delle professionalità espressamente riconosciute ex lege.
Risposta. - Si forniscono in via preliminare alcuni chiarimenti in ordine al procedimento per il conferimento d'incarichi dirigenziali di livello generale a dirigenti dello Stato (articolo 19 del D.lgt. n. 165/2001) ovvero a professionalità esterne (articolo 19, comma 6 del citato decreto) che, com'è noto, si perfeziona con un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato dal Ministro per la funzione pubblica, su delega del Presidente del Consiglio dei ministri. Il Ministro competente formula una proposta di conferimento dell'incarico dirigenziale di livello generale, motivata in base alle specificità professionali del dirigente e corredata dal curriculum professionale dello stesso.
un archivio dati di cui può liberamente disporre indipendentemente dalle deleghe che riceve dai pubblici ministeri;
Risposta. - Con riferimento all'interrogazione in esame, si rappresenta che lo stesso argomento è stato oggetto di question time nella seduta del 25 febbraio 2004 e, pertanto, si riferisce quanto comunicato dal Ministro per i rapporti con il Parlamento onorevole Giovanardi.
notizia in ordine al tenore delle dichiarazioni rese dal dottor Genchi nel corso di non meglio specificati «processi palermitani», poiché ogni valutazione in proposito compete al giudice del dibattimento ed alle parti presenti in udienza.
Risposta. - In data 31 luglio 2001 è stata presentata dalla competente autorità giudiziaria al Governo spagnolo domanda di estradizione nei confronti di Belsito Pasquale.
sentenza 23 giugno 1988 della Corte di Assise di Appello di Roma con la quale fu riconosciuto colpevole dei delitti di attentato per finalità di terrorismo ed eversione, detenzione e porto illegale di armi da fuoco;
Il Ministero degli esteri, per la parte di competenza, ha comunicato che l'arresto, ai fini estradizionali, del connazionale Pasquale Belsito era avvenuto a Madrid il 30 giugno 2001. L'estradizione del Belsito era stata richiesta anche dalla Francia, a seguito di ordine internazionale di detenzione emesso dalla Camera de Acusacion del Tribunal de Apelacion di Parigi.
la pronuncia della Corte costituzionale che, verosimilmente, interverrà a concorso già concluso e, dunque, nelle more, dovranno sostenere la prova selettiva -:
Risposta. - Il Governo con decreto-legge del 7 settembre 2004 n. 234, convertito, con modificazioni, nella legge 5 novembre 2004 n. 262, ha ampliato il novero delle categorie di candidati aventi diritto all'esonero dalla prova preliminare nel concorso per uditore giudiziario, prevedendo che del suddetto beneficio possano usufruire, oltre alle categorie già contemplate in sede di redazione dei bandi, i laureati in giurisprudenza che hanno conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione forense, o che hanno svolto le funzioni di magistrato onorario (per almeno quattro anni senza demerito e senza essere stati revocati o disciplinarmente sanzionati) o che hanno conseguito il diploma di specializzazione in una disciplina giuridica, al termine di un corso di studi della durata non inferiore a due anni presso le scuole di specializzazione, di cui al decreto al Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. l62.
istituto e dalle convenzioni secondo quanto previsto dagli articoli 20 e 21 della legge sull'ordinamento penitenziario e sue successive modificazioni.
Risposta. - Si rappresenta, preliminarmente, che le modalità di accredito e riscossione delle retribuzioni dei detenuti semiliberi e dei lavoranti all'esterno della Casa di reclusione di Roma Rebibbia sono disciplinate con ordine di servizio, in ossequio alle disposizioni normative che regolano la materia de qua (articoli 2 e 24 O.P.; 48, commi 10 e 12, 54, commi 1 e 3, 56 R.E.; 145 e 188 C.P.).
in questione tenuto conto, oltretutto, del duro e importante lavoro che svolgono i rappresentanti dell'Arma a cui vanno i dovuti riconoscimenti sia di carattere professionale che economici.
Risposta. - La corresponsione degli incentivi economici finalizzati «all'efficienza dei servizi istituzionali» in favore del personale dell'Arma dei Carabinieri, come già precisato in risposta all'interrogazione n. 4-06344, è subordinata all'attuazione di una specifica procedura costituita da:
Pertanto, anche per gli «emolumenti relativi all'efficienza dei servizi istituzionali per l'anno 2003», tali incentivi, dopo i previsti adempimenti su descritti, sono stati determinati con decreto ministeriale del 13 luglio 2004 e corrisposti con le competenze relative al mese di agosto 2004.
Risposta. - Come comunicato anche in precedenti risposte ad interrogazioni, nei poligoni italiani non è previsto, né autorizzato, l'impiego di munizionamento «speciale», nel cui ambito è compreso quello all'uranio impoverito, peraltro, mai usato dalle Forze armate italiane.
Giunta municipale di Perdasdefogu nello scorso mese di luglio che «... preso atto che da tempo è in corso una campagna mediatica che tende a legare i decessi e/o malformazioni fisiche alle attività svolte nel Poligono citato ... esprime viva preoccupazione per gli effetti che l'azione di chi, a qualsiasi titolo o con qualsiasi mezzo, diffonde notizie prive di alcun fondamento e che potrebbero) creare gravi danni alla nostra comunità».
A tal fine, proprio per porre in atto ogni possibile iniziativa volta alla ricerca di verità scientifiche, la Difesa ha avviato un complesso progetto di ricerca e sviluppo in forma di studio prospettico seriale sulle unità militari attualmente operanti nel teatro iracheno.
Risposta. - Con riferimento all'interrogazione in esame, la Procura generale della Repubblica di Catania ha comunicato che, dalle ricerche effettuate nelle Procure della Repubblica del distretto, non risultano intercettazioni telefoniche sulla utenza a disposizione dell'onorevole Catanoso.
sembra all'interrogante aver dato prove di efficienza nell'ottica di una efficiente gestione delle risorse pubbliche;
quando un altro aeromobile riportava in corto finale, cioè con un aeromobile prossimo all'atterraggio già allineato all'asse pista;
Risposta. - Con riferimento alle problematiche evidenziate con l'atto ispettivo in esame, sono stati richiesti elementi informativi all'Ente nazionale per l'Aviazione civile - ENAC - il quale rappresenta quanto segue.
plan aeroportuale che si è conclusa in data 21 settembre 2004.
delle zone interessate dal capoluogo e la particolare natura e configurazione della Città di Venezia che, oltre al disagio, comporta la perdita di molto tempo per il raggiungimento delle sedi giudiziarie -:
Risposta. - Preliminarmente occorre accennare alla evoluzione storica della pianta organica del personale di magistratura del tribunale di Venezia. Si evidenzia che per l'ufficio in oggetto con decreto ministeriale 9 aprile 2001 era stata disposta la provvisoria riduzione di un posto di giudice.
B1 ausiliario autista: organico attuale: 7;
Le seguenti tabelle riportano le attuali piante organiche del personale amministrativo ed UNEP delle Sezioni distaccate in questione.
Sezione distaccata di Chioggia:
Sezione distaccata di Dolo:
Sezione distaccata di Portogruaro:
Ulteriori riduzioni, per complessive 230 unità, dei contingenti complessivi fissati per l'Amministrazione giudiziaria sono state operate con D.P.C.M. 20 dicembre 2001 in attuazione del decreto legislativo 37/2000 (istituzione del ruolo organico del personale amministrativo della segreteria e dell'ufficio
studi e documentazioni del Consiglio superiore della magistratura), recepito con il decreto ministeriale 2 agosto 2002.
Risposta. - Al riguardo non può che confermarsi quanto già rappresentato in risposta alle interrogazioni indicate dall'interrogante nell'atto parlamentare in esame. (Risposta pubblicata il 14 giugno 2004 all'interrogazione n. 4-08081 e risposta pubblicata il 9 dicembre 2004 all'interrogazione n. 4-10503).
corso sui mandanti della strage di Bologna e sulla strage di Piazza della Loggia a Brescia -:
Risposta. - In data 31 luglio 2001 è stata presentata dalla competente autorità giudiziaria al Governo spagnolo domanda di estradizione nei confronti di Belsito Pasquale.
Il Ministero degli esteri, per la parte di competenza, ha comunicato che l'arresto, ai fini estradizionali, del connazionale Pasquale Belsito era avvenuto a Madrid il 30 giugno 2001. L'estradizione del Belsito era stata richiesta anche dalla Francia, a seguito di ordine internazionale di detenzione emesso dalla Camera de Acusacion del Tribunal de Apelacion di Parigi.
determinato dei 1800 precari ex socialmente utili della giustizia -:
Risposta. - In ordine alla stabilizzazione in tempi brevi dei lavoratori a tempo determinato in servizio presso l'Amministrazione giudiziaria, si fa presente che a seguito di rinunce o cessazioni il personale, assunto a tempo determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera a) della legge 18 agosto 2000, n. 242, già prorogati ai sensi dell'articolo 34, della legge 289/2002 (legge finanziaria 2003), in servizio presso l'Amministrazione centrale e gli uffici giudiziari, è attualmente composto da n. 1611 unità, per le quali, con P.D.G. 2 marzo 2004, vistato dall'ufficio centrale del bilancio il 16 marzo 2004, è stata disposta, ai sensi dell'articolo 3 comma 62, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004) la proroga al 31 dicembre 2004 della predetta assunzione a tempo determinato. Peraltro nel disegno di legge della finanziaria per il prossimo anno è contenuta una proroga dei citati contratti di lavoro sino a dicembre 2005; ciò consentirà di esaminare con maggiore ponderazione le soluzioni prospettabili per un inserimento a tempo indeterminato di questi lavoratori.
Risposta. - In esito alle notizie riportate da Il Manifesto del 3 settembre 2004, non risulta agli atti del competente Stato Maggiore alcuna documentazione attinente ai fatti descritti negli articoli di stampa che, peraltro, non appaiono sufficientemente circostanziati per poter individuare ulteriori elementi attinenti alla problematica.
Risposta. - La vicenda riportata nell'articolo di stampa citato potrebbe riferirsi alla sottrazione di materiale esplosivo dal Deposito munizioni di "Campo Mela» in Cargeghe (Sassari), avvenuta in data 21 aprile 1997.
Risposta. - Dalle indagini svolte dalla competente Direzione generale risulta che il provvedimento di sequestro preventivo adottato dal tribunale di Trieste, segnalato nell'atto di sindacato ispettivo, avente ad oggetto gli impianti della «Ferriera di Servola», è stato emesso in data 15 settembre 2003 (e non come indicato dall'onorevole interrogante in data 26 settembre 2003) dal dottor Nunzio Sampietro, presidente aggiunto della Sezione G.I.P. del tribunale di Trieste.
sindacato ispettivo «Il 26 settembre da un'agenzia ANSA si evinceva il prossimo intervento di un provvedimento dell'autorità giudiziaria», non dà modo di conoscere l'oggettivo tenore della notizia asseritamente diffusa.
Risposta. - In merito alle interrogazioni in esame, Ferrovie dello Stato s.p.a. ha riferito che, nell'ambito dell'ammodernamento infrastrutturale della linea ferroviaria Roma-Pescara, sono in corso interventi per la realizzazione del raddoppio della tratta Roma-Guidonia e per l'adeguamento tecnologico degli impianti. È stato altresì sviluppato uno studio di fattibilità per la velocizzazione dell'itinerario nel suo complesso.
blocco automatizzato banalizzato (BAB) la realizzazione del comando centralizzato del traffico (CTC) e la realizzazione di apparati di sicurezza nelle stazioni.
Lo studio di fattibilità della velocizzazione della linea Roma-Pescara fa parte dei sette interventi nel Mezzogiorno di cui il CIPE con delibera n. 85 del 29 settembre 2003 ha chiesto l'elaborazione. Lo studio prevede il raddoppio della tratta Chieti-Pescara (15 km) e la velocizzazione della linea mediante varianti plano-altimetriche diffuse che nello scenario più ampio potrebbero consentire una riduzione dei tempi di percorrenza sulla relazione Roma-Pescara di circa un'ora. Tutte le varianti potrebbero essere realizzate per successive fasi funzionali.
macchina per migliorare la gestione delle locomotive.
Risposta. - In merito all'interrogazione in esame, si fa presente che il regolamento CE n. 2327/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 dicembre 2003 ha introdotto a partire dall'anno 2004 un sistema provvisorio di punti per gli automezzi che transitano attraverso l'Austria.
(CE) n. 2327/2003 prevede che i veicoli pesanti che utilizzerebbero 5 punti o meno non sono soggetti ad alcuna forma di limitazione per l'attraversamento del territorio austriaco; i veicoli pesanti che utilizzerebbero 6,7 e 8 punti sarebbero soggetti a contingentamento mediante una quota di punti assegnata a ciascuno Stato membro; mentre ai veicoli che utilizzano più di 8 punti sarebbe vietato il transito attraverso l'Austria con l'eccezione dei veicoli pesanti immatricolati in Grecia a causa della sua particolare posizione geografica e di alcuni veicoli altamente specializzati che presentano costi elevati ed hanno una lunga durata di vita economica.
Risposta. - Le doglianze degli avvocati, segnalate nell'atto di sindacato ispettivo, riguardano, in particolare, le carenze negli organici dell'ufficio NEP presso il tribunale di Biella, ove, allo stato, a fronte delle 12 unità previste ne sono presenti 4. Al riguardo, tuttavia, è opportuno evidenziare che la percentuale di scopertura dell'ufficio NEP in questione (e più in generale di tutti gli uffici NEP), è determinata dalla istituzione ex novo della figura professionale dell'ufficiale giudiziario delle posizioni economiche C3 (80 unità) e C2 (799 unità) disposta con il decreto ministeriale 6 aprile 2001 di revisione delle dotazioni organiche dell'amministrazione giudiziaria (sulla base del nuovo ordinamento professionale delineato
dal contratto collettivo integrativo, sottoscritto il 5 aprile 2000, in funzione delle procedure di riqualificazione del personale).
legislativo 6 settembre 2001 n. 368, da destinare agli uffici giudicanti e requirenti del distretto.
Risposta. - Innanzitutto, si premette che la Fondazione «Umberto Giordano», a seguito della richiesta presentata per la prima volta nell'anno 2000, è stata destinataria di contributo ministeriale, ricevendo dodici milioni di lire per l'organizzazione di dieci eventi, nell'ambito della realizzazione di una serie di concerti.
2002, alla Fondazione è stato, altresì concesso un ulteriore contributo di quindicimila euro, per la specifica realizzazione del «Festival Giordaniano».
Risposta. - In via preliminare si rappresenta che, a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 21 maggio 2000 n. 146, in cui si prevede, tra l'altro, l'adeguamento delle strutture e degli organici del personale dell'amministrazione penitenziaria, sono state elevate a rango dirigenziale generale alcune sedi provveditoriali e sono stati nominati 10 dirigenti generali provenienti dal ruolo organico della stessa Amministrazione penitenziaria.
del Consiglio dei ministri 11 aprile 2001 emanato ai sensi dell'articolo 50, comma 9, della legge 23 dicembre 2000 n. 388, si rappresenta che a seguito della favorevole deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 31 maggio 2002, con provvedimenti datati 11 luglio 2002, perfezionati con la registrazione della Corte dei Conti avvenuta in data 26 luglio 2003, sono stati nominati dirigenti generali nel ruolo dei dirigenti dell'Amministrazione penitenziaria il dottor Rosario Cardillo, il dottor Nello Cesari, il dottor Orazio Faramo, il dottor Francesco Massidda, il dottor Paolino Maria Quattrone, la dottoressa Ilse Runsteni, il dottor Gianni Veschi e la dottoressa Maria Pia Giuffrida.
Risposta. - Il giorno 15 ottobre 2003 la provincia di Catania è stata investita da forti precipitazioni che hanno causato incidenti stradali e frane in prossimità delle strade statali 288 in località Morgantina e 117-bis in località Bivio Monte Cascina.
alla realizzazione degli interventi di prevenzione dai rischi idrogeologici ed idraulici.
che domanda risposte concrete e tempestive da parte del Governo e del Parlamento -:
Risposta. - Si premette che la dotazione organica dei posti relativi alla scuola dell'infanzia, per l'anno scolastico 2004-2005, è stata aumentata a livello nazionale di oltre 780 unità rispetto a quella fissata per l'anno scolastico 2001-2002, pur non essendo scuola dell'obbligo.
Risposta. - Con riferimento all'interrogazione in esame, si fa presente che la legge
n. 180 del 18 luglio 2003, di conversione del decreto-legge n. 112 del 21 maggio 2003, reca «modifiche urgenti alla disciplina degli esami di abilitazione alla professione forense».
Risposta. - In merito all'interrogazione in esame, nel premettere che al momento in Italia la materia relativa ai pneumatici ricostruiti non è oggetto di una specifica regolamentazione, si rappresenta che i regolamenti ECE/ONU nn. 108 e 109 che sono stati sottoscritti dall'Italia e dagli altri Stati membri dell'Unione europea possono, a richiesta del costruttore, essere applicati.
Risposta. - In merito all'interrogazione in esame, in via preliminare si rende opportuno tenere distinti i due procedimenti cui è fatto riferimento nell'atto ispettivo medesimo, ovvero la procedura di riqualificazione del personale appartenente al soppresso Ministero dei trasporti e della navigazione nonché il corso in itinere per il conseguimento dell'abilitazione ad effettuare accertamenti tecnici ed esami di guida.
Fava Marcello, che era stato esaminato per primo, di guisa da poter assistere ed ascoltare la deposizione di quest'ultimo, essendo presente all'interno del medesimo sito riservato senza che i giudicanti o le parti ne fossero informati;
Risposta. - La Procura generale presso la Corte di appello di Palermo, in merito all'episodio avvenuto nel corso dell'udienza del 21 maggio 2001, relativa al procedimento penale n. 2190 del 1998 a carico di Armanno Michele ed altri, ha confermato che il collaboratore di giustizia Arena Giuseppe, che deponeva con il sistema della videoconferenza, ebbe modo di assistere alle dichiarazioni del collaboratore Fava, che aveva poco prima deposto dal medesimo sito riservato (circostanza, peraltro, segnalata dal Presidente del collegio giudicante del Tribunale di Palermo).
Dalla descrizione dei fatti rappresentati nell'atto di sindacato ispettivo emergono, tuttavia, alcune inesattezze che la predetta Procura generale ha ritenuto opportuno evidenziare:
Alla luce di quanto sopra esposto si ritiene di non dover prendere alcun provvedimento.
Risposta. - Al riguardo, nel rammentare che a seguito della trasformazione dell'ente Poste italiane in società per azioni il Governo non ha il potere d'intervenire sulla gestione aziendale che rientra nella competenza degli organi statutari della società, si fa presente che allo scopo di disporre di elementi di valutazione in merito a quanto rappresentato nell'atto parlamentare in esame, non si è mancato di interessare la medesima società Poste che ha riferito quanto segue.
Risposta. - Come è noto, il sostanziale contenimento delle risorse pubbliche disponibili ha comportato una diminuzione dei finanziamenti statali destinati alle istituzioni culturali, tra cui quelle previste dall'articolo 8 della legge n. 534 del 1996, nel cui ambito rientra l'Istituto socialista per gli studi storici di Firenze.
avvenuti nel corso degli anni, così come è avvenuto per altre istituzioni culturali, si auspica che l'Istituto socialista di studi storici possa nuovamente avvalersi di interventi finanziari idonei a far fronte alle proprie attività.
Risposta. - La materia del conferimento dell'incarico di direttore generale, nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, è ampiamente disciplinata dalla normativa vigente.
tutti i bandi per direttore generale espletati dalla regione Basilicata».
(anno 2000), con circa 26.700 domande di partecipazione presentate, 9.330 candidati che hanno sostenuto le preselezioni e poco più di 1.800 candidati ammessi a sostenere le prove scritte;
non manifestamente infondata la questione della legittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 22, comma 3, della legge 13 febbraio 2001, n. 48 e 123-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, di cui i bandi di concorso costituiscono esecuzione, ed hanno rimesso la questione al Giudice delle Leggi;
Risposta. - Il Governo con decreto legge del 7 settembre 2004 n. 234, convertito, con modificazioni, nella legge 5 novembre 2004 n. 262, ha ampliato il novero delle categorie di candidati aventi diritto all'esonero dalla prova preliminare nel concorso per uditore giudiziario, prevedendo che del suddetto beneficio possano usufruire, oltre alle categorie già contemplate in sede di redazione dei bandi, i laureati in giurisprudenza che hanno conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione forense, o che hanno svolto le funzioni di magistrato onorario (per almeno quattro anni senza demerito e senza essere stati revocati o disciplinarmente sanzionati) o che hanno conseguito il diploma di specializzazione in una disciplina giuridica, al termine di un corso di studi della durata non inferiore a due anni presso le scuole di specializzazione, di cui al decreto al Presidente della Repubblica 10 marzo 1982 n. 162.
Risposta. - Si comunica che il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 14 febbraio 2002, ha adottato una risoluzione che demanda ai Presidenti di Tribunale di vigilare sulla cessazione dall'incarico dei giudici di pace che abbiano raggiunto il limite massimo di età fissato dalle legge in 75 anni. Nella motivazione della citata risoluzione si legge:
20 della legge 13 febbraio 2001, n. 48 secondo il quale «anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 7 della legge 21 novembre 1991, n. 374, successive modifiche, il magistrato onorario che, dopo essere stato confermato, esercita le funzioni di giudice di pace alla data di entrata in vigore della presente legge può essere ulteriormente confermato per un periodo di altri due anni dopo il termine dell'incarico». La disposizione che, in sostanza, autorizza dopo una prima conferma (e, quindi, dopo otto anni di funzioni) una ulteriore permanenza nell'incarico per un periodo di due anni, costituisce espressa deroga del principio, espresso nel comma 1 dell'articolo 7 della legge n. 374 del 1991, secondo il quale il giudice di pace «può essere confermato una sola volta». Una interpretazione logico-sistematica della disposizione esclude, viceversa, pur nella poco felice formulazione letterale, che la norma in esame possa scardinare il principio del comma 1-bis dell'articolo 7 legge n. 374 del 1991, principio che non consente, in nessun caso, il superamento del limite dei 75 anni. Ragioni di coerenza interna del sistema e di tutela del buon andamento e della funzionalità degli uffici del giudice di pace impongono di adottare la proposta interpretazione che limita gli effetti della deroga alle sole disposizioni in tema di conferma dettate dal comma 1 del citato articolo 7. Si consideri, inoltre, che la legge (articolo 9 legge n. 374 del 1991) configura come causa di decadenza la perdita di uno dei requisiti necessari per essere ammesso alle funzioni di giudice di pace, tra i quali «l'età non superiore a 70 anni». È solo in relazione all'ipotesi della conferma che la legge autorizza il superamento dei 70 anni specificando, tuttavia, che «l'esercizio delle funzioni non può essere protratto oltre il settantacinquesimo anno di età». Il significato, anche letterale, delle espressioni usate può essere chiarito nel modo seguente. Per un «provvedimento di conferma», si può prescindere dal requisito dell'età come disciplinato dall'articolo 5 comma 1 lettera f). Per il concreto «esercizio delle funzioni» di giudice di pace non si può assolutamente oltrepassare il limite dei 75 anni. Aderendo a tale quadro interpretativo non può, quindi, dubitarsi che l'articolo 20 legge n. 48 del 2001 possa essere utilizzato per procedere ad una seconda conferma (di soli due anni) di giudici di pace che siano in servizio alla data di entrata in vigore della legge. La legittimazione all'esercizio delle funzioni di giudice di pace non può essere riconosciuta, viceversa, a chi abbia oltrepassato la soglia dei 75 anni che, per la perdita di uno dei requisiti previsti dalla legge, deve essere, dunque, dichiarato decaduto dall'incarico e, pertanto, dalle funzioni.
Risposta. - In merito alle problematiche evidenziate con l'atto ispettivo in esame, sono stati richieste informazioni all'ENAV - Ente nazionale per l'assistenza al volo il quale fa conoscere che, nel rispetto delle linee programmatiche previste dal piano di investimenti 2004/2006, approvato dal proprio Consiglio di amministrazione sta operando per l'ammodernamento delle strutture tecnologiche di radiomisure. Nell'ambito di tale studio, tuttavia, l'Ente fa presente di non aver impegnate risorse esterne. Una volta ultimati i progetti, il vertice aziendale individuerà la soluzione migliore e la sottoporrà all'approvazione del proprio Consiglio di amministrazione.
se, in considerazione sia dei lavori, secondo l'interrogante, approssimativi ed irrispettosi finora eseguiti sia del pericolo per la pubblica incolumità a causa del degrado, non ritenga necessario un intervento urgente anche in considerazione della proprietà pubblica di una parte consistente di tali antichi Palazzi.
Risposta. - In ordine all'interrogazione parlamentare indicata in esame, con la quale si segnala lo stato di abbandono del patrimonio architettonico del centro storico di Bari, si rappresenta quanto segue.
Risposta. - Dagli atti in possesso della competente Direzione generale di questo
Ministero risulta che il sito dell'Ordine dei dottori agronomi e dei Dottori forestali di Caserta, www.agronomicaserta.it, è stato registrato in data l2 febbraio 2003 alla Registration authority italiana, Istituto per le applicazioni telematiche del CNR, con sede in Ghezzano (Pisa).
Per evitare l'insorgenza di strumentali equivoci, l'Ordine di Caserta, ha, tuttavia, provveduto a far eliminare dal sito il link www.studiocostagliola.it, comunicandolo al dottor Costagliola, il quale, successivamente, lo ha segnalato nella riunione del Conaf, tenutasi il 30 marzo 2004, trasmettendone, poi, notizia al predetto Ordine.
Risposta. - In ordine all'interrogazione parlamentare in esame, concernente la ristrutturazione delle Ex Officine Grafiche Stianti di San Casciano Val di Pesa, si rappresenta quanto segue.
che apparissero opportuni per mitigare l'impatto generale dell'opera.
Risposta. - Si ritiene opportuno precisare preliminarmente che l'articolo 63 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, recante controversie relative ai rapporti di lavoro, prevede che sono devolute al giudice ordinario, in funzione del giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 1 comma 2, ad eccezione di quelle relative ai rapporti di lavoro di cui al comma 4, incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la responsabilità dirigenziale, nonché quelle concernenti le indennità di fine rapporto comunque denominate e corrisposte ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti.
dell'organico, ed in data 24 giugno 2004 ha riproposto la richiesta di conciliazione. In ordine a tale ultima richiesta la Segreteria di Conciliazione ha comunicato all'interessato, al suo rappresentante sindacale e al difensore civico la data di udienza per la trattazione della richiesta di conciliazione (16 luglio 2004).
Risposta. - In merito alla interrogazione parlamentare in esame si fa presente che il Governo, nel procedere alla riforma del sistema scolastico, ha voluto consultare e far partecipare alla discussione tutti i protagonisti della scuola, docenti, allievi, famiglie, perché fossero loro stessi a chiarirla, giustificarla, volerla.
messa a punto. Ed infine è stato attivato un confronto con enti, associazioni, centri di ricerca, riviste che coltivano per mandato o per vocazione istituzionale i problemi culturali, ordinamentali e professionali sulla riforma del sistema educativo di istruzione e formazione.
per la sostituzione di quelli vecchi, perché non è sostituito come previsto dal regolamento);
Risposta. - Per quanto concerne la situazione del carcere di Napoli Poggioreale, si comunica che i turni di servizio presso tutti i reparti detentivi e servizi sono articolati su tre quadranti di otto ore fatta eccezione per il settore sentinelle che, come concordato con le stesse organizzazioni sindacali, espleta 4 turni di sei ore. Tutto il personale di Polizia penitenziaria fruisce dei riposi così come previsto nell'Accordo quadro nazionale.
Di tali esigenze, nei limiti del possibile, l'Amministrazione penitenziaria ha cercato sempre di tener conto.
Risposta. - In riferimento alle problematiche evidenziate con l'interrogazione parlamentare in esame l'ANAS S.p.A., interessata al riguardo, fa presente che la strada statale n. 89 «Garganica» rappresenta la principale infrastruttura di collegamento
con tutti i Comuni del promontorio del Gargano da cui si diramano numerose strade provinciali di raccordo con i centri abitati dell'entroterra.
porto di Napoli, senza considerare il permanere della propria diretta responsabilità nel procedimento amministrativo in atto, (l'articolo 32 del Codice di Navigazione e l'articolo 58 del regolamento marittimo demandano alla esclusiva competenza del capo del compartimento marittimo l'invito alle previste pubbliche amministrazioni a procedere in Commissione alle operazioni di delimitazione non lasciando alcun arbitrio a nessuna delle amministrazioni interessate, come, invece, si registra nel caso in esame, con una sorta di scaricabarile, demanda il tutto alla competenza della azienda del demanio violando in tal guisa, a parere dell'interrogante, la legge e limitando, senza rendersene conto, le proprie specifiche competenze;
Risposta. - La problematica prospettata con il documento di sindacato ispettivo presentato dalla S.V. Onorevole concerne la particolare situazione del complesso alberghiero «Mezzatorre», di proprietà della società Torre San Montano a r.l., ubicato in località Forio d'Ischia ed insistente su un'area che, pur iscritta al Nuovo Catasto Terreni, in capo a privati, rientrerebbe nell'ambito del demanio marittimo, a seguito dell'erosione della costa e del relativo avanzamento del mare.
un dirigente accusato di aver inviato al macero quattro tonnellate di corrispondenza, dopo le proteste per le missive inevase o mai recapitate ai cittadini -:
Risposta. - Si fa presente che la società Poste italiane, interessata in merito a quanto rappresentato dall'interrogante nell'atto parlamentare cui si risponde, nel riconoscere la gravità dell'episodio verificatosi presso l'ufficio di recapito di Biella, in merito al quale ed alle responsabilità personali dei dipendenti coinvolti sono in corso le indagini dell'Autorità giudiziaria, ha precisato che la reale consistenza del fenomeno è risultata di dimensioni più ridotte rispetto a quelle indicate anche da alcuni organi di informazione.
esigenze, tali da consentire un'interruzione con grave rischio per la salute dei detenuti -:
Risposta. - La legge n. 740 del 1970 relativa all'«Ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli Istituti di prevenzione e pena non appartenenti ai ruoli organici dell'Amministrazione Penitenziaria» risulta di fondamentale importanza rispetto all'assetto previgente, costituito dal regolamento per gli istituti di prevenzione e pena del 1931 (che prevedeva all'interno di ogni carcere la sola presenza del medico) ponendo le basi normative per organizzare all'interno degli istituti penitenziari un servizio sanitario, che assicuri continuità assistenziale ai detenuti. Tale legge, infatti, non solo ha istituito la figura del medico incaricato, ma ha anche previsto un servizio di guardia medica ed infermieristica nonché un servizio di consulenza specialistica per diverse branche, attraverso l'opera di personale convenzionato con contratti libero professionali.
l'obiettivo della razionale distribuzione delle risorse, con circolare del 15 gennaio, ha provveduto a classificare gli istituti penitenziari in tre livelli a ciascuno dei quali corrisponde uno specifico modello organizzativo di assistenza sanitaria individuato mediante il criterio del numero di detenuti presenti, precisamente:
La citata circolare stabilendo che gli Istituti Penitenziari appartenenti al primo livello assistenziale dispongono di un servizio di guardia medica e di un servizio infermieristico inferiore alle ventiquattro ore, non contraddice quanto disposto dagli articoli 51 e 53 della legge n. 740 del 1970, così come risulta modificata dalla legge n. 26 del 15 gennaio 1991.
riunioni della Casa Circondariale Nuovo Complesso di Roma Rebibbia) ove poteva, data la vicinanza degli istituti, facilmente essere contattato nelle ipotesi di necessità. Si rappresenta, inoltre, che da disposizione impartita dal Provveditore della Regione Lazio - emanata in considerazione della breve distanza che separa i due istituti citati - la Direzione della Terza Casa può rivolgersi, in caso di necessità sanitaria, al servizio SIAS dell'attigua Casa di Reclusione.
Risposta. - Il Fondo per lo sminamento umanitario è stato istituito dalla legge n. 58 del 7 marzo del 2001 con una dotazione finanziaria complessiva per il primo triennio 2001/2003 di 29 miliardi di lire (pari a circa 15 milioni di euro), così ripartiti: 5 milioni di lire per il 2001, 19 milioni di lire per il 2002 e altri 5 milioni di lire per il 2003. Il rifinanziamento del Fondo, per gli esercizi successivi l'anno 2003, è vincolato, annualmente, all'approvazione della legge finanziaria.
modenese e che rappresenta, ad oggi, l'ultima vestigia di centinaia d'anni di una passata Storia cittadina;
Risposta. - Si premette che il «Dongione - sottoposto alle disposizioni del decreto legislativo 490 del 1999 - costituisce solo un frammento di quanto resta della seicentesca cittadella fortificata, non paragonabile al sistema organico, ancor oggi presente, nelle città fortificate. Il monumento è stato oggetto, negli anni '90, di un intervento di restauro statico-conservativo - a seguito di un accordo tra la Soprintendenza per i beni architettonici ed
il paesaggio ed il Comune di Modena, proprietario dell'immobile -, operazione conclusasi nel 1999 e che ha comportato un finanziamento di circa 2 miliardi di lire. Lo stesso accordo prevedeva anche che, ultimati tali interventi, il Comune, a propria cura e spese, avrebbe dovuto immediatamente provvedere al completamento dei lavori.
Risposta. - Il Governo con decreto-legge del 7 settembre 2004 n. 234, convertito, con modificazioni, nella legge 5 novembre 2004 n. 262, ha ampliato il novero delle categorie di candidati aventi diritto all'esonero dalla prova preliminare nel concorso per uditore giudiziario, prevedendo che del suddetto beneficio possano usufruire, oltre alle categorie già contemplate in sede di redazione dei bandi, i laureati in giurisprudenza che hanno conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione forense, o che hanno svolto le funzioni di magistrato onorario (per almeno quattro anni senza demerito e senza essere stati revocati o disciplinarmente sanzionati) o che hanno conseguito il diploma di specializzazione in una disciplina giuridica, al termine di un corso di studi della durata non inferiore a due anni presso le scuole di specializzazione, di cui al decreto al Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.
arrivi, con conseguenze negative per i tanti passeggeri che quotidianamente gravitano sullo scalo -:
Risposta. - In merito alle problematiche evidenziate con gli atti ispettivi in esame sono state richieste informazioni all'ENAC - Ente nazionale per l'aviazione civile - il quale fa conoscere preliminarmente che in 3a categoria operano gli aeroporti di Malpensa, Linate, Torino, Venezia, Bergamo e Bologna e che in 2a categoria operano, invece, gli aeroporti di Verona, Brescia e Fiumicino.
dotati in prevalenza di impianti di categoria 1a i quali consentono, in ogni caso, di operare con valori di condizioni di visibilità non inferiori a 550 m.
e preoccupante flessione del fatturato determinata, oltre che dall'evidente incremento di concorrenzialità nei traffici da e per l'Italia, anche dal notevole aumento delle dimensioni del traffico di cabotaggio sia autorizzato che abusivo;
Risposta. - In merito all'interrogazione in esame, si rappresenta che i decreti emanati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in materia di cabotaggio costituiscono un primo tentativo per regolamentare tale attività, anche con riferimento alle preoccupazioni espresse dalle associazioni di categoria degli autotrasportatori relativamente al possibile aumento della presenza del vettore sloveno sul territorio nazionale. Tale vettore risulta, difatti, autorizzato, già dal 1o maggio 2004, ad inserirsi nel mercato nazionale del trasporto degli Stati membri dell'Unione Europea attraverso l'attività di cabotaggio stradale di merci.
di diritto privato e contando tra i soci fondatori anche la regione Friuli-Venezia Giulia e il comune di Trieste;
Risposta. - Si premette che, ai sensi del regolamento n. 239 del 1999, i criteri di ripartizione della quota del Fondo unico dello spettacolo destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche, sono stabiliti su dati oggettivi - collegati anche a meccanismi di standardizzazione dei costi - e, solo in minima percentuale, sono determinati - in conformità al parere espresso dalle Commissioni consultive della musica e della danza - sulla base degli aspetti qualitativi dei programmi artistici.
Risposta. - Il giovane Melis, arruolato il 10 ottobre 1996, dopo il periodo di formazione è stato trasferito all'8o Reggimento bersaglieri della Brigata «Garibaldi» (Caserta) nell'aprile 1997.
Ciò detto, per quanto concerne l'opportunità di una verifica tesa a stabilire l'eventuale «relazione tra le missioni di pace e l'insorgere della patologia» la Difesa è impegnata nella ricerca di verità scientifiche in tutte le direzioni e con la massima determinazione.
Sulla base dei dati emersi da tale analisi, nonché dei dati presenti in letteratura, dai quali non è desumibile in modo scientificamente certo alcuna correlazione fra esposizione ad Uranio impoverito - soprattutto per ciò che attiene la contaminazione interna - e insorgenza di Linfomi di Hodgkin, la Commissione in parola ha formulato alcune raccomandazioni conclusive, così riassumibili:
all'indomani della morte del caporalmaggiore Luca Sepe, avvenuta per un linfoma contratto nel 2001, poco dopo essere rientrato da una delle missioni nell'ex-Jugoslavia, secondo Falco Accame, dell'Associazione familiari delle vittime delle forze armate, «la prima relazione della Commissione Mandelli, incaricata dal Governo di stabilire la pericolosità dell'uranio impoverito, è zeppa di gravi errori di metodo»;
Risposta. - Per quanto riguarda la problematica cosiddetta «dell'uranio impoverito», la Difesa pone grande attenzione su tale tematica e si è impegnata nella ricerca di verità scientifiche in tutte le direzioni e con massima determinazione.
individuare eventuali altri fattori di rischio causali o concausali nell'insorgenza di linfomi, presenti nelle aree di operazioni.
Ciò premesso, sulle questioni sollevate dall'interrogante si precisa che il postulato deficit di affidabilità statistica delle conclusioni della 1a relazione Mandelli - per quanto attiene alla distribuzione probabilistica di Gauss ivi adottata - è stato superato nella 2a e nella 3a relazione in parola, nelle quali è stato adottato ai fini di valutazione statistica degli eventi morbosi evidenziatisi il test di Poisson, che ha confermato un'anomala eccedenza dei linfomi di Hodgkin a carico del personale testato.
Risposta. - Nella interrogazione parlamentare in esame, l'interrogante segnala l'esigenza dell'assegnazione di ulteriori posti in organico per le scuole dell'infanzia statali dell'Emilia-Romagna, ed in particolare della provincia di Modena, lamentando che l'attuale consistenza della dotazione organica non consente di realizzare quanto previsto dalla legge 28 marzo 2003, n. 53, in merito alla generalizzazione della scuola dell'infanzia.
Uffici scolastici regionali, in organico di fatto, per il 2004/2005.
Risposta. - In merito alle problematiche evidenziate con l'atto ispettivo cui si risponde, si rappresenta che l'attuazione dell'articolo 2, comma 53, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 prevede l'emanazione di un decreto interministeriale per l'aumento dei canoni demaniali marittimi.
e poi non garantire la certezza e i tempi dei finanziamenti previsti.
Risposta. - In riferimento alle problematiche evidenziate con l'interrogazione parlamentare in esame si precisa che con decreto ministeriale n. 149 del 17 marzo 2003, registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 2003, registro 1, foglio 279, sono state ripartite tra le Regioni e le Province autonome, per le finalità indicate nel decreto ministeriale n. 2523 del 27 dicembre 2002, le quote dei limiti quindicennali stanziati dall'articolo 145, comma 33, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, pari a 20 milioni 658 mila 276 euro sul capitolo n. 7437 e dall'articolo 3, comma 2, della legge 8 febbraio 2001, n. 21, dell'importo di 25 milioni 822 mila 845 euro sul capitolo n. 7444.
Risposta. - In riferimento alle problematiche evidenziate con l'interrogazione parlamentare in esame, l'ANAS S.p.A., interessata al riguardo, fa presente di avere il compito, in virtù della Convenzione stipulata con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di sovrintendere, tra l'altro, allo svolgimento delle attività di presidio e gestione del settore della pubblicità e della cartellonistica stradale.
