Al comma 1, capoverso Art. 1, alinea, sostituire le parole da: purché abbiano fino alla fine del capoverso con le seguenti: diverse da banche, assicurazioni e imprese autorizzate alla prestazione di servizi d'investimento, che non abbiano cessato l'attività d'impresa e che siano in possesso, anche considerando le imprese legate da rapporti di controllo o assoggettate a comune controllo, di uno dei seguenti requisiti:
a) lavoratori subordinati, anche a tempo determinato o parziale, compresi quelli ammessi al trattamento di integrazione dei guadagni, non inferiori a cinquanta;
b) un valore della produzione, come determinato ai sensi dell'articolo 2425 del codice civile, non inferiore a cinquanta milioni di euro.
1. 2. Gambini, Boiardi, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Nigra, Quartiani, Rugghia, Tedeschi, Ruggeri.
Al comma 1, capoverso Art. 1, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:
a) un numero di lavoratori subordinati, compresi quelli ammessi al trattamento di integrazione dei guadagni, non inferiore a duecento da almeno un anno;
b) debiti per un ammontare complessivo non inferiore ai due terzi tanto del totale dell'attivo dello stato patrimoniale che dei ricavi provenienti dalle vendite e dalle prestazioni dell'ultimo esercizio.
1. 1. Provera.
Al comma 1, capoverso Art. 1, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2005 le disposizioni di cui al presente decreto si applicano altresì alle imprese il cui fatturato nel corso dell'esercizio fiscale precedente sia determinato per una quota superiore al 50 per cento da forniture e subforniture di beni e servizi alle imprese di cui al comma 1.
1. 3. (nuova formulazione) Stradiotto, Rosato, Pasetto, Ruggieri, Ruggeri, Martella.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. (Ammissione immediata all'amministrazione straordinaria). - 1. All'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, il comma 2 è sostituito dai seguenti:
«2. Il Ministro delle attività produttive, nei dieci giorni successivi alla ricezione dell'istanza di cui al comma 1, deposita in cancelleria il proprio parere in ordine all'ammissione dell'impresa dichiarata insolvente alla procedura di amministrazione straordinaria di cui al presente decreto. Il parere del Ministro è corredato da una relazione dell'imprenditore sulle cause dello stato di insolvenza e delle ragioni per le quali si richiede la procedura di amministrazione straordinaria urgente di cui al presente decreto. Il tribunale, entro dieci giorni dal deposito del parere e della relazione, ovvero nel medesimo termine, anche in mancanza del parere, se lo stesso non è depositato, tenuto conto del parere e della relazione, dichiara con decreto motivato, comunicato ed affisso a norma dell'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria urgente di cui al presente decreto. Del decreto motivato è data immediata
comunicazione, a cura del cancelliere, alla regione ed al comune in cui l'impresa ha la sede principale.
2-bis. Entro tre giorni dalla comunicazione del decreto che dichiara aperta la procedura, il tribunale nomina uno o, in casi di eccezionale rilevanza e complessità della procedura, tre commissari straordinari, in conformità dell'indicazione del Ministro delle attività produttive. In caso di nomina di tre commissari straordinari, questi deliberano a maggioranza e la rappresentanza è esercitata congiuntamente da almeno due di essi. Al commissario straordinario è affidata la gestione dell'impresa con i poteri di cui agli articoli 15 e 40 del decreto legislativo n. 270 del 1999».
1. 01. Gambini, Boiardi, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Nigra, Quartiani, Rugghia, Tedeschi, Ruggeri.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. (Sezioni specializzate dei tribunali). - 1. Al fine di assicurare una più rapida ed efficace definizione dei procedimenti giurisdizionali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro della giustizia, con proprio decreto, istituisce presso i tribunali delle città sedi di corte di appello, nonché presso tribunali individuati in relazione all'estensione del territorio di competenza, del volume del contenzioso in essere, e del numero delle imprese iscritte presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura del circondario, sezioni specializzate nella trattazione dei procedimenti previsti dalla disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza e tutte le relative controversie, nonché tutti i procedimenti connessi e consequenziali; sono esclusi i procedimenti previsti dal capo I del titolo IV del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, che sono di competenza del tribunale del luogo in cui ha sede l'impresa. Alle sezioni specializzate sono altresì attribuite le azioni che derivano dal fallimento, con esclusione della dichiarazione di fallimento e delle competenze gestorie del tribunale fallimentare. Nei procedimenti relativi a tali settori, le competenze riservate dalle vigenti leggi al presidente del tribunale spettano al presidente della sezione specializzata, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato né incrementi di dotazioni organiche.
2. Con il medesimo decreto di cui al comma 1 sono istituite presso le corti di appello e la Corte di cassazione sezioni specializzate nella trattazione dei procedimenti nelle medesime materie di cui al comma 1, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato né incrementi di dotazioni organiche.
3. Alle sezioni specializzate di cui al comma 1 è attribuita competenza territoriale estesa all'ambito dell'intero distretto o circondario. In una o più delle materie attribuite alla competenza delle predette sezioni, il giudizio di merito si svolge in unico grado, anche presso le sezioni specializzate della corte di appello.
4. Con il decreto di cui al comma 1, sono disposti i criteri di selezione dei giudici per l'assegnazione in via esclusiva alle sezioni di cui ai commi 1 e 2 tali da assicurare una specifica competenza professionale nelle materie attribuite alla competenza delle stesse sezioni. Con il medesimo decreto sono disposti altresì adeguati criteri di rotazione, al fine di evitare la dispersione delle competenze professionali acquisite, ed adeguati strumenti di formazione e di aggiornamento professionale dei magistrati che compongono detti organi giurisdizionali.
5. Le sezioni di cui ai commi 1 e 3 sono integrate da esperti delle materie di cui al comma 1, nominati dal Consiglio superiore della magistratura o, per sua delega, da presidenti di corte di appello in considerazione dell'esigenza di evitare conflitti di interessi, iscritti in albi speciali presso le corti di appello medesime.
1. 02. Gambini, Boiardi, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Nigra, Quartiani, Rugghia, Tedeschi, Ruggeri.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. (Agevolazioni all'indotto dell'industria in crisi). - 1. A decorrere dal 1o
gennaio 2005, per le imprese il cui fatturato nel corso dell'esercizio fiscale precedente sia determinato per una quota superiore al 50 per cento da forniture e subforniture di beni e servizi alle imprese di cui all'articolo 1, i crediti d'imposta e i contributi sono compensabili senza limiti ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
2. Agli oneri di cui al comma 1, si provvede mediante incremento della tassa sui superalcolici in misura pari al 7,5 per cento a decorrere dal 1o gennaio 2005.
*1. 03. Gambini, Boiardi, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Nigra, Quartiani, Rugghia, Tedeschi, Martella.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. (Agevolazioni all'indotto dell'industria in crisi). - 1. A decorrere dal 1o gennaio 2005, per le imprese il cui fatturato nel corso dell'esercizio fiscale precedente sia determinato per una quota superiore al 50 per cento da forniture e subforniture di beni e servizi alle imprese di cui all'articolo 1, i crediti d'imposta e i contributi sono compensabili senza limiti ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
2. Agli oneri di cui al comma 1, si provvede mediante incremento della tassa sui superalcolici in misura pari al 7,5 per cento a decorrere dal 1o gennaio 2005.
*1. 05. Stradiotto, Rosato, Pasetto, Ruggieri, Ruggeri.