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D)
fermando per la prima tratta le risorse recate dalla legge n. 211 del 1992 (pari a 90,610 milioni di euro);
stato trasmesso ai ministeri delle infrastrutture e dei trasporti (segreteria tecnica del Ministro), per i beni e le attività culturali, dell'ambiente e della tutela del territorio e delle attività produttive e alla regione Emilia Romagna;
metropolitana automatica leggera (progetto Mab), ammesso ai finanziamenti, sia della legge n. 211 del 1992, sia della cosiddetta «legge obiettivo»;
seguito della pronuncia n. 303 del 2003 della stessa Corte relativa alla cosiddetta «legge obiettivo»;
veicolare e pedonale, ma anche necessariamente un'alquanto inferiore velocità commerciale;
ai sensi della legge n. 211 del 1992, il comune di Bologna ha presentato al ministero delle infrastrutture e dei trasporti il progetto definitivo della linea 1, approvato con delibera di giunta del 28 novembre 2000, progr. n. 1323/2000, esecutiva in pari data; la prima tratta funzionale della linea 1 è stata ammessa a finanziamento del Cipe, con delibera n. 76 del 3 maggio 2001, con lo stanziamento di un finanziamento ministeriale pari a 90,610 milioni di euro;
il progetto definitivo della prima tratta funzionale è stato rimodulato sulla base delle prescrizioni del Cipe, di cui alla delibera 3 maggio 2001, ottenendo la conferma del precedente finanziamento con delibera Cipe del 14 febbraio 2002;
con delibera n. 121 del 21 dicembre 2001, il Cipe, in attuazione della legge n. 443 del 2001, ha provveduto ad inserire l'intera rete Mab (linea 1 e linea 2) nel primo programma delle infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale e ha, altresì, previsto il finanziamento statale dell'intera opera, proposta all'approvazione sotto forma di progetto preliminare e da realizzarsi secondo la nuova disciplina prevista dal decreto legislativo n. 190 del 2002, con particolare riferimento alla figura del general contractor, di cui all'articolo 9 del citato decreto legislativo;
pertanto, con delibera di giunta immediatamente esecutiva del 9 dicembre 2002, progr. n. 460/02, il comune di Bologna ha approvato il progetto preliminare della infrastruttura;
tale progetto è stato redatto ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 190 del 2002, corredato dello studio di impatto ambientale, presentato al ministero delle infrastrutture e trasporti il 15 dicembre 2002, ex articolo 3 del decreto legislativo n. 190 del 2002, e della localizzazione urbanistica;
con delibera n. 67, in data 1o agosto 2003, il Cipe, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 190 del 2002, ha approvato, con le prescrizioni proposte dal ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il progetto preliminare della linea 1 della metropolitana leggera automatica di Bologna (Staveco-Stazione-FS-Fiera Michelino) ed opere connesse;
specificatamente le prescrizioni, cui è condizionata l'approvazione del progetto preliminare e a cui il comune dovrà attenersi nello sviluppo del progetto definitivo, concernono:
a) l'introduzione di strumenti di contenimento all'accessibilità di mezzi privati, in relazione alla funzionalità dei parcheggi di Staveco e Michelino;
b) il reinserimento delle stazioni di Regione-S. Donato e Liberazione, il cui costo viene previsto a carico del comune e stimato in 38,712 milioni di euro (al rustico delle sole opere civili);
c) l'integrale rispetto delle prescrizioni dello studio di impatto ambientale;
quanto all'assegnazione del contributo (punto 2), con la suddetta delibera il Cipe ha rideterminato il costo dell'intervento della linea 1 della metropolitana in 443,866 milioni di euro ed ha assegnato un contributo, in termini di volume ed investimenti, di 216,171 milioni di euro, con
con nota prot. uff. u.i.i. n. 273 del 19 settembre 2003, il comune di Bologna ha trasmesso al ministero delle infrastrutture e dei trasporti il progetto preliminare della metropolitana automatica di Bologna della linea 1, rimodulato secondo le indicazioni fornite con la delibera del Cipe n. 67 del 1o agosto 2003;
in data 8 ottobre 2003, il progetto preliminare della linea 1, conforme alla citata delibera Cipe, ha ottenuto l'approvazione in linea tecnica da parte della commissione interministeriale prevista dalla legge n. 211 del 1992;
in data 27 ottobre 2003, con delibera pg. n. 183897/2003, esecutiva in pari data, la giunta del comune di Bologna ha approvato il progetto preliminare della linea 1 della metropolitana leggera automatica di Bologna (Mab), reso conforme alle prescrizioni della delibera Cipe 1o agosto 2003, corredato dello studio di impatto ambientale;
nel novembre 2003 il progetto definitivo della linea 1, primo lotto, reso conforme alle prescrizioni della delibera Cipe del 1o agosto 2003, è stato trasmesso al ministero delle infrastrutture e dei trasporti (ex tif 5);
con successiva delibera p.g. n. 184302/2003, n. o.d.g. 271/2003, il consiglio comunale ha approvato il piano economico finanziario, come previsto dall'articolo 201 del decreto legislativo n. 267 del 2000;
in data 19 dicembre 2003 il ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la regione Emilia Romagna hanno sottoscritto l'intesa generale quadro, in cui, ferme restando le dotazioni finanziarie specifiche approvate con delibera Cipe del 1o agosto 2003, le parti, con il coinvolgimento del comune di Bologna e degli enti locali interessati, si sono impegnate a superare le divergenze verificatesi per la realizzazione della metropolitana di Bologna;