Risposta. - In merito alle problematiche evidenziate con l'interrogazione in esame, si fa presente che nella riunione del CIPE del 29 settembre 2004 è stato approvato l'ulteriore finanziamento al sistema MOSE di 709 milioni di euro.
della delega di riforma del codice della strada e di ulteriore proroga al giugno 2003 dell'entrata in vigore delle misure adottate;
Risposta. - In merito all'interrogazione in esame si fa presente che, tra gli interventi finora adottati per ridurre il numero degli incidenti stradali, deve essere menzionato in primo luogo il decreto-legge del 27 giugno 2003, n. 151, convertito con legge 1o agosto 2003, n. 214, che ha sancito, tra l'altro, la concreta applicazione del sistema sanzionatorio della patente a punti, sistema peraltro già in vigore in alcuni Paesi della Comunità Europea come Germania, Francia e Inghilterra.
Risposta. - Con provvedimento in data 29 gennaio 2003, si è preliminarmente rinunciato all'esercizio della giurisdizione spettante allo Stato italiano nei confronti del militare NATO Robert Scott Gardner, imputato per il reato ex articolo 609-octies c.p., nell'ambito del procedimento penale pendente presso la Procura della Repubblica di Pordenone (n. 3012/02 R.G.N.R.). Con successivo provvedimento in data 20 giugno 2003, la rinuncia è stata estesa anche al reato ex articolo 610 c.p. Entrambe le decisioni sono state adottate sulla scorta dei pareri favorevoli espressi dalla Procura generale presso la Corte di appello di Trieste, in data 20 novembre 2002 e 14 aprile 2003.
Trattato Nord Atlantico sullo status delle loro forze armate, firmata a Londra il 19 giugno 1951 e all'articolo 1 del Regolamento relativo all'applicazione del predetto articolo 7 della Convenzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1666 del 1956.
presso il Ministero della giustizia è costituito il Dipartimento per la giustizia minorile come unico ed autonomo Ufficio specializzato nell'importante compito, di alta rilevanza sociale, della tutela dei minori;
ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 146/2000, per assumere incarichi di dirigenza generale presso il suddetto Dipartimento è necessario possedere requisiti di «professionalità maturata nello specifico settore minorile», norma speciale ed inderogabile emanata a salvaguardia dei diritti dei minori;
la dirigenza della Uil - Pubblica Amministrazione, ha informato l'interrogante di un accordo politico relativo alla nomina dei dirigenti generali presso il Dipartimento per la giustizia minorile, sottoscritto dall'onorevole Jole Santelli, sottosegretario alla giustizia delegato alla trattazione degli affari di competenza di questo Dipartimento;
tale accordo prevedeva il conferimento di almeno uno degli incarichi di dirigente generale ad uno specifico dirigente, l'unico ritenuto in possesso della fiducia politica e di quella tecnica, ovvero, l'esperienza professionale imposta da vincolo legislativo. Il suddetto accordo è stato reso pubblico e comunicato all'interessato dallo stesso sottosegretario, onorevole Santelli, e dal Capo Dipartimento, consigliere Priore;
da quanto riferito, il Ministro in indirizzo avrebbe congelato l'accordo stesso per mesi, lasciando il delicato Dipartimento per la giustizia minorile privo di due direttori generali, affidando poi gli incarichi di dirigenza generale a persone che, per quanto risulta all'interrogante, sono prive della necessaria professionalità maturata nello specifico settore minorile, delegittimando così il solo dirigente che, secondo l'interrogante, è in possesso dei requisiti richiesti e violando il disposto legislativo di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 146/2000, norma speciale emanata a salvaguardia dei particolari diritti dei minori -:
se non intendano riferire in merito alla veridicità dei fatti esposti;
se non ritengano opportuno e necessario accertare nel caso riferito, l'eventuale sussistenza di comportamenti o abusi lesivi di norme legislative e della corretta funzionalità di un istituto delegato a svolgere una funzione così importante, quale la tutela dei minori;
se, in particolare, il Presidente del Consiglio, convinto assertore della «moralità all'interno della politica e delle istituzioni», non ravvisi la necessità di avviare una opportuna indagine per appurare se all'interno del Dipartimento per la giustizia minorile siano state operate sempre scelte corrette e trasparenti, nel rispetto
(4-10605)
Il decreto, successivamente, è annotato e registrato dalla Corte dei conti in sede di controllo preventivo di legittimità, che è svolto anche in ordine alle esperienze lavorative e professionali del dirigente ovvero del soggetto estraneo proposto, desunte dal curriculum vitae e dalla proposta del Ministro.
Per quanto concerne la situazione degli incarichi dirigenziali conferiti presso il Dipartimento per la giustizia minorile sia a dirigenti della pubblica amministrazione (ai sensi dell'articolo 19, comma 4 e comma 5-bis del decreto legislativo 165/2001), sia a professionalità estranee alla pubblica amministrazione (ai sensi del citato articolo 19, comma 6), si fa presente che i relativi provvedimenti sono stati tutti regolarmente registrati dalla Corte dei conti.
In particolare, il Ministero della giustizia ha comunicato che, in data 9 giugno 2004, il dirigente segnalato nell'interrogazione presentata dall'interrogante ha presentato ricorso, ex articolo 700 codice di procedura civile, al Tribunale - sezione lavoro - di Roma per l'annullamento dei contratti, sottoscritti dai direttori generali assegnati al Dipartimento per la giustizia minorile.
Con ordinanza del 29 luglio 2004, il giudice del lavoro ha rigettato il predetto ricorso.
Il Ministro per i rapporti con il Parlamento: Carlo Giovanardi.
il dottor Gioacchino Genchi, vice questore a Palermo in aspettativa dal 1998, è da oltre quindici anni consulente informatico di diverse procure italiane impegnate nelle più importanti indagini di mafia e criminalità organizzata;
il Genchi e coniugato con Tanja Hmeliak, già P.M. a Palermo ed oggi giudice del tribunale di Palermo;
attraverso le sue consulenze, svolte a nome della società C.S.I. S.r.l. con sede a Palermo, di cui detiene il 95 per cento delle quote, il Genchi avrebbe tracciato, grazie al controllo di quasi due miliardi di conversazioni, una mappa articolata della criminalità organizzata in Sicilia, in Calabria e nel nord Italia;
grazie alla sua attività il Genchi potrebbe essere in possesso di un archivio di dati relativo ai contatti telefonici superiore persino a quello del ministero dell'interno;
nel corso dei processi palermitani il Genchi, rispondendo alle domande di pubblici ministeri, avrebbe espresso considerazioni tutt'altro che tecniche sui motivi delle telefonate -:
quali elementi di conoscenza il Governo abbia al riguardo;
se il Genchi risulti ancora in aspettativa, nonostante sia decorso un periodo di tempo superiore a quello consentito dalla legge;
se non ritengano incompatibile lo stato di consulente della procura di Palermo con il suo stato civile;
quali siano le disposizioni normative in base alle quali vengono affidati gli incarichi di consulenza atteso che, a quanto risulta all'interrogante, la C.S.I. srl non è l'unica società in grado di garantire tale servizio;
se sia possibile che il dottor Gioacchino Genchi, in conseguenza della sua attività di consulenza, possa aver costruito
se la delega per lo svolgimento delle attività espletate dalla C.S.I. sia conferita dall'autorità giudiziaria al solo dottor Genchi o, in caso contrario, se egli sia autorizzato ad avvalersi di collaboratori -:
quali provvedimenti i Ministri interrogati intendano adottare qualora risultasse quanto in premessa affermato e che in conseguenza dell'attività svolta il dottor Gioacchino Genchi ed i suoi collaboratori hanno la possibilità di utilizzare le conoscenze acquisite con le intercettazioni.
(4-06739)
La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo ha fatto presente che, già da molti anni, i magistrati di quell'Ufficio hanno affidato al dottore Gioacchino Genchi, funzionario della Polizia di Stato, incarichi di consulenza, per lo più nel settore informatico e in quello telefonico. Risulta, peraltro, che molti altri incarichi di consulenza o perizie sono stati affidati al dottor Genchi da altre autorità giudiziarie di varie parti d'Italia.
Il Ministero dell'interno dal canto suo, ha fatto presente che il dottor Gioacchino Genchi, vice questore aggiunto della Polizia di Stato, dal 1o giugno 2000 è collocato in aspettativa sindacale non retribuita, su richiesta di una delle organizzazioni sindacali nazionali della Polizia di Stato, per cui risulta essere al momento consigliere per la provincia di Palermo.
La normativa vigente non prevede limiti temporali per tale tipo di aspettativa.
Il predetto dicastero ha precisato che il dottor Genchi è titolare, insieme alla sorella, della società a responsabilità limitata C.S.I. (Centro servizi informatici) di cui risulta socio fondatore, avendo versato la quasi totalità del capitale.
Quest'ultima società, nella quale la stessa sorella del Genchi riveste la carica di amministratore unico, opera nel campo della produzione e della fornitura di tecniche, attrezzature e servizi di informatica e telefonia per le pubbliche amministrazioni.
Quanto al rapporto di coniugio tra il dottor Genchi e la dottoressa Tania Hmeliak, la Procura della Repubblica di Palermo ha chiarito che nessuna incompatibilità è stata ravvisata, ai sensi dell'articolo 222 codice di procedura penale in relazione al fatto che presso la citata Procura ha prestato servizio fino ad alcuni mesi fa con funzioni di sostituto procuratore la moglie del Genchi, in quanto nessun incarico risulta affidato al dottor Genchi dal predetto magistrato.
Il dottor Genchi è stato di solito autorizzato ad avvalersi di collaboratori specializzati, ai sensi dell'articolo 228 comma 2 codice di procedura penale che prevede che il perito/consulente possa servirsi di ausiliari di sua fiducia per lo svolgimento di attività materiali non implicanti apprezzamenti e valutazioni.
In questo contesto il dottor Genchi risulta essersi spesso avvalso delle prestazioni della Centro servizi informatici s.r.l., mentre nessun incarico di consulenza è stato conferito, né poteva esserlo, alla predetta società, poiché, il codice di rito consente, come è noto, l'affidamento di incarichi di perizia o consulenza solo a persone fisiche.
Quanto allo specifico quesito in ordine all'uso dei dati raccolti, è stato chiarito che il dottor Genchi, non può «liberamente disporre dell'archivio dati» (in suo possesso) poiché egli è, come qualsiasi altro consulente, tenuto al segreto di ufficio.
L'utilizzazione dei dati acquisiti nel corso della consulenza al di fuori del procedimento nel cui ambito essa è stata espletata è, dunque, possibile solo in virtù di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, nel rispetto delle regole dettate dal codice di rito.
La stessa Procura della Repubblica ha precisato, inoltre, di non poter fornire alcuna
Il Ministro della giustizia: Roberto Castelli.
dal 30 giugno 2002 è detenuto nel carcere di massima sicurezza di Madrid Pasquale Belsito, già militante di rilievo dei NAR;
Pasquale Belsito era ricercato fin dal 5 dicembre 1981;
in questi lunghi anni di latitanza ha compiuto numerosi delitti, tra cui due «esecuzioni» contro due estremisti di destra sospettati di collaborazione con la polizia: Luca Perucci e Mauro Menucci, per la cui uccisione è stato condannato all'ergastolo;
ha anche ucciso in un conflitto a fuoco l'agente di polizia Ciro Capobianco;
inoltre è stato condannato in contumacia al carcere a vita dalla giustizia francese per aver ferito gravemente un loro agente durante una rapina;
in Italia è stato poi condannato a 7 anni di carcere per concorso nell'omicidio del giudice Mario Amato;
il NAR di cui il Belsito è stato personaggio di rilievo, risulta coinvolto nella strage alla stazione di Bologna del 2 agosto 1980;
Pasquale Belsito, dal carcere di Madrid ha fatto sapere che intende collaborare e fornire informazioni sui gravi fatti di terrorismo e di strage avvenuti in Italia dal 1977 al 1981;
nel nostro paese è stata riaperta l'inchiesta per la morte di due giovani milanesi, Fausto e Iaio (Fausto Tinelli e Lorenzo Iannucci) uccisi in quegli anni in circostanze e con modalità che hanno suscitato interrogativi e sospetti; e sono ancora in corso istruttorie e inchieste sui mandanti per la strage di Bologna e di Piazza della Loggia a Brescia;
l'importanza di questa collaborazione potrebbe risultare decisiva per chiarire vicende ed episodi di quel terrorismo nero che ha segnato pesantemente le vicende del nostro paese con uccisioni e stragi -:
se sia stata attivata la pratica di estradizione nel nostro paese anche in relazione agli accordi antiterrorismo Italia-Spagna e Italia-Francia;
qualora fosse stata attivata, a che punto è la pratica di estradizione.
(4-03905)
L'estradizione è stata richiesta per l'esecuzione di cinque sentenze di condanna, alla pena dell'ergastolo, a seguito del provvedimento di cumulo emesso dalla Procura della Repubblica di Milano, in particolare:
sentenza 21 novembre 1986 emessa dalla Corte d'Assise di Appello di Roma, con la quale è stato riconosciuto colpevole dei reati di associazione sovversiva, banda armata (denominata «terza Posizione»), rapina aggravata, detenzione e porto abusivo di armi da sparo comuni e da guerra, lesioni personali aggravate. Fatti commessi in Roma e in altre località tra il marzo 1979 e il dicembre 1980;
sentenza 17 giugno 1988 emessa dalla Corte d'Assise di Appello di Roma con la quale è stato riconosciuto colpevole della commissione dei reati di costituzione e di direzione di banda armata, di attentato alla vita ed alla incolumità delle persone per finalità di eversione (attentato Capobianco ed attentato Radici), di detenzione e porto abusivo di armi, di ricettazione, di lesioni personali aggravate. Fatti commessi in Roma ed in altri luoghi fino all'agosto 1982;
sentenza 5 novembre 1987 della Corte di Assise di Appello di Milano con la quale fu riconosciuto colpevole della commissione dei reati di furto aggravato, detenzione e porto abusivo di armi, rapina aggravata, ricettazione, omicidio tentato, omicidio (guardie giurate Carloni Erminio e Lombardi Bruno). Il Belsito è stato condannato alla pena dell'ergastolo, a seguito del riconoscimento della continuazione con i reati giudicati con la sentenza della Corte di Assise di Appello di Venezia in data 17 gennaio 1985. Fatti commessi in Milano dal 1980 al 1982;
sentenza 22 ottobre 1992 della Corte di Assise di Appello di Milano con la quale fu riconosciuto colpevole della commissione dei reati di detenzione e porto abusivo di armi da sparo per finalità di terrorismo, violazione di sigilli e rapina aggravata. Fatti commessi in Milano nel 1982.
Il Ministero degli esteri spagnolo rappresentava all'Ambasciata Italiana che il Juzgado Central de Instruccion n. 3 de la Audiencia Nacional, con sentenza emessa il 17 giugno 2002, aveva accolto l'estradizione verso l'Italia del Belsito condizionando la consegna del medesimo all'espiazione della pena per reati commessi in Spagna e pendenti presso il Tribunale di istruzione n. 2 di S. Lorenzo al Escorial.
Inoltre, il Ministero degli esteri spagnolo, accogliendo il ricorso presentato dal Procuratore legale dell'estradando, poneva come condizione all'estradizione la non imposizione della pena dell'ergastolo. Tale forma di espiazione della pena, infatti, non è riconosciuta dall'ordinamento giuridico spagnolo.
La competente Direzione generale di questo Ministero, in data 27 marzo 2003, forniva alle autorità spagnole ampie argomentazioni in merito alle regole ed ai principi stabiliti dall'ordinamento italiano, in relazione all'esecuzione della pena dell'ergastolo, cui il Belsito è stato condannato.
Va, infine, rappresentato che Belsito Pasquale è giunto in Italia in estradizione dalla Spagna il 27 luglio 2004.
Il Ministro della giustizia: Roberto Castelli.
alcuni avvocati intenzionati a sostenere i 2 concorsi in magistratura banditi nel corso del 2004 hanno fatto ricorso al T.A.R. Lazio sollevando questione di legittimità costituzionale degli articoli 22, comma 3, della legge 13 febbraio 2001, n. 48 e 123-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, nella parte in cui prevedono l'esenzione dalla prova selettiva (i quiz) del concorso per i titolari di diploma di specializzazione per le professioni legali (magistratura, avvocatura, notariato) e non anche per gli avvocati regolarmente iscritti agli albi professionali;
con ordinanza del 26 maggio 2004 il T.A.R. Lazio ha accolto il ricorso cautelare in oggetto, ammettendo così agli avvocati ricorrenti a sostenere direttamente gli scritti e rinviando gli atti alla Consulta per la decisione definitiva sulla questione di legittimità sollevata;
allo stato degli atti, quindi, sussiste una situazione per cui i ricorrenti possono sostenere direttamente le prove scritte ma vanno incontro all'incognita di una eventuale, successiva pronuncia negativa della Corte costituzionale (con conseguenze inimmaginabili sull'esito delle loro prove d'esame) mentre gli avvocati che non hanno presentato ricorso, in mancanza di un provvedimento legislativo, dovranno attendere
se non si ritenga opportuno risolvere la situazione che, nello specifico, si è venuta a creare, anche alla luce delle recenti novità legislative in materia, provvedendo a quei correttivi (eliminazione dei quiz e introduzione dei correttori esterni per la correzione degli elaborati scritti) che sono già previsti per i futuri concorsi in magistratura, ma non per i due che sono stati banditi nel 2004, ancora soggetti ad una normativa transitoria allo stato dei fatti, secondo l'interrogante, assolutamente ingiusta e inadeguata.
(4-10400)
Il Ministro della giustizia: Roberto Castelli.
sin dal mese di febbraio 2004 nella Casa di Reclusione di Rebibbia, istituto penale, si è venuta a creare una particolare situazione per i detenuti semiliberi ed ammessi al lavoro esterno, che riguarda il problema degli stipendi degli stessi, oltre ovviamente alla particolare situazione più volte lamentata e caduta nel vuoto, di restaurazione nel suo complesso della struttura carceraria che sta cancellando gli spazi di democrazia ed i diritti di cittadinanza garantiti ai detenuti stessi dalle norme dell'ordinamento penitenziario;
da due anni i detenuti semiliberi ammessi al lavoro esterno, versano alla Direzione della Casa di Reclusione di Rebibbia, ogni mese, lo stipendio con le relative buste paga, come previsto dall'ordinamento penitenziario, pena, nel caso di mancato versamento o versamento non corrisposto nei termini fissati dalla direzione carceraria, una serie di sanzioni disciplinari o la revoca dei benefici, o dei permessi e della liberazione anticipata o di altro, dovendolo poi riavere nell'arco temporale di una settimana circa, già decurtato del 20 per cento che viene destinato al fondo di liberazione;
la procedura difficile da seguire per l'erogazione dello stipendio è però difficile poiché spesso ha comportato anche ore di lavoro perse, problemi con i datori di lavoro per le continue e ripetute assenze, disagi notevoli che comportano il rischio di licenziamenti ed a volte tempi di attesa lunghi, per riscuotere lo stipendio, anche di quattro settimane, comportando ciò anche gravi disagi familiari, dato che si percepisce un solo reddito -:
se, alla luce di un tale dramma umano, non si ritenga di dover adottare con la massima urgenza tutte le iniziative o i provvedimenti necessari volti a ripristinare ed assicurare una situazione di adeguata vivibilità ai detenuti semiliberi della Casa circondariale di Rebibbia, prevedendo in particolare un'agevolazione della procedura di erogazione degli stipendi in tempi più celeri, in modo da garantire e tutelare il diritto alla remunerazione sancito all'articolo 23 della legge sull'ordinamento penitenziario, e disciplinato dai regolamenti interni a ciascun
(4-10524)
La direzione dell'istituto ha peraltro evidenziato che, in passato, alcuni datori di lavoro nonché detenuti ammessi a svolgere attività autonoma, non ottemperavano alla suddetta normativa, rendendo di fatto impossibile la costituzione del peculio, l'accantonamento del fondo vincolato nonché il prelievo automatico delle spese di mantenimento.
La Direzione dell'istituto è riuscita ad ottenere il rispetto della normativa vigente da parte della generalità dei detenuti grazie al decisivo contributo della Magistratura di sorveglianza, che ha subordinato la concessione dei benefici a carattere premiale al puntuale assolvimento degli obblighi.
Si ritiene opportuno tuttavia evidenziare che, spesso, i datori di lavoro segnalano difficoltà contingenti che temporaneamente impediscono l'accredito della remunerazione dei tempi stabiliti; in tali casi né le direzioni né la Magistratura di sorveglianza hanno mai adottato provvedimenti sanzionatori.
Per quanto concerne la riscossione delle somme di denaro da parte dei semiliberi, si fa presente che se ne è sempre agevolata la pronta consegna, nella consapevolezza dell'estrema importanza che tale aspetto riveste per i soggetti inseriti nel contesto esterno.
In particolare, la Direzione della Casa di reclusione di Rebibbia non procede alla dazione di somme predeterminate (prassi operativa peraltro conforme all'Ordinamento penitenziario e comunemente seguita da altri istituti che gestiscono semiliberi), ma provvede in base all'articolo 57, comma 11 R.E., nel senso più vantaggioso per i detenuti, a consegnare quanto richiesto in un'unica soluzione.
Tale sistema è frutto della lettura «estensiva» della norma citata e l'eventualità che tale prassi abbia a subire delle eccezioni, dovute a ragioni contingenti, come il ritardo nel cambio degli assegni inviati dai datori di lavoro oppure l'improvvisa assenza del contabile cassiere, che possono verificarsi in qualsiasi gestione dei servizi, non può essere considerata lesione di diritti da parte dell'Amministrazione penitenziaria.
Il Ministro della giustizia: Roberto Castelli.
nel 2003 gli incentivi economici dovuti al personale dell'Arma dei carabinieri, in base alle risorse contrattuali finalizzate «all'efficienza dei servizi istituzionali per l'anno 2002» furono corrisposti, dopo l'iter previsto per legge, nel mese di luglio;
tempi questi che furono ritenuti dal Ministro competente ragionevolmente contenuti (così come da risposta all'atto parlamentare in materia n. 4-06344, presentato dall'interrogante);
tempi che, per quanto riguarda molti appartenenti all'Arma dei carabinieri, non furono ritenuti altrettanto ragionevoli vista l'importanza che tali incentivi hanno nel loro bilancio familiare;
degli stessi incentivi economici previsti per l'anno 2003, a tutt'oggi, gli appartenenti all'Arma non hanno avuto ancora notizia -:
quando sia previsto il pagamento degli incentivi dovuti al personale dell'Arma dei carabinieri, in base alle risorse contrattuali finalizzate «all'efficienza dei servizi istituzionali per l'anno 2003»;
se non si ritenga necessario, da parte del Governo, adempiere in tempi certi e rapidi alla corresponsione degli emolumenti
(4-10721)
acquisizione del parere del Consiglio centrale di rappresentanza dei Carabinieri; adozione del relativo decreto ministeriale; successivo inoltro all'Organo di controllo, sino al pagamento disposto dal Comando generale dell'Arma stessa.
Il Ministro della difesa: Antonio Martino.
l'interrogante ha già posto all'attenzione dei Ministri competenti la questione del poligono Interforze Salto di Quirra-Capo San Lorenzo in due distinti atti di sindacato ispettivo il 4-09057 e il 4-10006, entrambe sono rimaste senza risposta e la recente morte del ventiseienne Maurizio Serra avvenuta il 16 maggio impone un rinnovo dell'atto;
il moltiplicarsi delle morti per cancro a causa dell'attività del poligono è un tragico fatto; non solo la correlazione tra uranio impoverito e cancro è scientificamente accertata ma nella zona in questione altrimenti incontaminata, se si considera che ci sono solo cinquemila abitanti, bisogna ormai parlare di un «epidemia» diffusa sia tra i militari che tra la popolazione civile; quasi tutte le vittime hanno infatti lavorato all'interno del poligono di tiro per una ditta che si occupa della manutenzione delle apparecchiature interne, o hanno lavorato o vissuto nelle campagne circostanti. Le persone colpite sono di tutte le età: alcuni bambini, ma anche ragazzi che hanno prestato il servizio militare nella base militare;
a fronte dell'emergenza uranio impoverito che ha coinvolto soldati impegnati in missioni - ma come si ricordava anche militari e civili coinvolti in esercitazioni - il ministero della Difesa ha «tranquillizato» l'opinione pubblica con i risultati della Commissione Mandelli, ma i metodi e i risultati della Commissione Mandelli nonché la mancata pubblicizzazione della terza relazione della stessa (che neppure compare nel sito del Ministero) dove si esprimono forti preoccupazioni per l'aumento dei casi, impongono a giudizio dell'interrogante nuove indagini;
del resto non si tratta più solo di avviare un'inchiesta come abbiamo a più riprese sollecitato per accertare tra l'altro quali procedure di sicurezza a tutela della salute pubblica siano adottate nel corso delle esercitazioni ma, come minimo, di sospendere immediatamente le sperimentazioni con dotazioni di uranio impoverito, dato che gia una sentenza del Tribunale di Venezia accertò che a Quirra si muore di uranio impoverito sin dal 1977;
secondo l'interrogante oggi come in passato la popolazione locale non è e non è stata informata in modo trasparente, costante e puntuale circa le attività del poligono, i rilevamenti radioattivi ed i molteplici incidenti verificatisi negli anni -:
per quale motivo non sia stata pubblicizzata la terza relazione «Mandelli» e se non si ritenga di dover aggiornare il sito del ministero includendo la stessa e avviare nuovi e più accurati studi;
se non si ritenga che proseguire le sperimentazioni che impieghino uranio impoverito nei poligoni attualmente attivi in Sardegna comporti rischi gravissimi per militari e civili, rendendo molto elevata la probabilità dell'insorgere del cancro;
se non si ritenga infine che le vittime civili e militari di tali attività meritino piena assistenza, adeguate informazioni, nonché risarcimenti e scuse ufficiali.
(4-10222)
Conseguentemente per il personale ivi operante non è richiesta l'adozione di peculiari misure di protezione che non siano quelle relative alla specifica attività svolta.
Ciò detto, la situazione ambientale del Poligono interforze di Salto di Quirra ha, da tempo, particolare evidenza mediatica, in quanto alcuni organi di stampa hanno ricollegato il numero di casi di decesso causati da forme tumorali, riscontrati fra gli abitanti delle comunità residenti nelle zone limitrofe, al presunto impiego di munizionamento contenente uranio impoverito.
Nel merito, la Difesa ha sempre operato con la massima trasparenza e disponibilità, al fine di fugare ogni dubbio, dimostrando, come peraltro sempre sostenuto, che presso tale Poligono non erano mai stati utilizzati proiettili all'Uranio impoverito.
A tale scopo, nel marzo del 2002, alcune misurazioni di campionature del terreno del Poligono, effettuate alla presenza degli organi di stampa, consentirono di rilevare che i valori di radioattività nelle aree controllate erano nella norma.
Tali controlli diedero anche la possibilità di riscontrare la presenza di altri metalli pesanti dovuta, verosimilmente, alle attività minerarie preesistenti nella zona.
Pertanto, venne deciso di procedere all'effettuazione di una mappatura «a tappeto» dei Poligono, estendendo l'analisi anche al territorio circostante, con il prelievo di un significativo numero di campioni.
Ciò, con l'obiettivo di costituire un data base finalizzato alla predisposizione di un piano di controllo ambientale sistematico.
A tal fine, quindi, l'Amministrazione Difesa ha commissionato all'università degli studi di Siena uno studio per stabilire lo stato dell'ambiente della zona del Poligono di Salto di Quirra.
L'Ateneo senese ha reso, recentemente, disponibili i risultati degli studi svolti, relativi ad oltre 1.500 campioni e a circa 25.000 determinazioni analitiche, da cui, a conferma di quanto reso noto a suo tempo dal Presidio multizonale dell'ASL di Cagliari, si evince che all'interno dell'area dei Poligono non è individuabile alcuna traccia di uranio che abbia un'origine diversa da quella naturale, con il riscontro di valori anormali di metalli pesanti di accertata origine naturale.
Lo studio, nel contempo, ha consentito di rilevare che - in alcune zone al di fuori del Poligono, interessate da attività minerarie pregresse - le concentrazioni di alcuni elementi tossici raggiungono valori molto superiori ai limiti accettabili.
Al riguardo, è da evidenziare che da tempi molto remoti l'intera area è stata di interesse minerario e che, al di fuori del perimetro del Poligono (località Baccu Locci, a circa 700 metri a sud-est), è presente una ex miniera, gestita dalla società Rumianca dal 1938 al 1965, anno della sua dismissione.
Tale studio, inoltre, rileva che tali materiali - estremamente inquinati da elementi tossici, soprattutto arsenico - sono al momento oggetto dell'erosione fluviale e dell'azione del vento che li ridistribuiscono continuamente su più vaste superfici, propagando questa anomalia geochimica artificiale fino al mare.
I risultati dello studio sono stati resi noti alle Autorità istituzionali e al presidente della regione Sardegna; sono inoltre consultabili sul sito internet del Ministero della difesa.
A tal riguardo, inoltre, è meritevole di riflessione la deliberazione resa dalla
Passando ora alla problematica cosiddetta «dell'uranio impoverito», la Difesa pone grande attenzione su tale tematica e si è impegnata nella ricerca di verità scientifiche in tutte le direzioni e con massima determinazione.
Sino ad ora le indagini effettuate e gli studi condotti, sia in ambito nazionale - commissione «Mandelli» - che internazionale, non hanno dimostrato scientificamente l'esistenza di un nesso di causalità tra l'utilizzo di munizionamento contenente uranio impoverito e le patologie riscontrate nei militari.
A tal riguardo si rammenta inoltre che la citata commissione «Mandelli» - i cui lavori sono disponibili sul sito internet della Difesa - ha formulato alcune raccomandazioni conclusive, così riassumibili:
necessità di monitoraggio a lungo termine delle patologie neoplastiche insorgenti nelle coorti di soggetti impegnati nelle aree balcaniche;
necessità di studi ambientali di monitoraggio per l'uranio impoverito in tutte le aree balcaniche ove siano impiegati gli specifici munizionamenti;
necessità di promuovere studi nazionali ed internazionali finalizzati non solo a meglio definire gli effetti biologici dell'esposizione all'uranio impoverito, ma anche a individuare eventuali altri fattori di rischio causali o concausali nell'insorgenza di linfomi, presenti nelle aree di operazioni.
Il protocollo di una simile ricerca, mai prima messo in atto a livello mondiale, è il risultato di un ponderato lavoro di revisione scientifica promosso dal citato professor Franco Mandelli congiuntamente alla Sanità militare e vedrà la partecipazione di istituzioni nazionali di rilievo internazionale.
Con questo studio, denominato Signum - Studio sull'impatto genotossico nelle Unità militari - finanziato della legge n. 68/2004, potranno essere identificati eventuali nessi di causalità o concausalità esistenti fra fattori genotossici eventualmente presenti nelle aree di operazioni e patologie degenerative.
Si deve, infine, rimarcare come tale studio prenda in esame non solo l'eventuale impatto genotossico dell'uranio impoverito, ma anche molti fattori di pericolo, capaci di lasciare un segno anche indiretto della loro esistenza ed azione, mediante campionamento ed analisi incrociate su diverse matrici biologiche (urina, sangue e capelli).
È evidente come, sulla base delle indicazioni risultanti da detto studio potranno essere tratti utili indirizzi per meglio comprendere, ed eventualmente gestire, le problematiche sanitarie ipotizzate.
In conclusione, si sta lavorando per acquisire ulteriori elementi di certezza sulla questione e si intende fermamente procedere sino alla determinazione di conoscenze scientifiche che consentano di comprendere il fenomeno nei suoi aspetti eziologici, diagnostici e profilattici.
Il Ministro della difesa: Antonio Martino.
il mese scorso si è trasferita la segreteria politica dell'interrogante in Corso Umberto 249 ad Acireale da Piazza Duomo 19 sempre ad Acireale;
con le operazioni di trasferimento della segreteria politica è stata contattata la Telecom Italia per le procedure di trasferimento della linea telefonica urbana;
il trasferimento dello stesso numero telefonico è impossibile, vista che Acireale è servito da due centrali telefoniche per cui non abbiamo potuto conservare lo stesso numero telefonico;
abbiamo anche chiesto il trasferimento di chiamata dal vecchio numero telefonico al nuovo numero telefonico e risulta impossibile l'attivazione del servizio;
dai nuovi numeri di telefono si notano delle inspiegabili micro interruzioni nella conversazione o cali di tono;
inoltre non risulta possibile effettuare chiamate dall'utenza 095-7658310, di nuova attivazione in seguito al trasloco dell'utenza 095-7634281;
contattato numerose volte il servizio Telecom 191 le anomalie citate in premessa si continuano a riscontrare;
il danno causato all'interrogante, in riferimento a quanto su esposto, è notevole ed è necessario che prima possibile si risolva la questione in modo tale da poter accedere tecnicamente ai sistemi, ed attivare quindi il trasferimento di chiamata;
a giudizio dell'interrogante queste «anomalie» non sono altro che la conseguenza di una operazione di intercettazione telefonica;
se così fosse, si tratterebbe di una grave interferenza nell'esercizio del mandato parlamentare -:
se intenda accertare se quanto sopra risponda al vero;
in caso affermativo, chi abbia autorizzato l'operazione di intercettazione;
quali provvedimenti intendano adottare i ministri interrogati affinché sia fatta luce sulla questione citata in premessa.
(4-09985)
Il Ministero dell'interno, per la parte di competenza, ha comunicato che, dagli accertamenti svolti dai competenti organi di Polizia presso la Telecom Italia, l'utenza fissa avente n. 095-7658310 è stata attivata in data 31 marzo 2004, su richiesta del 26 marzo 2004, nella nuova sede della segreteria politica dell'On.le interrogante ed è risultata intestata a Francesco Catanoso Genovese.
A seguito dell'avvenuto trasferimento della linea telefonica urbana diversa da quella della precedente sede in quanto collegata ad altra centrale telefonica di Acireale - la Telecom, per meri motivi di natura tecnica, non ha potuto attivare le procedure per il richiesto servizio di «trasferimento di chiamata».
Peraltro, le verifiche effettuate dai suddetti tecnici Telecom sul territorio, non hanno evidenziato alcuna anomalia e/o manomissione sulla linea in questione; né è emersa traccia di interventi tecnici operativi sulla stessa.
Infine, l'unico reclamo registrato al servizio clienti «191» risale alla data del 20 aprile 2004 per alcuni problemi di trasmissione fax, risultati al successivo controllo inesistenti.
Il Ministro della giustizia: Roberto Castelli.
l'aeroporto di Catania-Fontanarossa ha avuto fin dal 1947 tassi costanti di crescita, arrivando nel 2002 a più di 4 milioni di passeggeri transitati dallo scalo etneo;
attualmente l'aeroporto catanese è gestito dalla Sac Spa che fino ad oggi non
nel mese di giugno 1998 la Sac ha proceduto all'aggiudicazione dell'appalto per la progettazione e direzione lavori per l'ampliamento, ammodernamento e riqualificazione dell'aerostazione passeggeri. Aggiudicataria dell'appalto è la Riunione Temporanea di Imprese costituita dalle tre società ADP-Aéroports de Paris, Studio TI e Systra SpA;
come riportato ampiamente dall'agenzia di stampa aeronautica Avionews, compresa nei lavori di ammodernamento e di ampliamento dell'aerostazione, vi è la costruzione della nuova torre uffici situata a circa 70 metri a sinistra della torre di controllo, limitando pesantemente la visuale nord-est ai controllori di volo;
inutili le proteste dell'Enav, il progetto sta proseguendo, anzi, l'intenzione della Sac è quella di fare un ristorante all'ultimo piano della torre uffici;
risulta all'interrogante che, nonostante le rimostranze del mondo sindacale, nessun amministratore della Sac avrebbe provveduto a modificare il progetto iniziale ed i lavori starebbero proseguendo senza alcuna interruzione;
solamente a titolo di esempio del livello di pericolosità raggiunto dallo scalo etneo e di come soltanto la buona sorte abbia evitato guai maggiori ai passeggeri in transito da Catania vi sono i numerosi eventi pericolosi e movimenti di APRON occorsi nell'ultimo anno;
il 21 luglio 2003 alle 07:58 il volo Meridiana 193 viene spinto sul piazzale davanti al volo Air Europe 623 impedendone la movimentazione per il rullaggio, già di fatto istruito, arrecandone la perdita della sequenza di decollo e conseguenzialmente la perdita dello slot, e al danno si poteva aggiungere la beffa in quanto il volo Air Europe 623, rientrando al parcheggio A5, rischia di collidere l'ala con la coda dell'MD-80 del volo Alitalia 1734 che aveva iniziato le operazioni di push back dal B4;
l'indomani il volo FUA 5214 effettua una manovra di push back senza preventiva autorizzazione ostacolando il rullaggio del volo Alitalia 5720 che perde la sequenza di decollo. Il pilota di Alitalia pretende che la Torre di Controllo istruisca il FUA ad uscire di pista per riacquisire la prescritta sequenza di decollo;
il 24 luglio 2003 volo Air One 45 in push back lamenta come la contestuale manovra da parte del volo Alitalia 5718 gli abbia fatto perdere la priorità nella sequenza di decollo. Il comandante di Alitalia, scusandosi per l'accaduto, auspica una risoluzione di management sull'Apron nonostante abbia più volte relazionato all'UCT locale le problematiche relative alla movimentazione;
il 28 luglio 2003 il volo Alitalia 5718 si lamenta come l'imbarco dei passeggeri avvenga fuori dal controllo del personale di rampa, infatti i passeggeri si recano all'aeromobile dal terminal muovendosi a piedi in mezzo ai veicoli di rampa che nel frattempo sfrecciano a velocità improponibili per un piazzale aeroportuale;
il 2 agosto del 2003 un aereo da turismo marche OEDYK in rullaggio dal parcheggio dell'aviazione generale verso il raccordo Tango 2 all'altezza dello stand 4 si ritrova il veicolo del Follow me che procede nella direzione opposta alla sua. Il pilota dell'aeromobile M20T, avvisando tempestivamente, inizia una brusca frenata per evitare il piccolo aeromobile;
il 13 agosto 2003 il volo Meridiana 695, nonostante fosse stato avvisato di traffico in rullaggio, viene spinto ugualmente in push back creando una situazione di pericolo per il traffico leggero;
il 16 agosto 2003 il volo Alitalia 1756, in fase di push back, interrompe la procedura in prossimità del raccordo Tango 1 costringendo l'aeromobile in uscita a fermarsi ancora prima di liberare la pista
il 3 settembre 2003 un aeromobile della Volare, un Airbus 320, viene parcheggiato nello stand A12 nonostante il piazzale fosse completamente vuoto. All'atto di ripartire, spinto con prua est e con pista in uso RWY 08, durante la fase di push back atterrano un Dornier 328 e un Boeing 737 bloccando in tal modo l'aeroporto per circa 10 minuti, fino a quando il pilota della Volare non effettua una svolta di 180 e si riporta alla via di rullaggio T2. Per questo evento viene compilato un C3, un modello Enav per definire un inconveniente, mirato al riporto di situazione che hanno compromesso la sicurezza in ambito aeronautico;
questi eventi non sono che alcuni tra quelli segnalati alle autorità aeronautiche e solamente la buona sorte ha evitato disastri ben più gravi come quello accaduto nell'ottobre 2001 a Linate -:
se, alla luce di quanto esposto in premessa, il ministro interrogato intenda sollecitare l'Enac ad avviare un'ispezione nei confronti della Sac, per verificare il rispetto della normativa in tema di sicurezza.
(4-10436)
In merito al consolidamento del terreno su fasce di sicurezza della pista, il regolamento ENAC per la costruzione e la gestione degli aeroporti prescrive la presenza della striscia di sicurezza della pista allo scopo sia di ridurre il rischio di danni ad un aeromobile che esce di pista mediante la rispondenza a specifici requisiti relativi alle pendenze longitudinali, trasversali e di portanza, sia di proteggere gli aeromobili che volano sopra la suddetta pista durante atterraggi, decolli, atterraggi e decolli abortiti, fornendo loro un'area priva di ostacoli, ad eccezione di alcuni aiuti necessari alla navigazione aerea e debitamente autorizzati.
Le relative misure di prevenzione sono previste dal citato regolamento per piste strumentali di precisione di codice 4, sotto forma di creazione di un'area specializzata con determinate misure di pendenza longitudinale, trasversale e di portanza all'interno della stessa fascia denominata C.G.A. (cleared and graded area: area livellata e priva di ostacoli).
Il termine di preparazione di detta area è fissato al 31 dicembre 2005.
Ai sensi del citato regolamento, infatti, gli aeroporti che presentino problemi sulla portanza delle fasce debbono correggere tale non conformità entro la predetta data.
