...
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: e l'impatto della commistione tra colture transgeniche, biologiche e convenzionali con le seguenti: per le colture preesistenti l'introduzione delle coltivazioni transgeniche.
3. 1. Vascon.
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: Ministro delle politiche agricole e forestali aggiungere le seguenti: di natura non regolamentare.
3. 50. Governo.
(Approvato)
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: d'intesa con aggiungere le seguenti: il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, il Ministro delle attività produttive e.
*3. 24. La Malfa.
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: d'intesa con aggiungere le seguenti: il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, il Ministro delle attività produttive e.
*3. 26. Manzini.
Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: anche con riferimento alle aree di confine tra regioni.
3. 2. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Marcora.
Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Il decreto richiamato sopra definisce un piano nazionale per lo sviluppo della ricerca in agricoltura, anche nel settore delle biotecnologie.
3. 20. Rava, Marcora, Borrelli, Preda, Sedioli, Rossiello, Franci, Zanella.
Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Il decreto richiamato sopra definisce un piano nazionale per lo sviluppo della produzione di proteine vegetali esenti da organismi geneticamente modificati.
3. 21. Rava, Marcora, Borrelli, Preda, Sedioli, Rossiello, Franci, Zanella.
Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Il decreto richiamato sopra definisce un piano nazionale per lo sviluppo della produzione di sementi esenti da organismi geneticamente modificati.
3. 22. Rava, Marcora, Borrelli, Preda, Sedioli, Rossiello, Franci, Zanella, Realacci.
Sostituire il comma 2 con i seguenti:
2. Al fine di prevenire il potenziale pregiudizio economico e l'impatto della commistione tra colture transgeniche e non transgeniche, le regioni e le province autonome, in attuazione delle disposizioni previste dai rispettivi ordinamenti, possono individuare nel loro territorio una o più aree omogenee.
2-bis. Ai fini dell'individuazione delle aree omogenee di cui al comma 1, le regioni e le province autonome tengono conto in particolare:
a) delle caratteristiche produttive dei territori interessati e, in specie, della presenza di produzioni di qualità regolamentata;
b) delle caratteristiche strutturali delle imprese agricole e, in particolare, del grado di frammentazione aziendale;
c) delle condizioni climatiche, orografiche, pedologiche, strutturali, organizzative e logistiche che risultano rilevanti ai fini della separazione tra le colture convenzionali, biologiche e transgeniche;
d) della presenza di attività finalizzate alla produzione di sementi e di altri materiali di moltiplicazione non transgenici;
e) della presenza di aree naturali protette istituite in forza di disposizioni comunitarie, nazionali o regionali;
f) degli orientamenti in materia di coesistenza tra le colture già espressi dagli enti locali;
g) delle condizioni climatiche, topografia, modelli produttivi, sistemi di rotazione, strutture aziendali che possono influenzare il grado di contaminazione tra colture geneticamente modificate e non geneticamente modificate.
3. 14. Marcora, Rava, Borrelli, Preda, Sedioli, Zanella.
Sostituire il comma 2 con i seguenti:
2. Al fine di prevenire il potenziale pregiudizio economico e l'impatto della commistione tra colture transgeniche e non transgeniche, le regioni e le province autonome, in attuazione delle disposizioni previste dai rispettivi ordinamenti, possono individuare nel loro territorio una o più aree omogenee, anche a copertura dell'intero proprio territorio.
2-bis. Ai fini dell'individuazione delle aree omogenee di cui al comma 1, le regioni e le province autonome tengono conto in particolare:
a) delle caratteristiche produttive dei territori interessati e, in specie, della presenza di produzioni di qualità regolamentata;
b) delle caratteristiche strutturali delle imprese agricole e, in particolare, del grado di frammentazione aziendale;
c) delle condizioni climatiche, orografiche, pedologiche, strutturali, organizzative e logistiche che risultano rilevanti ai fini della separazione tra le colture convenzionali, biologiche e transgeniche;
d) della presenza di attività finalizzate alla produzione di sementi e di altri materiali di moltiplicazione non transgenici;
e) della presenza di aree naturali protette istituite in forza di disposizioni comunitarie, nazionali o regionali;
f) degli orientamenti in materia di coesistenza tra le colture già espressi dagli enti locali.
