soggetti interessati, in primo luogo i lavoratori.
9/5464/6. Agostini, Quartiani.
La Camera,
premesso che:
gli interventi normativi disposti dal Governo sino a questo momento hanno
previsto che la responsabilità di attivare l'amministrazione straordinaria, prima attribuita dalla legge 270/99 alla Magistratura, sia ora attribuita al Governo, e in particolare al ministro delle attività produttive;
tali norme appaiono per questo in contrasto con le osservazioni della Comunità Europea in materia;
una procedura d'amministrazione straordinaria debba contribuire alla soluzione delle crisi d'impresa essenzialmente mediante meccanismi di mercato compatibili con le disposizioni del Trattato dell'Unione in tema di aiuti alle imprese;
in tale contesto, è necessario prevedere solo un foro deputato alla risoluzione delle controversie, escludendo interventi di autorità amministrative che nella migliore delle ipotesi non aggiungono nulla all'efficacia della procedura, e nella peggiore comprimono i diritti dei creditori senza che a costoro sia data adeguata tutela;
ad adottare opportune iniziative normative volte a prevedere la restituzione della piena supervisione della procedura all'autorità giudiziaria, con esclusione di ogni intervento amministrativo.
9/5464/7. Gambini.
La Camera,
premesso che:
le crisi delle imprese soggette alle disposizioni del presente decreto coinvolgono direttamente tutti i lavoratori dell'impresa in crisi, le imprese controllate o collegate, e indirettamente molti altri lavoratori della filiera produttiva;
a valutare la possibilità di adottare opportune iniziative volte ad integrare la documentazione allegata al programma di ristrutturazione previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo 347/03, con una nota relativa al personale coinvolto, specificando tutti gli elementi utili alla valutazione delle risorse umane e professionali disponibili;
a concedere immediatamente il trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti delle imprese sottoposte alle disposizioni del presente decreto e di eventuali altri imprese della filiera direttamente coinvolte nella crisi.
9/5464/8. (Testo modificato nel corso della seduta). Lulli.
La Camera,
premesso che:
la Parmalat nell'ambito del suo piano di risanamento ha deciso di porre in vendita gli stabilimenti che producono prodotti da forno e merendine;
tra gli stabilimenti interessati vi è quello di Atella (Potenza) che occupa oltre 180 lavoratori cui devono aggiungersi coloro che lavorano nell'indotto;
vi è molta preoccupazione tra i lavoratori e le organizzazioni sindacali circa il prosieguo dell'attività economica e produttiva dello stabilimento lucano;
lo stabilimento di Atella è stato realizzato con contributi pubblici ai sensi della legge 219/81;
ad intervenire presso il Commissario straordinario della Parmalat affinché vengano garantiti i livelli occupazionali e la continuità produttiva della realtà di Atella.
9/5464/9. Molinari, Lettieri, Boccia.
La Camera,
premesso che:
la segnalazione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato del
5 febbraio 2004 è intervenuta sul sistema del trasporto aereo nazionale evidenziando quanto il basso grado di concorrenzialità di alcuni suoi settori si ripercuota negativamente sui costi di gestione delle compagnie aeree;
preso atto che:
tali elementi di criticità di sistema fanno sì che le compagnie aeree italiane si trovano in una situazione svantaggiosa rispetto a quelle degli altri paesi comunitari nonché determinano uno svantaggio per il sistema economico nel suo complesso;
considerato che:
il legislatore ha il dovere di definire un quadro regolamentare ed economico non penalizzante per la conduzione del business da parte delle compagnie aeree;
a valutare la possibilità di adottare le opportune iniziative al fine di superare le criticità di sistema del trasporto aereo e quindi predisporre atti che siano in grado di:
a) giungere con rapidità alla redazione del piano aeroportuale nazionale ridefinendo l'attuale assetto regolamentare relativo alla ripartizione del traffico aereo sul sistema aeroportuale milanese;
b) rafforzare i poteri sanzionatori delle autorità pubbliche del settore affinché tutti gli operatori che compongono la catena del valore del trasporto aereo operino in base a principi di trasparenza, efficienza e adeguato e proporzionato rapporto tra le tariffe per servizi prestati ed i costi relativi;
c) estendere gli ammortizzatori sociali al settore aereo e al suo indotto.
9/5464/10. (Testo modificato nel corso della seduta). Pasetto, Rosato.
La Camera,
considerato che:
dal 1o gennaio 2005 vi è la possibilità per i dipendenti delle società di navigazione aerea di accedere, in caso di crisi comprovata, agli ammortizzatori sociali;
il risultato è da ascrivere alla condivisione di tutte le forze sociali e politiche di Governo e di opposizione. Ciò nonostante lo strumento legislativo introdotto appare già largamente insufficiente e non idoneo a fornire una copertura minima ai lavoratori delle imprese colpite dalle diverse crisi;
a valutare la possibilità di riesaminare il campo di applicazione delle norme di tutela sociale predisponendo l'inclusione delle società che esplicano attività di assistenza e servizi aeroportuali, di catering aereo e comunque di attività strettamente correlate alla filiera del trasporto aereo.
9/5464/11. (Testo modificato nel corso della seduta). Orlando, Ruggeri.
La Camera,
considerato che:
dal 1o gennaio 2005 vi è la possibilità per i dipendenti delle società di navigazione aerea di accedere, in caso di crisi comprovata, agli ammortizzatori sociali;
il risultato è da ascrivere alla condivisione di tutte le forze sociali e politiche di Governo e di opposizione. Ciò nonostante lo strumento legislativo introdotto appare già largamente insufficiente e non idoneo a fornire una copertura minima al lavoratori delle imprese colpite dalle diverse crisi;
ad adottare tutte le iniziative di propria competenza per tutelare i livelli di occupazione
e la continuità del rapporto di lavoro del personale impiegato nel settore aereo anche con riferimento a quello dipendente delle società che svolgono servizi di handling già colpiti dalla crisi del settore del trasporto aereo;
a valutare la possibilità di assicurare che a tale personale siano garantiti i più ampi strumenti di assistenza.
9/5464/12. (Testo modificato nel corso della seduta). Stradiotto, Rosato, Campa, Martella.
La Camera,
premesso che:
la crisi del sistema Parmalat ha notevoli ricadute negative anche in Sicilia; la Emmegi a Termini Imerese in provincia di Palermo dove è prodotto il succo di arance rosse con marchio Santal ha bloccato l'attività produttiva; la Sicilia non può subire un ulteriore calo occupazionale ed industriale;
questa realtà produttiva è di grande qualità ed intorno ad essa si sono create ottime professionalità, in grado di produrre prodotti moderni e con grande potenzialità di mercato;
va evitato inoltre che la crisi della Parmalat coinvolga negativamente gli operatori agricoli che conferiscono le materie prime e tutto l'indotto che si è costruito attorno a tale produzione;
a sostenere l'iniziativa del commissario straordinario affinché operi nella direzione di non interrompere le attività dell'azienda ed a sostenere la continuità produttiva della Emmegi Parmalat mantenendo i livelli occupazionali e garantendo agli operatori agricoli e alle aziende dell'indotto le adeguate certezze economiche.
9/5464/13. (Testo modificato nel corso della seduta). Lumia.