In mancanza di tale requisito, negli aeroporti, ove venga ritenuto necessario ai fini della sicurezza sono adottate misure procedurali cautelative.
Per quanto riguarda quindi la realizzazione della via di rullaggio lato testata 08, l'ENAC ha fatto conoscere che i lavori sono stati sospesi in data 11 novembre 2004 a seguito di un provvedimento del Consiglio di giustizia amministrativa della Sicilia su ricorso presentato in merito all'aggiudicazione dell'appalto delle relative opere. La sentenza di merito del TAR di Catania è attesa entro il corrente anno.
Per quanto attiene alla realizzazione della via di rullaggio lato testata 26, il progetto esecutivo ha subito ritardi a causa della richiesta in merito alla definizione di un diverso tracciato della limitrofa strada esterna espressa dal Comune di Catania.
Poiché dopo oltre tre mesi non è pervenuta alcuna indicazione da parte dello stesso, l'ENAC ha impartito disposizioni per l'esecuzione del progetto secondo il primitivo tracciato.
L'Ente è inoltre in attesa di ricevere il progetto esecutivo modificato relativo all'ampliamento dei piazzali di sosta aeromobili secondo le prescrizioni ed osservazioni in precedenza formulate; la realizzazione è stata inoltre vincolata dalla procedura di Valutazione di impatto ambientale sul master
Per quanto attiene alla viabilità land side sul lato esterno alla pista, l'Ente ha fatto presente che il progetto è condizionato dalla necessità di acquisire delle aree esterne ove insiste un impianto sportivo di pertinenza del Comune, che non ne ha ancora dato la disponibilità.
Mentre la viabilità aeroportuale è soggetta a continue modifiche dovute all'avanzamento dei lavori di costruzione della nuova aerostazione, quella esterna ed i collegamenti dell'aeroporto con le strade urbane ed extraurbane sono di competenza di altri enti (in collegamento con l'aeroporto, ovviamente).
Tutto ciò premesso, per quanto riguarda la società SAC S.p.a., l'ENAC ha fatto conoscere quanto segue.
In primo luogo, il procedimento istruttorio finalizzato alla concessione di gestione totale dell'aeroporto di Catania alla società SAC si trova in una fase avanzata, con riguardo anche alla valutazione dei programmi di lungo periodo presentati a supporto della domanda di affidamento quarantennale.
In secondo luogo, una volta ultimata tale fase, dovrà conseguentemente valutarsi il delicato profilo degli adeguamenti societari, che dovranno risultare perfezionati, in conformità alle previsioni del regolamento n. 521 del 1997 di attuazione dell'articolo 10, comma 13, della legge 57 del 1997.
L'ENAC, infine, se valuterà positivamente il procedimento e le risultanze istruttorie, proporrà al Ministero delle infrastrutture e trasporti, ovviamente, la durata della concessione totale regolata dalla convenzione, che sarà opportunamente adeguata alla luce delle recenti disposizioni della legge n. 265 approvata il 9 novembre del corrente anno dal Parlamento.
Si dà assicurazione, inoltre, che questa Amministrazione seguirà anche la fase degli adempimenti dell'ENAC, nonché l'intera fase evolutiva della pratica relativa alla SAC, sia alla struttura societaria che risulterà, proprio per porre l'Ente citato in condizione di proporre al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'atto di concessione nei termini e con i requisiti previsti dalle normative.
Il Viceministro delle infrastrutture e dei trasporti: Mario Tassone.
i legali delle sedi distaccate del Tribunale di Venezia a Dolo, Chioggia, San Donà di Piave e Portogruaro, hanno proclamato una settimana di sciopero con astensione completa dalle udienze sia civili che penali, dal 5 al 10 luglio, per protestare contro la decisione del Presidente del Tribunale di Venezia, Attilio Passannante, di trasferire per l'estate tutte le udienze dalle sedi periferiche a quelle di Venezia e Mestre;
il timore degli avvocati è che la decisione presa per l'estate possa essere estesa dal Presidente del Tribunale di Venezia anche per il resto dell'anno, visto che sembrerebbe essere già pronto un progetto pilota per trasferire le udienze civili di Dolo a Mestre e Venezia, a causa del gravissimo problema della carenza di organico;
relativamente alla protesta dell'avvocatura, la Procura ha inviato una circolare a tutti i sostituti procuratori che si troveranno in udienza con avvocati potenzialmente scioperanti, perché segnalino all'autorità competente le assenze dovute alla protesta;
l'interrogante ha già presentato, sulla questione dell'ipotizzato accorpamento del Tribunale di Dolo a quello di Chioggia emersa tempo fa, due interrogazioni a risposta scritta, n. 4-02434 del 12 marzo 2002 e n. 4-06678 del 19 giugno 2003, non ricevendo a tutt'oggi alcun riscontro;
la chiusura, anche temporanea, delle sedi periferiche del Tribunale di Venezia, con conseguente trasferimento dei procedimenti più urgenti alle sedi di Venezia e Mestre, comporterebbe per i cittadini un disagio enorme, date le distanze fisiche
se il Ministro non ritenga di intervenire definitivamente sulla questione della chiusura delle sedi periferiche del Tribunale di Venezia, e in particolare la sede di Dolo che sembra essere la più a rischio per carenza di organico, bloccando ogni accorpamento, anche temporaneo, ad altre sedi, così da scongiurare anche il protrarsi della protesta messa in atto dagli avvocati provinciali, che rischia di aggravare ulteriormente una situazione già difficile per l'utenza;
se non ritenga inoltre di attivarsi perché sia implementato con urgenza, l'organico delle sedi giudiziarie in questione, onde evitare in futuro il ripetersi di simili, destabilizzanti, provvedimenti di trasferimento dell'attività.
(4-10426)
Con decreto ministeriale 23 gennaio 2003, in occasione della ripartizione del primo contingente dei posti recati in aumento dalla legge 48/2001, si è provveduto a reintegrare l'organico di una unità.
Con riferimento al personale amministrativo, si deve immediatamente rilevare che la legge 48/2001 nel disporre un aumento di 1000 unità dell'organico del personale di magistratura non ha contestualmente previsto un incremento della dotazione organica del personale amministrativo.
Per contro con i D.D.P.C.M. 4 ottobre 2000 e 8 febbraio 2001 le dotazioni organiche complessive dell'Amministrazione giudiziaria sono state ridefinite in conformità del nuovo ordinamento professionale delineato dal contratto collettivo integrativo sottoscritto il 5 aprile 2000.
A seguito delle predette determinazioni, in conformità del rispetto dei vincoli di bilancio previsti in materia di dotazioni organiche, i contingenti del personale addetto alle cancellerie e segreterie giudiziarie sono stati ridotti nel complesso di 1045 unità.
A tale riduzione è peraltro corrisposto un ampliamento di 579 unità del contingente complessivo assegnato agli Uffici NEP.
Con i decreti ministeriali 30 dicembre 2000 e 6 aprile 2001, in attuazione dei citati D.D.P.C.M., la dotazione organica complessiva è stata quindi ripartita tra le singole strutture centrali e periferiche dell'Amministrazione in funzione delle rispettive necessità operative.
Di seguito si riporta il dettaglio delle variazioni in concreto disposte per gli uffici in questione e la relativa articolazione territoriale, nonché l'attuale pianta organica:
Tribunale di Venezia:
Dirigente: organico attuale: 1;
C3 direttore di cancelleria: organico attuale: 6;
C2 cancelliere: variazione in aumento: + 4; organico attuale: 19;
C1 cancelliere: organico attuale: 41;
C1 contabile: variazione in aumento: + 1; organico attuale: 1;
B3 cancelliere: variazione in aumento: + 12; organico attuale: 29;
B3 operatore giudiziario: variazione in aumento: + 7; organico attuale: 7;
B2 operatore giudiziario: variazione in riduzione: - 10; organico attuale: 48;
B1 operatore giudiziario: variazione in riduzione: - 6; organico attuale: 9;
B1 ausiliario: variazione in aumento: + 1; organico attuale: 1;
A1 ausiliario: variazione in riduzione: - 4; organico attuale: 9:
Totale variazioni in aumento: + 25; totale variazioni in riduzione: - 20; totale complessivo della variazione: + 5; organico attuale: 178.
C2 cancelliere: variazione in aumento: + 1; organico attuale: 1;
C1 cancelliere: organico attuale: 3;
B3 cancelliere: organico attuale: 1;
B2 operatore giudiziario: organico attuale: 3;
A1 ausiliario: organico attuale: 1;
C2 ufficiale giudiziario: organico attuale: 1;
C1 ufficiale giudiziario: organico attuale: 2;
B3 ufficiale giudiziario: organico attuale: 2;
B2 operatore giudiziario UNEP: organico attuale: 2;
Totale variazioni in aumento: + 1; totale complessivo della variazione: + 1; organico attuale: 16.
C2 cancelliere: organico attuale: 1;
C1 cancelliere: variazione in aumento: + 1; organico attuale: 2;
B3 cancelliere: organico attuale: 1;
B2 operatore giudiziario: organico attuale: 2;
A1 ausiliario: organico attuale: 1;
C2 ufficiale giudiziario: variazione in aumento: + 1; organico attuale: 1;
C1 ufficiale giudiziario: organico attuale: 2;
B3 ufficiale giudiziario: organico attuale: 1;
B2 operatore giudiziario UNEP: organico attuale: 2;
Totale variazioni in aumento: + 2; totale complessivo della variazione: + 2; organico attuale: 13.
C3 direttore di cancelleria: organico attuale 1;
C2 cancelliere: organico attuale: 2;
C1 cancelliere: organico attuale: 4;
B3 cancelliere: organico attuale: 1;
B2 operatore giudiziario: organico attuale: 3;
A1 ausiliario: organico attuale: 1;
C2 ufficiale giudiziario: variazione in aumento: + 1; organico attuale: 1;
C1 ufficiale giudiziario: organico attuale: 2;
B3 ufficiale giudiziario: organico attuale: 1;
B2 operatore giudiziario UNEP: organico attuale: 2;
Totale variazioni in aumento: + 1; totale complessivo della variazione: + 1; organico attuale: 18.
Quest'ultimo provvedimento non ha, tuttavia, avuto alcun riflesso sulle piante organiche dell'ufficio in questione.
Infine, si segnala che di recente è intervenuto il D.P.C.M. 10 dicembre 2002 che, completando la modifica delle dotazioni organiche in conformità del nuovo ordinamento professionale delineato dal contratto collettivo integrativo sottoscritto il 5 aprile 2000 con specifico riferimento agli uffici giudiziari siti nella provincia autonoma di Bolzano, ha ulteriormente ridotto di 5 unità il contingente nazionale.
Anche in tal caso, per l'ufficio in oggetto, non vi sono state variazioni all'assetto organico sopra descritto.
Da quanto rappresentato si rileva, pertanto, che pur a fronte delle riduzioni operate sull'organico nazionale, le piante organiche del Tribunale di Venezia e delle sezioni distaccate di Chioggia, Dolo e Portogruaro sono state ampliate di complessive 9 unità.
Eventuali ulteriori aumenti che non si risolvano nel mero spostamento del disagio dall'uno all'altro ufficio giudiziario potranno essere disposti solo all'esito della definizione di un progetto organico che consenta di realizzare un recupero di risorse da distribuire presso gli uffici ove si riscontri la necessità di un potenziamento.
In ogni caso si assicura che le esigenze del Tribunale di Venezia e delle relative sezioni distaccate di Chioggia, Dolo e Portogruaro saranno tenute in debita considerazione nei prossimi interventi di riordino generale in programma di attuazione dell'articolo 34 della legge n. 289/2002 (legge finanziaria 2003).
Per quanto attiene, infine, alle ipotesi di soppressione e/o accorpamento delle sedi giudiziarie del circondario del Tribunale di Venezia, non appaiono quindi giustificati i timori diffusi circa una supposta volontà di sopprimere alcuni uffici giudiziari.
Anche di recente, infatti, si è ribadito che non vi è intenzione di procedere ad accorpamenti di alcun genere relativamente agli uffici giudiziari della magistratura togata.
Il Ministro della giustizia: Roberto Castelli.
la grave situazione in cui versano gli uffici postali di tutta Italia e in particolare quelli situati nella provincia di Venezia, è stata denunciata più volte negli ultimi tempi, sia dagli organi di stampa che, quasi quotidianamente ormai, lanciano appelli perché non venga abbandonato al proprio destino un servizio così importante per la comunità, sia dai molti parlamentari della zona, compreso l'interrogante che, a tal proposito, ha già presentato due interrogazioni al Ministro delle comunicazioni (n. 4-08081 del 19 novembre 2003 e n. 4-10503 del 15 luglio 2004), e a quest'ultima non è stata ancora data risposta;
i problemi sollevati sono essenzialmente: la cronica mancanza di personale, l'ubicazione degli uffici in locali spesso inadeguati e indecorosi, la soppressione dell'apertura pomeridiana in molti uffici e l'interesse sempre più forte dimostrato da Poste Italiane spa nella promozione dei prodotti di business rispetto al potenziamento del tradizionale servizio postale per i cittadini;
è di questi giorni la notizia che, nell'ambito di una «razionalizzazione» del servizio, sarebbero stati individuati dall'amministrazione postale circa 90 esuberi tra il personale operante nella provincia di Venezia, 70 addetti agli sportelli e 20 addetti al recapito della corrispondenza, e sarebbe in previsione a chiusura del Centro Meccanizzato «Marco Polo» di Tessera, il quale verrebbe accorpato all'omologo Centro di Padova, a sua volta già intasato per il recente assorbimento dei centri di Vicenza e Rovigo;
ai 90 esuberi evidenziati, che potrebbero a breve trasformarsi in posti di lavoro perduti, si aggiungono quindi anche i dipendenti del Centro Meccanizzato di Tessera, dei quali circa 160 su 280 verrebbero collocati in mobilità in seguito alla sua chiusura -:
se il Ministro interrogato non ritenga di intervenire urgentemente presso Poste Italiane spa affinché l'azienda prenda atto dei numerosi disagi causati ai cittadini da un servizio postale inefficiente;
se non ritenga, inoltre, di chiedere delucidazioni in merito al piano di razionalizzazione del servizio postale che la stessa azienda sta mettendo in atto e che sembra offrire solo prospettive di licenziamento per i lavoratori e chiusura di sedi anche molto importanti, come il Centro Meccanizzato di Tessera, invece di pensare ad un potenziamento serio ed urgente di un servizio così importante e necessario per i cittadini, il quale trova la sua ragion d'essere anche nella diffusione capillare su tutto il territorio nazionale.
(4-10748)
Ad integrazione delle notizie fornite nell'occasione la società Poste italiane - nuovamente interessata in merito alla situazione della provincia di Venezia - ha precisato che dei 133 uffici situati nell'ambito provinciale in parola, 19 sono già stati ristrutturati secondo le note modalità layout, in 11 sono in corso lavori di riadattamento, mentre altri 3 sono interessati da lavori di restyling.
Quanto alla promozione di prodotti business che, secondo quanto sostenuto, configurerebbe un'attività in contrasto con il «potenziamento del tradizionale servizio postale», la società Poste ha ritenuto di precisare che si tratta di un ampliamento della gamma di prodotti offerti alla clientela al fine di corrispondere al meglio alle richieste dalla stessa provenienti.
In merito, infine, alle paventate negative conseguenze per il personale che dovrebbe derivare dalla ristrutturazione organizzativa del centro di meccanizzazione postale «Marco Polo» di Tessera, Poste italiane ha comunicato che le unità che a seguito delle modifiche operative in parola non dovessero trovare applicazione nella citata struttura, potranno trovare utile collocazione attraverso gli ordinari strumenti gestionali, nel rispetto degli attuali livelli occupazionali.
Il Ministro delle comunicazioni: Maurizio Gasparri.
dal Rapporto sulle attività di Polizia del 2001 si legge: «La ricerca di latitanti finalizzata alla cattura di soggetti, responsabili di delitti atroci e da anni irreperibili, ha portato all'arresto a Madrid di Pasquale Belsito, già militante di spicco dei Nar. L'operazione si è svolta in collaborazione con la Polizia spagnola»;
l'arresto di Pasquale Belsito, l'ultimo dei latitanti dei Nuclei armati rivoluzionari, risale infatti al 30 giugno 2001 a Madrid;
dal 30 giugno 2001 il Belsito è detenuto nel carcere di massima sicurezza di Madrid dove ha espresso la volontà di collaborare con gli inquirenti sui fatti avvenuti dal 1977 al 1981;
la sigla dei Nar è responsabile della strage alla stazione di Bologna avvenuta il 2 agosto 1980;
il ruolo di primo piano di Belsito nella galassia terroristica della destra eversiva, potrebbe svelare alcuni fatti rimasti ancora irrisolti in Italia tra i quali le numerose inchieste e istruttorie ancora in
se non ritengano, ognuno per la propria competenza, di provvedere all'estradizione del signor Belsito dalla Spagna in Italia affinché possa collaborare con gli inquirenti del nostro paese ed essere così di aiuto per la risoluzione di alcuni fatti criminali ancora irrisolti come la strage alla stazione di Bologna del 2 agosto 1980 e rendere un po' di speranza e giustizia ai familiari delle vittime di quell'orrenda tragedia.
(4-03917)
L'estradizione è stata richiesta per l'esecuzione di cinque sentenze di condanna, alla pena dell'ergastolo, a seguito del provvedimento di cumulo emesso dalla Procura della Repubblica di Milano, in particolare:
sentenza 21 novembre 1986 emessa dalla Corte d'Assise di Appello di Roma, con la quale è stato riconosciuto colpevole dei reati di associazione sovversiva, banda armata (denominata «terza Posizione»), rapina aggravata, detenzione e porto abusivo di armi da sparo comuni e da guerra, lesioni personali aggravate. Fatti commessi in Roma e in altre località tra il marzo 1979 e il dicembre 1980;
sentenza 17 giugno 1988 emessa dalla Corte d'Assise di Appello di Roma con la quale è stato riconosciuto colpevole della commissione dei reati di costituzione e di direzione di banda armata, di attentato alla vita ed alla incolumità delle persone per finalità di eversione (attentato Capobianco ed attentato Radici), di detenzione e porto abusivo di armi, di ricettazione, di lesioni personali aggravate. Fatti commessi in Roma ed in altri luoghi fino all'agosto 1982;
sentenza 23 giugno 1988 della Corte di Assise di Appello di Roma con la quale fu riconosciuto colpevole dei delitti di attentato per finalità di terrorismo ed eversione, detenzione e porto illegale di armi da fuoco;
sentenza 5 novembre 1987 della Corte di Assise di Appello di Milano con la quale fu riconosciuto colpevole della commissione dei reati di furto aggravato, detenzione e porto abusivo di armi, rapina aggravata, ricettazione, omicidio tentato, omicidio (guardie giurate Carloni Erminio e Lombardi Bruno). Il Belsito è stato condannato alla pena dell'ergastolo, a seguito del riconoscimento della continuazione con i reati giudicati con la sentenza della Corte di Assise di Appello di Venezia in data 17 gennaio 1985. Fatti commessi in Milano dal 1980 al 1982;
sentenza 22 ottobre 1992 della Corte di Assise di Appello di Milano con la quale fu riconosciuto colpevole della commissione dei reati di detenzione e porto abusivo di armi da sparo per finalità di terrorismo, violazione di sigilli e rapina aggravata. Fatti commessi in Milano nel 1982.
Il Ministero degli esteri spagnolo rappresentava all'Ambasciata italiana che il Juzgado Central de Instruccion n. 3 de la Audiencia Nacional, con sentenza emessa il 17 giugno 2002, aveva accolto l'estradizione verso l'Italia del Belsito condizionando la consegna del medesimo all'espiazione della pena per reati commessi in Spagna e pendenti presso il Tribunale di istruzione n. 2 S. Lorenzo al Escorial.
Inoltre, il Ministero degli esteri spagnolo, accogliendo il ricorso presentato dal Procuratore legale dell'estradando, poneva come condizione all'estradizione la non imposizione della pena dell'ergastolo. Tale forma di espiazione della pena, infatti, non è riconosciuta dall'ordinamento giuridico spagnolo.
La competente Direzione generale di questo Ministero, in data 27 marzo 2003, forniva alle autorità spagnole ampie argomentazioni in merito alle regole ed ai principi stabiliti dall'ordinamento italiano, in relazione all'esecuzione della pena dell'ergastolo, cui il Belsito è stato condannato.
Va, infine, rappresentato che Belsito Pasquale è giunto in Italia in estradizione dalla Spagna il 27 luglio 2004.
Il Ministro della giustizia: Roberto Castelli.
il 6 novembre 2001 il Ministro della Giustizia, al termine dell'incontro con il presidente dell'Associazione nazionale magistrati, assicurava l'impegno ad affrontare «la situazione occupazionale dei lavoratori socialmente utili impiegati nell'amministrazione giudiziaria»;
il 16 maggio 2002 il Sottosegretario alla giustizia Valentino, rispondendo in Commissione giustizia alla Camera ad una interrogazione, dichiarava: «L'amministrazione sta studiando le modalità con le quali introdurre la stabilizzazione dei lavoratori impiegati a tempo determinato. L'inserimento stabile di questi lavoratori rappresenta una prospettiva fortemente avvertita in quanto consente all'amministrazione di continuare ad avvalersi di personale con esperienza professionale in parte già acquisita»;
risulta all'interrogante che il 9 aprile 2003 il Sottosegretario alla giustizia Santelli, in una lettera alle organizzazioni CGIL, CISL, UIL, UNSAG, RdB, FLP, CISAL, avrebbe affermato: che l'assunzione di nuovo personale è subordinata allo sblocco della riqualificazione del personale interno e che ciononostante i lavoratori a tempo determinato sono già stati inseriti, su sua sollecitazione, nel piano di assunzioni 2003 predisposto dalla competente Direzione Generale, e che inoltre, il 14 ottobre 2003 l'amministrazione avrebbe firmato un accordo con le maggiori organizzazioni sindacali sul riavvio della riqualificazione del personale interno;
lo scorso 4 maggio 2004 il Ministro della giustizia ha espresso parere favorevole alla proposta di assunzione di 140 unità di personale tra cui non è compreso alcuno dei 1800 lavoratori precari in servizio nell'amministrazione dal 1996;
il 5 giugno 2003 l'Ufficio legislativo del Ministero della giustizia, sulla base di uno schema normativo predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica per il personale precario dei beni culturali, ha elaborato una ipotesi di assunzione in ruolo per il personale assunto a tempo determinato ai sensi della legge 18 agosto 2000 e successive proroghe;
tale ipotesi prevede una procedura concorsuale che rispetta pienamente i principi ribaditi nella sentenza della Corte Costituzionale n. 194 del 2002 e le disposizioni recate dall'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, prevedendo l'attribuzione di un particolare punteggio a coloro che hanno svolto un servizio lavorativo effettivo per un periodo non inferiore a 18 mesi;
l'impegno di spesa previsto è pari all'importo già sostenuto per il rinnovo annuale dei contratti a tempo determinato;
una Conferenza dei Servizi svoltasi presso la Funzione Pubblica il 25 giugno 2003 tra i rappresentanti dei Ministeri dell'Economia e delle Finanze, della Funzione Pubblica e le amministrazioni che impiegano personale a tempo determinato ex socialmente utile ha valutato positivamente le varie ipotesi di assunzione, ma a questa conferenza, per vari motivi, non è stato dato fino ad oggi alcun seguito;
una nuova Conferenza dei Servizi sulla medesima questione si è svolta in data 1 giugno 2004 presso la Funzione Pubblica;
il 31 dicembre 2004 scade l'ennesima proroga per i contratti di lavoro a tempo
quali iniziative intenda intraprendere, a circa 7 mesi dalla scadenza dei contratti a tempo determinato (31 dicembre 2004) dei 1800 lavoratori assunti in attuazione dell'articolo 1 comma 2, lettera a), della legge 18 agosto 2002, n. 242, mantenendo così l'impegno di risolvere la situazione occupazionale degli ex socialmente utili, impegno preso già da tempo dallo stesso e dai suoi sottosegretari, al fine di evitare ogni interruzione del rapporto di lavoro che pregiudicherebbe l'avvenire di 1800 famiglie e la funzionalità delle strutture giudiziarie all'interno delle quali si stima una carenza di oltre 6000 unità nell'organico.
(4-10249)
Si fa peraltro presente che questa Amministrazione ha già dato supporto al Dipartimento della funzione pubblica nell'anno 2003, mettendo a disposizione dello stesso tutte le informazioni richieste sul personale in servizio a tempo determinato e sta regolarmente partecipando ad un gruppo di lavoro attivato nel corrente anno.
Il Ministro della giustizia: Roberto Castelli.
da Il Manifesto del 3 settembre 2004 si apprende di alcune testimonianze di militari della brigata Garibaldi, di ritorno dall'Iraq, su alcuni comportamenti gravissimi compiuti dai nostri militari nei confronti di persone e cose di quel paese -:
se i fatti corrispondano al vero e, nel caso venissero confermati, se non ritenga di dover aprire immediatamente un'inchiesta su questa gravissima denuncia, valutando al contempo la necessità di sospendere in via cautelare la presenza di questa compagnia in Iraq, e di adottare provvedimenti disciplinari nei confronti degli eventuali responsabili.
(4-10771)
Sono state, inoltre, esperite le opportune verifiche nell'ambito dei Comandi Brigata «Garibaldi» e «Ariete» a partire dal 31 gennaio 2004 le cui risultanze non sembrano far emergere elementi compatibili con i fatti riportati nell'articolo in questione.
Sulla questione la procura militare di Roma ha avviato le indagini preliminari.
Nel sottolineare che sull'intera vicenda, vige, pertanto, il segreto istruttorio, l'Amministrazione Difesa resta disponibile a fornire ogni ulteriore contributo all'Autorità inquirente.
Il Ministro della difesa: Antonio Martino.
secondo quanto emerso anche dall'articolo de La Nuova Sardegna del 7 settembre 2004, nel mese d'agosto la magistratura locale di Sassari ha aperto un'inchiesta sulla vicenda del ritrovamento, che risale a circa due mesi fa, di munizioni militari e armi nell'ex polveriera dell'esercito italiano a Campo Mela in Sardegna -:
salva l'autonoma competenza della magistratura in relazione all'individuazione di eventuali fattispecie di reato, se disponga di informazioni atte a chiarire gli aspetti dell'oscura vicenda.
(4-10789)
Nel merito, si osserva che il Tribunale ordinario di Sassari ha riconosciuto colpevoli del furto imputati comunque estranei all'amministrazione Difesa.
Inoltre, il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale militare di Cagliari ha archiviato un procedimento - disposto a suo tempo dall'Autorità giudiziaria della stessa Città - a carico di un sottufficiale, coinvolto nell'inchiesta, unicamente per il fatto di essere amico di persona non militare sospettata ed indagata.
Infine, l'inchiesta sommaria condotta dall'esercito a seguito del furto non ha fatto emergere responsabilità a carico del personale in servizio di vigilanza nella data dell'evento in parola.
Il Ministro della difesa: Antonio Martino.
il 29 settembre 2003 la Ferriera di Servola (Trieste) per ordine del Tribunale di Trieste, con provvedimento disposto dal presidente dell'ufficio Gip, Nunzio Sarpietro, su richiesta del pm Federico Frezza, è stata posta sotto sequestro;
con tale provvedimento si è determinato, di fatto, il blocco dell'attività della Ferriera;
presso lo stabilimento siderurgico sono attualmente impiegate circa 1.000 persone;
si calcola che, considerando anche l'indotto, siano circa 1.500 le famiglie esposte al rischio della perdita del lavoro;
il sequestro sta mettendo a rischio anche l'attività della centrale elettrica alimentata con i gas residui dell'impianto siderurgico miscelati col metano;
senza i gas della Ferriera l'impianto andrebbe riconvertito, determinando, dopo il clamoroso blackout del 27 settembre scorso, un assurdo paradosso;
nel febbraio del 2001, l'allora presidente della Giunta regionale e oggi sottosegretario agli Esteri Roberto Antonione (Fi), ipotizzava la chiusura della Ferriera «entro vent'anni» a seguito dell'inquinamento ambientale provocato dalla Ferriera stessa;
nell'aprile del 2001, nel vivo della campagna elettorale per le elezioni comunali di Trieste, il candidato del centrodestra Roberto Dipiazza (oggi sindaco) rilanciava l'idea della chiusura;
il 25 gennaio 2002 il presidente della Provincia di Trieste, Fabio Scoccimarro (An), durante un vertice romano con amministratori e esponenti del governo annunciava «fatti tangibili entro fine anno»;
il 14 marzo 2002 il ministro dell'Ambiente Altero Matteoli annunciava anch'egli la dismissione definitiva degli impianti nel 2010;
due mesi dopo il ministero delle Attività produttive redigeva il piano di riconversione e confermava la dismissione della Ferriera entro il 2009-2010;
il 10 luglio 2002 si apriva il tavolo di confronto convocato dall'assessore regionale all'Industria Sergio Dressi (An);
il 18 luglio 2002, nel corso di un vertice a Roma convocato dal sottosegretario alle attività produttive Mario Valducci (Fi), veniva decisa la costituzione di tre gruppi di lavoro, coordinati dalla Regione, con l'obiettivo di chiudere l'accordo di programma entro settembre dello stesso anno;
il 25 luglio 2002 si svolgeva la prima riunione dei tavoli tecnici dalla quale emergeva la necessità di censire i lavoratori per tenere sotto controllo i livelli occupazionali;
nell'agosto del 2002 veniva chiuso uno dei due altiforni essendo l'acciaieria già ferma da oltre un mese;
il 10 settembre 2002 l'azienda collocava 100 lavoratori in cassa integrazione ordinaria a partire dal 7 ottobre, per 13 settimane, contestando alla mano pubblica una inaccettabile «situazione di incertezza dovuta all'accordo di programma che ha provocato l'assenza di ordini per lo stabilimento»;
nell'ottobre 2002 la Siderco, società impegnata in pulizie e asporto di scarti di lavorazione per lo smaltimento, iniziava la messa in mobilità degli ultimi 13 dipendenti rimasti;
l'11 novembre 2002 le organizzazioni sindacali chiedevano di essere coinvolte nella cabina di regia costituita dalla Regione F-VG, ma si dicevano ovviamente indisponibili a condividere in via preventiva piani di riconversione che non fossero stati frutto di confronto;
il 17 marzo 2003, al tavolo regionale venivano costituiti gruppi di lavoro sulla riconversione;
il 29 luglio 2003 il nuovo presidente della Giunta regionale Riccardo Illy, dichiarava: «non è la Regione ad aver chiesto la chiusura della Ferriera, la partita va gestita collegialmente e il Governo ed enti locali devono assumersi la loro responsabilità»;
il 26 settembre 2003 da un'agenzia Ansa si evinceva il prossimo intervento di un provvedimento dell'autorità giudiziaria;
tale circostanza faceva chiaramente pensare ad una fuga di notizie particolarmente grave, considerato che la notizia ha riguardato uno dei temi più sensibili della campagna elettorale in corso nel collegio 2 di Trieste per la Camera dei deputati e la dismissione della Ferriera è uno dei punti di forza del programma del candidato di centrodestra;
tre giorni dopo giungeva la decisione del Tribunale di Trieste di porre sotto sequestro lo stabilimento -:
se il ministro non intenda procedere subito ad un'ispezione presso gli uffici giudiziari competenti per accertare dinamiche e responsabilità connesse alla fuga di notizie su circostanze coperte da segreto istruttorio.
(4-07625)
Detto provvedimento è stato trasmesso nella medesima giornata al locale ufficio del Pubblico ministero per l'esecuzione.
Nessuna fuga di notizie può imputarsi al predetto ufficio giudicante posto che il riserbo per le misure cautelari, in modo particolare, è sempre massimo.
Inoltre, agli atti della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trieste non risulta avviata alcuna indagine in merito alla presunta «fuga di notizie», in quanto l'affermazione contenuta nell'atto di
Per quanto sopra esposto, non si ritiene di intraprendere alcuna iniziativa al riguardo.
Il Ministro della giustizia: Roberto Castelli.
l'Abruzzo è una regione che marcia a due velocità in quanto, sul proprio territorio convivono due realtà distinte e tra loro contrapposte: le zone costiere, popolose e dinamiche, e quelle interne che, invece, si trovano a vivere situazioni di grande difficoltà sociale ed economica;
questo forte dualismo rappresenta uno degli elementi di maggiore fragilità dell'intero tessuto socio-economico della regione che, negli ultimi anni, sta vivendo anche una situazione di generale rallentamento economico con evidenti ripercussioni occupazionali;
lo stesso Piano Generale dei Trasporti e della Logistica individua come prioritari gli interventi di implementazione delle cosiddette infrastrutture «trasversali» per la mobilità e tra queste va considerata anche la direttrice ferroviaria Roma-Pescara;
la linea ferroviaria Roma-Pescara, al pari dell'intero sistema dei trasporti marsicano, incluso nei piani di intervento di infrastrutturazione previsti dalla «legge obiettivo», sta diventando rapidamente obsoleta ed inaffidabile, come tra l'altro i numerosi disservizi ed incidenti che in tempi recenti l'hanno vista protagonista testimoniano;
tale situazione rischia di determinare, a breve, uno stato di crisi della mobilità regionale sia laziale che abruzzese, con evidenti gravi conseguenze sulle prospettive di crescita del sistema industriale, delle condizioni economiche e sociali, e di salvaguardia del prezioso contesto ambientale locale;
la linea ferroviaria Roma-Pescara, che assorbe una quota significativa di traffico pendolare verso la Capitale, rappresenta una infrastruttura di collegamento che a causa della progressiva obsolescenza dei mezzi e delle strutture che la costituiscono rischia di venire progressivamente marginalizzata dai flussi di traffico trasversali, di passeggeri e merci, che giornalmente attraversano la penisola;
il servizio ferroviario in questa tratta è segnato da continui disagi ed inefficienze che mettono quotidianamente a dura prova tutti i cittadini che utilizzano questa mobilità per motivi di lavoro o di studio;
l'infrastruttura ferroviaria, sia nei termini di servizi di collegamento tra le stazioni di Roma e di Pescara, sia nei termini di qualità del servizio, puntualità, frequenza, pulizia e modernità del materiale rotabile sono fortemente inadeguate alle legittime esigenze di mobilità dei cittadini che desiderano usufruirne -:
quali iniziative urgenti intende predisporre ed adottare per:
a) promuovere e perseguire - a livello nazionale e regionale - una politica della mobilità orientata alla sostenibilità attraverso investimenti finalizzati a favorire il riequilibrio delle modalità di trasporto verso quelle a minore impatto ambientale, a decongestionare i principali assi di collegamento e ad implementare le direttrici ferroviarie trasversali per l'attraversamento della dorsale appenninica;
b) quali sono gli interventi di infrastrutturazione e la relativa tempistica per procedere all'ammodernamento della linea ferroviaria Roma-Pescara, adeguandola alle esigenze di un efficace sistema della mobilità.
(4-07953)
la linea ferroviaria Roma-Pescara assorbe una quota significativa di traffico pendolare verso la capitale;
l'infrastruttura ferroviaria è fortemente inadeguata alle legittime esigenze di mobilità dei cittadini che desiderano usufruirne, per quanto riguarda la qualità del servizio, la puntualità, la frequenza, la pulizia e la modernità del materiale rotabile;
il servizio ferroviario in questa tratta è segnato da continui disagi ed inefficiente che mettono quotidianamente a dura prova tutti i cittadini che utilizzano questa mobilità per motivi di lavoro o di studio;
la linea ferroviaria Roma-Pescara, pur essendo inclusa nei piani di intervento di infrastrutturazione previsti dalla «Legge Obiettivo», rappresenta una via di collegamento che rischia di venire marginalizzata dai flussi di traffico trasversali, di passeggeri e di merci, che giornalmente attraversano la Penisola a causa della progressiva obsolescenza dei mezzi e delle strutture che la costituiscono; ciò è testimoniato dai numerosi disservizi ed incidenti che in tempi recenti l'hanno vista protagonista;
tale situazione sta determinando uno stato di crisi della mobilità regionale laziale ed abruzzese e di conseguenza sta provocando uno stato di tensione, tra gli utenti di tale tratta;
il Piano generale dei trasporti e della Logistica individua come prioritari gli interventi di implementazione delle cosiddette infrastrutture «trasversali» per la mobilità e tra queste va considerata anche la direttrice ferroviaria Roma-Pescara;
le iniziative più volte sollecitate dall'interrogante affinché l'azienda F.S. S.p.A. svolgesse attività di maggiore attenzione ai problemi della sicurezza delle tratte e della manutenzione delle vetture non sembrano per ora aver portato risultati tangibili per la comunità locale -:
quali iniziative urgenti il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti intenda predisporre ed adottare per perseguire una politica della mobilità orientata alla sostenibilità attraverso investimenti finalizzati ad implementare le direttrici ferroviarie trasversali per l'attraversamento della dorsale appenninica;
quali sono gli interventi di infrastrutturazione e la relativa tempistica per procedere all'ammodernamento della linea ferroviaria RomaPescara, adeguandola alle esigenze di un efficace sistema della mobilità;
quali iniziative intenda assumere per far sì che l'azienda F.S. S.p.A. si impegni ad un rinnovo delle locomotive e adotti un capillare e costante monitoraggio sulla sicurezza delle tratte, sulla manutenzione del materiale rotabile, e quindi si concentri in una effettiva e soddisfacente politica aziendale della sicurezza e dell'efficienza.
(4-10536)
La realizzazione del raddoppio Roma Prenestina-Guidonia è articolata in due fasi attuative relative rispettivamente alle tratte Roma Prenestina-Lunghezza e Lunghezza-Guidonia. La sua realizzazione consentirà d'incrementare l'offerta di trasporto e di dare così a conclusione del raddoppio una concreta risposta alla crescente domanda di trasporto in ambito metropolitano. Oltre alla realizzazione di opere infrastrutturali l'intervento comprende anche lavori di natura tecnologica sulla linea per il distanziamento automatico dei treni in regime di
I lavori di raddoppio della tratta Roma Prenestina-Lunghezza sono in corso di realizzazione e si integrano con quelli della sistemazione tecnologica ed infrastrutturale del nodo di Roma conseguente all'ingresso a Roma della linea AV/AC Roma-Napoli. L'intervento che prevede anche la realizzazione di 4 nuove fermate (Serenissima, Togliatti, La Rustica città e Ponte di Nona) ha un costo di 75 milioni di euro; l'attivazione del raddoppio è programmata per fasi entro dicembre del 2005 il tratto Prenestina-Salone; entro ottobre 2006 il completamento dell'intero raddoppio; entro aprile 2008 il completamento di tutte le fermate.
Sono state avviate le attività propedeutiche alla Conferenza dei servizi per l'approvazione del progetto definitivo del raddoppio della tratta Lunghezza-Guidonia alla cui conclusione sarà avviata l'attività negoziale per l'affidamento dei lavori con appalto integrato. Il Costo a vita intera dell'intervento è stato stimato circa 102 milioni di euro e la sua attivazione è prevista a febbraio 2009.
Il potenziamento tecnologico ed infrastrutturale della linea Roma-Pescara prevede:
la realizzazione del telecomando (CTC) sulla tratta Pescara-Sulmona; la realizzazione del distanziamento in linea dei treni e del relativo telecomando (CTC); la realizzazione degli apparati di sicurezza telecomandabili nelle stazioni di S.G. Teatino, Manopello, Scafa, Torre dei Passeri, Popoli, Bussi e Pratola Peligna; interventi all'armamento finalizzati a realizzare l'indipendenza tra i binari di circolazione. Tali interventi sono in corso di realizzazione con un Costo di circa 7,5 milioni di euro e la loro ultimazione è prevista entro dicembre 2004;
il potenziamento tecnologico ed infrastrutturale della linea Guidonia-Pescara con realizzazione del distanziamento in linea dei treni e relativo telecomando (CTC). La costruzione di apparati di sicurezza telecomandabili negli impianti con realizzazione di sottopassi e posa in opera di deviatoi che permettano velocità d'ingresso di 60 km/h nei binari di precedenza delle stazioni. Per tali lavori è stata avviata la progettazione preliminare e definitiva la cui conclusione è prevista entro il 2005; al termine di tale attività sarà possibile definire il programma delle attivazione. Per l'intervento è disponibile un finanziamento di 83 milioni di euro.
Lo studio recependo le procedure proprie della legge n. 443 del 2001 è stata trasmesso in data 26 gennaio 2004 al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Non appena tale fase sarà conclusa e sarà assicurata la necessaria disponibilità finanziaria potrà essere avviata la progettazione preliminare e definitiva della durata prevista di circa 14 mesi.