3. 3. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.
Sostituire il comma 2 con i seguenti:
2. Al fine di prevenire il potenziale pregiudizio economico e l'impatto della commistione tra colture transgeniche e non transgeniche, le regioni e le province autonome, in attuazione delle disposizioni previste dai rispettivi ordinamenti, possono individuare nel loro territorio una o più aree omogenee.
2-bis. Ai fini dell'individuazione delle aree omogenee di cui al comma 1, le regioni e le province autonome tengono conto in particolare:
a) delle caratteristiche produttive dei territori interessati e, in specie, della presenza di produzioni di qualità regolamentata;
b) delle caratteristiche strutturali delle imprese agricole e, in particolare, del grado di frammentazione aziendale;
c) delle condizioni climatiche, orografiche, pedologiche, strutturali, organizzative e logistiche che risultano rilevanti ai fini della separazione tra le colture convenzionali, biologiche e transgeniche;
d) della presenza di attività finalizzate alla produzione di sementi e di altri materiali di moltiplicazione non transgenici;
e) della presenza di aree naturali protette istituite in forza di disposizioni comunitarie, nazionali o regionali;
f) degli orientamenti in materia di coesistenza tra le colture già espressi dagli enti locali.
3. 13. Marcora, Rava, Borrelli, Preda, Sedioli, Zanella.
Al comma 2, sopprimere le parole , in coerenza con la Raccomandazione della Commissione 2003/556/CE, del 23 luglio 2003.
*3. 11. Marcora.
Al comma 2, sopprimere le parole , in coerenza con la Raccomandazione della Commissione 2003/556/CE, del 23 luglio 2003.
*3. 23. Cima, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Lion.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Nella redazione dei piani di coesistenza, i ministeri, le regioni e le province autonome fanno riferimento ai principi della buona pratica agricola, intendendo per questa l'insieme dei metodi di gestione, delle pratiche di separazione già collaudati e dell'esperienza agricola relativa alle pratiche di produzione sementiera.
2-ter. Nella redazione dei piani di coesistenza, il complesso delle norme tecniche
è finalizzato a garantire che, nei prodotti risultanti dalle diverse colture, la presenza accidentale di OGM non superi la soglia di cui al regolamento 2003/1829/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
3. 25. La Malfa.
Al comma 1, sopprimere le parole: da adottarsi entro il 31 dicembre 2005.
*4. 1. Vascon.
(Approvato)
Al comma 1, sopprimere le parole: da adottarsi entro il 31 dicembre 2005.
*4. 4. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.
(Approvato)
Al comma 1, sopprimere le parole: da adottarsi entro il 31 dicembre 2005.
*4. 15. Marcora.
(Approvato)
Al comma 1, dopo le parole: da adottarsi entro aggiungere le seguenti: e non oltre.
Conseguentemente, all'articolo 8, comma 1, dopo le parole: all'articolo 4 aggiungere le seguenti: e, comunque, non oltre il termine ivi previsto, fermo restando in ogni caso l'esercizio del potere sostitutivo del Governo nel rispetto della normativa vigente.
4. 20. Stradella, Armani.
Al comma 1, dopo le parole: da adottarsi entro il aggiungere le seguenti: termine perentorio del.
4. 21. Ricciuti, Masini.
Al comma 1, sostituire le parole: per realizzare la con le seguenti: , con particolare riferimento alla buona pratica agricola, le condizioni e le modalità per assicurare.
4. 27. La Malfa.
Al comma 1, sostituire le parole: realizzare la con le seguenti: prevenire i possibili danni provocati dalla.
4. 6. Zanella. Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.
Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: e tiene conto della difesa dell'agrobiodiversità.
4. 26. Cima, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Lion.
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il piano di coesistenza contiene specifiche indicazioni per l'organizzazione dei piani di sorveglianza, nonché specifiche indicazioni per l'organizzazione di programmi di formazione rivolti agli operatori della filiera agroalimentare.
