Resoconto stenografico dell'Assemblea
Seduta n. 570 del 18/1/2005
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Si riprende la discussione di documenti in materia di insindacabilità (ore 16,20).

(Discussione - Doc. IV-quater, n. 101)

PRESIDENTE. Passiamo dunque alla discussione del seguente documento:
Relazione della Giunta per le autorizzazioni sull'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento civile nei confronti del deputato Cirielli (Doc. IV-quater, n. 101).
La Giunta propone di dichiarare che i fatti per i quali è in corso il procedimento concernono opinioni espresse dal deputato Cirielli nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.
Dichiaro aperta la discussione.
Ha facoltà di parlare l'onorevole Siniscalchi, presidente della Giunta per le autorizzazioni, in sostituzione del relatore, onorevole Ghedini.

VINCENZO SINISCALCHI, Presidente della Giunta per le autorizzazioni. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la Giunta riferisce su una richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità concernente il collega deputato Edmondo Cirielli, con riferimento ad un procedimento civile pendente nei suoi confronti presso il tribunale di Salerno, sezione distaccata di Cava de' Tirreni. Il procedimento trae origine da un atto di citazione per risarcimento danni del signor Giovanni Romano, sindaco di Mercato San Severino in provincia di Salerno.
Per come risulta dall'atto di citazione, l'onorevole Cirielli avrebbe inviato, in data 1o agosto 2002, una lettera al signor Romano, addebitandogli di aver «agito con intento persecutorio nei confronti di Grimaldi Giuseppe, iscritto di Alleanza nazionale, componente dell'esecutivo provinciale, causandogli gravi problemi lavorativi». Questa lettera sarebbe stata poi diffusa sulla stampa locale (sui quotidiani Roma-Salernitano e La Città). Tutto ciò sarebbe il frutto di una ricostruzione dei fatti strumentali e distorta, sostenuta da affermazioni diffuse in modo ingiustificato ed inammissibile.
La Giunta ha esaminato il caso nelle sedute del 14 e del 21 gennaio 2004, nel corso di quest'ultima ascoltando l'interessato. Nel corso dell'audizione è emerso che, a detta dell'onorevole Edmondo Cirielli, il signor Romano è il sindaco di Mercato San Severino in provincia di Salerno, eletto con Alleanza nazionale. Il Cirielli era stato interessato da un medico, il dottor Grimaldi, il quale lamentava che il Romano lo sottoponeva a vessazioni, quale per esempio l'ispezione nel suo laboratorio da parte dei vigili urbani anziché, come di consueto, delle autorità sanitarie. Egli aveva pertanto indirizzato al Romano la lettera nella quale manifestava il suo disappunto per un comportamento che gli appariva persecutorio nei confronti di un cittadino. Peraltro, egli non aveva intenzione di dare a tale lettera, inviata al numero di fax personale del sindaco, alcuna divulgazione. Poiché, invece, essa ha avuto una diffusione inaspettata, egli ha avuto la sensazione che le condizioni per essere prima querelato e poi citato in giudizio civile siano state predisposte ad arte.
Mercato San Severino non si trova nel suo collegio, bensì nella provincia di Salerno, nella quale, tuttavia, è sito anche il suo collegio. Il deputato Cirielli ha anche precisato che il Grimaldi ha cominciato a ricevere le attenzioni del sindaco Romano poco dopo avere reso nota la sua intenzione di candidarsi anch'egli a sindaco.
Successivamente ai fatti, l'onorevole Cirielli ha presentato su di essi un'interrogazione parlamentare (è allegata ai nostri atti).


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Orbene, è apparso ai membri della Giunta intervenuti sulla questione che l'intera vicenda sia di ben scarso momento politico e che essa si sarebbe verosimilmente potuta risolvere anche sul piano stragiudiziale. Un'eventuale difesa in giudizio avrebbe, in ogni caso, visto il deputato richiedente in una posizione assolutamente vantaggiosa, giacché ciò che gli si addebita rientra per certo nella normale dialettica politica che la giurisprudenza, sia di merito sia di legittimità, è propensa a riconoscere.
Una volta però che la Giunta è investita di una richiesta di deliberazione, ha il dovere di pronunciarsi.
L'articolo 3, comma 1, della legge n. 140 del 2003 stabilisce, com'è noto, che il parlamentare per ogni attività di ispezione, di divulgazione, di critica e di denunzia politica connessa alla funzione di parlamentare, espletata anche fuori del Parlamento, è insindacabile.
È sembrato agli intervenuti nel dibattito svoltosi in sede di Giunta che la lettera del 1o agosto 2002 inviata al sindaco di Mercato San Severino sia precisamente un atto di denuncia e critica politica, attraverso la quale il Cirielli intendeva evidenziare una serie di atti (asseritamente) vessatori del potere pubblico ai danni di un cittadino.
Da questo punto di vista, l'interrogazione parlamentare presentata, se non consente di affermare che della lettera sia stata data divulgazione (giacché posteriore rispetto al relativo invio al sindaco di Mercato San Severino), nondimeno testimonia di come il Cirielli abbia fatto della vicenda materia della sua battaglia politica sul territorio della provincia di Salerno, nella quale peraltro è sito il suo collegio.
Per questi motivi, la Giunta all'unanimità ha deliberato nel senso che i fatti per i quali è in corso il procedimento rientrano nell'ambito dell'applicazione dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

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