Dopo l'approvazione ed il finanziamento della realizzazione di tali opere si procederà all'affidamento dei lavori in appalto integrato ed all'elaborazione della progettazione esecutiva della durata di 16 mesi e quindi all'avvio dei lavori la cui completa realizzazione è stimata in circa 8 anni per un costo complessivo di 1.184 milioni di euro.
Per far fronte alle criticità presentate dai rotabili utilizzati sulla linea Roma-Pescara prima che siano sottoposti a manutenzione ordinaria si sta organizzando nella stazione di Pescara Centrale in sistema di interventi atti ad una prima soluzione dei guasti. Verranno inoltre intensificati i momenti formativi tecnici destinati al personale di
Naturalmente verrà anche migliorato il comfort dei treni con il completamento della climatizzazione delle vetture e l'ammodernamento del sistema di chiusura delle porte entro il corrente anno.
Per quanto riguarda la puntualità, il peggioramento degli indici è dovuto oltre che alle suddette criticità del materiale anche a problematiche di circolazione dipendenti dai lavori in corso (per l'alta velocità Roma-Napoli e per il raddoppio della linea Fr2) sulla tratta Lunghezza-Roma Prenestina che condizionano non poco l'esercizio sia per i rallentamenti sia per la gestione degli incroci.
È stato siglato recentemente un protocollo d'intesa tra la Direzione del trasporto regionale Abruzzo e tutte le Strutture periferiche di Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. competenti per l'attivazione di un gruppo di lavoro congiunto che provvede a monitorare mensilmente l'andamento della circolazione e ad avviare ogni iniziativa tesa al miglioramento del servizio.
Il Sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i trasporti: Nino Sospiri.
non sembra demordere il Governo austriaco dall'atteggiamento ostruzionistico in ordine alla necessità di raggiungere un accordo sul sistema degli ecopunti che regolano l'attraversamento del valico alpino;
il Governo austriaco, al momento dell'adesione alla Unione europea, aveva accettato il principio secondo cui il sistema limitativo della mobilità delle merci avrebbe dovuto esaurirsi nel 2003, mentre ora pretende la proroga del sistema del contingentamento sino a tutto il 2006, pena, in caso contrario, l'utilizzo del diritto di veto in seno all'Unione europea;
appare evidente la necessità di risolvere il problema stante l'assoluta rilevanza strategica del transito attraverso i valichi alpini -:
quali iniziative intenda assumere per avere la conferma del rispetto del termine del 31 dicembre 2003 per la fine del sistema di limitazioni al transito delle merci attraverso i valichi alpini e, in particolare, quali iniziative intenda assumere a livello comunitario per contrastare l'atteggiamento ostruzionistico del Governo austriaco.
(4-05372)
L'Austria, comunque, non ha dato attuazione a tale regolamento, per cui, di fatto, l'attraversamento del territorio austriaco si effettua senza punti.
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti aveva, comunque, provveduto ad informare i trasportatori italiani interessati circa il fatto che il transito attraverso l'Austria poteva essere effettuato dai veicoli che avrebbero utilizzato fino a 8 punti liberamente e senza formalità salvo il possesso in via precauzionale per eventuali controlli su strada del Copdokument (documento tecnico che certifica il numero dei punti che il veicolo dovrebbe utilizzare per attraversare l'Austria).
Non sono pervenute notizie circa l'effettuazione di controlli da parte delle Autorità austriache finalizzati alla verifica della legittimità del transito; anche i veicoli con Copdokument superiore a 8 punti non incontrano alcun tipo di difficoltà.
Si segnala inoltre che le Autorità austriache negli scorsi mesi hanno impugnato il citato Regolamento (CE) n. 2327/2003 presso la Corte di giustizia delle Comunità europee.
Per completezza di esposizione, si precisa che il sistema per il transito attraverso il territorio austriaco introdotto dal Regolamento
Visto l'attuale atteggiamento dell'Autorità austriache, questa Amministrazione non ritiene necessario assumere alcun tipo di iniziativa.
Il Sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i trasporti: Paolo Uggè.
lunedì 7 giugno 2004 si è tenuta, presso la sala delle udienze penali del Tribunale di Biella, una affollatissima assemblea indetta dall'Ordine degli Avvocati, con la partecipazione del Presidente del Tribunale e del Procuratore della Repubblica;
l'occasione che ha indotto gli avvocati biellesi a riunirsi in assemblea è nata dall'assoluta insostenibilità della disfunzione in cui versa l'ufficio degli Ufficiali Giudiziari che, per carenza cronica di personale, sta costringendo alla paralisi l'attività giudiziaria sia civile che penale;
alla condizione di disagio degli Ufficiali Giudiziari si aggiunge la più ampia condizione di carenza di organico che oramai da anni affligge il Palazzo di Giustizia di Biella;
al termine dell'assemblea, nel corso della quale hanno preso la parola avvocati, magistrati ed ufficiali giudiziari, gli avvocati biellesi sono usciti dal Palazzo di Giustizia indossando la toga per manifestare pubblicamente contro il disinteresse che il ministero della giustizia dimostra da anni nei confronti della triste condizione in cui versano gli uffici giudiziari del capoluogo laniero;
la manifestazione degli avvocati biellesi ha destato emozione e stupore essendo certamente inusitato il vedere la classe forense che sceglie la protesta clamorosa per cercare la solidarietà dei cittadini;
gli avvocati biellesi hanno peraltro anticipato che la manifestazione del 7 giugno 2004 non sarà l'ultima laddove continui a manifestarsi il disinteresse sin qui silenziosamente e civilmente sopportato, malgrado le ricorrenti segnalazioni pervenute al ministero e proveniente dai magistrati e dagli avvocati -:
se, anche in ragione della evidente gravità della complessiva condizione in cui versa la giustizia biellese, con particolare riferimento alla sostanziale paralisi dell'attività degli Ufficiali Giudiziari, non ritenga di dover urgentemente intervenire al fine di garantire un livello minimale di funzionalità del Palazzo di Giustizia, prendendo in considerazione soprattutto la condizione dell'Ufficio Notifiche e Protesti (U.N.E.P.).
(4-10255)
In particolare, nell'ufficio in esame sono stati istituiti 2 posti di ufficiale giudiziario C2 che potranno essere coperti solo all'esito delle procedure di riqualificazione del personale - in funzione delle quali sono stati istituiti - ed è stato aumentato un posto della posizione economica C1.
Per quanto riguarda la copertura dei 3 posti vacanti di ufficiale giudiziario C1 si fa presente che gli stessi sono stati pubblicati con interpello per la mobilità interna del 20 gennaio 2004.
È stata, inoltre, approvata la graduatoria relativa al distretto di Torino del concorso pubblico per esami a 66 posti di ufficiale giudiziario C1. Il Dipartimento della funzione pubblica ha autorizzato l'assunzione di 248 vincitori del concorso distrettuale a 443 posti di ufficiale giudiziario C1, che saranno destinati nei distretti con una maggiore carenza di organico, tra cui quello di Torino.
Per le immediate esigenze di funzionalità dell'ufficio NEP, il presidente della Corte di appello di Torino dispone dello strumento dell'applicazione temporanea del personale da altri uffici del distretto, ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229.
Peraltro, si rileva che è possibile sopperire alla carenza di ufficiali giudiziari della posizione economica C1 mediante l'utilizzo, per alcune funzioni, dei personale appartenente alla posizione economica B3.
A tale proposito il competente dipartimento ha diramato una circolare in data 27 settembre 2002, con la quale si ribadisce che il contratto integrativo di amministrazione, sottoscritto il 5 aprile 2000 - il quale in forza del rinvio operato dall'articolo 13, comma 5 del CCNL 1998/2001, ha integrato e specificato il sistema classificatorio già delineato con tale CCNL - ha unificato nella figura dell'ufficiale giudiziario i profili professionali di assistente e collaboratore UNEP.
Il contratto integrativo, non distinguendo le funzioni di notificazione e di esecuzione degli atti, ha previsto, pertanto, una interfungibilità di tali funzioni che può assicurare, attraverso la flessibilità nell'impiego delle risorse umane, una maggiore efficienza del servizio.
La situazione degli altri uffici giudiziari di Biella - Tribunale, Procura della Repubblica e ufficio del Giudice di pace - evidenzia la carenza delle posizioni apicali dell'area C.
Tale problema, analogamente a quello già esaminato per gli ufficiali giudiziari va ricondotto all'aumento apportato con il decreto ministeriale 6 aprile 2001 sopra indicato, in funzione delle procedure di riqualificazione del personale.
Ne consegue, pertanto, che paradossalmente, interventi volti a costituire condizioni favorevoli agli uffici, quali l'aumento degli organici delle varie figure, determinano, allo stato, un innalzamento della percentuale di scopertura che contribuisce a far apparire più grave la situazione.
Nel tribunale di Biella, con il decreto ministeriale 6 aprile 2001, sono stati aumentati 2 posti di cancelliere C2, 2 di cancelliere B3 e 1 posto di ausiliario B1. L'organico prevede attualmente 43 unità, di cui sono presenti 30, considerato un ausiliario A1 in soprannumero.
Presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale, a fronte di 18 unità previste, ne risultano presenti 14.
Con il decreto ministeriale 6 aprile 2001 è stato aumentato un posto di cancelliere C2 ed istituito un posto di operatore giudiziario B3.
Nell'ufficio del giudice di pace su 9 unità previste in organico sono presenti 11 dipendenti, compresi un ausiliario A1 in soprannumero e 3 dipendenti comunali comandati, ai sensi dell'articolo 26, comma 4, della legge 468/1999.
Per fronteggiare nell'immediato le carenze di personale, il presidente della Corte di appello di Torino ed il procuratore Generale della stessa sede sono stati autorizzati ad assumere, per l'anno 2004, rispettivamente 36 e 27 unità di personale a tempo determinato, ai sensi del decreto
I medesimi capi struttura, inoltre, dispongono dello strumento dell'applicazione temporanea di personale per facilitare l'attività giudiziaria negli uffici in sofferenza, bilanciando il carico di lavoro degli uffici con la effettiva consistenza degli organici. Detto istituto è disciplinato dall'articolo 18 dell'accordo sui criteri per la mobilità interna, sottoscritto con le organizzazioni sindacali il 28 luglio 1998, e dalla circolare del 7 aprile 2000 della direzione generale del personale.
La suddetta direzione generale, peraltro, ha utilizzato tutti gli strumenti a propria disposizione per migliorare la situazione del personale amministrativo negli uffici in esame.
In particolare, è stata attivata la procedura di passaggio di due dipendenti di altre amministrazioni della posizione economica B2, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 165/2001 (mobilità volontaria), per la copertura di un posto vacante nel Tribunale ed uno nell'Ufficio NEP.
Inoltre, nel mese di dicembre 2003, hanno preso possesso, rispettivamente presso il tribunale e la Procura della Repubblica, due unità della posizione economica C1 trasferite per mobilità da altre Amministrazioni.
Il Ministro della giustizia: Roberto Castelli.
la Fondazione «Umberto Giordano», costituita dall'ente Provincia di Foggia, opera in tutto il territorio nazionale ed internazionale con grande successo;
la Fondazione è conosciuta per la professionalità dei suoi musicisti e per l'ottima produzione musicale e concertistica;
l'attività della Fondazione ha consentito a numerosi giovani diplomati del Conservatorio e degli Istituti parificati del mezzogiorno di trovare un impiego che corrispondesse alle proprie aspettative e, nello stesso tempo, ha dato una forte impronta culturale al territorio;
oltre alla Fondazione è attivo nella città di Foggia il Teatro «Umberto Giordano» che, oltre ad essere un edificio di enorme valenza storico culturale, è stato il luogo di una serie di iniziative liriche stimate ed apprezzate a livello internazionale;
il riconoscimento del ruolo svolto dalla Fondazione non solo sarebbe dovuto ma rappresenterebbe un incitamento per tutte quelle realtà che, in particolare nel Sud, cercano, impegnandosi giorno per giorno, di riscattarsi e di diffondere e rilanciare, a livello internazionale, l'immagine culturale del nostro Paese -:
se non si ritenga necessario, per dare continuità all'importante lavoro svolto dalla Fondazione e dal Teatro «Umberto Giordano» che alla stessa sia riconosciuto lo status di fondazione lirico-sinfonica operante nel settore musicale di prioritario interesse nazionale affinché possa usufruire delle normative e dei finanziamenti esistenti in materia;
se non si ritenga doveroso riconoscere all'orchestra della Fondazione «Umberto Giordano» il ruolo di ICO (Istituzione Concertistico Orchestrale) affinché possa continuare con più certezze nel suo lavoro e nella sua programmazione.
(4-10991)
Successivamente, nell'anno 2001, il contributo è stato ridotto a dieci milioni di lire, somma che è stata confermata negli anni 2002 e 2003 (convertita in cinquemila euro). In aggiunta a tali importi, nell'anno
Tuttavia, nonostante l'impegno di spesa assunto dalla direzione generale per lo spettacolo dal vivo, i contributi in questione non sono mai stati liquidati, in quanto la Fondazione non ha presentato la documentazione consuntiva richiesta.
Occorre, poi, far presente che, oltre ad essere incorsa in tali incompletezze amministrative e gestionali, la Fondazione effettua un esiguo numero di concerti e che i programmi presentati hanno ricevuto un parere solo moderatamente positivo da parte della commissione consultiva per la musica.
Pur riconoscendo l'importanza del ruolo svolto dalla Fondazione, gli elementi sopra richiamati, non consentono, al momento, di ritenere meritevole di accoglimento la richiesta di riconoscimento come «Istituzione concertistica orchestrale» ai sensi dell'articolo 28, legge 14 agosto 1967, n. 800, né come fondazione lirico-sinfonica di prioritario interesse nazionale di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 29 giugno 1996, n. 367 e al decreto-legge 24 novembre 2000, n. 345, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 26 gennaio 2001, n. 6.
Il Sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali: Nicola Bono.
il decreto legislativo 146/2000 prevede il riordino dell'Amministrazione Penitenziaria; tra l'altro, alcuni Provveditorati Regionali sono stati elevati al rango di sede di Uffici di Dirigenza Generale con la conseguente nomina di Dirigenti Generali;
da notizie apprese dalle organizzazione sindacali del settore, risulta all'interrogante, che dalle nomine a Dirigenti Generali siano stati esclusi Provveditori Regionali, inquadrati nel ruolo dirigenziale, con capacità professionali e anzianità di servizio, da anni operanti in zona ad alto tasso di criminalità o in ambito ultraregionale;
sembra, inoltre, che, siano stati nominati Dirigenti Generali, funzionari con limitata esperienza nell'esercizio delle funzioni dirigenziali;
risulta che il 4 luglio 2001 i Provveditori Regionali dell'Abruzzo-Molise, Emilia-Romagna e del Triveneto siano stati convocati presso il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria ove è stato loro comunicato da Capo del DAP l'intenzione di destinare alle loro attuali sedi di servizio alcuni dei nuovi Dirigenti Generali con conseguente necessita del loro trasferimento in sedi e funzioni diverse;
tali nomine sembrano siano state effettuate nel periodo tra maggio e giugno di quest'anno proprio in concomitanza con gli ultimi atti del precedente Governo;
pare che, proprio in questi giorni, la Corte dei Conti stia registrando le nomine fatte dal precedente Consiglio dei Ministri -:
se sia a conoscenza dei fatti sopracitati;
quali provvedimenti intenda adottare per verificare le nomine dei Dirigenti Generali che risultino poco trasparenti;
quale sia il «destino» dei Provveditori Regionali uscenti, visto che la modifica alla normativa (D. Lgs. 146/00), prevede che le funzioni da loro svolte siano, nel tempo, ricoperte dai Dirigenti Generali;
se di seguito all'incremento di ulteriori 6 posti di Dirigente Generale (L. 388/2000 articolo 50), non si ritenga necessario sospendere i trasferimenti dei Provveditori Regionali al fine di poter permettere loro di accedere alle nomine di Dirigente Generale secondo i criteri di anzianità di servizio e professionalità acquisita.
(4-00458)
I relativi provvedimenti di nomina (decreto del Presidente della Repubblica in data 5 e 6 marzo 2001), emessi su proposta del Ministro della giustizia pro tempore e previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sono stati registrati alla Corte dei conti il 27 marzo 2001; con successivo decreto del Ministro della giustizia, registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 2001, i citati dirigenti generali sono stati assegnati alle varie sedi provveditoriali, in quanto elevate ad Uffici di rango dirigenziale generale ai sensi del citato decreto n. 146/2000, e sono state loro attribuite le funzioni di provveditore regionale. In data 25 luglio 2001 i dirigenti generali neo promossi hanno raggiunto le rispettive sedi di destinazione assumendo regolare servizio.
Ciò premesso, per quanto concerne le procedure seguite per addivenire alle nomine in parola, non si ritiene che l'operato dell'Amministrazione penitenziaria sia stato poco trasparente, potendosi per contro affermare che, nella fattispecie, vi è stato il massimo impegno per ricercare, pur in un processo di profondo rinnovamento organizzativo quale quello introdotto dalla legge di riforma, criteri di equidistanza, di obiettività e soprattutto di legittimità.
In particolare l'Amministrazione penitenziaria ha effettuato una complessiva analisi delle capacità, del grado di preparazione e delle prove di efficienza date nel corso della carriera dagli interessati alla promozione, ed è all'esito di tale procedura che la scelta ha favorito i dirigenti sopra citati, la cui nomina è scaturita da una oggettiva valutazione che non poteva prescindere dalla esperienza dagli stessi maturata presso sedi periferiche meritevoli della più ampia considerazione, avendo alcuni di essi diretto Provveditorati regionali, altri istituti con sezioni ad alta sicurezza ed altri ancora svolto incarichi dirigenziali di grande responsabilità presso uffici centrali del Dipartimento.
Pertanto la scelta operata è suffragata dall'esistenza, risultante dai curricula dei nominati, dei requisiti personali e professionali idonei a costituire congrua e adeguata motivazione, sicuramente necessaria anche nel caso di atti, in qualche misura, discrezionali quali i provvedimenti di nomina di dirigenti generali, qualificabili come atti di «alta amministrazione».
Da quanto sopra esposto si ritiene quindi che l'operato dell'Amministrazione sia stato frutto di una esatta ed attenta interpretazione della normativa e che i provvedimenti in parola siano stati emanati sulla base di una adeguata conoscenza dei fatti, e cioè sulla indubbia professionalità dei neo dirigenti generali e sulla loro idoneità a ricoprire l'incarico conferito.
Va peraltro aggiunto che il ricorso, proposto da alcuni dirigenti avverso i provvedimenti di nomina a dirigente generale sopra citati, è stato respinto con sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio n. 12054/01, pubblicata il 21 dicembre 2001.
Relativamente, poi, al quesito circa il destino dei Provveditori regionali uscenti, si precisa che l'assegnazione dei neo dirigenti generali ai nuovi incarichi non comportava necessariamente il trasferimento dei precedenti titolari ad altra sede, essendo prevista la possibilità - come di fatto per lo più avvenuto - di attribuire ad essi funzioni dirigenziali diverse anche secondo quanto espressamente contemplato dal più volte citato decreto legislativo n. 146/2000, che all'articolo 1, comma 3, istituisce presso gli stessi Provveditorati funzioni di dirigenti con incarichi di strutture, cui affidare anche funzioni vicarie. Anche nell'ottica di consentire ai predetti funzionari di fruire di tali opzioni va visto il significato delle convocazioni presso il Dipartimento, di cui è cenno nelle premesse della interrogazione in parola.
Per quanto riguarda, infine, la copertura degli ulteriori posti di livello dirigenziale generale, previsti dal decreto del Presidente
Il Ministro della giustizia: Roberto Castelli.
il 15 ottobre 2003 sulla città di Catania si è abbattuto un violento nubifragio che ha causato notevoli danni a beni e persone;
l'ondata di maltempo è stata talmente eccezionale che le strade cittadine si sono trasformate in veri e propri fiumi in piena e, come hanno riportato tutte le cronache nazionali, gli automobilisti sono stati travolti dall'acqua piovana che non trovava sfogo lungo le strade. Una giovane scooterista è addirittura rimasta uccisa per annegamento ed un'altra, venutasi a trovare nella stessa situazione, è stata tratta in salvo appena in tempo;
la situazione è resa ancor più drammatica dal fatto che i canali di gronda degli immobili sono ancora in gran parte ostruiti dalla cenere vulcanica, caduta copiosamente nel corso dell'ultima eruzione. Lo stesso vale per gli immobili pubblici, non tutti ripuliti dalla cenere per carenza di fondi;
in particolare, per i motivi su esposti, varie scuole del catanese hanno subito notevoli danni a causa del crollo dei soffitti e del distacco degli intonaci, mettendo a repentaglio la sicurezza e l'incolumità degli studenti all'interno delle strutture scolastiche;
anche gli agricoltori debbono fare la conta del raccolto andato distrutto dall'acquazzone e dalla grandine -:
se non ritenga opportuno disporre degli interventi straordinari per eliminare i danni causati dall'alluvione e per fare in modo, altresì, che la situazione ritorni alla normalità.
(4-07759)
Il maltempo ha provocato l'allagamento di alcuni centri abitati, lo smottamento con movimento di detriti, fango e massi ed ingenti danni alle infrastrutture ed al patrimonio edilizio pubblico e privato.
Già il giorno 13 ottobre 2003, alle ore 13,15, il Dipartimento della protezione civile aveva emesso un avviso di condizioni meteo avverse, «allertando» la regione siciliana e gli Uffici territoriali del Governo e tenendosi in costante contatto con le sale operative locali per monitorare l'evoluzione degli eventi meteorologici.
A seguito delle gravi conseguenze causate sul tessuto economico e sociale delle zone interessate dal fenomeno alluvionale, il Consiglio dei ministri, il 7 novembre 2003, ha deliberato lo stato di emergenza ai sensi della legge n. 225 del 1992.
Alla delibera ha fatto seguito l'ordinanza di protezione civile n. 3340 del 20 febbraio 2004, con la quale il Presidente della regione siciliana è stato nominato Commissario delegato al fine di attuare i primi interventi urgenti diretti al soccorso della popolazione, alla realizzazione delle opere necessarie a favorire il ritorno alle normali condizioni di vita, alla ricognizione ed alla quantificazione dei danni alle infrastrutture ed ai beni pubblici e privati, alla manutenzione straordinaria degli alvei dei corsi d'acqua, alla stabilizzazione dei versanti ed
Al Commissario è stato, inoltre, delegato il compito di provvedere all'erogazione dei primi contributi per l'immediata ripresa delle attività produttive e per il ristoro dei danni ai beni mobili ed immobili.
I criteri di contribuzione, di priorità e le modalità attuative sono stati fissati dal Commissario stesso con proprie determinazioni, in conformità a parametri di rigorosa perequazione.
Per la realizzazione delle opere, ai sensi dell'articolo 1, comma 2 dell'ordinanza 3340, il Commissario si è avvalso dell'opera di uno o più soggetti attuatori degli interventi, sulla base di specifiche direttive ed indicazioni, nonché della collaborazione degli uffici regionali, degli enti locali e territoriali e delle Amministrazioni periferiche dello Stato.
Gli oneri finanziari sono stati posti a carico del Fondo regionale di protezione civile di cui all'articolo 138, comma 16, della legge 23 dicembre 2000 n. 388, nonché delle risorse previste della legge 31 dicembre 1991, n. 433, così come integrata dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350.
Infine, per garantire il rispetto dei termini di scadenza dell'emergenza, prevista per il 31 dicembre 2004, il Capo del dipartimento della protezione civile ha istituito una struttura, denominata Comitato di rientro nell'ordinario, che esamina i documenti prodotti per il conseguimento degli obiettivi preposti.
Infatti, il Commissario delegato deve trasmettere al Dipartimento della protezione civile i cronoprogrammi delle attività da porre in essere, articolati in relazione alle diverse tipologie d'azione e scadenzati per trimestri successivi e comunicare al Dipartimento lo stato di avanzamento dei programmi, evidenziando e motivando gli eventuali scostamenti ed indicando le misure che si intendono adottare per ricondurre la realizzazione degli interventi ai tempi stabiliti dai cronoprogrammi.
Il Ministro per i rapporti con il Parlamento: Carlo Giovanardi.
il territorio del comune di Ponsacco, provincia di Pisa, è interessato da anni ad un consistente e costante flusso migratorio in entrata, fenomeno incrementatosi negli ultimi mesi;
il decreto legislativo n. 59/2004 definisce la normativa generale in materia di istruzione e garantisce «la generalizzazione dell'offerta formativa e la possibilità di frequenza della scuola dell'infanzia»;
il comune di Ponsacco, al fine di accogliere tutte le richieste d'iscrizione per l'anno 2004-2005, ha approvato nel marzo scorso l'istituzione di una nuova sezione nella scuola dell'infanzia di Le Melorie, che successivamente è stata inserita nel Piano provinciale per l'istruzione approvato dalla provincia di Pisa e dal CSA;
la direzione dell'ufficio scolastico regionale non ha autorizzato l'istituzione della nuova sezione e, di conseguenza, non ha assegnato gli insegnanti richiesti;
ventisei bambini, di cui uno con grave handicap, risultati idonei secondo il bando di ammissione alle scuole dell'infanzia, non hanno la possibilità di iniziare il percorso formativo in contraddizione con gli intenti dello stesso decreto legislativo n. 59/2004;
il consiglio comunale di Ponsacco ha approvato il 16 settembre 2004, con voto unanime, un ordine del giorno che chiede al governo di «riconoscere il Piano provinciale mettendo in condizione i provveditorati di nominare il personale necessario per dare risposte formative a partire dalla scuola dell'infanzia»;
il caso portato all'evidenza del Parlamento col presente atto di sindacato ispettivo è purtroppo espressione di un disagio generalizzabile e diffuso, che riguarda tutto il territorio nazionale ed evidenzia un problema di primaria grandezza
quali misure il ministero interrogato intenda assumere e in quali tempi per affrontare e risolvere il caso posto all'evidenza dal consiglio comunale di Ponsacco e gli altri della stessa natura che vedono leso il diritto all'istruzione garantito dalla Costituzione della Repubblica.
(4-11097)
Tali interventi di ampliamento del servizio costituiscono, in attuazione della legge di riforma degli ordinamenti scolastici, solo l'inizio di un percorso finalizzato alla generalizzazione della scuola dell'infanzia.
Infatti, per l'anno scolastico 2004-2005, per una graduale espansione del servizio e, ove ne ricorrano le condizioni, per la sperimentazione degli anticipi nella scuola dell'infanzia, in data 3 novembre u.s. è stato assegnato un ulteriore contingente di n. 408 posti in organico di fatto; in particolare alla regione Toscana sono stati assegnati ulteriori n. 20 posti.
Il direttore generale dell'ufficio scolastico regionale per la Toscana, al quale compete la ripartizione dei nuovi posti secondo il fabbisogno del proprio territorio, potrà pertanto valutare, ai fini della assegnazione dei posti medesimi, anche le esigenze del comune di Ponsacco.
Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, per l'università e per la ricerca: Valentina Aprea.
nei giorni 16, 17 e 18 dicembre 2003, presso la Corte d'appello di Trieste si sono tenute le prove scritte dell'esame di abilitazione alla professione di avvocato;
dei 500 candidati della regione Friuli-Venezia Giulia che hanno sostenuto l'esame solo 91 hanno superato le prove scritte anche se in possesso del periodo di pratica forense, documentato dalle iscrizioni ai registri praticanti avvocati tenuti presso le sedi degli ordini di appartenenza e dopo aver conseguito la laurea in giurisprudenza presso le facoltà delle università di Udine e Trieste conosciute a livello nazionale per la loro serietà negli studi;
questa «severa» selezione si è già verificata lo scorso anno, sempre presso la Corte di appello di trieste, dove solo il 17 per cento dei candidati ha superato le prove scritte;
questa anomala severità sta provocando una migrazione di candidati verso le sedi d'esame delle regioni meridionali dove gli ammessi alla professione di avvocato raggiungono percentuali pari al 95 per cento;
a titolo d'esempio si può citare la Corte di appello di Catanzaro che durante le prove d'esame tenute nell'anno 2002 ha abilitato alla professione di avvocato ben 4.500 candidati su circa 5.000 iscritti alle prove -:
in base a quali criteri previsti dalla normativa vigente la commissione esaminatrice abbia proceduto nella valutazione delle prove scritte;
se al Governo risulti la disparità citata in premessa e, in caso affermativo, se non ritenga di dover adottare le iniziative necessarie a fermare il fenomeno dell'emigrazione dei candidati verso il sud in cerca di esami facili, e se non intenda adottare le opportune iniziative volte a introdurre la possibilità di sostenere l'esame di abilitazione alla professione forense due volte l'anno come già avviene per i dottori commercialisti e per gli ingegneri.
(4-10247)
Si evidenzia in particolare che l'articolo 15 del regio decreto n. 37/1934, come modificato dall'articolo 2 del disegno di legge su indicato, prevede che il Ministro della giustizia determina, mediante decreto, le sedi di Corte di appello in cui ha luogo la correzione degli elaborati scritti, che quindi - anche per ovviare a problematiche come quelle menzionate nell'interrogazione parlamentare - non saranno più le stesse nelle quali si svolgono gli esami di abilitazione.
A tal fine, il nuovo articolo 23 del regio decreto n. 37/1934 dispone che il Presidente della Corte di appello del luogo d'esame, una volta espletate le prove scritte, dispone il trasferimento delle buste contenenti gli elaborati redatti dai candidati alla Corte di appello individuata ai sensi dell'articolo 15.
Una volta terminate le operazioni di correzione, le buste menzionate ed i relativi verbali di correzione vengono trasferiti alla Corte di appello di appartenenza dei candidati, dove ha poi luogo la prova orale. La legge n. 180 del 18 luglio 2003 ha già trovato in parte applicazione nella sessione degli esami di stato di dicembre 2003.
In particolare, l'articolo 6-ter del decreto-legge n. 112/2003 statuisce che le disposizioni previste dagli articoli 1-bis, 1-ter, 2, 3, 5-bis e 6-bis - che sono sostanzialmente quelle di portata innovativa con riferimento alle modalità di attuazione delle prove d'esame - non si applicano alla prima sessione successiva alla data di entrata in vigore del decreto stesso.
Pertanto, la nuova disciplina degli esami di abilitazione alla professione forense troverà integrale applicazione con la prossima sessione d'esame, prevista per dicembre 2004.
Con riferimento al secondo quesito posto, si rappresenta che non è allo stato prevista l'introduzione di una seconda sessione l'anno per gli esami di abilitazione.
Il Ministro della giustizia: Roberto Castelli.
il codice della strada e il suo regolamento di attuazione prevedono che il ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con propri decreti, stabilisca le caratteristiche e le modalità di omologazione dei pneumatici;
il Ministro ha provveduto, recependo direttive comunitarie, per quanto riguarda i pneumatici nuovi, sia per il primo equipaggiamento sia per il ricambio;
nessuna regolamentazione è stata invece fino ad ora prevista per i pneumatici ricostruiti;
per tutelare la sicurezza stradale vi è l'esigenza di colmare questa carenza normativa, dato che i pneumatici ricostruiti hanno lo stesso impiego dei pneumatici nuovi;
per quanto riguarda i pneumatici ricostruiti, l'Unione Europea non ha ancora emanato alcuna direttiva: il codice della strada al quarto comma dell'articolo 71 prevede che per determinare le prescrizioni tecniche e le modalità di omologazione, si possa fare riferimento, in alternativa o in assenza di direttive comunitarie, ai regolamenti emanati dall'UNECE United Nations Economics Commission for Europe;
l'UNECE ha determinato le prescrizioni tecniche e le caratteristiche funzionali necessarie per ottenere l'omologazione del pneumatico ricostruito con i regolamenti ECE ONU 108 (per i pneumatici per vettura) e ECE ONU 109 (per i pneumatici per autocarro);
in assenza di direttive comunitarie sui pneumatici ricostruiti, diversi paesi europei hanno già provveduto a regolamentare la materia nel senso appena indicato -:
se intenda adottare iniziative normative volte a consentire l'omologazione di pneumatici ricostruiti.
(4-10809)
Circa la possibile iniziativa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti volta a presentare un progetto di norma nazionale relativa ai pneumatici ricostruiti, si rappresenta che la Commissione europea ha già attivato le procedure necessarie per rendere i suddetti regolamenti di osservanza obbligatoria nell'Unione europea.
Si prevede, pertanto, che tale obbligo di omologazione secondo i regolamenti ECE/ONU nn. 108 e 109 sarà introdotto nel prossimo anno con una direttiva o decisione comunitaria.
Il Viceministro delle infrastrutture e dei trasporti: Mario Tassone.
con decreto del direttore generale del ministero delle infrastrutture e dei trasporti, n. 194 del 15 marzo 2004, è stata approvata la prima graduatoria finale di cui all'articolo 2 dell'atto aggiuntivo del 27 maggio 2003, relativa al profilo professionale di assistente tecnico (posizione economica B 3) per la copertura dei posti messi a riqualificazione nella regione Emilia-Romagna, per il personale appartenente ai ruoli dell'ex Ministero dei trasporti e della navigazione - Settore Motorizzazione;
detta graduatoria si compone di 6 candidati ritenuti idonei, dei quali solo i primi 4 saranno inquadrati nei profilo di assistente tecnico di cui sopra;
il candidato collocato al primo posto della graduatoria non ha il titolo di studio per partecipare al corso di qualificazione per l'effettuazione degli accertamenti tecnici e degli esami di guida, mentre la terza classificata è non vedente e, quindi, impossibilitata a partecipare al corso di qualificazione di cui sopra -:
se non ritenga di dover chiedere ai competenti uffici di impartire opportune disposizioni affinché anche il quinto e il sesto classificato della graduatoria di cui sopra possano essere ammessi a partecipare al corso di qualificazione per l'effettuazione degli accertamenti tecnici e degli esami di guida e di valutare altresì l'opportunità di elevare al numero di 6 i posti di assistente tecnico (posizione economica B 3) per la regione Emilia-Romagna, alla luce di quanto sopra esposto.
(4-10815)
Nel primo caso, si tratta, infatti, di una procedura concorsuale interna nell'ambito della quale era richiesto, ai fini della partecipazione alla riqualificazione per il profilo di assistente tecnico, il possesso del titolo di studio tecnico (diploma di maturità scientifica, maturità tecnica aeronautica ed equiparati).
Per il personale privo del suddetto titolo di studio era richiesta, invece, esperienza professionale di quattro anni nella posizione economica B2.
Pertanto, sulla base dei requisiti previsti dal bando e a seguito dell'attribuzione del punteggio per titoli ed anzianità, oltre al punteggio conseguito nello svolgimento dei quiz, è stata redatta la graduatoria definitiva. Per quanto concerne, in particolare, la Regione Emilia Romagna è risultato possibile inquadrare i quattro candidati vincitori, fermo restando che la stessa graduatoria rimarrà in vigore per quattro anni.
È data, comunque, la possibilità ai due candidati idonei non vincitori di poter essere eventualmente inquadrati in caso di vacanza nel posto dovuta a cessazione del servizio, a qualsiasi titolo, di personale riqualificato dello stesso profilo e graduatoria degli idonei.
Per quanto riguarda, invece, il corso di qualificazione per l'effettuazione degli accertamenti tecnici e degli esami di guida, lo stesso abilita i partecipanti, in possesso di determinati requisiti previsti dal Codice della strada e dal relativo regolamento di attuazione, a svolgere ulteriori mansioni legate al profilo di appartenenza.
A tale corso - non vincolato a posti predefiniti - si partecipa presentando apposita domanda. Esso non è obbligatorio nel senso che il dipendente può scegliere di ampliare le proprie competenze, fermo restando che quelle possedute vengono svolte tenuto conto delle declaratorie previste dal C.C.N.L. Infatti, l'assistente tecnico è definito «Lavoratore che, secondo direttive ed istruzioni, limitatamente all'unità organica cui è addetto, esplica attività di assistenza nei confronti delle professionalità dell'area tecnica superiore, nonché attività che comporta il possesso di elevata preparazione culturale, non di livello universitario, e l'approfondita conoscenza di metodologie ed apparecchiature o tecnologie di cui sia richiesto l'uso per il disimpegno degli incarichi attribuiti. Svolge all'occorrenza attività di sportello».
Pertanto, anche se la terza classificata nella graduatoria in questione è non vedente, essendo in possesso di un titolo di studio tecnico, ha potuto partecipare alla riqualificazione per assistente tecnico, svolgendone attualmente le mansioni. Ciò non impegna la stessa a partecipare al corso per il conseguimento dell'abilitazione che amplierebbe, come si è detto, le sue mansioni trattandosi di compiti aggiuntivi ed eventuali rispetto a quelli istituzionali.
Va precisato, in ogni caso, che con decreto dirigenziale 1o agosto 1995, n. 1732, sono stati fissati i requisiti per l'accesso ai corsi di qualificazione in parola, tra i quali è previsto il possesso della patente di guida ad uso privato per autoveicoli e motoveicoli della categoria B, risultando impossibile, pertanto, abilitare la suddetta dipendente.
Relativamente, infine, alla possibilità di far partecipare al corso di qualificazione per accertamenti tecnici ed esami di guida i due candidati idonei e non vincitori nella procedura concorsuale, si fa presente che l'idoneità alla posizione economica B3 non è di per sé condizione sufficiente, essendo necessario l'inquadramento definitivo nella posizione stessa.
Conseguentemente, qualora i due addetti candidati, nel corso dei quattro anni di permanenza della graduatoria, fossero inquadrati nella posizione B3, gli stessi potranno partecipare agli analoghi corsi organizzati periodicamente dall'Amministrazione.
Da ultimo, si segnala che non risulta possibile elevare il numero dei posti di assistente tecnico nella Regione Emilia Romagna da quattro a sei, in quanto i vari bandi regionali prevedevano un numero di posti messi a concorso interno sulla base delle vacanze e della riserva di posti per reclutamento dall'esterno in rapporto all'organico vigente.
Il Viceministro delle infrastrutture e dei trasporti: Mario Tassone.
nel corso dell'udienza del processo n. 2190/98 R.G. notizie di reato a carico di Armanno Michele +8, celebratasi in data 21 maggio 2001, dinanzi alla III sezione penale del tribunale di Palermo, venivano escussi, in videoconferenza, due collaboratori di giustizia e segnatamente, Marcello Fava, prima, e successivamente Giuseppe Arena;
durante lo svolgimento della descritta udienza, veniva alla luce una gravissima anomalia processuale: il collaboratore di giustizia Arena, esaminato per secondo non veniva appartato durante l'esame di
in particolare, durante il controesame di Arena Giuseppe, il medesimo collaborante affermava testualmente: «come ha detto prima» riferendosi a quanto poco prima dichiarato da Fava, dimostrando così di averlo in precedenza ascoltato per essere assistito a tutta la sua deposizione;
a questo punto il difensore dell'imputato Armanno, avvocato Giovanni Rizzati, poneva una domanda ad Arena al fine di conoscere se lo stesso Arena nel corso della udienza, fosse stato appartato, così come impone la legge, in un locale separato da quello ripreso in videoconferenza, e comunque per sapere se fosse stato appartato durante la deposizione di Fava Marcello;
tale legittima ed opportuna domanda si scontrava inspiegabilmente con l'opposizione dei Pubblici Ministeri di udienza, dottor Claudio Siragusa, e dott. Pierangelo Padova, i quali deducevano l'inammissibilità della domanda;
il presidente del collegio, dottor Ziino, tuttavia, respingendo l'opposizione dei rappresentanti della pubblica accusa, procedeva ad esaminare direttamente la funzionaria preposta alla vigilanza, accertando di tal guisa che i due collaboratori si fossero effettivamente trovati durante tutto il corso dell'udienza, nella medesima saletta utilizzata per la videoconferenza, con conseguente grave nocumento della genuinità della prova raccolta;
tale episodio faceva emergere l'incredibile circostanza che i due collaboratori in occasione della loro deposizione processuale per videoconferenza avevano potuto, non soltanto concertare le loro dichiarazioni profittando del fatto di stare insieme nello stesso sito, ma, addirittura, avevano potuto assistere ciascuno alla deposizione dell'altro con le gravi conseguenze per la genuinità della prova che possono immaginarsi;
di tutto ciò né gli agenti del servizio di protezione, né la funzionaria di udienza, né gli addetti alla teleconferenza e al sito riservato, avevano dato avviso al collegio e alle parti, anzi avevano occultato l'illecita circostanza che, mai, sarebbe emersa se Arena non fosse incorso in quella frase rivelatrice dell'accordo fraudolento, oppure se il Presidente del collegio non avesse consentito le domande dei difensori e respinto l'opposizione dei PM -:
se i ministri interrogati siano a conoscenza dei fatti esposti, dimostrativi, ad avviso dell'interrogante, di gravi illeciti ed inammissibili anomalie nella trascorsa gestione dei collaboratori di giustizia, nonché della loro inquinata utilizzazione processuale attraverso il sistema della teleconferenza;
se siano state accertate le conseguenti responsabilità nei confronti di chi si è reso autore delle descritte gravissime violazioni; nonché se le eventuali responsabilità accertate, siano state sanzionate sul piano penale, amministrativo e disciplinare;
quali iniziative e quali provvedimenti i Ministri interrogati abbiano già adottato o intendano assumere per impedire la riproposizione di episodi processuali palesemente inquinati dall'illecito.