4. 22. Rava, Marcora, Borrelli, Preda, Sedioli, Rossiello, Franci, Zanella.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le regioni e le province autonome, con il piano di cui al comma 1, definiscono altresì, sulla base di intese, le condizioni e le modalità di realizzazione della coesistenza nelle zone di confine tra i rispettivi territori.
*4. 7. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le regioni e le province autonome, con il piano di cui al comma 1, definiscono altresì, sulla base di intese, le condizioni e le modalità di realizzazione della coesistenza nelle zone di confine tra i rispettivi territori.
*4. 16. Marcora, Rava, Borrelli, Preda, Sedioli.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Nel caso in cui la regione o la provincia autonoma non adottino il piano di coesistenza entro il termine di cui al comma 1, le coltivazioni che fanno uso di organismi geneticamente modificati sono comunque consentite, nel rispetto delle regole e dei criteri definiti con il decreto di cui all'articolo 3, comma 1.
4. 23. Ricciuti, Masini.
Al comma 3, sostituire le parole: assicurare la con le seguenti: prevenire i possibili danni provocati dalla.
*4. 8. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.
Al comma 3, sostituire le parole: assicurare la con le seguenti: prevenire i possibili danni provocati dalla.
*4. 14. Marcora.
Al comma 3, sostituire le parole: e non transgeniche con le seguenti: , convenzionali e biologiche.
4. 50. La Commissione.
(Approvato)
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3.1. Sono fatti salvi i provvedimenti regionali che già prevedono disposizioni in materia di coesistenza tra colture transgeniche, convenzionali e biologiche, adottati prima dell'entrata in vigore del presente decreto.
4. 2. Vascon.
Al comma 3-bis, dopo le parole: un apposito fondo, aggiungere le seguenti: finalizzato a consentire il ripristino delle condizioni agronomiche preesistenti all'evento dannoso,
4. 51. Governo.
(Approvato)
Al comma 3-bis, sostituire le parole: dall'articolo 7, comma 4 con le seguenti: dal decreto ministeriale di cui all'articolo 3 ed è alimentato anche da contributi obbligatori a carico dei soggetti che mettono in coltivazione organismi geneticamente modificati.
4. 24. Rava, Marcora, Borrelli, Preda, Sedioli, Rossiello, Franci.
Al comma 3-bis, sostituire le parole: dall'articolo 7, comma 4 con le seguenti: dal decreto ministeriale di cui all'articolo 3.
4. 25. Rava, Borrelli, Preda, Sedioli, Rossiello, Franci, Marcora.
(Approvato)
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis. (Aree a vocazione sementiera). - 1. I piani di coesistenza adottati dalle regioni e dalle province autonome devono contenere misure speciali per la salvaguardia di aree a forte vocazione sementiera.
4. 01. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Lion.
Subemendamenti all'emendamento 5. 50. (Nuova formulazione) del Governo
All'emendamento 5. 50. del Governo, sostituire i commi 1 e 1-bis con il seguente:
1. Le responsabilità e gli oneri conseguenti all'attuazione delle misure concernenti la coesistenza fra le colture gravano sui soggetti che espongono gli altri coltivatori al rischio di danni diretti ed indiretti, con assunzione del relativo onere probatorio.
0. 5. 50. 1. Cima, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Lion.
All'emendamento 5. 50. del Governo, comma 1-bis, quarto periodo, aggiungere, in fine, la parola: primaria.
0. 5. 50. 10. La Commissione.
(Approvato)
All'emendamento 5. 50. del Governo, comma 1-ter, secondo periodo, sostituire le parole da: e le forme fino a: per l'utilizzo con le seguenti: nei limiti delle disponibilità del fondo medesimo. Il decreto definisce altresì le forme di utilizzo, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato,
0. 5. 50. 11. La Commissione.
(Approvato)
Sostituire il comma 1 con i seguenti:
1. Il conduttore agricolo e gli altri soggetti individuati dal piano di coesistenza di cui all'articolo 4 sono tenuti ad osservare le misure contenute nel piano medesimo.
