...
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. L'organico del Corpo militare della Croce Rossa italiana in servizio è desunto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 giugno 2004.
2-ter. Al personale del Corpo militare in servizio continuativo si applicano le norme sul trattamento giuridico, economico e previdenziale del servizio permanente effettivo dell'Esercito, in quanto applicabili.
2-quater. Nel regio decreto 10 febbraio 1936, n. 484, e successive modificazioni, le parole: «presidente del comitato centro di mobilitazione» e le parole: «presidenti dei comitati centri di mobilitazione» sono sostituite, ovunque ricorrano, rispettivamente, dalle seguenti: «comandante del centro di mobilitazione» e «comandanti dei centri di mobilitazione».
2. 1. Battaglia, Giacco, Labate, Zanella.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. L'organico del Corpo militare della Croce Rossa italiana in servizio è desunto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 giugno 2004.
* 2. 2. Giacco, Labate, Battaglia.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. L'organico del Corpo militare della Croce Rossa italiana in servizio è desunto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 giugno 2004.
* 2. 6. Mosella, Burtone.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Al personale del Corpo militare in servizio continuativo si applicano le norme sul trattamento giuridico, economico e previdenziale del servizio permanente effettivo dell'Esercito, in quanto applicabili.
** 2. 3. Labate, Battaglia, Giacco.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Al personale del Corpo militare in servizio continuativo si applicano le norme sul trattamento giuridico, economico e previdenziale del servizio permanente effettivo dell'Esercito, in quanto applicabili.
** 2. 7. Mosella, Burtone.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Nel regio decreto 10 febbraio 1936, n. 484, e successive modificazioni, le parole: «presidente del comitato centro di mobilitazione» e le parole: «presidenti dei comitati centri di mobilitazione» sono sostituite, ovunque ricorrano, rispettivamente, dalle seguenti: «comandante del centro di mobilitazione» e «comandanti dei centri di mobilitazione».
* 2. 4. Battaglia, Giacco, Labate, Zanella.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Nel regio decreto 10 febbraio 1936, n. 484, e successive modificazioni, le parole: «presidente del comitato centro di mobilitazione» e le parole: «presidenti dei comitati centri di mobilitazione» sono sostituite, ovunque ricorrano, rispettivamente, dalle seguenti: «comandante del centro di mobilitazione» e «comandanti dei centri di mobilitazione».
* 2. 8. Mosella, Burtone.