(4-05416)
dai verbali di trascrizione delle attività svoltasi alla citata udienza risulta in realtà che il collaboratore di giustizia Arena Giuseppe non ha mai proferito la frase «come ha detto prima». Emerge, invero, che il collaboratore ha detto testualmente (cfr. pag. 178 del verbale di udienza): «Franco Russo l'ho conosciuto un appuntamento che io, questo appuntamento feci venire il Franco Inzerillo e lo presentai al Marcello, questo è l'appuntamento di cui ho riferito poco fa, dove ci fu la presentazione di Franco Inzerillo con Marcello Fava, in una casa che era di proprietà della madre di Michele Cordaro il cugino di Marcello Fava». Difatti, rileggendo il verbale di trascrizione, si riscontra (pag. 161) che l'Arena stesso aveva poco prima parlato di tale incontro utilizzando le seguenti testuali parole. «...io so che si presentò dal Marcello Fava un certo Filippo Torregrossa, che gli prospettò questo problema e il Fava ne discusse con il Franco Inzerillo in un appuntamento che abbiamo avuto assieme»...;
tale ricostruzione dei fatti, supportata dalla lettura dei verbali di trascrizione, spiega in realtà assai agevolmente come mai il Pubblico Ministero abbia formulato opposizione a quella che - sulla base di quanto era emerso fino a quel momento nel corso del dibattimento - poteva legittimamente sembrare una domanda non attinente e pretestuosa;
nel corso della successiva udienza del 29 maggio 2001 si svolse regolarmente il controesame di Arena Giuseppe senza che emergesse alcuna difformità tra quanto dallo stesso dichiarato nel corso del dibattimento e quanto dichiarato nel corso delle indagini preliminari (da sottolineare il fatto che tanto nella prima quanto nella seconda fase Arena Giuseppe non aveva mai in alcun modo fatto mistero che la fonte di gran parte delle sue conoscenze era rappresentata proprio dalle confidenze che riceveva da Marcello Fava).
Il Ministero dell'interno, per la parte di competenza, ha comunicato che i due collaboratori di giustizia, cui si riferisce nell'atto di sindacato ispettivo, sono stati ammessi allo speciale programma di protezione, ai sensi della legge n. 82 del 1991, con delibere della competente Commissione Centrale, rispettivamente del 28 luglio 1998 e del 21 luglio 1998; in entrambi i casi la relativa proposta era stata formulata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo.
Il Ministro della giustizia: Roberto Castelli.
l'ufficio postale di Borgo Nuovo è ubicato all'interno di una struttura di proprietà comunale, nella quale si trovano anche la delegazione del quartiere e l'Asl;
poiché l'ufficio postale di Borgo Nuovo è sottoposto a continue rapine, ciò ha generato un legittimo timore e preoccupazioni nell'utenza, in particolare negli anziani che si recano presso il predetto ufficio per riscuotere la pensione -:
quali provvedimenti intenda adottare affinché l'amministrazione delle Poste garantisca un servizio più sicuro, provvisto di sorveglianza, in modo da tutelare i cittadini, nel bene primario della sicurezza.
(4-09914)
L'ufficio postale di Palermo 10 - situato in largo Pozzillo località Borgo Nuovo - è stato sottoposto ad interventi di ristrutturazione secondo il progetto layout attraverso il quale l'azienda intende offrire i propri servizi in ambienti più spaziosi, moderni e confortevoli, nonché dotati, dal punto di vista della sicurezza, dei più moderni sistemi di protezione attiva e passiva.
A seguito del verificarsi di alcuni episodi criminosi ai danni del suddetto ufficio nel corso dell'anno, la società ha tenuto degli incontri con il Comitato provinciale ordine e sicurezza pubblica della prefettura di Palermo, allo scopo di verificare il sistema complessivo di sicurezza degli uffici ubicati nel territorio interessato e di individuare, attraverso il confronto con le Forze dell'ordine, le opportune iniziative da adottare in proposito.
A tal fine, presso l'ufficio di Borgo Nuovo è stato potenziato l'impianto TV a circuito chiuso e sono stati predisposti mirati servizi di sorveglianza svolti da unità appartenenti alle Forze dell'ordine sia in divisa, sia in abiti civili.
Il Ministro delle comunicazioni: Maurizio Gasparri.
a Firenze ha sede l'Istituto Socialista di Studi Storici, che ivi opera da oltre trent'anni con una valida attività di ricerca scientifica e di divulgazione storica;
tra le fonti di finanziamento dell'Istituto vi è stato anche un contributo del Ministero per i beni culturali;
negli ultimi anni tale finanziamento è stato progressivamente ridotto, passando da 15.000,00 euro annui, a 8.000,00 euro e, da ultimo, nell'anno in corso, a 4.000,00 euro;
non vi è alcuna garanzia che questo processo non si concluda con la completa estinzione del contributo, con la conseguente messa a rischio dell'esistenza e della sopravvivenza stessa dell'Istituto -:
se il Ministro abbia piena conoscenza, e quindi condivida, quanto sopra denunciato;
se intenda intervenire per ripristinare un adeguato contributo all'Istituto Socialista di Studi Storici di Firenze e, così da consentirgli di continuare a operare.
(4-11630)
In particolare, per quanto concerne più specificamente l'istituto in questione, si rende noto che, nell'anno 2003, il medesimo ha beneficiato di un contributo di 8.000,00 euro.
Anche per l'anno 2004, all'istituto, inserito nel piano di ripartizione dei contributi annuali previsti dalla legge, è stata confermata la medesima cifra. Al momento, è stato, infatti, corrisposto un acconto di 4.000,00 euro, corrispondente alla metà dell'importo assegnato ed è in corso di erogazione il saldo di euro 3.672,00, rideterminato sulla base della legge n. 191 del 2004 (recante «Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica»).
Negli ultimi due anni di riferimento, l'entità del contributo assegnato dalla Direzione generale competente è, pertanto, rimasta identica, in quanto la variazione relativa al 2004 è dovuta all'adozione di specifici interventi correttivi sulla finanza pubblica.
Si consideri, inoltre, che la destinazione dei contributi è determinata, sulla base del parere espresso dalla competente Commissione, a seguito della comparazione tra le numerose domande pervenute.
Nel ribadire che, allo stato, la riduzione operata è la conseguenza sia della valutazione sopra indicata che delle riduzioni degli stanziamenti complessivi di bilancio
Il Sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali: Nicola Bono.
alcuni articoli di stampa hanno denunciato l'illegalità della nomina del dottor Pietro Quinto prima a direttore amministrativo e poi a direttore generale dell'azienda sanitaria n. 5 di Montalbano Jonico (Matera), presso la quale era dipendente al momento della sua nomina;
l'articolo 3-bis del decreto legislativo 30 giugno 1992, n. 502 prevede un quinquennio di qualificata attività di direzione tecnica o amministrativa per assumere l'incarico di direttore amministrativo e direttore generale;
il dirigente in questione fino alla data del 30 novembre 1997 era inquadrato nel settore del comparto sanità, subordinato per antonomasia a quello della dirigenza, pertanto assolutamente ed inequivocabilmente non vi è stato il quinquennio di qualificata attività di direzione tecnica o amministrativa necessaria per il possesso dei requisiti relativi all'incarico di direttore amministrativo, conferitogli nell'anno 2000;
l'avviso pubblico per la nomina a direttore generale prevedeva in maniera chiara ed inequivocabile che «il candidato» non doveva trovarsi nelle condizioni di incompatibilità previste dall'articolo 3 - comma 9 - del decreto legislativo n. 502 del 1992, fattispecie che invece ricorreva per il dirigente in questione;
l'articolo 3 - comma 9 - del decreto legislativo n. 502 del 1992 così recita: «la carica di direttore generale è incompatibile con la sussistenza di un rapporto di lavoro dipendente... (omissis) con l'unità sanitaria locale presso cui sono state esercitate le funzioni»;
l'avviso pubblico prevede, in maniera chiara ed inequivocabile, che le condizioni di incompatibilità previste dall'articolo 3 - comma 9 - del decreto legislativo n. 502 del 1992 non devono sussistere al momento della domanda di partecipazione e non certamente al momento della nomina;
con un presunto falso ideologico, il candidato dottor Quinto dichiara di non trovarsi al momento della domanda nelle condizioni di incompatibilità di cui sopra e comunque di dichiararsi disponibile a rimuoverle con una palese contraddizione in termini;
per aggirare palesemente la legge, «secondo un rituale in salsa lucana», vi è stato inoltre un trasferimento lampo privo di motivazioni giuridiche e legato solamente ad un aggiramento della legge da ritenersi, a giudizio dell'interrogante, del tutto immorale, del dottor Quinto presso la ASL n. 2 di Potenza, presso la quale peraltro non ha mai preso effettivo e sostanziale servizio;
il presidente della giunta regionale di Basilicata ha concesso, in totale dispregio delle leggi, al dottor Quinto venti giorni di tempo per rimuovere la situazione di palese incompatibilità, omettendo di rilevare che tali condizioni erano state dichiarate inesistenti al momento della domanda, con palese falso ideologico, da parte del dottor Quinto e nello stesso tempo violando palesemente il contenuto dell'avviso pubblico che prevedeva che tali condizioni non dovessero sussistere al momento della domanda e non della nomina -:
se non ritenga di predisporre un'ispezione presso l'ASL n. 5 di Montalbano Jonico per accertare la sussistenza dei gravi fatti esposti che vanno ad inficiare il principio di legalità in un settore così drammaticamente importante come quello sanitario dove è in gioco il valore tutelato dalla Costituzione della salute del cittadino;
se non ritenga necessario adottare le opportune iniziative di carattere normativo affinché siano introdotti meccanismi tali da garantire il rispetto dei requisiti di legge.
(4-10073)
L'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 («Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1992, n. 421»), e successive modifiche ed integrazioni, dopo aver previsto, al comma 1-quater, che «il direttore generale è coadiuvato, nell'esercizio delle proprie funzioni, dal direttore amministrativo e dal direttore sanitario», riconosce, allo stesso, con il successivo comma 1-quinquies, la responsabilità dell'azienda, affidandogli, contestualmente, «tutti i poteri di gestione», nonché «la corretta ed economica gestione delle risorse (...) ed il buon andamento dell'azione amministrativa» (comma 6).
Il comma 9 dello stesso articolo prevede, come specificato dall'interrogante, una serie di cause di incompatibilità; detta norma dispone, tra l'altro, che la carica di direttore generale sia incompatibile «con la sussistenza di un rapporto di lavoro dipendente, ancorché in regime di aspettativa senza assegni, con l'unità sanitaria locale presso cui sono esercitate le funzioni».
Anche l'articolo 3-bis contiene una dettagliata disciplina concernente la figura del direttore generale, con l'individuazione dei requisiti ritenuti necessari per gli aspiranti a tale carica (diploma di laurea; esperienza almeno quinquennale di direzione tecnica o amministrativa in enti, aziende, strutture pubbliche o private, in posizione dirigenziale con autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche o finanziarie, svolta nei dieci anni precedenti la pubblicazione dell'avviso; frequenza di un corso di formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria). La norma disciplina, inoltre, le ipotesi di decadenza e le modalità di svolgimento del rapporto di lavoro di questa figura manageriale.
Al fine di verificare le eventuali distorsioni applicative della normativa in esame, così come segnalate nell'atto parlamentare, il Ministero della salute ha richiesto notizie in merito alla regione Basilicata, anche se va sottolineato che, per effetto della disciplina normativa della legge costituzionale del 18 ottobre 2001, n. 3, recante «Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione» al Ministero della salute non competono poteri di natura organizzativa e gestionale nei confronti dei servizi sanitari regionali.
Si segnala, inoltre, che il Dipartimento sicurezza e solidarietà sociale della regione Basilicata, per il tramite della prefettura - ufficio territoriale del Governo di Matera, ha inteso precisare di ritenere corrette entrambe le procedure di nomina del dottor Quinto.
L'Azienda USL n. 5 ha certificato che il medesimo, nato a Montalbano Ionico l'8 agosto 1962, è entrato in servizio presso la stessa Azienda con la qualifica di collaboratore amministrativo in data 15 settembre 1988; successivamente ha ricoperto gli incarichi di collaboratore amministrativo coordinatore, di responsabile dell'ufficio gestione giuridico del personale e del servizio personale e AA.GG., di dirigente amministrativo, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, di sostituto del direttore amministrativo titolare in caso di assenza o di impedimento.
Il 7 luglio 2000, il dottor Quinto è stato nominato direttore amministrativo dell'Azienda U.S.L. n. 5.
La regione ha precisato che «L'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni, stabilisce che "Il Direttore amministrativo è un laureato in discipline giuridiche o economiche che non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età e che abbia svolto per almeno cinque anni una qualificata attività di direzione tecnica o amministrativa in enti o strutture sanitarie pubbliche o private di media o grande dimensione"».
Tra i requisiti previsti, pertanto, non vi è quello dell'esperienza almeno quinquennale di direzione, in posizione dirigenziale, espressamente previsto per il direttore generale (articolo 3-bis, comma 3, punto b, del decreto legislativo n. 502 del 1992).
A sostegno della diversità dei requisiti richiesti per la nomina di queste due figure di vertice aziendale, è stato inviato il parere reso dall'ufficio legislativo del dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del consiglio dei Ministri, su richiesta dell'Azienda menzionata; da esso si rileva, tra l'altro, che «l'acquisizione della qualifica dirigenziale non è requisito voluto dalla legge, in ragione della circostanza che aspiranti alla carica in argomento possono essere anche estranei all'Amministrazione».
Detto parere precisa altresì, che per «qualificata attività di direzione» si intende «quella svolta nell'esercizio di autonomia con responsabilità dell'andamento e dei risultati della gestione, coordinando ed organizzando le risorse umane a disposizione, razionalizzando l'utilizzazione delle risorse strumentali affidate il perseguimento degli obiettivi assegnati».
L'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, inoltre, precisa che per enti o strutture sanitarie di media o grande dimensione, si intendono, nell'ambito delle Unità sanitarie locali, i dipartimenti, le divisioni, i servizi e gli uffici che svolgono attività di interesse sanitario.
«Dalla relazione e dal certificato di servizio trasmessi dal direttore generale dell'AUSL, n. 5 si evince che il dottor Pietro Quinto, nel quinquennio precedente alla nomina, aveva svolto qualificata attività di direzione amministrativa nell'ambito della stessa Azienda sanitaria con la connessa autonomia e responsabilità dell'andamento burocratico, coordinando ed organizzando le risorse umane a disposizione, perseguendo gli obiettivi aziendali».
Il dipartimento ritiene, pertanto, l'operato dell'Azienda conforme, nel caso in questione, a quanto stabilito dalla normativa in vigore, in assenza, inoltre, di giurisprudenza in merito, che possa far ritenere diversamente da tale interpretazione.
Non risulta che gli altri partecipanti al bando di gara per direttore amministrativo abbiano impugnato tale provvedimento di nomina.
Il Dipartimento sicurezza e solidarietà sociale della regione Basilicata ha segnalato che, con D.G.R. n. 324 del 25 febbraio 2003, è stato approvato il bando di concorso per la nomina del Direttore generale dell'azienda U.S.L. n. 5.
Con D.G.R. n. 991 del 10 giugno 2003, sono stati approvati i verbali della Commissione esaminatrice, relativi alla verifica dei requisiti, e si è proceduto alla formale ammissione/esclusione dei candidati.
In tale circostanza, sono stati ritenuti «ammissibili anche i candidati che in sede di presentazione della domanda di partecipazione avessero dichiarato di rimuovere, in casi di nomina a direttore generale, le condizioni di cui all'articolo 3, comma 9, del decreto legislativo n. 502 del 1992 e s.m.i., atteso che la causa di incompatibilità si concretizza e diviene attuale solo all'atto dell'eventuale conferimento dell'incarico di direttore generale».
Il dottor Quinto aveva dichiarato, nella domanda di partecipazione e nella dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, di essere disponibile, in caso di nomina a direttore generale dell'ASL n. 5, a rimuovere l'incompatibilità che deriverebbe con la sussistenza del rapporto di lavoro dipendente con l'Azienda sanitaria locale presso cui saranno esercitate le funzioni di direttore generale».
Pertanto, il professionista sanitario è stato ammesso alla selezione, con la seguente nota: «in caso di nomina alla USL n. 5 di Montalbano Ionico osservare ultimo periodo comma 9, articolo 3 del decreto legislativo n. 502 del 1992».
In proposito, il Dipartimento menzionato ha inteso sottolineare che «l'orientamento espresso non ha tratto origine (come non poteva) dalla circostanza specifica della presentazione della domanda da parte di candidato amico, ma è frutto di un comportamento amministrativo corretto e coerente con la normativa suesposta, oltre che univoco e costante, che è stato applicato a
Viene segnalato, altresì, che uno dei candidati non è stato ammesso alla selezione per la nomina a direttore generale dell'Azienda USL n. 5 di Montalbano Ionico, perché in difetto del requisito dell'esperienza quinquennale, e non per la sussistenza dello status di dipendente presso detta Azienda.
Con D.G.R. n. 1147 del 27 giugno 2003, il dottor Quinto è stato nominato Direttore generale dell'azienda USL n. 5, per un periodo di cinque anni e, con D.P.G.R. n. 132 del 28 giugno 2003, sono state stabilite le modalità di insediamento.
Quest'ultimo decreto è stato annullato dal successivo D.P.G.R. n. 137 del 2 luglio 2003, per una sopraggiunta situazione di incompatibilità, non rilevata per meno disguido, prodottosi a seguito dell'effettiva assunzione della carica dirigenziale da parte del dottor Quinto, al momento, titolare di rapporto di lavoro dipendente con l'Azienda citata.
Successivamente alla rimozione di tale incompatibilità e alla comunicazione, in data 16 luglio 2003, di aver preso servizio presso l'Azienda USL n. 2 di Potenza, con D.P.G.R. n. 150 del 17 luglio 2003, il dottor Quinto veniva nominato direttore generale dell'azienda USL n. 5, assumendo, in pari data, tale carica «in coincidenza dell'insediamento avvenuto con la sottoscrizione del relativo contratto stipulato nel medesimo giorno».
Tutti gli elementi informativi concernenti le suddette procedure di selezione e di nomina sono state inviate, dalla Regione Basilicata, alle Procure della Repubblica di Potenza e di Matera e alla competente Procura della Corte dei Conti.
Il Sottosegretario di Stato per la salute: Cesare Cursi.
in data 2 e 26 Marzo 2004 sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica due Bandi di concorso per uditore giudiziario, indetti rispettivamente con decreto ministeriale del 28 febbraio 2004 e decreto ministeriale del 23 marzo 2004, per complessivi 380 posti il primo e 350 posti il secondo;
tali concorsi si articolano su tre prove, di cui una «preselettiva» svolta con l'aiuto di strumenti informatici e consistente in una serie di quiz a risposta multipla, una scritta vertente su due materie tra le tre possibili, sorteggiate tra il diritto civile, il diritto penale ed il diritto amministrativo, ed una orale;
dal sostenere la prova informatica preselettiva, la cui introduzione è stata voluta per finalità deflattive del numero di candidati che di volta in volta accedevano alla prova scritta - numero talmente elevato da rendere estremamente lunga e difficoltosa l'opera di correzione degli elaborati - sono state originariamente esonerate alcune categorie di candidati (nella specie, avvocati e procuratori dello Stato, magistrati amministrativi, contabili e militari, ed infine coloro che fossero risultati idonei in precedenti concorsi), presumibilmente nella convinzione che tali soggetti, già vincitori di precedenti concorsi pubblici per esami, avessero dimostrato di possedere una preparazione tale da porli in una posizione differente, certamente qualificata, rispetto a coloro che, ad esempio neo laureati, possiedono una preparazione di stampo esclusivamente universitario;
la prova preselettiva, nonostante le aspre critiche, concretizzatesi anche in ricorsi giurisdizionali, di cui è stata fatta oggetto in passato, ha di fatto mantenuto fede alle aspettative, permettendo, nei precedenti concorsi, l'accesso alle prove scritte ad un numero inferiore alle 2.000 unità (1.783 candidati ammessi alle prove scritte nell'ultimo concorso, ancora in fase di ultimazione), a fronte delle circa 25.000 domande di partecipazione pervenute e dei poco più di 10.000 candidati presentatisi alla preselezione informatica;
le stesse proporzioni hanno caratterizzato il concorso ancora precedente
nei due recenti bandi in questione, l'esclusione dalla prova preselettiva è stata estesa agli «specializzati» delle Scuole di specializzazione per le professioni legali (SSPL), cioè a coloro che al termine del biennio conseguono il diploma, ed ancor oltre agli «specializzandi» delle stesse scuole, cioé a coloro che alla data di pubblicazione del bando di concorso non hanno ancora conseguito il diploma, ma che, eventualmente, lo conseguiranno prima della data di espletamento della prova preliminare;
tale esclusione non è stata parimenti concessa a soggetti dotati di titoli equipollenti o superiori, come l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, la qualifica di notaio, oppure il possesso di un dottorato di ricerca;
in particolare, la superiorità del titolo di avvocato rispetto al semplice possesso del diploma di specializzazione è attestata dal fatto che la positiva frequenza delle SSPL ed il conseguimento del diploma di specializzazione non esonera i soggetti dalla frequenza del biennio di pratica legale, se non per un anno dei due prescritti dalla legge, e tantomeno, chiaramente, li esonera dal sostenere l'esame di abilitazione per l'esercizio della professione di avvocato;
cosi facendo si viene a creare una presunzione iuris et de iure di maggior preparazione degli specializzati e specializzandi rispetto agli avvocati, pur avendo questi ultimi superato un esame di Stato di notevole difficoltà e compiuto con profitto i due anni di pratica legale, circostanze queste non ugualmente attribuibili ai diplomati ed ai diplomandi SSPL;
la mancata inclusione delle categorie di soggetti come gli avvocati, a giudizio dell'interrogante, i notai oppure i dottori di ricerca, tra quelle esonerate dalla prova preliminare determina una grave e clamorosa disparità di trattamento, oltre che un insanabile contraddizione logica, posto che le SSPL sono state istituite proprio allo scopo di formare nei candidati la preparazione necessaria al superamento delle prove nei cosiddetti «concorsi maggiori», e cioè magistratura, avvocatura e notariato;
l'esonero dalla prova preliminare degli «specializzandi» delle SSPL si dimostra poi ancor più ingiustificabile, soprattutto considerato quanto disposto dall'articolo 2 del testo unico sugli impiegati civili dello Stato (decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3), il quale dispone che i requisiti per l'ammissione ai concorsi deve essere posseduto alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di partecipazione;
il Consiglio di Stato, interpellato in sede consultiva, ha ritenuto che la pubblica amministrazione potesse giustificare la deroga al principio sopra esposto, solo in presenza di particolari circostanze o ipotesi straordinarie;
il ministero, tuttavia, non ha esplicitato le «particolari circostanze o ipotesi straordinarie» sulla cui base ha disposto la deroga al principio sancito dal già citato articolo 2;
entrambi i bandi di concorso sono stati impugnati in sede giurisdizionale per violazione di legge, conformemente con le perplessità sopra esposte, e per entrambi è stato invocato l'esperimento della questione di legittimità costituzionale da parte del giudice amministrativo adito, quale giudice «a quo»;
già alcune ordinanze del T.A.R. Lazio hanno accolto l'istanza cautelare di sospensione richiesta da molti ricorrenti ed ammesso, seppur con riserva, questi ultimi a sostenere direttamente la prova scritta, esonerandoli dalla prova preselettiva;
con le stesse ordinanze i giudici interpellati hanno sollevato eccezione di incostituzionalità davanti alla Consulta, ritenendo
l'accoglimento delle istanze di sospensione nelle ordinanze di cui sopra è fatto ancor più destabilizzante di una già precaria ed confusa situazione, e produttivo di ulteriore disparità, posto che le medesime censure, ivi compresa la questione di costituzionalità, sono state sollevate da altri ricorrenti, anch'essi dotati del titolo di avvocati, e tuttavia non sono state ritenute meritevoli di accoglimento da alcuni T.A.R. di altre regioni, seppur ai soli fini dell'ammissione con riserva;
a causa della obiettiva situazione di incertezza che caratterizza attualmente la breve vita delle due procedure concorsuali di cui si tratta, sussiste il pericolo di un generalizzato e dilagante contenzioso, con notevole dispendio di energie, tempo e risorse per la pubblica amministrazione;
quali iniziative si intendano intraprendere al fine di risolvere la denunziata situazione (sia in termini di giustizia sia in termini di «economia» di contenzioso amministrativo) ed in particolare: se non si ritenga opportuno emendare (anche in autotutela) il bando nella parte in cui esclude la rilevanza - ai fini dell'esonero dalla prova preliminare - di ulteriori titoli, ed in particolare del titolo di avvocato, in relazione al quale le perplessità appaiono più pregnanti e marcate, e conseguentemente ammettere a sostenere direttamente le prove scritte coloro che hanno conseguito l'abilitazione alla professione di avvocato rispettivamente alla data del 2 marzo 2004 e 26 marzo 2004, o comunque sospendere le procedure concorsuali attivate in attesa della pronunzia della Corte Costituzionale.
(4-10251)
Il Ministro della giustizia: Roberto Castelli.
il 30 gennaio 2001 é stata approvata all'unanimità dalla Commissione giustizia del Senato in sede deliberante la legge n. 48 del 2001 relativa all'aumento del ruolo organico ed alla disciplina dell'accesso in magistratura;
l'articolo 20 di detta legge deroga quanto previsto dall'articolo 7 legge 21 novembre 1991 n. 374, stabilendo che il magistrato onorario, il quale, dopo essere stato confermato esercita le funzioni di giudice di pace, può essere ulteriormente confermato per un periodo di altri due anni dopo il termine previsto;
l'articolo 7 legge n. 374 del 1991 stabiliva:
a) il magistrato onorario dura in carica quattro anni e, al termine, può essere confermato una sola volta per un uguale periodo (comma primo);
b) l'esercizio delle funzioni di giudice di pace non può essere protratto oltre il settantacinquesimo anno di età (comma primo);
fermo restando il limite di età, non è consentita una ulteriore nomina, se non decorsi quattro anni dalla cessazione del precedente incarico (comma secondo);
dopo due periodi di quattro anni i giudici di pace hanno acquisito un'indiscussa esperienza, motivo che ha indotto il legislatore a prolungare per altri due anni il secondo periodo di esercizio delle funzioni di giudice di pace, appare logico ed opportuno, date le attuali contingenze di addestramento dei nuovi elementi, che la deroga dei due anni in più di cui all'articolo 20 si ritiene logicamente riferita oltre che ai quattro anni anche ai settantacinque anni, basandola principalmente su una maggiore conveniente esperienza e saggezza degli interessati -:
se l'articolo 20 legge n. 48 del 2001 deroghi anche il limite di età previsto nel comma 2 dell'articolo 7 ovvero deroghi solo quanto stabilito nel comma primo relativo alla durata ed alla ulteriore conferma dell'incarico del giudice onorario;
nella pratica, un magistrato onorario che termini l'esercizio del suo incarico all'età di settantacinque anni, possa essere ulteriormente confermato superando così nell'esercizio delle sue funzioni, il limite massimo di età stabilito nell'articolo 7 legge n. 374 del 1991 ma non escluso nell'articolo 20 legge 48 del 2001.
(4-00724)
«Il Consiglio,
vista la nota con cui il Presidente dell'Unione nazionale giudici di pace chiede una risoluzione sulla possibilità di trattenimento in servizio dei giudici di pace che hanno compiuto settantacinque anni fino al compimento del settantasettesimo anno di età, alla luce della ordinanza pronunciata in sede cautelare dal Consiglio di Stato n. 6726/2001 del 18 dicembre 2001 con cui veniva accolta l'istanza cautelare presentata da alcuni giudici di pace;
ritenuto che la medesima sezione del Consiglio di Stato, con la successiva ordinanza n. 6236/2001 del 20 novembre 2001, ha rigettato analoga istanza presentata da altro giudice di pace;
ritenuto che in presenza di tale contrasto giurisprudenziale ed in attesa del giudizio di merito, va ribadito l'orientamento già più volte espresso nelle delibere relative al contenzioso amministrativo cui si riferiscono le ordinanze sopra indicate. In particolare l'articolo 7 della legge 21 novembre 1991 n. 374, come risulta a seguito delle modifiche apportate dal decreto-legge n. 16 del 1999 e dalla legge n. 468 del 1999, dispone al comma 1 che «il magistrato onorario che esercita le funzioni di giudice di pace dura in carica quattro anni e, al termine, può essere confermato una sola volta per uguale periodo». Il successivo comma 1-bis completa la disciplina stabilendo che «per la conferma non è richiesto il requisito del limite di età previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera f)» (per la nomina a giudice di pace occorre, infatti, avere età non inferiore a 30 anni e non superiore a 70 anni). Nel secondo periodo del comma 1-bis è contenuta, infine, una norma di chiusura che prescrive che «l'esercizio delle funzioni non può essere protratto oltre il settantacinquesimo anno di età». Dalle disposizioni in tema di durata dell'incarico e conferma del giudice di pace sopra ricordate si deve ricavare un orientamento legislativo volto ad impedire che le funzioni giurisdizionali onorarie attribuite al giudice di pace siano svolte da chi abbia superato il settantacinquesimo anno di età, anche se non sia ancora decorso l'intero periodo di durata dell'incarico, eventualmente a seguito di conferma.
In tale contesto normativo deve essere correttamente inquadrato il testo dell'articolo
Nel senso suindicato, peraltro, è anche l'interpretazione della normativa da parte delle competenti articolazioni ministeriali.
Appare infine utile precisare che la IV Sezione del Consiglio di Stato ha successivamente rivisto il precedente indirizzo giurisprudenziale della Sezione e, ad esempio, con ordinanza n. 3082/20 Reg. ord. (n. 132/2002 Reg. Gen.) ha ritenuto «che l'articolo 20 della legge 48 del 2001 presuppone comunque la perdurante efficacia ed il carattere non valicabile del limite massimo di età di 75 anni (articolo 7, comma 1-bis, legge n. 374 del 1991) per lo svolgimento delle funzioni di Giudice di pace».
Il Ministro della giustizia: Roberto Castelli.
recenti interventi legislativi demandano all'ENAC l'attività di validazione certificativa, anche nel settore delle radiomisure, riportando ad un Ente di Stato la potestà di scelta strategica sulle tecnologie e gli investimenti aventi rilievo di safety nel campo della navigazione aerea -:
quali siano le ragioni che vedono la Direzione Generale dell'ENAV impegnare strutture interne e consulenti esterni su un programma di rinnovo della struttura radiomisure della Società sia nella parte aeromobile che Software di misura;
se tale programma abbia ancora validità operativa, finanziaria ed economica viste le recenti decisioni del vertice Societario di ottemperare agli obblighi di ammodernamento tecnologico degli aeromobili che consentiranno di prolungare la vita operativa della struttura di volo di almeno 8 anni (scadenza delle 10.000 ore), evitando di alienare i tre aeromobili a prezzi di «libro» (valore nominale prossimo allo zero), ma, soprattutto, risparmiando un budget di almeno 40 milioni di euro corrispondenti alla sostituzione degli aeromobili e delle apparecchiature con prodotti probabilmente esteri.
(4-10762)
Il Viceministro delle infrastrutture e dei trasporti: Mario Tassone.
è stato presentato nei giorni scorsi, dal Circolo Culturale «Nicola Dalfino», presso la Procura della Repubblica di Bari, un libro bianco contenente una dettagliata mappa del degrado del patrimonio architettonico di Bari vecchia, pregiato centro storico della città di Bari;
in realtà il centro storico di Bari vecchia è costellato di autentici gioielli architettonici in gran parte malandati, alcune volte fatiscenti e in gran parte puntellati da gran tempo da impalcature di sostegno alle strutture pericolanti;
sul patrimonio architettonico di Bari vecchia vi è stato alcune volte un intervento di ristrutturazione e di destinazione assolutamente riprovevole ed altre volte, invece, si è lasciato deperire fino al degrado più pericoloso altre strutture incomparabili che ormai possono solo intravedersi attraverso le impalcature di sostegno installate, a volte, addirittura da decenni;
è opportuno offrire solo un breve ed indicativo elenco dei misconosciuti gioielli architettonici del centro di Bari obbandonati all'incuria pubblica o ad interventi di ristrutturazione parziali, disorganici e quasi sempre totalmente irrispettosi della loro autenticità storico-architettonica. In Piazza Mercantile il cinquecentesco Palazzo del Sedile ha subito un intervento di ristrutturazione parziale riguardante il campanile ed al piano terra è stata aperta una pizzeria con la luminosa insegna al neon posta a due passi dalla Colonna infame dove i debitori insolventi venivano messi alla gogna;
nel dossier sopra indicato sono stati inseriti circa 40 palazzi in sfacelo e soprattutto, è stata segnalata la pericolosa situazione per la pubblica incolumità del degrado strutturale di 17 edifici che in pratica rischiano di crollare;
da altri importanti antichi palazzi di Bari vecchia, abbandonati al degrado, sono state divelte statue, pilastri e fregi che hanno irrimediabilmente e irreversibilmente danneggiato la struttura nella quale erano infissi;
della antica Chiesa di Sant'Onofrio è rimasto, degradato, il solo portale, mentre su altre pregiate strutture, quali il trecentesco Palazzo Vermicocca dove sono state affisse insegne di negozi di vario genere;
se sia a conoscenza dello stato di degrado in cui versano tante pregiate strutture architettoniche di Bari vecchia e
(4-10318)
Come è noto, questa parte della città è caratterizzata dalla presenza di un tessuto storico di antica origine sul quale, nel corso del tempo, sono avvenute trasformazioni che hanno determinato l'attuale assetto, che risulta connotato da edifici storici di pregio ed altri di minor rilievo architettonico.
In via generale, si fa presente che, per quanto concerne gli immobili oggetto di tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e paesaggistici, gli uffici ministeriali esercitano il controllo e l'alta sorveglianza su tali edifici, secondo le competenze loro demandate, autorizzando, qualora sussistano le condizioni tecniche e progettuali, eventuali interventi di restauro ed ammettendo gli stessi, se richiesto, ai contributi previsti per legge.
Per la restante parte del centro storico cittadino, non sottoposta a provvedimenti di tutela, si rammenta che la competenza per la corretta gestione urbanistico-edilizia appartiene all'Amministrazione comunale.
Inoltre, si segnala che, secondo la normativa di un piano particolareggiato di recente adozione, il Comune di Bari esercita un ulteriore controllo relativo all'attività edilizia a carattere manutentivo ordinario e straordinario.
Per quanto concerne la richiesta di eventuali interventi diretti da parte di questo Ministero, si ritiene opportuno evidenziare che, anche se le ridotte disponibilità finanziarie che investono l'amministrazione pubblica non permettono di intervenire in tal senso, questo Ministero esprime la propria disponibilità a collaborare, nell'ambito delle proprie risorse tecniche e strumentali, ad iniziative in grado di far fronte alle problematiche segnalate.
Il Sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali: Nicola Bono.
presso l'Ordine provinciale dei dottori agronomi e dottori forestali di Caserta si è venuta a creare una situazione di sconcerto e di disagio a causa di taluni comportamenti da parte di un Consigliere nazionale dell'Ordine, che parrebbero non rispondenti ai princìpi di etica professionale e finalizzati ad utilizzare l'ente per fini privati;
il suddetto consigliere si avvale del sito internet ufficiale dell'Ordine provinciale di Caserta con l'effetto di dirottare l'utenza verso il suo studio privato, costituito nella forma giuridica di società di consulenza denominata Eco Control, mediante un link appositamente predisposto;
la società in questione avrebbe avuto nel consiglio di amministrazione diversi consiglieri provinciali;
risulta all'interrogante che il suddetto consigliere nazionale svolgerebbe inoltre attività professionale per conto dell'ente consorzio di bonifica del Volturno;
secondo l'interrogante, gli intrecci tra ruolo pubblico e privato sopra ipotizzati violerebbero le regole di legittimità e trasparenza alle quali dovrebbe improntarsi l'attività di una figura pubblica -:
se quanto affermato in premessa corrisponda al vero ed in caso affermativo se ritenga opportuno inoltrare le segnalazioni necessarie agli organi di competenza per l'assunzione dei dovuti provvedimenti.
(4-09328)
Tale sito è stato realizzato per dare un servizio agli agronomi inserendo notizie, formulari e schemi per facilitare l'accesso degli iscritti ad informazioni di carattere professionale.
Il consiglio dell'Ordine di Caserta ha ritenuto opportuno dare pubblicità all'elezione di un proprio iscritto, il dottor Costagliola, al Consiglio nazionale, identificando in lui l'anello di congiunzione tra la realtà locale e l'Ordine nazionale. Al fine di rendere effettiva la possibilità di acquisizione delle informazioni, il consiglio casertano ritenne di inserire nel proprio sito una pagina in cui si leggeva testualmente: «Il consigliere nazionale Conaf dottore agronomo Ciro Costagliola riceve i colleghi per appuntamento previo contatto telefonico al n. 0823/492679 oppure invia una e-mail al seguente indirizzo: costagliola.cirotin.it-studiocostagliola.it».
Il Consiglio ha, inoltre, precisato che nel sito non è mai esistito alcun link che facesse riferimento all'Eco Control s.r.l., società costituita nel 1989, e che, dal sito studiocostagliola.it, in una pagina interna, (le risorse umane e tecniche), si leggeva: «per le indagini analitiche si avvale dell'Eco Control.». Quindi, per passare dal sito dell'Ordine di Caserta all'Eco Control, era necessario effettuare ben cinque passaggi:
1. agronomicaserta.it;
2. il Consigliere Nazionale;
3. studiocostagliola.it;
4. le risorse umane e tecniche;
5. eco control.
Il Presidente dell'Ordine di Caserta ha, inoltre, rimarcato come dall'esame del certificato storico camerale della Eco Control s.r.l. risulti smentito che alcuni consiglieri provinciali abbiano fatto parte del consiglio di amministrazione della predetta società. In particolare, la Eco Control non ha avuto alcun consiglio di amministrazione, essendo stata sempre amministrata da amministratori unici (Dionigi Giuseppe della Porta dal 16 marzo 1989, Antonio Borbone dal 18 marzo 1998, Carlo Liguori dal 13 marzo 2000 e Ciro Costagliola dal 20.9.2003).
Non risponde, inoltre, al vero che la citata società eserciti forme di controllo o di influenza sull'Ordine provinciale: l'Ordine di Caserta, infatti, non ha mai intrattenuto rapporti di collaborazione o di consulenza con la Eco Control e l'assenza di rapporti evidenzia l'impossibilità di ogni forma di controllo seppure indiretto.
Il consigliere nazionale, dottor Ciro Costagliola, non risulta, infine, avere svolto attività professionale per conto dell'ente «Consorzio Generale di Bonifica del Bacino inferiore del Volturno» di Caserta (ente privato di diritto pubblico, istituito con regio decreto l3 dicembre 1933 n. 215), bensì di dirigente del Servizio agrario dell'Ente.
Deve, in conclusione, rimarcarsi che per l'esercizio di tale attività professionale non risulta richiesta dalla legge una preventiva autorizzazione da parte del Presidente dell'Ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali.
Per quanto sopra esposto, rilevato che nessuna delle indicazioni contenute nell'atto di sindacato ispettivo trova riscontro, si ritiene di non intraprendere alcuna iniziativa al riguardo.