1-bis. Il conduttore agricolo che riceve un danno derivante dall'inosservanza da parte di altri soggetti delle misure del piano di coesistenza ha diritto ad essere risarcito. Tale risarcimento grava su chiunque abbia cagionato i danni derivanti dalla inosservanza del piano di coesistenza di cui all'articolo 4 e del piano di gestione aziendale di cui al comma 3. Sui soggetti che non osservano tali misure incombe l'onere probatorio derivante dall'inosservanza delle misure stesse. Analoga responsabilità grava sui fornitori dei mezzi tecnici di produzione e sugli altri operatori della filiera produttiva.
1-ter. Con il decreto di cui all'articolo 3, comma 1, sono individuate le diverse tipologie di risarcimento dei danni di cui al comma 1-bis e di quelli derivanti da commistione non imputabile a responsabilità soggettive. Il decreto definisce inoltre le modalità di accesso del conduttore agricolo danneggiato al Fondo di solidarietà nazionale di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e le forme di incentivazione per l'utilizzo di specifici strumenti assicurativi da parte dei conduttori agricoli, diretti a sostenere gli oneri derivanti dalle responsabilità e dai danni disciplinati dal presente articolo.
5. 50. (Nuova formulazione) Governo.
(Approvato)
Sostituire il comma 1 con i seguenti:
1. Il conduttore agricolo che riceve danno per effetto di coltivazioni geneticamente modificate ha diritto ad essere risarcito dal responsabile del danno stesso.
1-bis. Chiunque cagiona danni ad altri a causa dell'inosservanza delle misure prescritte dal piano di coesistenza di cui all'articolo 4 è tenuto al risarcimento.
1-ter. I soggetti di cui al comma 2, qualora ritengano che il danno non sia loro imputabile, sono tenuti a fornire la prova della propria estraneità al danno contestato.
Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: comma 1 con le seguenti: comma 1-bis.
5. 30. Rava, Marcora, Borelli, Sedioli, Preda, Rossiello, Franci.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. L'imprenditore agricolo è tenuto ad osservare le misure contenute nel piano di coesistenza di cui all'articolo 4. La responsabilità relativa ai danni causati dall'inosservanza delle misure del piano, di cui all'articolo 1223 del codice civile, grava su coloro che espongono altri imprenditori agricoli ai danni suddetti.
*5. 34. La Malfa.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. L'imprenditore agricolo è tenuto ad osservare le misure contenute nel piano di coesistenza di cui all'articolo 4. La responsabilità relativa ai danni causati dall'inosservanza delle misure del piano, di cui all'articolo 1223 del codice civile, grava su coloro che espongono altri imprenditori agricoli ai danni suddetti.
*5. 37. Sedioli.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Le responsabilità e gli oneri conseguenti all'attuazione delle misure concernenti la coesistenza fra le colture gravano sui soggetti che espongono gli altri coltivatori al rischio di danni diretti ed indiretti, con assunzione del relativo onere probatorio.
**5. 1. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Le responsabilità e gli oneri conseguenti all'attuazione delle misure concernenti la coesistenza fra le colture gravano sui soggetti che espongono gli altri coltivatori al rischio di danni diretti ed indiretti, con assunzione del relativo onere probatorio.
**5. 17. Marcora.
Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: L'imprenditore agricolo è tenuto ad osservare le misure contenute nel piano di coesistenza di cui all'articolo 4.
5. 35. La Malfa.
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: cagiona danni aggiungere le seguenti: diretti ed indiretti.
5. 31. Cima, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Lion.
Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: La responsabilità relativa ai danni causati dall'inosservanza delle misure del piano, di cui all'articolo 1223 del codice civile, grava su coloro che espongono altri imprenditori agricoli ai danni suddetti.
5. 36. La Malfa.
Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: soggetti con le seguenti: conduttori agricoli.
5. 33. La Malfa.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Per i danni di cui al comma 1 si applica, in ogni caso, quanto disposto dall'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349.
5. 32. Vascon.
Al comma 2, dopo le parole: nell'ipotesi in cui abbia utilizzato sementi certificate dall'autorità pubblica aggiungere le seguenti:
e da essa sottoposte ad analisi quali-quantitativa in laboratori pubblici,.
5. 2. Cima, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Lion.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Chiunque intenda mettere a coltura organismi geneticamente modificati è tenuto a stipulare, prima dell'inizio dell'attività, apposita polizza assicurativa per la responsabilità civile attinente agli eventuali danni arrecati alle colture non transgeniche ed alle relative filiere alimentari. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali sono definiti i parametri di riferimento delle polizze di cui al presente comma.
