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Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:
con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
all'articolo 2, il comma 1 sia sostituito dal seguente:
«1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 456.565 euro annui a decorrere dal 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri»;
sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:
sugli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.8, 1.10, 1.11, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;
sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.