Il Ministro della giustizia: Roberto Castelli.
sta suscitando particolare clamore sulla stampa Toscana la vicenda legata alla ristrutturazione delle ex officine grafiche STIANTI di San Casciano Val di Pesa (Firenze);
queste officine, che hanno una volumetria di 58.000 mc, si collocano a ridosso delle mura del centro storico di San Casciano, in uno straordinario contesto naturale panoramico, che é adesso sottoposto al controllo della sovrintendenza ai beni ambientali di Firenze ex legge 1497 rappresentando l'insieme culturale e produttivo del Chianti;
la Polizia Municipale di San Casciano V. P. ha riscontrato in data 3 ottobre 2003 abusi edilizi nel cantiere di cui a detta concessione;
tali abusi concernerebbero volumi, altezze, superfici utili lorde ben superiori a quelle previste dal PRG e nel conseguente piano di recupero;
tale realizzazione comporta uno stravolgimento della conformazione urbanistica e paesaggistica di San Casciano Val di Pesa -:
quali iniziative al intendono assumere per il rispetto di elementari norme di tutela che disciplinano gli interventi in questione;
quali iniziative siano state assunte dalla competente Soprintendenza per salvaguardare un contesto ambientale fra i più famosi ed affascinanti del Chianti Fiorentino.
(4-09196)
Si premette che, nel 1998, la variante urbanistica ed il Piano Guida e, nel 1999, il successivo Piano di recupero, relativi all'area Stianti ed a zone limitrofe, sono stati rispettivamente approvati dal Consiglio comunale e dalla Giunta Comunale di San Casciano, ma non sono stati portati al controllo di legittimità da parte di questa Amministrazione, in quanto, solo successivamente, nel maggio 2000, l'area in questione è stata sottoposta a vincolo paesaggistico, ai sensi del decreto legislativo n. 490 del 1999.
Solo a partire da quest'ultima data la Soprintendenza competente ha accertato la sostanziale conformità degli elaborati con quanto approvato dall'Amministrazione comunale prima dell'apposizione del vincolo ed in particolare con quanto previsto dal Piano di recupero.
Dalla relazione pervenuta dal Comune di San Casciano risulta che il Piano prevedeva la completa demolizione della porzione dell'edificio delle Officine Grafiche Stianti - costruito nel secondo dopoguerra e che costituiva, per forma e dimensione, una presenza di notevole impatto, incongrua rispetto al borgo a cui si addossava -, il recupero della porzione «storica» dell'edificio in cui erano ospitate le Officine Grafiche, e la realizzazione di edifici a destinazione residenziale ed in parte commerciale, di un parcheggio multipiano e di una piazza.
Nell'anno 2003, la competente Soprintendenza, a seguito di alcune autorizzazioni ambientali trasmesse dal Comune di San Casciano - una delle quali rilasciata in sanatoria per difformità riscontrate in corso dei lavori e le altre per varianti al progetto -, dopo aver eseguito i necessari sopralluoghi, che non hanno fatto emergere sostanziali alterazioni rispetto alle previsioni del Piano, ha rilasciato parere favorevole.
La suddetta Soprintendenza conferma il proprio impegno nell'assicurare la vigilanza sui lavori, attraverso anche il costante contatto con l'Amministrazione comunale e con la Direzione dei lavori, affinché siano osservate tutte le prescrizioni già poste e sia tenuto conto di ulteriori eventuali suggerimenti
Il Sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali: Nicola Bono.
il tentativo di conciliazione obbligatorio nelle controversie individuali di lavoro previsto dall'articolo 65, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 può svolgersi, oltre che secondo le forme previste dall'articolo 66 del medesimo decreto legislativo e dal contratto collettivo nazionale quadro in materia di conciliazione e arbitrato del 23 gennaio 2001, anche sulla base di quanto previsto dagli articoli 130 e ss. del Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola sottoscritto il 12 luglio 2003, che hanno recepito testualmente le analoghe pattuizioni di cui all'accordo del 18 ottobre 2001;
la citata normativa pattizia non prevede limitazione alcuna in ordine alla possibilità di discutere le diverse fattispecie afferenti le controversie in parola;
risulta all'interrogante che l'Ufficio scolastico regionale per la Basilicata rifiuterebbe di istruire i procedimenti di conciliazione, volti a discutere di liti afferenti controversie di lavoro intercorrenti tra docenti e Ufficio scolastico provinciale, in ordine a lesioni di diritti soggettivi, per effetto di errori nella compilazione degli organici eccependo: «che l'organico di diritto non è impugnabile con ricorso al giudice del lavoro ma con ricorso al Tar, pertanto, il tentativo di conciliazione è inammissibile per difetto di giurisdizione (sic!)» (cfr. note USR Basilicata - Ufficio di segreteria della conciliazione, prot. 321 e 322 del 18 maggio 2004);
l'accertamento del c.d. difetto di giurisdizione è atto tipico del giudice e non dell'Amministrazione scolastica;
nelle altre Regioni d'Italia il suddetto Ufficio risulta operante anche per le citate fattispecie non ritenute pertinenti dall'Ufficio scolastico regionale della Basilicata;
il Miur, con nota 14 aprile 2003, in risposta all'interrogazione a risposta scritta n. 4-04999, presentata dal medesimo interrogante, a causa di analoghi comportamenti omissivi dell'Ufficio scolastico regionale per la Basilicata, ha affermato che: «l'accordo sottoscritto il 18 ottobre 2001 non pone alcuna limitazione circa le materie che possono formare oggetto della conciliazione.»;
la condotta omissiva dell'Ufficio scolastico regionale per la Basilicata determina in capo ai docenti la privazione di un efficace strumento di composizione bonaria delle liti di lavoro determinando, nel contempo, un allungamento dei tempi di composizione delle stesse;
l'impossibilità di ricorrere alla conciliazione di cui al citato articolo 130 e ss. CCNL, unitamente ai tempi lunghi previsti per la conciliazione di cui all'articolo 66 del decreto legislativo n. 165 del 2001, espone i docenti a forti oneri patrimoniali in forza della necessità di adire, nei casi urgenti, il giudice del lavoro con ricorsi ex articolo 700 del codice di procedura civile -:
quali iniziative intenda attivare affinché, in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale, ivi compresa la Basilicata, vengano finalmente poste in atto le citate procedure finalizzate alla composizione delle controversie tra docenti e uffici scolastici periferici, al fine di favorire la composizione delle medesime nei tempi brevi previsti dal citato istituto deflattivo del processo del lavoro di cui all'articolo 130 e ss. CCNL.
(4-10349)
Il comma 4 del medesimo articolo specifica che sono devolute al giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione di dipendenti nelle pubbliche amministrazioni, nonché in sede di giurisdizione esclusiva, le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all'articolo 1, ivi comprese quelle attinenti ai diritti patrimoniali connessi.
L'articolo 65 del decreto legislativo citato, prevede che «per le controversie di cui all'articolo 63, il tentativo di conciliazione di cui all'articolo 410 del codice di procedura civile si svolge con le procedure previste dai contratti collettivi ovvero davanti al collegio di conciliazione di cui all'articolo 66, secondo le disposizioni dettate dal presente decreto».
A seguito del parere favorevole del Consiglio dei ministri, espresso in data 9 agosto 2001, sull'ipotesi di accordo relativa alla disciplina sperimentale di conciliazione ed arbitrato per il personale del comparto scuola, in data 18 ottobre 2001, è stato raggiunto l'accordo medesimo tra l'ARAN e le organizzazioni sindacali il quale all'articolo 1 prevede che il tentativo di conciliazione nelle controversie individuali di lavoro previsto dall'articolo 65, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 può svolgersi, oltre che secondo le forme previste dall'articolo 66 del medesimo decreto legislativo e dal contratto collettivo nazionale quadro in materia di conciliazione ed arbitrato del 23 gennaio 2001, anche con le modalità previste dall'accordo medesimo.
Detto accordo è stato recepito nell'articolo 130 e seguenti del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del compatto scuola per il quadriennio normativo 20 febbraio 2005 e il primo biennio economico 2002/2003.
Si fa anche presente che il Ministero, in considerazione della rilevanza della materia ha avviato un progetto per la formazione degli operatori degli uffici legali e del contenzioso degli uffici territoriali, incaricati della gestione professionale del contenzioso del lavoro nell'amministrazione scolastica (uffici amministrativi e istituzioni scolastiche).
Ciò premesso in relazione a quanto evidenziato dall'interrogante, il direttore dell'Ufficio scolastico regionale per la Basilicata ha riferito che sono state prese in considerazione tutte le richieste di tentativi di conciliazione presentati, inoltre, ha precisato che dagli accertamenti esperiti, è risultato che un docente di costruzioni (classe di concorso A016) dell'istituto tecnico per geometri di Potenza, all'atto della determinazione dell'organico di diritto per l'anno scolastico 2004-2005 è stato dichiarato perdente posto in quanto l'istituto ha perso due classi rispetto all'anno scolastico precedente, ed è stato trasferito d'ufficio presso l'istituto tecnico commerciale e per geometri di Melfi. Tale circostanza ha impedito di porre in essere il così detto salvataggio atteso che l'organico di riferimento ha subito variazioni in decremento.
Avverso il trasferimento d'ufficio il docente ha proposto ricorso, con richiesta del tentativo di conciliazione presso questa Amministrazione, eccependone l'illegittimità e rivendicando la ricostituzione della cattedra di costruzioni, di cui è stato titolare nell'anno scolastico 2003/2004.
Il medesimo ha anche fatto presente che l'articolo 35 della legge 289/2002, finanziaria 2003, che prevede la riconduzione delle cattedre a 18 ore, non trova applicazione ove determini esubero.
Poiché il presupposto per la ricostituzione della cattedra di costruzioni è la rettifica dell'organico di diritto, è stato fatto presente al docente che l'organico, in quanto atto organizzatorio complesso è impugnabile con ricorso al TAR.
Il docente, con successiva istanza del 24 maggio 2004 ha chiarito che non intendeva impugnare il provvedimento di formazione
È stato, infine, accettato che a quella data si è regolarmente svolta l'udienza di trattazione del tentativo di conciliazione.
Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, per l'università e per la ricerca: Valentina Aprea.
dal nuovo Ministro dell'istruzione è stata sospesa, ad avviso dell'interrogante, giustamente, l'attuazione della legge n. 30 del 2000 relativa al riordino dei cicli scolastici;
è stata istituita, presso il ministero dell'istruzione, un apposita commissione di studio, presieduta dal Professor Bertagna, con il compito di valutare una nuova riorganizzazione dei cicli scolastici;
l'intero mondo della scuola appare fortemente in disagio rispetto al futuro dell'ordinamento scolastico -:
se non ritenga necessario ed urgente far conoscere al Parlamento o, almeno, alle commissioni competenti, la linea di studio degli esperti della nuova commissione.
(4-00949)
Nei primi due mesi di Governo si sono svolti incontri con 70 gruppi: associazioni dei docenti, dei genitori, degli studenti e con le organizzazioni sindacali nel corso delle quali è emersa un'ampia condivisione della decisione, presa dal Governo, di sospendere la realizzazione della riforma, contenuta nella legge n. 30 del 2000 al fine di approfondirne gli aspetti.
Con decreto del 18 luglio 2001 è stato istituito un gruppo ristretto di lavoro presieduto dal Prof. Giuseppe Bertagna e composto dai professori Norberto Bottani, Giorgio Chiosso, Michele Colasanto, Ferdinando Montuschi, Silvano Tagliagambe, allo scopo di svolgere una complessiva riflessione sull'intero sistema di istruzione e fornire concreti riscontri per un nuovo piano di attuazione della riforma del sistema scolastico.
Le linee di studio si sono fondate su cinque pilastri: una scuola per la persona e la società; una scuola europea, nazionale e locale; una scuola per il territorio; una scuola per il lavoro; una scuola per il capitale umano. Ciò in un contesto di gestione partecipata dall'intera società in tutte le sue componenti e concepita come un asse che dallo Stato va verso le Regioni e i singoli comuni.
Per adempiere al mandato ricevuto il gruppo ha elaborato una propria ipotesi complessiva del sistema educativo di istruzione e formazione; successivamente ha voluto verificare la congruenza, i punti deboli e forti, la praticabilità ed il consenso di tale ipotesi complessiva del sistema educativo di istruzione e formazione attraverso il confronto critico con sessanta consigli di classe e d'istituto distribuiti a campione sul territorio nazionale, la costituzione di gruppi focus che hanno visto ogni volta la partecipazione di opinion leader nazionali, di accademici e di rappresentanti del mondo della scuola e dell'associazionismo culturale e professionale (docenti, dirigenti e infine genitori e studenti).
Il gruppo ha poi preparato con l'Istat un'indagine che, con rigorosa metodologia scientifica, indagasse l'opinione di docenti, genitori, studenti, sulle scelte qualificanti contenute nell'ipotesi di riforma nel frattempo
È stata assicurata ampia informazione sullo stato dei lavori attraverso un apposito forum aperto sul sito del Ministero (www.istruzione.it) che ha registrato 20.000 contatti al giorno e una newsletter sui lavori della commissione Bertagna che è stata diramata a tutti coloro che la richiedevano attraverso il sito.
Com'è noto, nei giorni 19 e 20 dicembre 2001 si sono svolti a Roma gli Stati Generali dell'istruzione, che hanno rappresentato il più rilevante momento di dibattito e di approfondimento sul nuovo piano di attuazione della riforma dell'ordinamento scolastico.
La manifestazione culturale ha previsto la partecipazione di numerose rappresentanze del mondo della scuola e dell'intera società civile: confederazioni sindacali, sindacati della scuola, associazioni degli studenti, dei genitori e professionali, rettori delle università, ordini professionali, presidenti delle istituzioni culturali, membri delle Commissioni parlamentari, rappresentanti del governo delle regioni, del mondo imprenditoriale, delle fondazioni. In particolare, per la prima volta nella storia dei convegni di lavoro programmati dal Ministero, sono state invitate agli stati generali numerose rappresentanze del mondo studentesco, cioè tutti i presidenti delle 104 consulte delle associazioni studentesche.
I lavori degli Stati Generali sono stati trasmessi in diretta televisiva grazie ad un accordo con Rai Educational e sono stati seguiti da tutte le scuole fornite di impianto per la ricezione satellitare.
In data 12 novembre 2002 è stato approvato dal Consiglio dei ministri il disegno di legge di «delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale». Dopo ampio ed approfondito dibattito in Parlamento il disegno di legge è divenuto, in data 28 marzo 2003, legge n. 53.
Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, per l'università e per la ricerca: Valentina Aprea.
da diversi anni le organizzazioni sindacali di categorie, tra queste l'OSAPP (Organizzazione sindacale autonoma polizia penitenziaria) denunciano la gravissima situazione del personale di polizia penitenziaria operante della Casa circondariale di Napoli Poggioreale;
in particolare si assiste al collasso di tutti i servizi, con evidenti disagi in vari settori, che di seguito schematicamente si indicano:
a) scarso personale;
b) turni di servizio di otto ore giornalieri;
c) turni di otto notti mensili;
d) non sono garantiti i riposi previsti dalla normativa vigente AQN del 31 luglio 2000;
e) mancato pagamento delle ore di straordinario - (15 ore in pagamento contro le 40/50 ore effettuate nell'arco di un mese);
f) sopracarico di lavoro - ( un agente è costretto ad espletare più posti di servizio nell'arco delle sue ore lavorative);
g) sovraffollamento delle carceri - (un agente deve far fronte a circa 120 detenuti su un solo piano);
h) mancanza nella distribuzione del vestiario - (il Personale è costretto ad acquistare di propria tasca i capi nuovi
i) sopracarico di lavoro per il reparto Colloqui, che giornalmente deve far fronte a circa 400/500 colloqui giornalieri, mettendo ad alto rischio la sicurezza dell'istituto, e l'incolumità del personale;
l) il personale del reparto Sentinelle è quello che maggiormente è il più penalizzato, con sopracarico di lavoro ed espletamento di più posti di servizio;
queste gravi carenze ed i soprusi che subisce il personale di polizia penitenziaria, rendono gli stessi stanchi e demotivati, con il pressante rischio di trasformare Poggioreale in un vero vulcano pronto ad una eruzione di tipo esplosivo -:
quali provvedimenti intendano assumere i Ministri interrogati per ripristinare un clima di funzionalità del penitenziario di Poggioreale in uno con il recupero di un servizio dignitoso, equo ed in sintonia con quanto previsto dalle norme contrattuali vigenti da parte del personale addetto alla sorveglianza con il superamento dell'attuale carenza di organici e delle disfunzioni denunciate.
(4-09326)
Inoltre, al fine di garantire il regolare svolgimento del piano ferie estivo di tutto il personale di Polizia penitenziaria, anche il turno di servizio del settore sentinelle, per il periodo estivo, è predisposto su tre quadranti di otto ore.
Si deve comunque sottolineare che si registra un complessivo aggravio di lavoro in particolare nel settore delle relazioni dei detenuti con l'esterno dove si effettuano, in media, 550 colloqui al giorno.
Nonostante l'invio giornaliero di ulteriori unità di supporto, il suddetto settore risulta comunque gravato quotidianamente da una crescente mole di lavoro, anche perché, dall'entrata in vigore del nuovo Regolamento di Esecuzione, il numero dei colloqui ordinari mensili è salito a sei per ogni recluso.
Per quanto concerne il personale in servizio presso il reparto sentinelle, si rappresenta che lo stesso, al termine del proprio turno di due ore di guardia, viene impiegato in altri posti di servizio dell'istituto al fine di garantire l'effettuazione dei cambi, la possibilità di usufruire della mensa di servizio e la sicurezza dell'istituto.
Per quanto concerne il pagamento delle competenze, si comunica che i compensi relativi alle ore di straordinario prestate dal personale di Polizia penitenziaria per gli anni 2002 e 2003 risultano essere stati liquidati.
Anche per quanto concerne la distribuzione del vestiario, da un prospetto dei movimenti del materiale relativo al Provveditorato Regionale di Napoli, emerge che il fabbisogno è stato regolarmente soddisfatto.
Il problema del sovraffollamento del carcere di Poggioreale è oggetto di continuo monitoraggio da parte del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.
A tal fine vengono attivate complesse procedure di carattere deflattivo sia nell'ambito del distretto che al di fuori dello stesso, che consentono di spostare le unità in sopranumero verso istituti con capacità recettive maggiori, nel rispetto dei limiti massimi di presenze convenuti e ritenuti non oltrepassabili dal Comitato europeo per la prevenzione delle torture e dei trattamenti inumani presso il Consiglio d'Europa.
Va comunque segnalato che nel carcere di Poggioreale fortissime resistenze sono opposte da parte degli stessi detenuti che non intendono allontanarsi dal luogo di residenza, nel timore di perdere i contatti con i propri nuclei familiari.
Per completezza di informazione si ritiene utile sottolineare che, in passato, le presenze detentive sono state notevolmente superiori rispetto alle attuali.
In ogni caso, l'istituto di Poggioreale, pur essendo caratterizzato dal cronico sovraffollamento e dalla carenza di personale di Polizia penitenziaria, è un istituto ove si registra una scarsa incidenza di eventi critici, a differenza di altre realtà penitenziarie in condizioni migliori, sia sotto l'aspetto della presenza detentiva che della carenza degli organici.
Si rappresenta, comunque, che al fine di provvedere al potenziamento delle dotazioni organiche del personale di Polizia penitenziaria, nel corso dell'anno 2003-2004 sono state avviate le procedure di reclutamento dall'esterno di seguito elencate:
reclutamento III contingente ausiliari 80o corso, anno 2004, avviato al previsto corso di formazione, della durata di mesi tre, in data 14 settembre 2004 presso le Scuole di Aversa e Portici; reclutamento IV contingente ausiliari 81o corso, anno 2004, da avviarsi al previsto corso di formazione, della durata di mesi tre, in data 19 novembre 2004 presso la Scuola di Cairo Montenotte;
assunzione di n. 1500 unità di personale appartenente al ruolo di agenti del Corpo di Polizia penitenziaria ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 25 agosto 2004 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 24 settembre 2004;
assunzione di n. 271 unità con qualifica di allievo vice ispettore del Corpo di Polizia penitenziaria: i candidati risultati idonei alla prova preliminare sono stati sottoposti agli accertamenti psico-fisici ed attitudinali. Dovranno adesso sostenere 2 prove scritte e gli esami orali;
assunzione di n. 298 unità di personale appartenente al ruolo direttivo ordinario del Corpo di Polizia penitenziaria: i candidati hanno sostenuto la prova preliminare e quella scritta. Sono attualmente in corso i lavori di correzione degli elaborati da parte della Commissione esaminatrice;
con decreto del Presidente della Repubblica 25 agosto 2004 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 24 settembre 2004 l'Amministrazione penitenziaria è stata autorizzata ad assumere entro il 31 dicembre 2004 n. 22 unità di personale di vari profili professionali del «Comparto Ministeri», vincitori di concorsi già espletati.
Il Ministro della giustizia: Roberto Castelli.
la rete viaria del Gargano presenta non pochi tratti pericolosi ed in particolare lo svincolo per Monte S. Angelo;
molte delle strade sono state ideate circa 80 anni fa e non sono più adeguate alla circolazione delle autovetture;
diversi incidenti si sono ripetuti negli ultimi anni con particolare gravità soprattutto presso gli incroci che collegano Monte S. Angelo agli altri centri garganici e nelle immediate vicinanze dello svincolo di Macchia per Monte S. Angelo -:
quali iniziative intenda adottare per far fronte alla situazione sopra illustrata e se al fine di garantire l'incolumità dei guidatori non ritenga di dover porre in essere tutte le iniziative necessarie per approvare una variante alla ss. 89 prevedendo un incrocio a livelli sfalsati in luogo di quello attuale e se in alternativa non ritenga utile attivarsi perché siano installati dei dissuasori per limitare la velocità di percorrenza nel tratto sopra indicato.
(4-11355)
Tra queste il principale collegamento con il comune di Monte S. Angelo è la strada provinciale 55 che interseca la strada statale 89 in corrispondenza dell'abitato di «Macchia» adiacente alla statale stessa.
In particolare, il raccordo tra la suddetta strada provinciale e la statale 89 avviene con due incroci a raso, a circa un chilometro l'uno dall'altro, di cui uno attraverso una viabilità comunale esistente in loco.
La società stradale rende noto che le suddette intersezioni, considerata la sezione stradale della strada statale 89 nel tratto in questione, «tipo extraurbana secondaria - a 2 corsie, uno per ogni senso di marcia», costituiscono i punti di maggiore criticità in quanto comportano stazionamento al centro della carreggiata dei veicoli in attesa di svoltare.
In particolare, l'incrocio con la strada comunale è ubicato in prossimità di una curva di largo raggio, lungo la quale il transito veicolare si svolge frequentemente a velocità superiori a quelle consentite.
Ciò premesso, l'ANAS riferisce che un miglioramento delle condizioni di sicurezza è conseguibile istituendo una differente regolazione dei flussi di traffico lungo la strada comunale di prossima esecuzione, in modo da vietare ogni possibile manovra a «centro carreggiata» nell'intersezione con la statale.
L'ipotesi di previsione di un incrocio a livelli sfalsati (svincolo) potrebbe interessare uno dei due incroci con la statale, in particolare quello più importante con la strada provinciale 55, mantenendo inalterato il problema di criticità dell'innesto della viabilità comunale con la statale 89.
A tal riguardo, la società stradale evidenzia la difficoltà dettata dallo stato dei luoghi nell'individuare le aree occorrenti ad un'area di svincolo a livelli sfalsati, ubicata proprio a ridosso del centro abitato di Macchia.
Infine, circa la possibilità di installare dei «dissuasori per limitare la velocità», l'ANAS assicura l'esecuzione con la manutenzione corrente di bande rumorose in prossimità di tutte le intersezioni.
Il Viceministro delle infrastrutture e dei trasporti: Ugo Martinat.
la società «Torre San Montano S.r.l.» con sede a Napoli alla via Cilea n. 215 è proprietaria in Forio d'Ischia alla via provinciale Lacco, località Mezzatorre, di un complesso alberghiero a cinque stelle all'insegna «Grande albergo Mezzatorre»:
il complesso inserito in un ampio parco a vegetazione mediterranea è costituito da un corpo principale e da diversi corpi dislocati nel parco ove sono allocati servizi e camere. L'intero complesso insiste su di una superficie di 70.000 metri quadri (settantamila) e consente ai propri ospiti in gran parte di nazionalità straniera, di fruire di svariate cure e trattamenti, tra cui cure balneo-termali, bagno turco, talassoterapia, vasche Kneipp, fisioterapia, fanghi, trattamenti estetici eccetera, nonché elioterapia e balneazione. Per le cure elioterapiche e per la balneazione, il complesso dispone di un solarium e di una piscina che è adiacente ad una zona scogliosa che viene completamente ricoperta dal mare nel corso delle ordinarie mareggiate invernali;
la detta zona scogliosa ricade nella particella n. 91 del foglio n. 2 del comune di Forio d'Ischia ed è posta in capo a «Proprietà privata». Tale apparente anomalia è da imputare al fatto che con il progredire degli anni vi è stata una lenta ma continua erosione della costa con un avanzamento del mare che, per gli effetti dell'articolo 28 del Codice della Navigazione, ha reso demaniale una zona costiera un tempo di proprietà privata;
a seguito di un contenzioso sorto tra la capitaneria di porto di Napoli e la società Torre San Montano Srl, si è convenuto di procedere ad una delimitazione della zona ex articolo 32 del Codice della Navigazione. A tale fine vi è stato un preliminare sopralluogo da parte di una apposita commissione nominata dalla detta Capitaneria che riunita in data 27 aprile 1999 terminava i propri lavori con la redazione di un verbale che così conclude: «Le convenute Amministrazioni ritengono che la zona oggetto del sopralluogo presenta attualmente caratteristiche geomorfologiche tali da imporre accertamenti sulla estensione della demanialità attraverso il procedimento di delimitazione (ex articolo 32 del Codice della Navigazione) al fine di individuare l'effettivo confine demaniale. Tale assunto trova conforto nella circostanza che la zona si presenta costituita da una piccola insenatura e da scogli che degradano verso il mare antistante le opere suddette con assenza di spiaggia»;
la società Torre San Montano rispettosa agli obblighi ad essa facenti capo, in data 17 maggio 1999 presentava alla capitaneria di porto di Napoli documentata istanza volta ad ottenere la delimitazione della zona così come convenuto in sede di riunione della suddetta commissione;
la richiesta veniva formulata in via d'urgenza posto che la zona scogliosa antistante la piscina dovrebbe essere oggetto di specifico titolo concessorio da rilasciarsi da parte del comune di Forio d'Ischia per la realizzazione di un ampia piattaforma in legno da adibire a solarium con delle scalette di accesso in sicurezza al mare degli ospiti del «Grande albergo Mezzatorre», nonché per la realizzazione di uno scivolo amovibile per il pronto varo di un piccolo gommone di salvataggio a tutela della sicurezza dei bagnanti ospiti dell'albergo stesso.
A tale urgente formalità amministrativa, la società Torre San Montano non può ancora accedere posto che, in oggi, dopo oltre tre anni dalla richiesta di delimitazione avanzata alla capitaneria di porto di Napoli la stessa non ha provveduto a portare a termine la richiesta operazione di delimitazione;
in data 13 dicembre 2001 la società Torre San Montano, tenuto conto che: a) il decreto del ministero dei trasporti e della navigazione 30 marzo 1994, n. 765, relativo alla determinazione dei termini entro i quali debbono essere adottati i provvedimenti di competenza dell'Amministrazione dei Trasporti e della Navigazione responsabili della relativa istruttoria ed emanazione, stabilisce che il termine procedimentale per l'effettuazione di delimitazione di zona del demanio marittimo è di giorni 260 (duecentosessanta); b) per il caso in esame sono trascorsi oltre tre anni senza giungere ad alcun risultato concreto; c) seppure con un allungamento dei termini di tempo, dovuto a cause endoprocedimentali, il periodo di tempo trascorso non giustifica la steresi di lavoro registrata che si ritiene del tutto ingiustificata e priva di valide a argomentazioni a proprio sostegno; d) detto stato delle cose non è ulteriormente tollerabile perché si riverbera in maniera estremamente negativa sulla gestione economica della società con rilevanti danni patrimoniali e di immagine e ciò in considerazione che la mancata delimitazione non consente la richiesta concessione di aree di certa natura demaniale marittima al comune di Forio d'Ischia e, perciò, di fruire le stesse a beneficio della clientela del «Grande albergo Mezzatorre», cioè di una impresa alberghiera a cinque stelle e, pertanto di risonanza nazionale e internazionale; diffidava la capitaneria di porto di Napoli, ai sensi dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, a provvedere con provvedimento espresso ed immediato sulla istanza del 17 maggio 1999 con indicazione del responsabile del procedimento come previsto dalla legge n. 241 del 1990 entro il termine di tempo di 30 giorni;
di contro, la capitaneria di porto di Napoli nel fornire le richieste notizie con fax 610 del 29 gennaio 2002 «le operazioni restano sospese fino a quando l'Agenzia del Demanio, non sarà in grado di fornire i preventivi rilievi tecnici. Il comandante del
la società Torre San Montano sulla scorta delle suddette notizie con ulteriore atto stragiudiziale di invito e diffida Prot. 051/DLR del 5 febbraio 2002, diretto all'azienda del demanio e per conoscenza alla capitaneria di porto di Napoli, invitava detta azienda a procedere per quanto di competenza;
nessuna risposta è pervenuta in merito;
la detta ultima diffida veniva redatta sulla scorta delle istruzioni contenute nella circolare 4 dicembre 1990, n. 58245/7. 464 del Ministro della funzione pubblica recante all'oggetto: Articolo 16 della legge 26 aprile 1990, n. 86, concernente i reati di rifiuto di atti d'ufficio o di omissioni (Gazzetta Ufficiale n. 290 del 13 dicembre 1990). In altre parole la società Torre San Montano faceva presente che nella questione in parola si ravvisavano fatti penalmente rilevanti e ciò per la palese violazione del 2 comma dell'articolo 328 del codice penale, come novellato dalla legge 26 aprile 1990, n. 86 (Gazzetta Ufficiale del 27 aprile 1990, n. 97) -:
quali misure intenda assumere nei confronti della capitaneria di porto di Napoli per assicurare una urgente soluzione della problematica innanzi descritta e provvedere, conseguentemente, a portare a termine la richiesta operazione di delimitazione.
(4-04579)
Al riguardo, l'Agenzia del demanio ha rappresentato che la Capitaneria di Porto di Napoli ha iniziato la procedura di delimitazione, ai sensi dell'ex articolo 32 del Codice della navigazione, tra il demanio pubblico marittimo e la proprietà privata e, a tal fine, è stata convocata, nel mese di marzo 2001, una riunione della Commissione di delimitazione - istituita ai sensi dell'articolo 58 del Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione -, che, peraltro, non ha avuto luogo essendo preliminarmente necessari dei rilievi strumentali sulla zona interessata.
La Filiale Campania dell'Agenzia del demanio ha comunicato, con foglio del 27 ottobre 2004, diretto alla Capitaneria di Porto di Napoli ed al Genio civile OO.MM., la propria disponibilità alla ripresa delle operazioni.
L'Agenzia del demanio ha, infine, fatto presente che, in data 16 novembre 2004, la Commissione di delimitazione presso l'Ufficio locale marittimo di Forio d'Ischia ha ripreso i propri lavori.
Il Sottosegretario di Stato per l'economia e per le finanze: Maria Teresa Armosino.
le Poste italiane negli ultimi anni hanno naturalmente diminuito la quantità di posta da consegnare ai cittadini, in quanto una parte del servizio è stato appaltato da società esterne;
l'associazione Assoconsum di Milano ha segnalato che a Biella è stato denunciato
se sia mai stato segnalato da qualche dirigente, funzionario etc. la anomala giacenza di questa posta;
se le poste abbiano fatto un'inchiesta e quale sia il risultato della stessa;
se ci siano da parte delle poste italiane controlli di routine, considerato che spesso queste cose sono all'ordine del giorno.
(4-10740)
In relazione ai fatti esposti la medesima società ha comunicato di aver avviato, su scala nazionale, una capillare attività di verifica delle procedure di macero della corrispondenza i cui risultati permetteranno di evidenziare eventuali criticità del sistema di controllo interno e di intervenire con azioni migliorative delle procedure stesse, nonché di prevenzione per evitare il ripetersi di irregolarità analoghe.
Ciò precisato in linea generale, Poste italiane ha fatto presente che ulteriori controlli sugli oggetti sequestrati a Biella potranno essere compiuti al momento in cui gli stessi ritorneranno nella disponibilità della società, in modo da accertare se parte della corrispondenza in questione presentava i requisiti per essere destinata al macero.
Il Ministro delle comunicazioni: Maurizio Gasparri.
l'articolo 11 della legge n. 354 del 1975, prevede l'organizzazione di un servizio di assistenza sanitaria all'interno delle carceri adeguato alle esigenze dei detenuti ed internati ristretti, e che per tale motivo è stato creato un apposito servizio integrativo di assistenza sanitaria e guardia medica nell'ambito di ogni istituto;
l'articolo 51 della legge n. 740 del 1970, prevede l'assegnazione di un numero congruo di medici che assicurino nelle 24 ore un servizio continuativo di guardia medica;
l'articolo 53 della citata legge prevede la creazione di un servizio di guardia infermieristica, avvalendosi dell'opera di infermieri professionali per l'intero arco delle 24 ore;
tali servizi dovrebbero essere garantiti per l'intero arco delle 24 ore a tutela e prevenzione di ogni evenienza clinica o traumatica;
giorno 16 ottobre 2003, presso la III Casa Circondariale di Rebibbia a Roma, il servizio medico d'urgenza ha subito un'interruzione di circa tre ore, lasciando i detenuti senza la prevista assistenza medica e con il solo infermiere che - notoriamente - non può sostituire il medico nelle sue funzioni;
l'episodio citato appare, secondo l'interrogante, ancor più grave se si considera il fatto che in quell'istituto risiedono soltanto tossicodipendenti per un programma intensivo di disintossicazione e riabilitazione dall'uso di sostanze stupefacenti, persone quindi particolarmente soggette ad una situazione di stress da impegno psicologico e, conseguentemente, esposte in particolar modo ad eventi critici;
ad opinione dell'interrogante, un servizio di guardia medica non può essere arbitrariamente sospeso per non identificate
tali comportamenti, laddove sia dimostrata una reale corrispondenza ai fatti citati, possano essere di grave pregiudizio per la tutela dell'integrità fisica dei detenuti;
la presenza dell'infermiere professionale non può considerarsi sostitutiva del medico anche se solo per poche ore e, comunque, una reperibilità telefonica non può essere considerata equivalente o sufficiente in tali casi, e con quali limiti -:
se non ritenga che questi episodi, e numerosi altri segnalati anche dalle cronache, non siano imputabili al rilevante ritardo con cui il Governo non ha ancora adempiuto a quanto previsto nel decreto legislativo n. 230 del 1999, che prevedeva il trasferimento del personale sanitario del Ministero della Giustizia alle Regioni, anche in virtù delle mutate competenze in tema di sanità pubblica previste dalla modifica del Titolo V della Costituzione - e recentemente riaffermate in sede di prima lettura al Senato - e del disegno di legge costituzionale n. 2544 del 17 ottobre 2003;
quali provvedimenti intenda adottare per ovviare a quanto sopra esposto;
se vi siano stati eventuali ordini o autorizzazioni impartite da parte del suo Ministero, tali da permettere o prevedere l'interruzione di un servizio medico d'urgenza negli istituti penitenziari;
quali provvedimenti intenda adottare al fine di accertare il reale svolgimento dei gravi fatti esposti in premessa, e se quanto riportato sia prassi usuale anche in altri istituti di pena;
se in tutti gli istituti di pena è garantito il servizio di guardia medica sulle 24 ore, così come previsto dalle leggi citate in premessa;
quali provvedimenti intende adottare al fine accertare le eventuali responsabilità di quanto accaduto.
(4-09829)
L'articolo 11 della legge n. 354 del 1975 e l'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000 impongono all'Amministrazione penitenziaria di predisporre, in ogni istituto di pena, l'organizzazione di un servizio sanitario «rispondente alle esigenze profilattiche e di cura della popolazione detenuta».
In applicazione a tali norme e tenuto conto delle risorse disponibili, in ogni istituto penitenziario è stato organizzato un servizio sanitario in grado di garantire una adeguata assistenza ai detenuti, attraverso l'opera di medici incaricati, medici di guardia, medici specialistici e infermieri il cui status giuridico continua ad essere disciplinato dalla citata legge n. 740 del 1970.
Laddove siano necessarie cure ed accertamenti diagnostici non eseguibili all'interno degli istituti potrà essere disposto l'invio dei detenuti in strutture sanitarie esterne.
Dal 1999 ad oggi si sono rese necessarie alcune modifiche strutturali del sistema sanitario penitenziario. Le risorse disponibili, anche in coerenza ai principi di efficienza ed economicità, sono state utilizzate nel rispetto del principio della tutela della salute del detenuto.
In particolare, nell'anno 1999 l'amministrazione penitenziaria, perseguendo
strutture sanitarie di primo livello - costituite dagli istituti aventi una capienza medio-bassa (fino a 225 detenuti) dove, pur essendo previsto un servizio medico non continuativo, viene comunque assicurata una adeguata assistenza sanitaria, in quanto, cumulando la presenza del medico incaricato con il Servizio integrativo assistenza sanitaria (SIAS), si è in grado di coprire quasi l'intero arco della giornata. Il servizio specialistico offre le prestazioni più richieste;
strutture sanitarie di secondo livello - con un numero di detenuti superiore alle 225 unità, dove è previsto un servizio sanitario continuativo per tutto il giorno. Tali strutture hanno a disposizione molte specializzazioni mediche e hanno in dotazione strumenti diagnostici di base, in modo da limitare il ricorso a visite specialistiche esterne e a ricoveri a fine diagnostico;
strutture sanitarie di terzo livello - costituite dai centri clinici dell'Amministrazione penitenziaria che sono in grado di affrontare necessità medico-chirurgiche anche di elevato livello, avendo a disposizione strumenti diagnostici adeguati.
Infatti, la legge n. 740 del 1970 prevede che la guardia medica e il servizio infermieristico devono assicurare nelle ventiquattro ore un servizio continuativo (articolo 51) solo in determinati istituti penitenziari e, precisamente, in quello di Bari, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Roma e Trento.
Sempre nell'ottica dell'ottimizzazione delle risorse disponibili e ancor prima della circolare istitutiva dei tre livelli assistenziali, il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, con circolare del 1o agosto 1998, aveva disposto che la presenza dei medici incaricati e dei medici del servizio SIAS deve essere assicurata - nell'arco delle ventiquattro ore e nei limiti delle «unità» in servizio - per il maggior numero di ore possibile.
Si precisa, inoltre, che il medico di guardia negli istituti penitenziari non si limita ad intervenire sulle urgenze, ma può svolgere - in assenza del medico incaricato - tutte le altre funzioni del medico penitenziario indicate dalla legge n. 740 del 1970 (visita medica di primo ingresso, partecipazione al consiglio di disciplina, rilascio nulla osta per le traduzioni dei detenuti ed altro).
Attualmente il monte orario assegnato al servizio SIAS nella Terza Casa di Roma Rebibbia è di otto ore giornaliere sia per i giorni festivi che per i giorni feriali e cinque medici, con turnazioni, assicurano il servizio dalle ore 8,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,30 alle ore 19,30. Il medico incaricato è presente dalle ore 13,00 alle ore 16,00 nelle fasce orarie in cui non è attivo il servizio SIAS, in ottemperanza alla disposizione ministeriale del 1998 sopra citata.
Come indicato nell'atto di sindacato ispettivo, relativamente all'interruzione del servizio di assistenza medica verificatosi in data 16 luglio 2003, si rappresenta che da informazioni acquisite dalla Direzione dell'istituto, effettivamente dalle ore 9,40 alle ore 12,00 il medico di guardia si era allontanato dall'istituto per recarsi presso il Nuovo Complesso di Roma Rebibbia, al fine di partecipare ad una riunione, indetta dal Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria d'intesa con la ASL RM/B per la fornitura di farmaci da parte del Servizio Sanitario Nazionale. Tale medico era, comunque, munito di apparecchio cerca persona e prima di allontanarsi dall'istituto aveva comunicato il posto (sala
Per quel che riguarda la mancata attuazione del decreto legislativo n. 230 del 1999, così come indicato dall'interrogante, si rende necessario un breve esame della normativa.