2-ter. È istituito un «fondo di compensazione» per ripagare ai coltivatori contaminati la differenza di prezzo tra prodotti geneticamente modificati e prodotti liberi da organismi geneticamente modificati, nella misura di un fisso pari a 13,4 euro per ettaro a carico dei coltivatori di organismi geneticamente modificati.
5. 20. Marcora, Zanella.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Chiunque intenda mettere a coltura organismi geneticamente modificati è tenuto a stipulare, prima dell'inizio dell'attività, apposita polizza assicurativa per la responsabilità civile attinente agli eventuali danni arrecati alle colture non transgeniche ed alle relative filiere alimentari. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali sono definiti i parametri di riferimento delle polizze di cui al presente comma.
*5. 3. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Chiunque intenda mettere a coltura organismi geneticamente modificati è tenuto a stipulare, prima dell'inizio dell'attività, apposita polizza assicurativa per la responsabilità civile attinente agli eventuali danni arrecati alle colture non transgeniche ed alle relative filiere alimentari. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali sono definiti i parametri di riferimento delle polizze di cui al presente comma.
*5. 19. Marcora.
Al comma 3, dopo la parola: Chiunque aggiungere le seguenti: , dopo aver ottemperato alle disposizioni del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 212, e alla normativa in vigore relativa al settore sementiero,
**5. 4. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.
Al comma 3, dopo la parola: Chiunque aggiungere le seguenti: , dopo aver ottemperato alle disposizioni del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 212, e alla normativa in vigore relativa al settore sementiero,
**5. 18. Marcora, Rava, Borrelli, Preda, Sedioli.
Al comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: È altresì fatto obbligo a chiunque intenda mettere a coltura organismi geneticamente modificati di comunicare formalmente tale intenzione ai proprietari, agli affittuari o a quanti svolgano a qualunque titolo attività agricola nei terreni confinanti. Tali informazioni, unitamente alle indicazioni catastali devono confluire in un apposito registro georeferenziato a cura dell'autorità competente.
5. 5. Zanella, Pecoraro Scanio, Cima, Boato, Bulgarelli, Cento, Lion.
Al comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: È altresì fatto obbligo per i coltivatori di organismi geneticamente modificati di avvisare formalmente i proprietari,
gli affittuari o quanti svolgono a qualunque titolo attività agricola nei terreni vicinanti. Tali informazioni, unitamente alle indicazioni catastali devono confluire in un apposito registro georeferenziato a cura dell'autorità competente.
5. 21. Marcora, Zanella.
Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: È altresì fatto obbligo a chiunque intenda mettere a coltura organismi geneticamente modificati di comunicare formalmente tale intenzione ai proprietari, agli affittuari o a quanti svolgano a qualunque titolo attività agricola nei terreni confinanti.
5. 16. Marcora, Zanella.
Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: È altresì fatto obbligo per i coltivatori di organismi geneticamente modificati di avvisare formalmente i proprietari, gli affittuari o quanti svolgono a qualunque titolo attività agricola nei terreni vicinanti.
5. 22. Marcora, Zanella.
Al comma 1, sostituire le parole da: con la sanzione amministrativa pecuniaria fino alla fine del comma, con le seguenti: con l'arresto da un anno a diciotto mesi o con l'ammenda da euro 4.000 a 40.000 euro.
6. 9. Marcora, Zanella.
Al comma 1, sostituire le parole: da euro 2.500 a euro 25.000 con le seguenti: da euro 5.000 a euro 50.000.
*6. 2. Cima, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Lion.
Al comma 1, sostituire le parole: da euro 2.500 a euro 25.000 con le seguenti: da euro 5.000 a euro 50.000.
*6. 7. Marcora, Rava, Borrelli, Preda, Sedioli.
Sopprimere il comma 2.
6. 10. La Malfa.
Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Chiunque non rispetti le disposizioni di cui all'articolo 8, è punito con l'arresto da uno a due anni, o con l'ammenda da euro 5.000 a euro 50.000.
6. 1. Vascon.
