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All'articolo 1:
al comma 1, dopo la parola: «sperimentazione» sono inserite le seguenti: «autorizzate ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali adottato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, in base all'articolo 8, comma 6, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224,» e dopo la parola: «economica,» sono inserite le seguenti: «il diritto di scelta dei consumatori e la qualità e la tipicità della produzione agroalimentare nazionale».
All'articolo 2:
dopo il comma 2, è inserito il seguente:
«2-bis. Nel rispetto del principio di cui al comma 1, l'introduzione di colture transgeniche avviene senza alcun pregiudizio per le attività agricole preesistenti e senza comportare per esse l'obbligo di modificare o adeguare le normali tecniche di coltivazione e allevamento. È fatta salva ogni disposizione concernente le aree protette»;
al comma 3, dopo la parola: «assicurare» sono inserite le seguenti: «agli agricoltori, agli operatori della filiera ed» e le parole: «transgenici e non transgenici» sono sostituite dalle seguenti: «convenzionali, biologici e transgenici».
All'articolo 3:
al comma 1, le parole: «transgeniche e non transgeniche,» sono sostituite dalle seguenti: «transgeniche, biologiche e convenzionali,» e dopo le parole: «di Trento e di Bolzano,» sono inserite le seguenti: «emanato previo parere delle competenti Commissioni parlamentari,».
All'articolo 4:
al comma 1, le parole: «con particolare riferimento alle buone pratiche agricole, le condizioni e le modalità per assicurare» sono sostituite dalle seguenti: «per realizzare»;
al comma 3, le parole: «imprenditori agricoli» sono sostituite dalle seguenti: «conduttori agricoli» e la parola: «dirette» è sostituita dalle seguenti: «previste dal piano di coesistenza di cui al comma 1»;
dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
«3-bis. Le regioni e le province autonome, al fine di prevedere un equo risarcimento per gli eventuali danni causati dalla inosservanza del piano di coesistenza, ferme restando le previsioni dell'articolo 5, comma 1, possono istituire un apposito fondo, il cui funzionamento è determinato con le modalità stabilite dall'articolo 7, comma 4».
All'articolo 5:
al comma 1, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dal seguente:
«Chiunque cagiona danni ad altri a causa della inosservanza delle misure prescritte
dal piano di coesistenza di cui all'articolo 4 è tenuto al risarcimento»;
al comma 2, le parole: «L'imprenditore» sono sostituite dalle seguenti: «Il conduttore».
All'articolo 7:
al comma 1, dopo la parola: «Comitato» è inserita la seguente: «consultivo»;
al comma 2, dopo le parole: «nella materia» sono inserite le seguenti: «e di documentata indipendenza da soggetti portatori di interessi nelle materie di cui al presente decreto,» e sono aggiunte, in fine, le parole: «, nonché due designati dalla Conferenza dei rettori delle università italiane e due dal Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA)»;
al comma 3, la parola: «predispone» è sostituita dalla seguente: «propone» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini della predisposizione delle linee guida il Comitato acquisisce i pareri dei rappresentanti delle organizzazioni appartenenti al Tavolo agroalimentare di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228»;
al comma 4, le parole: «ed all'individuazione delle tipologie di risarcimento dei danni» sono soppresse;
il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Agli esperti del Comitato non viene corrisposto alcun compenso in aggiunta al gettone di presenza previsto ai sensi della vigente normativa. Alla corresponsione del gettone di presenza, al funzionamento del Comitato e alle connesse attività, il Ministero delle politiche agricole e forestali provvede, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
All'articolo 8:
al comma 1, le parole: «destinate all'immissione sul mercato» sono sostituite dalle seguenti: «, ad eccezione di quelle autorizzate per fini di ricerca e di sperimentazione, ».
L'articolo 9 è sostituito dal seguente:
«Art. 9 - (Norma finanziaria). - 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».