La riforma della sanità penitenziaria prende le mosse dalla legge 419 del 1998 di razionalizzazione del Sistema Sanitario Nazionale che all'articolo 5 prevede interventi, anche in tema di servizio sanitario penitenziario.
Il decreto legislativo n. 230 del 1999, adottato in attuazione della predetta legge, nell'articolo 8, comma 4, prevedeva, al termine di una fase c.d. sperimentale, il trasferimento di tutte le funzioni sanitarie svolte dall'Amministrazione Penitenziaria al Servizio Sanitario Nazionale. Con successivo decreto legislativo n. 433 del 2000, apportante disposizioni correttive al decreto legislativo n. 230 del 1999, la previsione del «trasferimento delle funzioni» è stata sostituita con quella del «riordino del settore al termine della fase sperimentale».
Il Ministero della salute ha precisato che, in attuazione della normativa citata, con Decreto interministeriale del 20 aprile 2000 sono state individuate quali sedi di detta sperimentazione le Regioni Toscana, Lazio e Puglia, cui si aggiungevano in seguito Emilia Romagna, Campania e Molise.
Con successivo decreto del Ministro della salute in data 18 maggio 2001 è stato costituito il Comitato per il monitoraggio e la valutazione della sperimentazione medesima, ai fini dell'acquisizione di dati obiettivi utili all'adozione delle definitive misure di riordino della medicina penitenziaria.
Il Comitato di cui trattasi è stato coordinato dai Sottosegretari di Stato alla Salute e alla Giustizia, mentre alla competente Direzione generale del Ministero della salute è stato affidato il compito di assicurare le funzioni di segreteria.
Il Comitato ha monitorato l'attuazione della sperimentazione nelle sei Regioni che hanno aderito alla medesima e, al termine dei lavori, sono state consegnate alla Segreteria del Comitato sei relazioni finali elaborate, rispettivamente, dai rappresentanti dei Ministeri della Salute e della Giustizia nonché delle Regioni Toscana, Emilia Romagna, Lazio e Puglia, nell'ambito delle quali viene fatto il punto sullo stato attuale della riforma e sull'andamento della sperimentazione.
Con nota del 18 luglio 2002 la competente Direzione generale del Ministero della salute ha trasmesso copia delle relazioni finali ai citati Sottosegretari di Stato, ai fini del previsto inoltro ai rispettivi Ministri, per il successivo invio alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, secondo quanto disposto dallo stesso decreto ministeriale 18 maggio 2001.
Ai fini di corrispondere a quanto disposto dall'articolo 8 comma 4 del decreto legislativo 22 giugno 1999 n. 230, così come modificato dal successivo decreto legislativo 22 dicembre 2000 n. 433, è stata quindi costituita, con decreto 16 maggio 2002 Interministeriale Giustizia-Salute, una specifica Commissione mista di studio, operante presso il Dipartimento della Amministrazione penitenziaria.
Tale Commissione ha lavorato per predisporre, anche sulla base della documentazione prodotta dal suddetto Comitato di valutazione e monitoraggio, il passaggio alla fase di riordino definitivo e ha studiato l'adozione delle soluzioni più adeguate e rispondenti alle effettive esigenze di rinnovamento del servizio sanitario penitenziario, così come sperimentalmente valutate nelle diverse sedi regionali. La Commissione ha, in particolare, operato nell'ottica di un'ottimale armonizzazione della qualità dell'assistenza sanitaria in carcere con le necessità poste dalle esigenze della detenzione.
Essa ha concluso una prima fase di lavori con l'approvazione di un documento che è stato sottoposto all'esame di questa Amministrazione e del Ministero della salute.
In data 10 novembre 2003 si è svolta presso la sede della Segreteria permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni una riunione di coordinamento per l'esame delle problematiche relative al riordino della medicina penitenziaria, cui hanno partecipato rappresentanti delle competenti Direzioni generali del Ministero della salute.
Con successivo decreto interministeriale Giustizia-Salute del 20 gennaio 2004 alla Commissione di cui al decreto ministeriale 18 maggio 2001 sono stati affidati nuovi compiti relativi allo studio di possibili modelli innovativi per gli interventi nei confronti dei soggetti socialmente pericolosi, affetti da patologie psichiatriche.
Si fa presente, inoltre, che in attuazione dell'articolo 6 comma 1 del citato decreto legislativo 22 giugno 1999 n. 230, con decreto interministeriale 10 aprile 2002 è stato avviato il previsto trasferimento al Servizio Sanitario Nazionale della sanità penitenziaria in materia di tossicodipendenza. In tale decreto viene individuato il personale operante nell'ambito dei settori della prevenzione e assistenza ai tossicodipendenti degli istituti penitenziari, appartenente ai profili di medico, psicologo e infermiere, per il trasferimento dei relativi rapporti convenzionali al Servizio sanitario nazionale.
Col medesimo decreto viene, altresì, disposta l'assegnazione al Fondo sanitario nazionale delle risorse finanziarie connesse al personale di cui trattasi, già iscritte nello stato di previsione del Ministero della giustizia, da attuarsi con successivo decreto del Ministro dell'economia e finanze.
In ordine al tema della tossicodipendenza risulta necessario chiarire che la Terza Casa di Roma Rebibbia è un Istituto a Custodia Attenuata destinato a detenuti tossicodipendenti che hanno accettato di sottoporsi ad un programma di recupero, e non quelli che devono sottoporsi ad un programma intensivo di disintossicazione.
Infatti, negli Istituti a custodia attenuata, ove l'esigenza del trattamento prevale su quella della sicurezza, sono assegnati detenuti tossicodipendenti che hanno già espiato un periodo di detenzione nel circuito di media sicurezza di altri istituti penitenziari e che rispondono a determinati requisiti, di carattere oggettivo e soggettivo, quali: la posizione giuridica di definitivo o comunque condannato in 1o grado, con pena residua non superiore a quattro anni; il basso indice di pericolosità sociale; l'esclusione dei soggetti ristretti in reparto precauzionale o che abbiano, in atto o assunta in passato, una forma di collaborazione; la residenza nella regione nonché le buone condizioni di salute o comunque uno stato psicofisico che non comprometta la frequenza delle attività.
Il Ministro della giustizia: Roberto Castelli.
l'azione di denuncia e di sensibilizzazione operata dalla «Campagna italiana contro le mine», l'organizzazione che ha portato l'Italia ad abbandonare la produzione e la vendita di tali armi, tre anni fa, ha fatto sì che il nostro Paese istituisse un «Fondo per lo smaltimento umanitario»;
la Camera dei Deputati, il 22 ottobre 2003 ha impegnato il Governo a dotare il suddetto Fondo con 36 milioni di Euro nel triennio 2004-2006 -:
quali iniziative intenda assumere o abbia assunto per dare seguito al suddetto impegno.
(4-08085)
La gestione del Fondo, intesa come monitoraggio della spesa sull'apposito capitolo di bilancio dedicato allo sminamento umanitario, è stata affidata alla Direzione Generale della Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri, la quale esercita anche un'attività di controllo sulla corretta esecuzione dei programmi d'azione contro le mine, finanziati attraverso il fondo in argomento.
La redazione del Piano annuale degli interventi di sminamento umanitario, nel quadro della citata legge n. 58 del 2001, compete invece alla Direzione Generale per gli Affari Politici dello stesso Ministero.
I fondi erogati, nel periodo 2001-2003, hanno finanziato interventi in molteplici Paesi e sostenuto le attività di numerose organizzazioni a livello internazionale impegnate nell'azione contro le mine.
Si fa, infine, presente che il Ministero dell'economia e delle finanze, ha fissato per il triennio 2004-2006 uno stanziamento annuale pari a 2,582 milioni di euro e che, nonostante i forti condizionamenti di bilancio, il Governo cercherà, comunque, di far fronte agli impegni del nostro Paese per la realizzazione di interventi di sminamento umanitario ed assistenza alle vittime delle mine, settore nel quale l'Italia ha tradizionalmente svolto un ruolo di primo piano sulla scena internazionale.
Il Ministro per i rapporti con il Parlamento: Carlo Giovanardi.
è interesse di tutte le città moderne tutelare le proprie vestigia storiche e questa tutela non si può esplicare esclusivamente con il solo intervento materiale ma deve essere volta soprattutto all'attenta ed intelligente opera di conservazione funzionale e, ove fosse possibile anche per mezzo di una conservazione mussale. Inoltre la salvaguardia di un tale patrimonio non è solo un'occasione di riscoperta e di mantenimento delle proprie radici, ma anche la possibilità di caratterizzazione del proprio richiamo turistico, scelta che le città «murate» hanno nel tempo intelligentemente dimostrato;
mette conto rilevare che a cavallo del secolo - in più riprese e con ben altre mentalità ed obiettivi - sia stata abbattuta tutta la cinta muraria di Modena con un'azione che, se comprensibile con le finalità di allora, si è rivelata oggi una grande possibilità perduta per mantenere le proprie vestigia e i propri reperti storici;
è ormai stata acquisita da tutti l'esperienza che per gli edifici di rilevante importanza storica la miglior trasformazione possibile risulti essere quella a Museo e come anche la commistione tra diversi generi, si stia rivelando, con un uso intelligente dei mezzi oggi a disposizione, un importante risorsa per la collettività di riferimento;
con delibera n. 116855/2002 approvata dal comune di Modena si è stabilito di procedere ad una gara per la selezione ad evidenza pubblica per la concessione per un periodo di anni (otto + otto) della «Porta del Dongione» e dell'annessa parte della vicina Cittadella. In particolare nella delibera in questione, viene affermato che «...tale immobile costituisce un'importante monumento storico per la città, essendo l'ultima porzione esistente dell'antica cittadella di Modena e come, per tale importanza questo sia stato oggetto di un primo intervento di restauro da parte della Soprintendenza grazie al quale l'edificio è stato sapientemente recuperato nella sua struttura originale, consolidato e reso oggi accessibile...»;
atteso ancora come l'uso che viene autorizzato dall'amministrazione comunale per tale struttura di rilevantissima importanza sia perciò rivolto ad «...attività culturali, aggregative e d'intrattenimento...», formula quanto mai generica ma che in ogni caso lascia intravedere, per detto immobile, destinazioni ed usi difficilmente compatibili con l'importanza dell'edificio che, era a suo tempo, l'ingresso nel corpo di guardia principale della Fortezza
preso atto di come nessuna distinzione d'utilizzo per l'area, nessuna demarcazione per gli ambienti e nessuna imposizione per specifiche attività venga però stabilita per i «fortunati» aggiudicatari nella succitata delibera;
rilevato come tutte le iniziative culturali, richiamate nella delibera 116855/2002 del comune di Modena, siano state lasciate, ad avviso dell'interrogante, all'improvvisazione o alla fantasia dei vincitori della prevista gara gratificati per di più, oltre che dall'incredibile libertà di manovra concessa loro, anche da ghiotte condizioni di partecipazione;
appurato ancora come nella «Porta del Dongione» tutti i lavori di consolidamento e di messa in accessibilità, per un importo ammontante ad alcuni milioni di euro, siano stati posti a carico della collettività sotto le spoglie delle Casse della Soprintendenza ai beni artistici e storici e come siano stati successivamente concessi ulteriori contributi per 819.748,28 euro per nuovi eventuali lavori di adeguamento oltre (sic!) a 4 anni di affitto gratuito, il tutto per dar vita, diversamente da quanto avvenuto in altre realtà culturali modenesi, ad un'opera, che appare all'interrogante, con chiare, e comprensibili finalità di lucro commerciale, come dimostra l'identità dei soggetti aggiudicatari;
vista la compartecipazione all'opera di risanamento conservativo della regione Emilia Romagna che con nota prot. 28685 del 9 febbraio 2002 ha comunicato al comune di Modena l'aggiudicazione di «...un contributo di 619.748,28 euro da erogarsi successivamente alla presentazione del progetto esecutivo delle opere da realizzare e a seguito di un accordo col comune stesso» sulla base della legge regionale n. 40 del 1 dicembre 1998 che prevede interventi a sostegno di recuperi e restauri di immobili di particolare valore storico culturale -:
se sia a conoscenza di quanto su esposto e quali siano, se esistono, gli estremi dell'autorizzazione con la quale la Soprintendenza ai beni artistici e storici di Modena e Reggio Emilia ha autorizzato l'allestimento, in questo importante edificio, delle attività che oggi vi si intendono svolgere;
se corrispondano al vero le voci che stigmatizzano il bando di cui sopra come indetto senza il preventivo vaglio ed il placet di accettazione per modalità e finalità d'utilizzo dalla Soprintendenza;
se siano plausibili i motivi che hanno permesso, ad avviso dell'interrogante, una sospetta quanto discutibile libertà d'utilizzo della struttura senza l'apposizione nel bando di aggiudicazione di alcun vincolo all'utilizzo dei vari ambienti presenti;
se l'utilizzazione per la quale è stato concesso l'immobile sia compatibile con la tutela dei relativi pregi storici;
quale risulti essere nei progetti depositati in Regione l'utilizzo specifico previsto per la grande Sala a volta di oltre 300 metri quadrati con il soffitto alto oltre 5 metri, anticamente sede del corpo di guardia, quale quello per la Cella in cui fu rinchiuso Ciro Menotti nei suoi ultimi giorni di vita terrena, quale quello per l'originale loggiato del piano superiore;
se risultino alla Sovrintendenza delle concessioni in affitto a privato da parte di amministrazioni locali di strutture monumentali di alto pregio, quali queste, e a quali condizioni le stesse siano state affidate in utilizzo.
(4-09117)
Solo nel 2001 l'Amministrazione comunale ha presentato alla Soprintendenza Regionale un progetto di fattibilità per una proposta di riutilizzo dello stabile che prevedeva, al piano terra (Sala a volta), attività culturali - quali conferenze, mostre, ecc. - al primo piano, attività di ristorazione ed al piano mezzano, servizi di deposito e magazzino, con l'indicazione dei criteri architettonici ed impiantistici da seguire, ai fini della compatibilità delle due destinazioni con il carattere storico dell'edificio. Nello stesso anno, la Soprintendenza Regionale ha rilasciato il nulla osta alla destinazione d'uso proposta, «fatta salva la necessità di verifica dei concreti interventi da farsi, con particolare riferimento all'impiantistica». Nell'anno 2003, la Soprintendenza di settore ha esaminato favorevolmente il progetto esecutivo, inoltrato dall'Amministrazione comunale.
Si rende noto che, in un momento successivo, l'ente locale ha trasferito le previsioni del progetto di fattibilità in un progetto preliminare, che ha costituito la base per il bando di gara per la concessione in uso ai privati e, sul quale, nel gennaio 2004, la Soprintendenza Regionale competente ha rilasciato la relativa autorizzazione, prevedendo tra le altre condizioni vincolanti, la fruizione pubblica dell'immobile e il tipo di destinazione d'uso specificando «ad attività culturali e di ristorazione» (quest'ultima limitatamente al primo piano, la parte cioè di minore importanza storica) ed escludendo tra le destinazioni d'uso consentite, quelle commerciali di grande distribuzione, industriali e residenziali».
Nella medesima autorizzazione veniva anche specificato che le eventuali variazioni agli interventi autorizzati o interventi non previsti avrebbero dovuto ottenere la preventiva autorizzazione della Soprintendenza di settore, tra le cui attribuzioni figura anche la verifica della coerenza delle previsioni del piano attuativo con le previsioni approvate del progetto di fattibilità.
Alla luce di quanto sopra riferito, si ritiene che la formula della «concessione d'uso», (già prevista dall'articolo 10 del decreto legislativo n. 368 del 1998, quindi degli articoli 14 e segg. del decreto del Presidente della Repubblica n. 283 del 2000, ora recepito dall'articolo 115 del decreto legislativo n. 42 del 2004), nel consentire una valorizzazione più ampia dei beni culturali, costituisca, in via generale, un sistema ormai particolarmente diffuso sul territorio nazionale; nel caso di specie, si ritiene che le condizioni vincolanti sulla destinazione d'uso del «Dongione», poste in sede di autorizzazione della concessione in uso, siano di garanzia alla sua salvaguardia.
Infine, per quanto attiene alla cosiddetta «Cella di Ciro di Menotti», costituita da un piccolo vano, situato al piano terra, si conferma che è interesse di questo Ministero conservarne la memoria, compatibilmente con le risorse di bilancio disponibili, attraverso interventi che assicurino una destinazione rispettosa del valore storico del bene.
Il Sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali: Nicola Bono.
gli ultimi bandi relativi ai due concorsi per uditore giudiziario (decreto ministeriale 28 febbraio 2004 e decreto ministeriale 23 marzo 2004), hanno previsto l'esenzione dalle prove preselettive per gli specializzati presso le scuole di specializzazione per le professioni legali e per gli specializzandi;
nulla si è disposto con riferimento alla categoria degli avvocati, determinando, così a giudizio dell'interrogante una situazione di irragionevole disparità di trattamento;
il giudizio di subvalenza del diploma di specializzazione, rispetto all'abilitazione all'esercizio della professione forense, è facilmente deducibile dal sistema normativo, considerato che il decreto ministeriale 11 dicembre 2001, n. 475, prevede che «il diploma di specializzazione, conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, 398, e successive modificazioni è valutato ai fini del compimento del periodo di pratica per l'accesso alle professioni di avvocato e notaio per il periodo di un anno»;
nelle scuole di specializzazione insegnano molti avvocati, con l'assurda conseguenza che lo Stato Italiano pretende dal corpo docente il superamento di una prova preliminare dalla quale i discenti vengono esentati;
questa iniquità manifesta ha portato ad una serie di ricorsi contro i bandi suindicati -:
se intenda porre rimedio alla paradossale situazione così creatasi ed in particolare se intenda intervenire attraverso decretazione d'urgenza perché sia disposto l'esonero della categoria degli abilitati alla professione forense dallo svolgimento delle prove preselettive.
(4-10179)
Il Ministro della giustizia: Roberto Castelli.
nei mesi di febbraio, marzo, aprile e maggio 2004 sono aumentate, rispetto allo stesso periodo del 2003, le giornate in cui la nebbia ha determinato la chiusura per scarsa visibilità di diversi aeroporti del centro e del sud Italia;
nell'aeroporto di Fiumicino il 5 febbraio; il 15, il 17 e il 18 marzo; il 2 e il 22 aprile e, più recentemente, il 20 maggio l'attività aerea è stata fortemente penalizzata a causa della nebbia con conseguenze negative per numerosi cittadini-utenti che si sono visti annullare i propri voli o, comunque hanno viaggiato con forti ritardi e, in taluni casi, sono stati dirottati su altri scali;
nello scalo della capitale tale situazione è stata prevalentemente determinata dal fatto che l'aeroporto è dotato di una sola pista «categorizzata» (la 16 di destra) ossia è abilitata ad operare in condizioni di bassa visibilità, sulla quale gli aerei devono sia atterrare che decollare;
quando la visibilità scende sotto i 350 metri la normativa nazionale prevede inoltre che l'ente preposto al controllo della movimentazione degli aeromobili possa autorizzare le operazioni di un solo velivolo alla volta;
tale disposizione, sommata alla suddette caratteristiche infrastrutturali dello scalo romano e al suo ruolo di hub internazionale (nel quale in condizioni normali vengono movimentati circa 60 aeromobili l'ora) determina l'accumularsi dei ritardi, sia delle partenze sia degli
quali iniziative intenda assumere il Governo al fine di garantire che lo scalo romano di Fiumicino, visto il proprio ruolo di hub internazionale, sia dotato di infrastrutture adeguate a garantire il corretto e puntuale svolgimento delle operazioni aeroportuali e quale sia la situazione delle infrastrutture degli altri aeroporti nazionali in relazione alle movimentazioni con bassa visibilità.
(4-10242)
la mattina del 7 ottobre 2004, causa l'addensarsi di una fitta nebbia nella zona di Fiumicino, si sono creati notevoli disagi all'aeroporto per i voli in partenza e in arrivo allo scalo romano;
secondo le notizie riferite dall'Ansa, l'aeroporto di Roma Fiumicino è rimasto chiuso nelle prime ore della mattina, i voli cancellati sono stati almeno 18, in partenza e in arrivo da mete nazionali e internazionali, tra cui Francoforte, Monaco, Ginevra, Catania, Palermo, Trieste, e almeno 24 sono stati i voli dirottati su altri scali, come Ciampino, Bologna, Napoli, Pisa e Genova;
ai voli soppressi si sono aggiunti i notevoli ritardi provocati, in media di mezz'ora con picchi di due ore, come nei casi dei voli diretti a Bruxelles, Torino, Verona, Valencia, Atene, Berlino e Barcellona;
disagi sono stati causati anche in altri scali, per esempio quello di Milano Linate che ha dovuto cancellare alcuni voli perché gli aeromobili non sono potuti utilmente rientrare da Roma;
l'episodio dimostra per l'ennesima volta le gravi difficoltà operative dell'aeroporto di Fiumicino nei casi di nebbia e di bassa visibilità, emerse più volte nei primi mesi dell'anno, e che lo scrivente aveva già voluto porre all'attenzione del Ministro con un'interrogazione presentata il 15 giugno, (n. 4-10242) al momento senza risposta, in cui si sottolineava come un aeroporto che riveste un ruolo di hub internazionale sia dotato di una sola pista «categorizzata» abilitata per le situazioni di bassa visibilità e sia ancora privo delle adeguate infrastrutture e strumentazioni radar, ormai adottate e diffuse negli aeroporti di tutto il mondo -:
se il Governo intenda adottare finalmente le necessarie misure ed intraprendere le necessarie iniziative per risolvere una situazione ormai insostenibile, adeguando l'aeroporto di Roma Fiumicino agli standard internazionali che gli competono per garantire l'operatività in simili casi di bassa visibilità.
(4-11206)
Per quanto riguarda la chiusura di un aeroporto per scarsa visibilità, l'ENAC fa presente che detta chiusura viene disposta allorquando le condizioni di visibilità della pista scendono al di sotto dei limiti fissati dalla normativa nazionale ed internazionale per le differenti opzioni operative.
Di norma, gli apparati radioelettrici per l'atterraggio strumentale di precisione e gli impianti luminosi di pista sono dimensionati in relazione alle condizioni climatiche ricorrenti su ogni scalo aereo, così da predisporre sistemi più complessi su quegli aeroporti dove si presentano con maggiore frequenza situazioni di scarsa visibilità.
L'ENAC rende noto che si è pertanto provveduto a dotare gli aeroporti dell'Italia settentrionale, più penalizzati dalla presenza della nebbia, di impianti di avvicinamento di precisione di categoria 2a e 3a, mentre gli aeroporti centro meridionali, meno soggetti a repentini cali di visibilità, sono stati
Il programma di potenziamento dei sistemi di assistenza al volo avviato dall'ENAV - Ente nazionale per l'assistenza al volo, a causa dell'intensificarsi del traffico nazionale e della conseguente necessità di migliorare l'operatività aeroportuale, risulta essere attualmente in via di perfezionamento.
Per quanto riguarda in particolare l'aeroporto di Fiumicino dove la gestione degli impianti luminosi compete alla società di gestione Aeroporti di Roma mentre le radioassistenze restano di competenza dell'ENAV, la pista 16R/34L è dotata di radioassistenze e aiuti visivi di categoria II. A tal riguardo ENAC precisa che sono terminati i lavori di implementazione degli AVL che consentono operazioni su pista 16R in categoria 3a e si è in attesa che la Commissione appositamente costituita proceda alla relativa certificazione per poter adottare le conseguenti procedure operative. Le piste 16L/34R e 7/25 pur essendo dotate di luci idonee alla categoria 2a/3a non sono ancora del tutto dotate di barre di arresto luminose comandate e controllate e quindi, al momento, operano in categoria 1a. Tuttavia, sulla pista 07/25 sono in via di completamento interventi sulle luci di centro pista (fuochi distanziati a 15 mt.) per consentire decolli con una condizione di visibilità di almeno 150 mt.
Allorché, peraltro sporadicamente, a Fiumicino si registrano valori di condizioni di visibilità inferiori a 350 m., le attuali dotazioni impiantistiche non consentono di identificare un percorso completo dalla pista ai piazzali di sosta di categoria 3a e, pertanto, occorre banalizzare il traffico ad un solo movimento alla volta presso l'area di manovra.
Per superare tali inconvenienti, tuttavia, l'ENAV, l'ENAC e la Società Aeroporti di Roma hanno adottato opportune iniziative.
La società di gestione dell'aeroporto, per quanto di propria competenza, ha dato corso al completamento ed alla riqualificazione degli impianti luminosi di pista mentre l'ENAV sta potenziando le proprie radioassistenze per poter gestire e controllare in condizioni di bassa visibilità sia le fasi di atterraggio e sia la movimentazione al suolo degli aeromobili.
Per quanto riguarda i radar di terra, l'ENAV comunica che l'aeroporto Leonardo da Vinci è dotato di due sistemi omologati e funzionanti.
L'ENAC fa infine conoscere di aver provveduto, per quanto di competenza, all'approvazione di tali interventi di cui provvederà a certificare, se del caso, la conformità alla propria normativa tecnica.
Il Viceministro delle infrastrutture e dei trasporti: Mario Tassone.
in occasione dell'allargamento dell'Unione Europea, il Ministero dell'infrastrutture e dei trasporti ha emanato il decreto per regolamentare le modalità di cabotaggio;
il decreto in questione stabilisce che le imprese stabilite in uno stato membro della Comunità Europea o dell'Accordo sullo Spazio Economico Europeo e in regime di reciprocità possano utilizzare, per attività di cabotaggio stradale sul territorio italiano per autotrasporto di cose in conto terzi, ciascun veicolo per non più di 15 giorni al mese e per non più di 5 giorni consecutivi e impone all'autotrasportatore il possesso di un libretto riportante i resoconti dei trasporti effettuati al fine di permetterne lo svolgimento - come recita il testo - «senza distorsione di concorrenza tra le imprese esercenti l'attività di autotrasporto per conto terzi» e per «mettere a punto idonei strumenti di monitoraggio e controllo»;
secondo quanto denunciato dalle associazioni di categoria anche in un recente incontro presso la Provincia di Trieste però, il settore dell'autotrasporto italiano - già in difficoltà - ha accusato una forte
tale fenomeno negativo non viene risolto dal decreto in questione, che risulta totalmente carente di un qualsiasi meccanismo sanzionatorio verso il cabotaggio irregolare, purtroppo ancora ampiamente diffuso e nel quale l'uso illecito di una stessa autorizzazione CEMT (Conferenza europea dei Ministri dei trasporti) da parte di più autotrasportatori denunciato in una precedente interrogazione dal sottoscritto rappresenta solo uno dei tanti escamotage per aggirare il decreto;
dai risultati non appaiono inoltre ancora sufficienti le risorse a disposizione e le direttive emanate ai corpi preposti ad effettuare precisi e dettagliati controlli nel rispetto delle normative emesse -:
se e quando si intenderà adottare il decreto sanzionatorio richiesto dalle associazioni di categoria per rendere pienamente efficace il decreto ministeriale 29 aprile 2004, e se riterrà di intensificare i controlli per il rispetto delle normative stesse.
(4-10781)
È, peraltro, in corso di pubblicazione, secondo le informazioni ricevute dalle Autorità comunitarie, una comunicazione della Commissione Europea con la quale vengono fornite indicazioni agli Stati membri in ordine all'interpretazione da dare al concetto di temporaneità dell'attività di cabotaggio, sancita dal regolamento (CE) n. 3118/93.
Per quanto riguarda l'aspetto sanzionatorio, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sta valutando la possibilità di applicare alla questione del cabotaggio le norme già esistenti per reprimere le infrazioni nel campo dell'autotrasporto di merci.
Tale possibilità, raffrontata con le valutazioni contenute nella comunicazione interpretativa della Commissione, verrà esaminata nella Sottocommissione 3 della Consulta Generale per l'Autotrasporto di cui fa parte anche il Ministero dell'interno competente in materia di controlli, che già in passato è stato sensibilizzato sull'argomento. Con i rappresentanti di detta Amministrazione si è già svolto un primo incontro per esaminare la problematica.
Per quanto di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in materia di controlli, fermo restando che tale materia è già attualmente, in via generale, oggetto di particolare attenzione, è intenzione di promuovere un'adeguata attuazione degli stessi anche con riferimento ad eventuali violazioni in materia di cabotaggio.
L'individuazione di una soluzione univoca al problema sanzionatorio potrà consentire di fornire opportune istruzioni agli organi preposti ai controlli su strada.
Il Sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i trasporti: Paolo Uggè.
la Fondazione Teatro Verdi di Trieste è l'ente di diritto privato che gestisce l'attività del Teatro lirico Giuseppe Verdi, costituita ai sensi della legge 26 gennaio 2001, n. 6 per la trasformazione degli enti autonomi lirici in fondazioni con conseguente acquisizione di personalità giuridica
il Teatro Verdi rappresenta per la città di Trieste una storica istituzione culturale da oltre 200 anni, offrendo al pubblico cartelloni di elevata qualità, con una produzione teatrale che nel biennio 2003-2004 ha fatto registrare un notevole incremento rispetto alla stagione precedente e un generale aumento degli spettatori anche della fascia più giovane;
considerata l'attività del biennio 2001-2003, quella del Teatro Verdi risulta terza tra le 13 fondazioni italiane in termini di produttività, ma terz'ultima in termini di dotazione d'organico, penultima se si considera che la Fondazione che la precede, quella dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, è un ente solo sinfonico;
paradossalmente, quindi, è tra gli enti più produttivi in Italia nonostante sia tra quelli con meno personale in assoluto e malgrado questo risultato risulta comunque decima nella classifica degli stanziamenti 2004 del Ministero per i beni e le attività culturali;
il 30 giugno 2004 il consiglio di amministrazione della fondazione ha approvato il bilancio d'esercizio del 2003 facendo registrare una pesante perdita d'esercizio pari a 3 milioni 274 mila euro;
sul bilancio in rosso hanno pesato gravemente i tagli disposti dal Governo sul FUS nonché i tagli in finanziaria delle disponibilità del Fondo Trieste, che ha visto anche trasformato il capitolo da parte corrente a risorse in conto capitale;
tra i voti contrari in sede di approvazione del bilancio c'è stato quello del maestro Almerindo D'Amato, di recente nominato in rappresentanza del Ministero dei beni culturali -:
se tale voto negativo sia condiviso dal Ministero e quali siano gli interventi strutturali che il Governo intende approntare per riportare a una piena operatività i teatri italiani ed in particolare la Fondazione Teatro Verdi di Trieste.
(4-11432)
Si rammenta poi che, con la legge 21 maggio 2004, n. 128, il legislatore ha previsto che i criteri di ripartizione siano determinati ogni tre anni con decreto del Ministro non avente natura regolamentare.
Le disposizioni sopra riferite trovano applicazione anche nei confronti della fondazione lirica triestina, la quale è beneficiaria di un contributo statale che la colloca all'ottavo posto della cosiddetta classifica degli stanziamenti e, non come riportato, al decimo posto.
Per quanto concerne la situazione gestionale della Fondazione triestina, si segnala che, avendo l'ente registrato, nel biennio 2002-2003, una perdita complessiva superiore al limite fissato dalla norma, questa Amministrazione vigilante sta seguendo e monitorando l'evolversi dello stato economico, per gli eventuali provvedimenti.
Al riguardo, si rende, altresì, noto che dai recenti dati forniti dalla Fondazione risulta un'inversione di tendenza, con contrazione della perdita presunta al 31 dicembre 2004.
Per quanto concerne, in via generale, la possibilità di interventi strutturali, occorre evidenziare come, a prescindere dalla riduzione del FUS, la produzione lirica risenta in modo particolare della rilevante incidenza di costi fissi.
Si ritiene, quindi, che le iniziative da intraprendere debbano orientarsi verso una razionalizzazione di tali costi, nonché prevedere una rivisitazione dei benefici fiscali ai sovventori privati.
È altrettanto opportuno che anche le amministrazioni locali siano protese verso una maggiore consapevolezza dell'influenza di tali costi nella gestione delle fondazioni lirico sinfoniche.
Altri aspetti da tenere presente per operare dei cambiamenti organizzativi più funzionali al settore, riguardano lo studio di nuove forme di contrattualizzazione delle componenti tecniche ed artistiche e la ricerca di un nuovo pubblico per lo spettacolo dal vivo, in particolare per la lirica.
Vanno in tale direzione le disposizioni contenute nella legge n. 128 del 2004 che, nel fissare i principi a cui deve attenersi il decreto di ripartizione del Fondo unico dello spettacolo, hanno introdotto, tra l'altro, la previsione di obiettivi specifici concordati in sede convenzionale, la rivisitazione - in corso di attuazione - degli organici funzionali dei teatri, con definizione dei relativi costi, nonché il perseguimento del coordinamento dell'attività degli enti operanti nel settore (obiettivo, quest'ultimo, gia previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo n. 367 del 1996 e richiamato dalla legge n. 128 del 2004).
Si segnala, infine, che in data 14 dicembre 2004, presso questa Amministrazione, si è tenuto un incontro tra i vertici del Ministero ed i Presidenti ed i Sovrintendenti delle fondazioni lirico-sinfoniche, nel corso del quale le parti hanno concordato sulla necessità di attuare interventi strutturali; a tal fine, è stata prevista l'istituzione di un tavolo tecnico che avrà il compito di formulare proposte di riforma del settore.
Il Sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali: Nicola Bono.
nella notte tra il 4 ed il 5 febbraio scorso, in un ospedale di Cagliari, è morto il Cap. Mag. Valery Melis, di Quartu Sant'Elena, ammalato di linfoma di Hodgkin dopo aver partecipato a quattro missioni nei Balcani alla fine degli anni Novanta;
l'Osservatorio militare accusa che la malattia del caporalmaggiore Melis sia stata provocata dall'inalazione di uranio durante le missioni svolte in Macedonia e Kosovo;
secondo l'Osservatorio, questo caso non sarebbe l'unico, né il primo e neanche l'ultimo: altri ragazzi sono purtroppo nelle stesse condizioni;
per il giovane militare è partita nelle settimane scorse una forte mobilitazione anche via Internet, promossa dal Comitato genitori di militari caduti in tempo di pace e l'Ana-Vafaf, l'Associazione nazionale assistenza vittime arruolate nelle forze armate e famiglie dei caduti, per far conoscere il suo caso - denunciando il completo abbandono e disinteresse da parte delle Istituzioni - con e-mail inviate alla presidenza della Repubblica, a quella del Consiglio e ai Ministeri della Difesa e della Salute;
da notizie in possesso dell'interrogante pare che il giovane soldato, al quale non sarebbe stata a tutt'oggi riconosciuta la causa di servizio, sia stato lasciato senza adeguati contributi economici da parte dello Stato (addirittura gli sarebbe stato inizialmente sospeso lo stipendio) mentre i rimborsi per le cure mediche sarebbero stati assolutamente inadeguati;
il presidente dell'Associazione nazionale assistenza vittime arruolate nelle forze armate e famiglie dei caduti, Falco Accame, che ha inviato nei giorni scorsi un appello al capo dello Stato Carlo Azeglio Ciampi, imputando a una probabile contaminazione da uranio impoverito la malattia che ha colpito il giovane, ha tenuto a precisare che «vi sono ormai più di 20 casi di militari morti e più di 200 malati e tanti casi di militari (e non) ai quali sono nati figli con malformazioni alla nascita»;
a parere dell'interrogante sarebbe grave e vergognoso se il soldato Valery Melis fosse stato effettivamente lasciato da solo a combattere contro la leucemia, senza il conforto delle Istituzioni e senza adeguati contributi economici per affrontare le cure -:
se sia vero che al Cap. Mag. Valery Melis sia stato inizialmente sospeso lo stipendio;
se non ritengano opportuno attivarsi, ciascuno per gli ambiti di propria competenza, presso i soggetti interessati, al fine di accertare la reale dinamica dei fatti, riconoscere la morte per causa di servizio al giovane soldato, verificare se altri militari abbiano contratto malattie a seguito di missioni militari e quali interventi intendano adottare per non abbandonare i giovani e le loro famiglie.
(4-08839)
Ha svolto alcune missioni fuori Teatro quali l'Operazione Alba (Albania) nel giugno-luglio 1997 per la durata di giorni 30 con l'8o Reggimento bersaglieri; l'Operazione joint guarantor (Macedonia) nel marzo-giugno 1999, durante la quale è stato impiegato in fureria.
Al rientro in Patria è transitato nel Servizio permanente ed è stato trasferito nell'ottobre 1999 al 2o Reggimento alpini «Cuneo» della Brigata «Taurinense».
Il giovane è stato ricoverato nell'Ospedale civile di Cagliari nel novembre 1999.
Dal 30 novembre 1999 lo stesso è transitato in forza assente al Distretto Militare di Cagliari.
Ha poi subito un intervento terapeutico effettuato a Milano consistente nel trapianto di cellule staminali.
Nei confronti del Melis l'Amministrazione ha posto in essere ogni azione di natura assistenziale e previdenziale prevista dalle normative vigenti, mantenendo, inoltre, costanti contatti con la famiglia del giovane a cui non è mai mancato il sostegno morale e l'attenzione della Difesa e della Forza armata d'appartenenza.
Inoltre, sulla base di disposizioni di legge (legge n. 27 del 2001 e legge n. 339 del 2001) è stato possibile, trattandosi di personale che ha prestato servizio in missioni internazionali di pace contraendo infermità, trattenere in servizio il Caporal Maggiore Melis sino alla definizione della pratica medico legale, erogando il trattamento economico intero.
Per quanto concerne gli aspetti di natura previdenziale il militare, in data 13 novembre 2000, ha presentato istanza di riconoscimento della causa di servizio ai fini della successiva concessione dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata ordinaria.
Il competente Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, ove la pratica era in trattazione dall'11 luglio 2002, con parere n. 1797/2003 ha giudicato l'infermità dipendente da causa di servizio.
In esito a tale parere, la Direzione generale per il personale militare ha avviato le procedure per:
l'attribuzione dei benefici di carattere pensionistico;
il riconoscimento dell'equo-indennizzo.
Sino ad ora le indagini effettuate e gli studi condotti, sia in ambito nazionale - Commissione Mandelli - che internazionale, non hanno dimostrato scientificamente l'esistenza di un nesso di causalità tra l'utilizzo di munizionamento contente Uranio impoverito - peraltro mai usato dalle Forze Armate italiane - e le patologie riscontrate nei militari.
In particolare, la Commissione Mandelli ha effettuato uno studio epidemiologico di tipo retrospettivo, per la verifica dell'incidenza di patologie tumorali in seno alla popolazione dei militari e dipendenti civili dell'Amministrazione difesa impiegati nelle aree di operazioni di Bosnia e Kosovo dal 1995 al 2001.
L'analisi è stata concepita in forma di studio caso-controllo, ponendo a raffronto i dati inerenti al personale impiegato nei Balcani con quelli di una popolazione di riferimento.
necessità di monitoraggio a lungo termine delle patologie neoplastiche insorgenti nelle coorti di soggetti impegnati nelle aree balcaniche;
necessità di studi ambientali di monitoraggio per l'uranio impoverito in tutte le aree balcaniche ove siano impiegati gli specifici munizionamenti;
necessità di promuovere studi nazionali ed internazionali finalizzati non solo a meglio definire gli effetti biologici dell'esposizione all'uranio impoverito, ma anche a individuare eventuali altri fattori di rischio causali o concausali nell'insorgenza di linfomi, presenti nelle aree di operazioni.
Pertanto, nell'ambito delle iniziative intraprese sotto il profilo sanitario a tutela del personale impiegato in missioni di pace non solo nei Balcani, ma anche in altre aree operative, rientra uno specifico protocollo di monitoraggio sanitario così definito all'articolo 4-bis della legge n. 27 del 28 febbraio 2001, di conversione del disegno di legge n. 393, datato 29 dicembre 2000.
Tale protocollo prevede che il suddetto personale sia sottoposto ad una visita medica e ad un pannello di indagini laboratoristiche eseguite preliminarmente all'impiego in quelle aree e successivamente al rientro con cadenza periodica per la durata di cinque anni.
In particolare, nei primi tre anni del quinquennio, con cadenza quadrimestrale, mentre negli altri due anni con frequenza annuale.
Tale monitoraggio ha trovato attuazione a tutela del personale in servizio, impiegato nei territori di Bosnia e Kosovo a far data dal 1o agosto 1994, a cura delle strutture della sanità militare sin dal 2001.