(Approvato)
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. All'attività di vigilanza e all'irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 1 e 2, provvedono i competenti organismi dello Stato, delle regioni e province autonome e degli enti locali sulla base di un piano di coordinamento, approvato dal Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con il Ministro della salute, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni, e le province autonome di Trento e Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, che assicuri l'effettuazione di un numero adeguato di ispezioni per ogni fase della filiera agroalimentare e forme di collaborazione fra le amministrazioni competenti.
2-ter. Gli ispettori designati dalle amministrazioni di appartenenza svolgono funzioni di polizia giudiziaria, nell'ambito delle loro attribuzioni, per l'accertamento delle violazioni e possono accedere alle aree interessate dalle coltivazioni, inclusi i luoghi di detenzione a qualsiasi titolo dei prodotti derivati, richiedendo i dati, le
informazioni e le documentazioni necessarie per l'espletamento delle proprie funzioni. Possono altresì effettuare prelievi di materiale da sottoporre ad analisi ed imporre tutte le misure necessarie ad evitare danni alle colture ed alle filiere agroalimentari, inclusi il sequestro cautelativo e la distruzione.
*6. 3. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. All'attività di vigilanza e all'irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 1 e 2, provvedono i competenti organismi dello Stato, delle regioni e province autonome e degli enti locali sulla base di un piano di coordinamento, approvato dal Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con il Ministro della salute, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni, e le province autonome di Trento e Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, che assicuri l'effettuazione di un numero adeguato di ispezioni per ogni fase della filiera agroalimentare e forme di collaborazione fra le amministrazioni competenti.
2-ter. Gli ispettori designati dalle amministrazioni di appartenenza svolgono funzioni di polizia giudiziaria, nell'ambito delle loro attribuzioni, per l'accertamento delle violazioni e possono accedere alle aree interessate dalle coltivazioni, inclusi i luoghi di detenzione a qualsiasi titolo dei prodotti derivati, richiedendo i dati, le informazioni e le documentazioni necessarie per l'espletamento delle proprie funzioni. Possono altresì effettuare prelievi di materiale da sottoporre ad analisi ed imporre tutte le misure necessarie ad evitare danni alle colture ed alle filiere agroalimentari, inclusi il sequestro cautelativo e la distruzione.
*6. 8. Marcora.
Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: tutela del territorio aggiungere le seguenti: , con il Ministro delle attività produttive.
Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, dopo le parole: tutela del territorio aggiungere le seguenti: uno dal Ministro delle attività produttive.
*7. 34. La Malfa.
Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: tutela del territorio aggiungere le seguenti: , con il Ministro delle attività produttive.
Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, dopo le parole: tutela del territorio aggiungere le seguenti: uno dal Ministro delle attività produttive.
*7. 37. Manzini.
Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: esperti qualificati nella materia, aggiungere le seguenti: accreditati attraverso pubblicazioni su riviste scientifiche internazionali di lavori sulle biotecnologie agroalimentari.
**7. 35. La Malfa.
Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: esperti qualificati nella materia, aggiungere le seguenti: accreditati attraverso pubblicazioni su riviste scientifiche internazionali di lavori sulle biotecnologie agroalimentari.
**7. 38. Sedioli.
Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: due nominati con le seguenti: tre nominati.
Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere le parole: , uno designato dal Comitato nazionale per la biosicurezza e le biotecnologie.
7. 2. Vascon.
Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: , uno designato dal Comitato nazionale per la biosicurezza e le biotecnologie.
*7. 3. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.
Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: , uno designato dal Comitato nazionale per la biosicurezza e le biotecnologie.
*7. 23. Marcora, Rava, Borrelli, Preda, Sedioli.
Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: citata Conferenza aggiungere le seguenti:, di cui almeno 3 nominati dalle Regioni o province autonome che dispongono di legislazione specifica per la protezione dell'agrobiodiversità e la salvaguardia delle risorse genetiche locali.
Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le sedute sono pubbliche così come i risultati dei lavori del comitato stesso.
**7. 30. Cima, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Lion.
Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: citata Conferenza aggiungere le seguenti:, di cui almeno 3 nominati dalle Regioni o province autonome che dispongono di legislazione specifica per la protezione dell'agrobiodiversità e la salvaguardia delle risorse genetiche locali.
Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le sedute sono pubbliche così come i risultati dei lavori del comitato stesso.
**7. 28. Marcora.
Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: due designati con le seguenti: uno designato.
Conseguentemente, al medesimo comma, medesimo periodo, sostituire le parole: e due dal Consiglio con le seguenti: e uno dal Consiglio.
7. 31. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.
Al comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: nonché tre membri designati dalle organizzazioni di categoria nazionali maggiormente rappresentative.
7. 33. La Malfa.
Al comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: nonché tre membri designati dalle organizzazioni professionali agricole.
7. 27. Marcora, Zanella.
Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: , in coerenza con la Raccomandazione della Commissione 2003/556/CE del 23 luglio 2003.
*7. 4. Cima, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Lion.
Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: , in coerenza con la Raccomandazione della Commissione 2003/556/CE del 23 luglio 2003.
*7. 22. Marcora.
Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , differenziandole tra produzioni destinate all'alimentazione umana ed animale e quelle destinate ad uso non alimentare.
7. 19. Rava, Borrelli, Preda, Sedioli, Rossiello, Franci.
Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: all'Autorità nazionale competente con le seguenti: al Ministero delle politiche agricole e forestali.
7. 36. La Malfa.
Al comma 4, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , fatte salve le disposizioni già previste dall'attuale normativa sementiera.
7. 5. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.
Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis. (Ricerca scientifica). - 1. Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze, promuovono la ricerca scientifica in materia di coesistenza fra le colture con l'obiettivo prioritario di mantenere le biodiversità dei sistemi agricoli e nel rispetto delle prescrizioni in materia di biosicurezza previste dal decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224.
2. È istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali un fondo denominato «Fondo per la ricerca scientifica in materia di coesistenza tra le colture». Il fondo di cui al presente comma è alimentato dai sottoelencati proventi:
a) risorse proprie che il Ministero delle politiche agricole e forestali e il Ministero della salute intendono destinare a tale scopo;
b) un contributo obbligatorio di euro 20 per ogni ettaro di coltura transgenica a carico dei soggetti promotori delle colture medesime.
3. Le risorse del fondo di cui al comma 2 sono assegnate per l'attuazione di programmi di ricerca, previo parere della Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ad istituti, enti ed università aventi competenza in materia ed appartenenti alla pubblica amministrazione.
7. 01. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Marcora.
Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis. (Ricerca scientifica). - 1. Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze, promuovono la ricerca scientifica in materia di coesistenza fra le colture con l'obiettivo prioritario di mantenere le biodiversità dei sistemi agricoli e nel rispetto delle prescrizioni in materia di biosicurezza previste dal decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224.
2. È istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali un fondo denominato «Fondo per la ricerca scientifica in materia di coesistenza tra le colture». Il fondo di cui al presente comma è alimentato dai sottoelencati proventi:
a) risorse proprie che il Ministero delle politiche agricole e forestali e il Ministero della salute intendono destinare a tale scopo;
b) un contributo obbligatorio di euro 10 per ogni ettaro di coltura transgenica a carico dei soggetti promotori delle colture medesime.
3. Le risorse del fondo di cui al comma 2 sono assegnate per l'attuazione di programmi di ricerca, previo parere della Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ad istituti, enti ed università
aventi competenza in materia ed appartenenti alla pubblica amministrazione.
7. 03. Marcora, Rava, Borrelli, Preda, Sedioli, Zanella.
Al comma 1, sostituire le parole: dei singoli con le seguenti: di tutti i.
*8. 1. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.
Al comma 1, sostituire le parole: dei singoli con le seguenti: di tutti i.
*8. 6. Marcora.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis. (Abrogazioni). - 1. Al decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 212, all'articolo 1, i commi 2, secondo periodo, 3, 4, 5, 6 e 7 sono abrogati.
2. Alla legge 25 novembre 1971, n. 1096, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 11, comma 8, il secondo, il terzo ed il quarto periodo sono abrogati;
b) all'articolo 19, i commi quattordicesimo, quindicesimo e sedicesimo sono abrogati.
8. 01. La Malfa.