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La Camera,
premesso che:
le modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 241, apportate dal provvedimento in esame non risolvono il problema dell'accesso ai documenti da parte di terzi nel caso di trattativa privata con un'unica impresa da parte degli enti locali,
a monitorare la concreta applicazione della legge con riferimento alla questione dell'accesso agli atti nelle ipotesi di cui in premessa e ad adottare eventualmente le opportuni iniziative, anche di carattere normativo, volte a consentire l'accesso nei predetti casi.
9/3890-B/1. Perrotta.
La Camera,
considerato che:
l'articolo 15 del disegno di legge di modifica della legge 7 agosto 1990, n. 241 oggi all'esame incide in maniera innovativa sull'articolo 22 della citata legge n. 241 in tema di diritto d'accesso ai provvedimenti amministrativi;
il testo dell'articolo 22 della legge n. 241 del 1990 riconosce testualmente il diritto d'accesso «a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti» e che la giurisprudenza del Consiglio di Stato ha interpretato in maniera estensiva tale disposizione, individuando un ambito di soggetti più ampio di quello dei portatori dei diritti e degli interessi legittimi;
la formulazione dell'articolo 15 comma 1, lettera b) del disegno di legge in esame pare collegata esclusivamente a «situazioni giuridicamente tutelate», risultando oggettivamente più restrittiva di quella precedente,
ad operare affinché si adottino comportamenti e prassi applicative tali da non limitare indebitamente e discrezionalmente la possibilità di accedere ai documenti amministrativi, in controtendenza con l'evoluzione giurisprudenziale e normativa anche europea in base alla quale il diritto d'accesso si configura come strumento di partecipazione e di garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della pubblica amministrazione.
9/3890-B/2. Zaccaria, Iannuzzi.
La Camera,
considerato che:
l'articolo 14 del disegno di legge in esame introduce un nuovo capo nella legge 241 del 1990, e in particolare con l'articolo 21-nonies inserisce una norma sull'annullamento d'ufficio del provvedimento illegittimo
che recita quanto segue: «il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge»;
nella legge 30 dicembre 2004, n. 311 (finanziaria per il 2005) all'articolo 1, comma 136 è contenuta una disposizione pressoché analoga sull'annullamento d'ufficio la quale dispone quanto segue: «al fine di conseguire risparmi o minori oneri finanziari per le amministrazioni pubbliche, può sempre essere disposto l'annullamento d'ufficio di provvedimenti amministrativi illegittimi, anche se l'esecuzione degli stessi sia ancora in corso. L'annullamento di cui al primo periodo di provvedimenti incidenti su rapporti contrattuali o convenzionali con privati deve tenere indenni i privati stessi dell'eventuale pregiudizio patrimoniale derivante, e comunque non può essere adottato oltre tre anni dall'acquisizione di efficacia del provvedimento, anche se la relativa esecuzione sia perdurante»,
in sede applicativa, ad operare affinché all'articolo 14 del disegno di legge in esame sia riconosciuta l'effetto abrogativo implicito del citato articolo 1, comma 136 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, in ossequio al principio per cui, nei casi di sovrapposizione di norme aventi ad oggetto la medesima materia sia considerata valida la norma successiva nel tempo, e comunque a considerare la disposizione contenuta nel citato articolo 14 come norma generale in quanto più ampia e garantista rispetto all'articolo 1, comma 136 della suindicata legge 311 del 2004, disposizione da ritenere norma speciale, con valenza limitata alle finalità di cui sopra e circoscritta temporalmente alla vigenza della legge finanziaria.
9/3890-B/3. Iannuzzi, Zaccaria.