Inoltre, proprio per porre in atto ogni possibile iniziativa volta alla ricerca di verità scientifiche, la Difesa ha avviato un complesso progetto di ricerca e sviluppo in forma di studio prospettico seriale sulle unità militari attualmente operanti nel teatro iracheno.
Il protocollo di una simile ricerca, mai prima messo in atto a livello mondiale, è il risultato di un ponderato lavoro di revisione scientifica promosso dal professor Franco Mandelli congiuntamente alla Sanità Militare e vedrà la partecipazione di Istituzioni nazionali di rilievo internazionale.
Con questo studio, denominato Signum - Studio sull'impatto Genotossico nelle Unità Militari - finanziato della legge n. 68 del 2004, potranno essere identificati eventuali nessi di causalità o concausalità esistenti fra fattori genotossici eventualmente presenti nelle aree di operazioni e patologie degenerative.
Si deve, infine, rimarcare come tale studio prenda in esame non solo l'eventuale impatto genotossico dell'uranio impoverito, ma anche molti fattori di pericolo, capaci di lasciare un segno anche indiretto della loro esistenza ed azione, mediante campionamento ed analisi incrociate su diverse matrici biologiche (urina, sangue e capelli).
È evidente come, sulla base delle indicazioni risultanti da detto studio potranno essere tratti utili indirizzi per meglio comprendere, ed eventualmente gestire, le problematiche sanitarie ipotizzate.
In conclusione, si sta lavorando per acquisire elementi di certezza sulla questione e si intende fermamente procedere a tutto campo sino alla determinazione di conoscenze scientifiche che consentano di comprendere il fenomeno nei suoi aspetti eziologici, diagnostici e profilattici.
Il Ministro della difesa: Antonio Martino.
il 14 luglio scorso, come apparso su il manifesto e su tanti quotidiani nazionali,
secondo quanto riferito da Falco Accame, nonostante ancora oggi la prima relazione Mandelli sia il documento di riferimento per il Governo italiano, la stessa relazione contiene seri errori, quali la funzione statistica utilizzata, che avrebbe prodotto un grossolano sbaglio di calcolo: «finora - ha infatti dichiarato Accame - il ministero della difesa ha considerato l'uranio impoverito innocuo proprio sulla base dei risultati della prima relazione, che, in effetti, dichiarò nella conferenza stampa conseguente alla prima relazione che l'uranio non era da considerarsi pericoloso, perché non si superava nessuno dei parametri di confronto previsti»;
«la relazione Mandelli» - dalla ricostruzione che fa Accame - «era affetta da un gravissimo errore statistico e cioè l'adozione della distribuzione probabilistica di Gauss al posto di quella di Poisson»;
la scelta erronea della distribuzione è stata la causa dell'appiattimento dei dati, tanto che già nella seconda relazione, e con maggior forza nella terza, è emersa l'assoluta anormalità in eccedenza dei linfomi di Hodgkin, che sono la causa più frequente di patologia tumorale;
a parere dell'interrogante, appare chiaro che ci troviamo di fronte ad una «leggerezza», che, considerata la complessità della materia, merita un'opportuna correzione;
tra i compiti primari dello Stato rientra la tutela della salute dei cittadini e tenuto conto del fatto che nella lista delle potenziali vittime da uranio impoverito oltre al personale militare rientrano anche i civili che hanno la sfortuna di vivere nei luoghi colpiti dai bombardamenti o nelle vicinanze dei poligoni militari -:
se non ritenga opportuno intervenire, presso i soggetti interessati perché siano corretti gli errori suddetti che, soprattutto tenuto conto del fatto che la prima relazione Mandelli rappresenta in materia il punto di riferimento scientifico del Governo, grave danno potrebbero arrecare sia per quanto riguarda lo sviluppo scientifico legato alla questione e sia per quanto riguarda il riconoscimento ufficiale della causa di servizio per coloro i quali muoiono a causa del contatto con l'uranio impoverito.
(4-10494)
Sino ad ora le indagini effettuate e gli studi condotti, sia in ambito nazionale - Commissione «Mandelli» - che internazionale, non hanno dimostrato scientificamente l'esistenza di un nesso di causalità tra l'utilizzo di munizionamento contenente uranio impoverito e le patologie riscontrate nei militari.
A tal riguardo si rammenta inoltre che la citata Commissione «Mandelli» a conclusione dei lavori - contenuti in 3 relazioni - ha formulato alcune raccomandazioni conclusive, così riassumibili:
necessità di monitoraggio a lungo termine delle patologie neoplastiche insorgenti nelle coorti di soggetti impegnati nelle aree balcaniche;
necessità di studi ambientali di monitoraggio per l'uranio impoverito in tutte le aree balcaniche ove siano impiegati gli specifici munizionamenti;
necessità di promuovere studi nazionali ed internazionali finalizzati non solo a meglio definire gli effetti biologici dell'esposizione all'Uranio impoverito, ma anche a
A tal riguardo, proprio per porre in atto ogni possibile iniziativa volta alla ricerca di verità scientifiche, la Difesa ha avviato un complesso progetto di ricerca e sviluppo in forma di studio prospettico seriale sulle unità militari attualmente operanti nel Teatro iracheno.
Il protocollo di una simile ricerca, mai prima messo in atto a livello mondiale, è il risultato di un ponderato lavoro di revisione scientifica promosso dal professor Franco Mandelli congiuntamente alla Sanità Militare e vedrà la partecipazione di Istituzioni nazionali di rilievo internazionale.
Con questo studio, denominato Signum - Studio sull'impatto genotossico nelle unità militari - finanziato della legge n. 68 del 2004, potranno essere identificati eventuali nessi di causalità o concausalità esistenti fra fattori genotossici eventualmente presenti nelle aree di operazioni e patologie degenerative.
Si deve rimarcare come tale studio prenda in esame non solo l'eventuale impatto genotossico dell'uranio impoverito, ma anche molti fattori di pericolo, capaci di lasciare un segno anche indiretto della loro esistenza ed azione, mediante campionamento ed analisi incrociate su diverse matrici biologiche (urina, sangue e capelli).
Sulla base delle indicazioni risultanti da detto studio potranno essere tratti utili indirizzi per meglio comprendere, ed eventualmente gestire, le problematiche sanitarie ipotizzate.
È di tutta evidenza che si sta lavorando per acquisire ulteriori elementi di certezza sulla questione e si intende fermamente procedere sino alla determinazione di conoscenze scientifiche che consentano di comprendere il fenomeno nei suoi aspetti eziologici, diagnostici e profilattici.
Infine, per quanto riguarda, invece, la più generale questione del riconoscimento della causa di servizio, ai sensi del decreto legislativo n. 461 del 2001, il giudizio di dipendenza delle infermità e delle lesioni invocate come tali dai soggetti interessati, costituisce materia di valutazione di stretta pertinenza del Comitato di verifica per le cause di servizio, organo indipendente istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze.
Il Ministro della difesa: Antonio Martino.
il decreto-legge concernente la definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, precisa che «è assicurata la generalizzazione dell'offerta formativa e la possibilità di frequenza della scuola dell'infanzia»;
le famiglie con bambini in età 3-5 anni residenti della provincia di Modena, parimenti a quelli residenti negli altri Comuni della Regione Emilia-Romagna, riconoscono la rilevanza sociale ed educativa della Scuola dell'infanzia in quanto «contribuisce alla formazione integrale delle bambine e dei bambini», riconoscimento testimoniato dal fatto che oltre il 98 per cento dei bambini in età 3-5 anni residenti nella provincia di Modena frequentano tale scuola e considerano di fatto la possibilità di accesso ad essa un diritto soggettivo;
la legge n. 53 del 2003, la cosiddetta legge Moratti, prevede che «il sistema educativo di istruzione e formazione si articoli nella scuola dell'infanzia, in un primo ciclo che comprende le scuole primarie e le scuole secondarie di primo grado e in un secondo ciclo che comprende il sistema dei licei dell'istruzione e formazione professionale» e che venga assicurata «la generalizzazione dell'offerta formativa e la possibilità di frequenza alla scuola dell'infanzia»;
a parere dell'interrogante, il diritto sancito dalla legge è vanificato dalla mancata assegnazione di docenti;
nella provincia di Modena non vi sono organici sufficienti per assicurare l'apertura di 19 sezioni e il completamento di 2 sezioni part-time richieste dalle autonomie scolastiche dei Comuni di Carpi, Castelfranco, Castelnuovo, Formigine, Mirandola, Modena, Nonantola, Novi, Ravarino Sassuolo, Serramozzoni, Soliera, Spilamberto e Vignola;
in una realtà provinciale a forte crescita demografica, non sarà possibile accogliere quest'anno le richieste di tutte le famiglie e pertanto circa 500 bambini a livello provinciale non potranno accedere alla scuola dell'infanzia;
nella provincia di Modena gli Enti Locali gestiscono già il 14 per cento delle Scuole dell'infanzia con evidenti difficoltà, in un contesto di riduzione di risorse per i Comuni, ad attivare direttamente nuove sezioni;
i Comuni della provincia di Modena hanno investito ingenti risorse al fine di adeguare le strutture scolastiche sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo -:
se non ritenga opportuno intervenire urgentemente al fine di provvedere ad assegnare in organico i posti necessari a rispondere pienamente alle esigenze delle nuove sezioni di scuola dell'infanzia statale nella provincia di Modena.
(4-11238)
A questo proposito, si ricorda innanzi tutto che, al fine di venire incontro alle famiglie e alle mamme che lavorano, con la legge 28 marzo 2003, n. 53, di riforma del sistema scolastico, si è stabilito che alla scuola dell'infanzia possano essere iscritti, secondo criteri di gradualità e in forma di sperimentazione, le bambine e i bambini che compiono i tre anni di età entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento, anche in rapporto all'introduzione di nuove professionalità e modelli organizzativi concordati con i Comuni. Si è prevista, quindi, la generalizzazione della scuola dell'infanzia e si è estesa la possibilità di iscrizione a bambini di età inferiore ai tre anni; e ciò non era possibile prima della legge n. 53 del 2003.
La stessa legge, naturalmente, prevede che tutto ciò sia realizzato con gradualità. Ma, per dare immediata applicazione alla norma, già dall'anno scolastico 2003/2004 si è provveduto a consolidare i posti della scuola dell'infanzia, istituiti in organico di diritto e di fatto, del 2002/2003 ed è stato assegnato un contingente ulteriore di posti incrementato per l'anno scolastico 2004-2005.
Dall'anno scolastico 2001-2002 all'anno scolastico 2004-2005, la scuola dell'infanzia statale - che, giova ricordare, non è scuola dell'obbligo - ha avuto una dotazione organica aumentata di oltre 780 unità rispetto a quella fissata per l'anno scolastico 2001-2002. Ciò ha consentito di far frequentare la scuola dell'infanzia a 26.000 bambini in più.
Alla suddetta dotazione organica nazionale vanno aggiunti gli ulteriori 408 posti che, con provvedimento ministeriale del 3 novembre u.s., sono stati assegnati agli
Questa ulteriore assegnazione si muove proprio nella direzione di una graduale generalizzazione della scuola dell'infanzia prevista dalla legge di riforma.
Per quanto concerne in particolare le scuole dell'infanzia dell'Emilia-Romagna, si fa presente che nella medesima regione si è passati dalle 1721 sezioni, con 3413 posti, dell'organico di diritto dell'anno scolastico 2002/2003 alle attuali 1840 sezioni, con 3621 posti; a questi vanno aggiunti gli ulteriori 46 posti assegnati in organico di fatto con il suddetto provvedimento ministeriale del 3 novembre u.s., al fine di venire incontro alle esigenze rappresentate.
In sede di ripartizione dei suddetti ulteriori 46 posti tra la varie province dell'Emilia-Romagna, la competente Direzione scolastica regionale riserverà un congruo numero per le esigenze della provincia di Modena.
Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, per l'università e per la ricerca: Valentina Aprea.
da tempo un distorto sviluppo del processo di decentramento caratterizzato dal trasferimento agli Enti locali di sempre nuove competenze, non corredate dalle necessarie risorse economiche per la loro gestione, pone, soprattutto nella realtà più piccole, serie difficoltà a garantire efficacia ed efficienza all'azione degli Enti locali;
in Italia, dove su tutto il territorio è presente una vocazione turistica, si impone una particolare attenzione alla gestione e alla valorizzazione del litorale, elemento essenziale per la spendibilità dell'immagine del territorio, il problema della gestione del demanio costiero assume quindi una rilevanza fondamentale;
ai Comuni è infatti richiesto lo svolgimento di una gravosa attività per la gestione del demanio, per la difesa ed il mantenimento del bene demaniale stesso, per la vigilanza e per l'attività sanzionatoria;
l'articolo 2, comma 53, della legge n. 350 del 2003, apporta una modifica alla fissazione dei canoni per la concessione d'uso, stabilendo che con decreto interministeriale da emanare entro il 30 giugno 2004, sono assicurate maggiori entrate non inferiori a 140 milioni di euro. In caso di mancata adozione del decreto, i canoni sono rideterminati, con effetto retroattivo a partire dal 1 gennaio 2004, rivalutando del 300 per cento le misure previste nelle tabelle allegate al decreto del ministero dei trasporti e della navigazione n. 342 del 5 agosto 1998 -:
se il Governo non ritenga opportuno aprire un tavolo di confronto tramite la conferenza Stato-Regioni-Città, per pervenire, in coerenza con la vigente legislazione, ad una concordata compartecipazione tra Stato, Regioni ed Enti locali, dei proventi dei canoni di concessione, e che le risorse debbano essere completamente finalizzate alle attività di protezione e valorizzazione del demanio stesso.
(4-08978)
Al fine quindi di ottemperare al disposto legislativo succitato, lo scorso mese di aprile, è stato predisposto dal Ministero delle infrastrutture e trasporti lo schema di decreto interministeriale afferente le misure unitarie dei canoni da applicare alle concessioni demaniali marittime riconducibili nelle previsioni di cui all'articolo suindicato.
Si fa presente, tuttavia, che con l'articolo 16 del decreto legge 9 novembre 2004, n. 266 recante proroga o differimento di termini previsti da disposizioni legislative, il termine indicato dall'articolo 9 della legge n. 30 del 2003 è stato differito al 15 dicembre 2004.
Inoltre, nell'ambito dei lavori della Commissione tecnica istituita e coordinata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con la partecipazione di rappresentanti di questo Ministero, del Ministero dell'economia e delle finanze, dell'Agenzia del Demanio e delle Regioni, si è reso opportuno procedere ad identificare soluzioni tecniche in grado di contemperare il raggiungimento dell'obiettivo del maggiore introito di 140 milioni di euro con il principio di una equa distribuzione degli aumenti.
A tal fine, la Commissione tecnica, in sede di riunione ristretta tra le amministrazioni interessate, al fine di superare le difficoltà emerse e discendenti in particolare dal rispetto dell'attuale quadro normativo, ha prospettato la necessità di verificare ulteriori soluzioni di natura tecnica attualmente in fase di esame.
Il Viceministro delle infrastrutture e dei trasporti: Mario Tassone.
il comune di Rimini nell'ambito del programma denominato «20.000 alloggi in affitto» ha deliberato da tempo la costruzione di 311 nuovi alloggi e per i quali sarebbe previsto un finanziamento che copre il 50 per cento dei costi da sostenere per l'effettiva concretizzazione del progetto sia per quanto riguarda l'edificazione degli alloggi che per le relative urbanizzazioni;
il comune di Rimini, inoltre, ha non solo reperito le sette aree edificabili ove costruire i 311 alloggi, ma ha stanziato nel bilancio 2004 nove milioni di euro che rappresentano circa oltre un quarto del costo complessivo del programma di edificazione stimato in circa 32 milioni di euro;
la regione Emilia-Romagna, ha inserito il progetto proposto dal comune di Rimini nei primi posti, dando così certezza nel diritto al finanziamento previsto dal programma «20.000 alloggi in affitto»;
il comune di Rimini è pronto ad iniziare l'esecuzione dei lavori ma sussiste da parte del Governo, un ritardo ad oggi di alcuni mesi, nel rendere disponibile la quota parte del finanziamento;
sembrerebbe che la Ragioneria Generale dello Stato abbia dichiarato senza copertura finanziaria il progetto elaborato dal comune di Rimini;
è da sottolineare che i 311 alloggi sarebbero dati in locazione ad un canone non superiore al 20 per cento del reddito netto delle famiglie assegnatarie, ciò è possibile anche per il grande sforzo economico operato dal comune di Rimini con lo stanziamento di circa 9 milioni di euro;
ad oggi il comune di Rimini non ha certezza dell'arrivo delle risorse che devono arrivare dal Governo né della volontà di questo ad ottemperare agli impegni presi in relazione alla effettiva realizzazione del programma «20.000 alloggi in affitto» -:
se corrisponde al vero che la Ragioneria dello Stato abbia dichiarato privo di copertura totale o parziale il progetto elaborato dal comune di Rimini e se questo abbia una ricaduta anche per i progetti presentati da altri comuni dell'Emilia-Romagna;
se esista un problema rispetto alla disponibilità di risorse economiche dell'intero programma «20.000 alloggi in affitto»;
come intendano garantire la certezza di finanziamento per i progetti elaborati dal comune di Rimini e da tutti gli altri comuni interessati e in che tempi questo avverrà;
se non ritengano grave, vista la pesante emergenza abitativa vissuta dai comuni italiani, avviare programmi di costruzione di alloggi da destinare alla locazione ad affitti contenuti per i quali i comuni impegnano congrue risorse economiche
(4-10005)
I fondi di cui al predetto capitolo n. 7444 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, pari a 25 milioni 822 mila 845 euro, pur figurando appostati sul bilancio dell'anno in corso, risultano essersi trasformati in «economia di bilancio» fin dal 1o gennaio 2003 per effetto del cosiddetto «decreto tagliaspese» del 6 settembre 2002, n. 194, convertito nella legge 31 ottobre 2002, n. 246, che ha dimezzato, nel corso dello svolgimento delle procedure poste in essere per l'attuazione del programma stesso, i termini d'impegnabilità previsti dall'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modifiche ed integrazioni impedendo la possibilità d'impegno dei fondi in argomento entro le nuove ristrette scadenze.
In attesa che i suddetti fondi possano rientrare nelle disponibilità di questo Ministero, si informa che il programma denominato «20.000 alloggi in affitto» potrà al momento avviarsi soltanto per la differenza risultante sul capitolo n. 7437, pari a 20 milioni 658 mila 276 euro.
Al riguardo, si precisa che i fondi disponibili in questione sono stati impegnati con decreto ministeriale in data 29 dicembre 2003, n. 1768; e con decreto n. 795, di pari data, sono stati ammessi a finanziamento i piani operativi regionali.
In seguito, con nota in data 27 luglio 2004, sono state comunicate alle Regioni e alle Province autonome le modalità per l'attualizzazione del limite d'impegno iscritto sul sopracitato capitolo n. 7437.
Il Viceministro delle infrastrutture e dei trasporti: Ugo Martinat.
la Nuova Italgrafica snc con sede a Putignano (Bari), opera nel campo dell'installazione della cartellonistica stradale e delle frecce direzionali (preinsegne) in convenzione con l'ANAS SpA sin dal 1988;
la società succitata non veniva mai a trovarsi in uno stato di insolvenza rispetto ai canoni dovuti all'ANAS per l'installazione della cartellonistica stradale;
i canoni dovuti rimanevano invariati sino al 1998, mentre nel 1999 l'ANAS autonomamente applicava un aumento del 150 per cento rispetto all'anno precedente (per esempio se per l'anno 1998 si pagava il canone dovuto di 1.000,00 euro, tale somma passava nel 1999 a un importo di 2.500,00 euro);
la Nuova Italgrafica ha pagato i canoni dovuti alla ANAS fino al 1999;
nel settembre del 2000 l'ANAS faceva pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n. 226) un provvedimento con cui disponeva che i canoni dovuti per l'anno 2000 equivalevano a quelli del 1999 moltiplicando i rispettivi coefficienti attribuiti ad ogni strada statale e/o tronchi della medesima strada statale. Nell'area del sud-barese in cui opera la società summenzionata il coefficiente da applicare è stato mediamente di 3 volte superiore al precedente, ovvero i 2.500,00 euro di canone dovuti alla ANAS diventavano 7.500,00 euro per l'anno 2000;
il provvedimento dell'ANAS aveva effetto retroattivo e quindi si doveva applicare con decorrenza dal 1 gennaio 2000;
dall'anno 2000 la Nuova Italgrafica snc non pagava più i canoni dovuti all'ANAS ritenendoli arbitrari e impropri rispetto alla loro validità giuridica;
successivamente agli aumenti dei canoni, l'ANAS procedeva all'emissione di fatture per gli anni seguenti e, pertanto, la situazione debitoria nei confronti dell'ANAS della Nuova Italgrafica snc andava a configurarsi nell'importo di 47.879,94 euro;
il canone che l'ANAS ha stabilito per il 2004 per una preinsegna di cm 125 per 25 cm è dell'importo di 318,00 euro; per un cartello di mq 3 è di 670,00 euro circa. A tali cifre vanno aggiunte le imposte di pubblicità dovute ai Comuni, i costi relativi all'assicurazione RCT (responsabilità civile verso terzi), i costi per la realizzazione e posa in opera degli impianti e la relativa manutenzione ordinaria e straordinaria. Tecnicamente il noleggio di una preinsegna costerebbe non meno di 650-700 euro l'anno; il noleggio di un cartello costerebbe non meno di 1.300,00 euro all'anno;
la Federazione Italiana Sviluppo Pubblicità Esterna (FISPE) poneva in essere un ricorso al TAR Lazio in merito agli aumenti dei canoni relativi al 2003 e al 2004 operati dall'ANAS.
in data 5 febbraio 2004, il TAR Lazio, sezione terza, con sentenza n. 825 del 2004, affermava che: «...ritenuto che sussistono le ragioni richieste dalla legge per l'accoglimento della domanda cautelare giacché il ricorso appare dotato di sufficiente fumus, specie in relazione alla dedotta tardività della pubblicazione, e tenuto conto del pregiudizio determinato dalla immediata applicazione dei nuovi canoni» ed ancora: «... il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sezione terza, accoglie la suindicata domanda cautelare...»;
diverse società, tra cui anche la Nuova Italgrafica snc., inviavano nel corso degli anni passati e nel corrente anno domande di rinnovo triennale delle convenzioni per i canoni al Compartimento ANAS di Bari: le relative domande non ricevevano alcuna risposta;
nel corso del 2003, oltre alle domande di rinnovo, venivano presentate all'ANAS dalla società in oggetto, dichiarazioni di rinuncia di alcune concessioni a causa dei contratti scaduti o di cartelli rimossi o mai installati. Anche queste ultime richieste non ricevevano alcuna risposta;
il responsabile dell'Ufficio Pubblicità del Compartimento di Bari comunicava alla Nuova Italgrafica snc che era impossibile procedere alla cancellazione delle concessioni senza che ci fosse preventivamente il pagamento delle fatture relative ai canoni del 2001-2002;
a seguito di un ulteriore incontro tra la Nuova Italgrafica snc, e il suddetto responsabile dell'Ufficio Pubblicità, si apprendeva che i canoni relativi al 2004 erano corretti e che la posizione debitoria della succitata società ammontava a 47.879,94 euro, compresa la fattura relativa all'anno 2003: fattura mai stata notificata dal Compartimento ANAS di Bari alla società in questione;
la questione sopra descritta è emblematica di una sofferenza che non riguarda solo la società Nuova Italgrafica snc, ma tante piccole aziende che si trovano nella condizione di non poter immediatamente corrispondere per intero l'ammontare dei canoni degli ultimi anni (aumentati in modo spropositato) e rischiano il fallimento; vale la pena di annotare a margine come la politica dei prezzi praticata dall'ANAS sulla cartellonistica stradale consente solo a grandi gruppi di poter comperare gli spazi pubblicitari -:
quali iniziative i Ministri interrogati intendano adottare per quanto attiene le specifiche competenze, per dirimere una situazione così farraginosa quale quella della quota dei canoni di concessione per quelle società medio-piccole che operano nel settore della cartellonistica stradale;
se alla luce di quanto descritto non si ritenga di proporre all'ANAS e alla società incaricata della riscossione dei tributi, oramai iscritti a ruolo, una formula dilatoria dei tributi pendenti, e cioè una transazione che consenta una rateizzazione concordata del debito cumulato.
(4-11130)
Nell'espletamento di tale attività la società stradale è tenuta a coniugare il rispetto delle norme del Codice della strada e la tutela del patrimonio stradale con la possibilità di massimizzare i propri ricavi anche nel settore della pubblicità.
In particolare, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 55 della legge n. 449 del 1997, comma 23, ossia che l'adeguamento e l'aggiornamento annuale delle entrate ANAS derivanti dai canoni e dai corrispettivi dovuti per le concessioni e autorizzazioni deve essere effettuato con provvedimento a firma del Presidente dell'ANAS, previa delibera del Consiglio d'Amministrazione, la società stradale, in data 19 ottobre 2004, ha emesso il provvedimento di adeguamento dei canoni per l'anno 2005.
Tale provvedimento, limitatamente alle disposizioni inerenti i canoni pubblicitari, ha stabilito, fra l'altro, il mantenimento per il 2005 degli importi dei canoni già stabiliti nel prezziario 2004, salvo la rivalutazione monetaria calcolata secondo l'indice ISTAT.
D'altra parte, anche negli anni più recenti gli adeguamenti disposti hanno riguardato incrementi complessivamente marginali dei canoni dovuti la cui entità, comunque, rimane ancora abbondantemente al di sotto dei valori di mercato.
Peraltro, in una prospettiva di gestione sempre più organica e funzionale del settore di riferimento, l'ANAS sta vagliando l'ipotesi di addivenire ad un'intesa con la FISPE, federazione delle associazioni di categoria, al fine di risolvere in via stragiudiziale le problematiche sottese al contenzioso in atto.
A tale riguardo, l'ANAS segnala che, con recente sentenza, il TAR del Lazio sezione III ha respinto il ricorso presentato dalla FISPE dichiarando la legittimità di provvedimento ANAS che adeguava i canoni concessionari per gli anni 2001 e 2002.
Da ultimo, per quanto riguarda la possibilità di definire una formula dilatoria del pagamento stabilito, la società stradale fa presente che, proprio perché sensibile alle problematiche inerenti l'onere economico gravante sulle imprese, sta considerando l'ipotesi di adottare, anche sotto il profilo amministrativo-contabile, procedure che consentono di rateizzare il pagamento dei canoni dovuti.
Il Viceministro delle infrastrutture e dei trasporti: Ugo Martinat.
in data 29 settembre 2004 il CIPE ha deliberato «a valere dei fondi della legge n. 166 del 2002», di assegnare «709 Meuro quale seconda tranche del finanziamento assegnato dalla delibera n. 109 del 2002 al progetto per la salvaguardia della laguna di Venezia-Sistema Mo.S.E.; il soggetto aggiudicatore è il Consorzio Venezia Nuova»;
precedentemente, in data 29 novembre 2002 con delibera n. 109 il CIPE aveva destinato lo stanziamento di ulteriori 450 Meuro alla realizzazione della summenzionata opera;
con delibera del 29 settembre 2003 il CIPE aveva rimodulato tale finanziamento assegnando circa 36 milioni di euro al Comune di Venezia;
le leggi n. 171 del 1973, n. 798 del 1984 e n. 139 del 1992 hanno sancito come la salvaguardia di Venezia e della sua laguna siano un obiettivo perseguibile a condizione che si realizzi un «sistema» di varie opere ed iniziative complesse quali la «rivitalizzazione socio-economica» di Venezia, il disinquinamento della laguna, il riequilibrio morfologico e l'arresto del degrado del corpo idrico lagunare;
non esiste quindi un «Sistema Mo.S.E.», non previsto dalla legislazione vigente, bensì esiste un «Sistema lagunare e della Città di Venezia»;
come conseguenza di tali delibere del CIPE, i Comuni di Venezia, di Chioggia, di Cavallino Treporti, la Regione del Veneto, lo stesso Magistrato alle Acque di Venezia non hanno ricevuto, o hanno ricevuto finanziamenti statali insufficienti rispetto al trend del decennio precedente e rispetto ai piani e alle necessità più volte manifestate;
in questo modo viene sacrificata al «Sistema Mo.S.E.» la realizzazione del complesso degli interventi per la salvaguardia di Venezia e viene interrotta l'attività di decine di imprese veneziane determinando così gravi conseguenze per l'economia cittadina;
le risorse messe a disposizione dalle delibere del CIPE sono assegnate, in virtù del meccanismo della concessione unitaria, senza alcuna gara, ad un soggetto imprenditoriale privato il Consorzio Venezia Nuova -:
quante risorse il Governo intenda mettere a disposizione per proseguire l'attività per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna;
da quale voce del Bilancio dello Stato intenda attingerle;
quando intenda convocare il Comitato di cui all'articolo 4 della legge n. 798 del 1984.
(4-11148)
Nella riunione del Comitato ex articolo 4 legge n. 798 del 1984 del 4 novembre 2004 è stato deciso di ripartire il 10 per cento della suddetta somma ai Comuni della laguna. Gli attuali finanziamenti coprono il fabbisogno per tutto il 2005.
Il Viceministro delle infrastrutture e dei trasporti: Ugo Martinat.
tra il 21 dicembre 2002 e il 6 gennaio 2003 in Italia sono decedute 232 persone per incidenti stradali (17 vittime in più rispetto allo stesso periodo dell'anno passato);
il bilancio delle morti è «fortemente sottostimato: dovrebbe essere almeno il 30 per cento più alto» secondo quanto affermato da Massimo Coppo, responsabile della società di consulenza «Ricerche e servizi per il territorio» che ha steso gli studi preparatori per il Piano Nazionale della Sicurezza Stradale, in un articolo sul Corriere della Sera dell'8 gennaio 2003;
a causa degli incidenti sulle strade i morti ogni anno sono 8.000, i feriti 300.000, i disabili gravi 20.000;
in Italia gli incidenti stradali sono la prima causa di morte al di sotto dei 25 anni di età e, secondo i dati dell'Istituto Superiore di Sanità, una famiglia su due, ogni anno, è coinvolta da un evento di questo tipo;
il Parlamento italiano, nella scorsa legislatura, ha approvato, nel marzo 2001 una legge delega per la revisione del codice della strada che prevedeva l'emanazione di decreti attuativi del Governo entro il 30 giugno 2001 e l'adozione di un decreto legislativo entro i primi giorni di gennaio 2002 a cui il Governo attuale non ha dato seguito presentando unicamente provvedimenti di proroga termini per l'esercizio
la legge delega per la revisione del codice della strada prevedeva l'introduzione della patente a punti che fino a questo momento è stata tralasciata a causa dell'assenza del regolamento attuativo e della mancata implementazione del sistema informatico capace di gestire l'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida;
la misura più divulgata di revisione del codice della strada prevista dall'attuale Governo è stata quella dell'aumento del limite di velocità sulle autostrade a tre corsie da 130 a 150 chilometri all'ora, in netto contrasto con il tema della sicurezza;
il Governo ha ridotto del 30 per cento, per il 2003, le risorse destinate alle regioni, alle province e ai comuni per il piano sulla sicurezza stradale adottato nella scorsa legislatura -:
in quali tempi e in quali modi intenda attivare misure qualificate volte a ridurre l'alto numero d'incidenti;
in che tempi e in che modi intenda rendere operativo il regolamento e l'implementazione del sistema informatico capace di gestire l'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida necessari all'introduzione della patente a punti, vero elemento qualificante di tutta la riforma del codice della strada;
se non ritenga che il tema della sicurezza debba essere affrontato in maniera urgente e che la previsione dell'innalzamento del limite di velocità da 130 a 150 chilometri orari sulle autostrade vada nella direzione opposta ad una reale politica di prevenzione.
(4-05000)
La riduzione nel numero degli incidenti stradali dei feriti e dei morti - più del 2 per cento rispetto al corrispondente periodo del 2003, già nei primi mesi di applicazione del sistema - dimostra la correttezza delle scelte operate.
In secondo luogo sono stati tempestivamente resi operativi il regolamento e l'implementazione del sistema informatico dell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, onde potere gestire correttamente l'apparato sanzionatorio introdotto con la riforma del Codice della strada.
La modifica degli articoli 186 e 187 del Codice della strada relativi alla guida sotto l'effetto di sostanze alcoliche stupefacenti, ha inoltre fornito nuovi e più efficaci strumenti di prevenzione.
Circa l'introduzione del limite di 150 km/h su taluni tratti autostradali è bene precisare che tale iniziativa non implica in alcun modo l'innalzamento indiscriminato dei limiti generalizzati di velocità che comunque restano fissati a 130 km/h, ridotti poi a 110 km/h in caso di precipitazioni atmosferiche di qualsiasi natura e suscettibili di ulteriori riduzioni da parte degli enti proprietari nel caso ne ricorra la necessità.
Solo in presenza di determinate condizioni di sicurezza, esplicitate nell'articolo 142, comma 1 del nuovo Codice della strada e ribadite nella recente circolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti indirizzata ai gestori delle reti autostradali, sarà possibile elevare tale limite a 150 km/h. In particolare, il tratto interessato dovrà essere dotato di almeno tre corsie di marcia e di corsie di emergenza; dovranno essere accuratamente valutate le condizioni del tracciato e del traffico, le condizioni atmosferiche nonché l'incidentalità dell'ultimo quinquennio.
Il Viceministro delle infrastrutture e dei trasporti: Mario Tassone.
sul Gazzettino di Pordenone del 20 e 21 marzo 2004 è riportata la vicenda di una minorenne stuprata da un gruppo di ragazzi che rischia di non avere giustizia;
circa 18 mesi fa la ragazzina, di 13 anni, residente nel Pordenonese, fu stuprata da quattro giovani, due minorenni, originari dell'Albania, Kasem Placu, albanese di 20 anni e Robert Scott Gardner, 19 anni, cittadino americano, aviere della Base Usaf;
lo stupro è avvenuto, al termine di una festa, in un appartamento nel centro di Pordenone che il giovane statunitense aveva avuto in prestito; a causa delle violenze e dei maltrattamenti la ragazza ha ricevuto cure cliniche ed è rimasta in ospedale per giorni;
dopo aver subito per ore la violenza dei giovani, la ragazza è riuscita a lasciare l'appartamento e a chiedere aiuto, denunciando la violenza sessuale subita; subito sono scattati gli accertamenti con il sequestro dell'appartamento nel quale sono state raccolte dagli inquirenti prove inconfutabili (prova del Dna) dell'avvenuta violenza;
dopo 18 mesi di indagini, durante le quali sono stati chiesti e ottenuti 4 arresti, sta per iniziare il procedimento penale nei confronti dei quattro, ma incredibilmente, i due maggiori responsabili, cioè i ragazzi maggiorenni non saranno processati: infatti, Kasem Placu, albanese di 20 anni, sarebbe stato inspiegabilmente espulso dall'Italia per un reato minore ed è, oggi, introvabile; Robert Scott Gardner, 19 anni, cittadino americano, sarà processato dalla Corte marziale statunitense che sarà allestita nella Base Usaf di Aviano, vista la rinuncia del ministero di Giustizia italiano di esercitare la giurisdizione; è la prima volta che lo Stato italiano, dal 1945 a oggi, non fa valere la giurisdizione per reati comuni, lasciando all'autorità statunitense la possibilità d'esercitare l'azione penale; restano i due minorenni che hanno avuto un ruolo, seppure gravissimo, almeno in parte secondario e che saranno processati dal Tribunale dei Minori -:
sulla base di quali motivazioni il Ministero della Giustizia ha ritenuto di non dover esercitare la propria giurisdizione nei confronti dell'aviere Usaf Robert Scott Gardner che si è reso colpevole di un reato crudele nei confronti di una giovane ragazza che sta tuttora subendo, e probabilmente subirà per tutta la vita, le conseguenze psicologiche della violenza di cui è stata oggetto;
se non si ritenga doveroso che la giustizia italiana si incarichi di giudicare i colpevoli di un reato nei confronti di una giovanissima cittadina della Repubblica, avvenuto sul suolo del nostro Paese, considerando che la giustizia americana non prevede né l'arresto né il carcere per lo stupratore, ma solo una sanzione amministrativa, né un risarcimento pecuniario per la vittima.
(4-09605)
Detti ultimi pareri sono stati motivati in considerazione della giovane età dell'imputato, del fatto che comunque lo Stato di origine del medesimo avrebbe esercitato l'azione penale, e che il Paese di origine avrebbe fatto fronte ai risarcimenti dovuti alla parte lesa italiana.
I provvedimenti di rinuncia sono stati adottati in base al disposto dell'articolo 7 della Convenzione fra i paesi aderenti al
A seguito di ulteriori accertamenti è risultato che uno dei presupposti posti a fondamento della rinuncia all'esercizio della giurisdizione, non si è concretizzato.
Difatti, si è adottato il provvedimento di rinuncia all'esercizio della giurisdizione sulla scorta dei pareri espressi dalla Procura generale, tra cui quello consistente nel ritenere possibile la maggiore celerità delle procedure di risarcimento del danno in favore della parte offesa e della maggiore garanzia per detto risarcimento derivante dal coinvolgimento dello Stato di origine dell'imputato.
Le Autorità statunitensi, però, non hanno dato seguito alla pratica di risarcimento ritenendo gli elementi posti a fondamento non sufficienti; hanno manifestato perplessità sulla natura delle imputazioni mosse al Gardner ed hanno concluso, salvi ulteriori accertamenti, che «potrebbe essere più opportuno rimettersi al giudizio del giudice per l'accertamento del ruolo svolto dal Gardner» e quindi, per stabilire il diritto o meno al risarcimento in favore della parte offesa.
Il venire meno di uno degli elementi costituenti il presupposto per il provvedimento di rinuncia all'esercizio della giurisdizione, tenuto altresì conto della gravità dei fatti, ha determinato la revoca, con decreto in data 16 giugno 2004, prontamente trasmesso all'Autorità giudiziaria procedente, dei citati provvedimenti emessi in data 29 gennaio e 20 giugno 2003.
Pertanto, la Procura della Repubblica di Pordenone, in data 12 ottobre 2004, ha proceduto alla Sottoscrizione dell'avviso di fine indagine a carico del Gardner.
Il Ministero della difesa ha comunicato che i fatti, segnalati nell'atto di sindacato ispettivo, sono avvenuti con la presunta partecipazione di un cittadino americano avente lo status militare, fuori da strutture militari.
La giurisdizione sui membri di una Forza militare straniera in Italia, ai sensi del sopra indicato Accordo «Nato Sofa», in merito ai reati comuni commessi sul territorio nazionale, appartiene alle Autorità giudiziarie italiane.
Quanto alla posizione dell'altro imputato coinvolto nei medesimi fatti, tale Kasem Plaku, il Ministero dell'interno ha rappresentato che in data 19 novembre 2003 l'ufficio matricola della Casa circondariale di Treviso avvisava telefonicamente l'ufficio immigrazione della locale Questura, come di consuetudine, dell'imminente scarcerazione di un cittadino albanese, tale Plaku Kasem, privo di permesso di soggiorno. Il citato ufficio immigrazione provvedeva, pertanto, al prelevamento del predetto al fine di verificare la sua situazione di soggiorno.
Accertata la clandestinità del soggetto - in possesso di un permesso di soggiorno scaduto in data 6 marzo 2003 senza che l'interessato ne chiedesse il rinnovo nei tempi previsti (60 giorni dalla scadenza, ex articolo 13, comma 2, lettera b) T.U. sull'Immigrazione n. 286/98) - si provvedeva alla notifica al predetto del decreto di espulsione immediata e si procedeva altresì all'accompagnamento dello straniero presso l'aeroporto di Bologna dove veniva imbarcato per Tirana.
Tale accompagnamento veniva convalidato dal Tribunale di Treviso con decreto del 22 novembre 2003, ex articolo 13, comma 5-bis del T.U. citato.
Per quanto concerne la mancanza di nulla osta preventivo al rimpatrio del soggetto da parte dell'Autorità giudiziaria, il Ministero dell'interno ha, altresì, rappresentato che, secondo costante giurisprudenza della Corte di cassazione, tale mancanza non determina l'invalidità del provvedimento di espulsione, in quanto lo straniero non ha alcun interesse protetto in tal senso. La previsione normativa è posta a salvaguardia delle esigenze della giurisdizione penale, mentre l'interesse dell'espulso all'esercizio del diritto di difesa è tutelato dall'autorizzazione, al rientro nello Stato, del Questore di cui all'articolo 17 T.U.
Il Ministro della difesa: Antonio Martino.