Allegato A
Seduta n. 572 del 20/1/2005


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(Sezione 4 - Iniziative a favore dei lavoratori provenienti dalle zone del sud-est asiatico colpite dal maremoto)

BELLILLO e PISTONE. - Al Presidente del Consiglio dei ministri. - Per sapere - premesso che:
l'immane tragedia che ha colpito il Sud-Est asiatico il 26 dicembre 2004 avrà ripercussioni notevoli sul fronte dei flussi migratori, il cui decreto per il 2005 dovrebbe essere di imminente emanazione;
l'Iscos (Istituto sindacale per la cooperazione allo sviluppo) ricorda come dalle aree colpite dallo tsunami provengano decine di migliaia di lavoratori immigrati in Italia, molti dei quali in evidente stato di necessità, stante le cifre


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crescenti di morti e dispersi che giungono dall'area investita dal maremoto e che danno la misura di una tragedia di proporzioni inimmaginabili;
da quelle aree provengono molti lavoratori immigrati in Italia, più esattamente 47.000 dall'India e 42.000 dallo Sri Lanka, che, oltre alla perdita di parenti ed amici ed alla distruzione del loro Paese, si trovano a fare i conti con numerosi ostacoli legati alla legge n. 189 del 2002 (cosiddetta «legge Bossi-Fini»);
molti di questi immigrati, che si erano recati nei loro Paesi di origine per le vacanze di fine anno con dei permessi temporanei, non possono per oggettive necessità ritornare nei tempi previsti, perché sprovvisti di documenti e visti utili per il rientro;
analoghe difficoltà incontrano coloro che si trovano in Italia e che vorrebbero andare nel loro Paese per portare aiuto o avere notizie dei propri cari sopravvissuti;
l'articolo 20 del decreto legislativo n. 286 del 1998 («Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero») prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato d'intesa con i Ministri degli affari esteri, dell'interno, per la solidarietà sociale e con gli altri Ministri eventualmente interessati, sono stabilite, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del fondo nazionale per le politiche migratorie, le misure di protezione temporanea da adottarsi, anche in deroga a disposizioni dello stesso testo unico, per rilevanti esigenze umanitarie, in occasione di conflitti, disastri naturali o altri eventi di particolare gravità in Paesi non appartenenti all'Unione europea e, inoltre, che lo stesso Presidente del Consiglio dei ministri o un Ministro da lui delegato debbano riferire annualmente al Parlamento sull'attuazione delle misure adottate -:
se non ritenga urgente e necessario da parte del Governo in tale occasione dare piena attuazione, attraverso l'emanazione di un decreto, al diritto di asilo umanitario, come nello spirito del predetto articolo 20 del decreto legislativo n. 286 del 1998, adottare opportune iniziative di carattere normativo atte a rimuovere gli ostacoli amministrativi previsti dalla legge n. 189 del 2002, prime fra tutte, la proroga oltre il 15 febbraio 2005 della data di rientro di quegli immigrati muniti di ricevuta di rinnovo del permesso di soggiorno, che già si trovavano nei loro Paesi al momento della tragedia o che vi si siano recati nei giorni successivi, ed un'attiva collaborazione per consentire il rientro in Italia di quegli immigrati che hanno perso i documenti a causa del maremoto, anche attivando controlli e procedure di autocertificazione con le ambasciate e coordinando tali iniziative con le frontiere e con le compagnie aeree, così da lanciare un ulteriore segnale tangibile di aiuto e di solidarietà verso gli immigrati e verso quelle popolazioni che nei giorni successivi alla tragedia, seppur con gravi disagi, non si sono risparmiati dall'aiutare e dal soccorrere anche i nostri concittadini sopravvissuti, come testimoniato da questi ultimi.
(3-04098)
(19 gennaio 2005)