in data 25 marzo 2004 il progetto definitivo della linea 1, primo lotto, reso conforme alle prescrizioni della delibera Cipe del 1o agosto 2003, ha ottenuto l'approvazione in linea tecnica da parte della commissione interministeriale prevista dalla legge n. 211 del 1992;
la Corte costituzionale, con sentenza n. 233 del 16 luglio 2004, in accoglimento del ricorso per conflitto di attribuzione avanzato dalla regione Emilia Romagna, ha annullato la deliberazione Cipe n. 67 del 1o agosto 2003;
in data 12 ottobre 2004, con delibera pg 209134/2004, la giunta ha approvato il progetto preliminare della prima tratta funzionale della linea 1 della metropolitana leggera (Metrotranvia) e il tracciato dell'intera linea 1, trasmesso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (ex tif 5) in data 15 ottobre 2004, e gli indirizzi per la definizione del tracciato della linea 1 della metropolitana leggera (Metrotranvia) sono stati poi approvati dal consiglio comunale in data 8 novembre 2004, con delibera 221543/2004;
in data 9 novembre 2004, la giunta ha approvato con delibera 231871/2004 il progetto definitivo della prima tratta funzionale della linea 1 ed il progetto preliminare dell'intera linea 1 della metropolitana leggera (Metrotranvia) di Bologna, in attuazione delle leggi n. 211 del 1992 e n. 443 del 2001 e per il conseguimento dei rispettivi finanziamenti ministeriali;
in data 10 novembre 2004 il progetto definitivo del primo lotto funzionale della metropolitana leggera (Metrotranvia) è stato trasmesso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (ex TIF 5), alla regione Emilia Romagna e all'Ustif di Bologna;
in data 10 novembre 2004 il progetto preliminare dell'intera linea 1 della metropolitana leggera (Metrotranvia), ai sensi del decreto legislativo n. 190 del 2002, è
in ottemperanza all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo n. 190 del 2002, il progetto preliminare dell'intera linea 1 della Metrotranvia è stato trasmesso, relativamente agli elaborati di loro competenza, alla soprintendenza per i beni architettonici ed il paesaggio (25 novembre 2004), alla soprintendenza per i beni archeologici (25 novembre 2004), ad Anas (il 26 novembre 2004), a Rfi (26 novembre 2004), ad Autostrade (29 novembre 2004), ad Hera (29 novembre 2004), Wind (29 novembre 2004), Enel (29 novembre 2004), Fastweb (29 novembre 2004), Albacom (30 novembre 2004), Achanto (30 novembre 2004), Telecom (2 dicembre 2004), autorità di bacino (2 dicembre 2004), servizio tecnico bacino Reno (7 dicembre 2004), Consorzio Reno Palata (7 dicembre 2004), Consorzio bonifica renana (7 dicembre 2004), Consorzio della Chiusa di Casalecchio e del canale di Reno (7 dicembre 2004), ai fini delle acquisizioni dei pareri degli enti gestori delle interferenze con il tracciato della Metrotranvia;
in data 23 novembre 2004 il pre-Cipe ha rinviato l'ammissione del progetto di Metrotranvia alla successiva seduta del Cipe, motivando tale scelta con la necessità di ulteriori approfondimenti;
in data 25 novembre 2004 la commissione interministeriale di cui alla legge n. 1042 del 1969, come integrata dall'articolo 5 della legge n. 211 del 1992, ha esaminato il progetto definitivo del primo lotto funzionale della Metrotranvia e ha ritenuto ammissibile in linea tecnico-economica il progetto stesso, subordinatamente all'ottemperanza di alcune prescrizioni;
in data 30 novembre 2004 il comune di Bologna ha trasmesso lo studio di impatto ambientale relativo all'intera linea 1 della Metrotranvia al ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in quanto soggetto competente ai sensi del decreto legislativo n. 190 del 2002; tale studio è stato, poi, trasmesso per conoscenza alla regione Emilia Romagna;
in data 3 dicembre 2004 il comune di Bologna, secondo le modalità previste dall'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 190 del 2002 e dall'articolo 14, comma 2, della legge regionale n. 9 del 1999, ha richiesto al bollettino ufficiale della regione Emilia Romagna di pubblicare l'avviso dell'avvenuto deposito del progetto preliminare dell'intera linea 1 della Metrotranvia e del relativo studio di impatto ambientale, ai fini dell'espletamento delle procedure di pubblicazione del progetto medesimo -:
se il Presidente del Consiglio dei ministri sia a conoscenza di quanto descritto in premessa e dell'esigenza di decidere rapidamente, affinché non siano perduti i finanziamenti disponibili, e se il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri interpellati abbiano già deciso di adottare iniziative tali da garantire che il Cipe decida il più rapidamente possibile e, comunque, in modo da garantire la concessione dei finanziamenti.
(2-01406)
«Grandi, Siniscalchi, Grignaffini, Panattoni, Zanotti, Grillini, Trupia, Tidei, Sasso, Preda, Olivieri, Sabattini, Fumagalli, Dameri, Buffo, Benvenuto, Vertone, Magnolfi, Vigni, Ruzzante, Chiti, Carboni, Oliverio, Kessler, Agostini, Bielli, Crisci, Martella, Mantini, Petrella, Vianello, Piglionica, Bettini, Bonito, Giulietti, Tedeschi, Sgobio».
(14 dicembre 2004)
il comune di Bologna, negli anni 2000-2003, ha elaborato un progetto di
in particolare, ai sensi della legge n. 211 del 1992, è stato concesso, con delibera Cipe, in data 3 maggio 2001, finanziamento statale pari a 90,610 milioni di euro, relativamente alla linea 1 - prima tratta Fiera-Stazione, poi confermati in sede di approvazione del progetto definitivo, dapprima in data 30 aprile 2002 e successivamente in data 1o agosto 2003, poi definitivamente validati in sede tecnica, con voto in data 25 marzo 2004 della commissione interministeriale 1221, di cui all'articolo 5 della legge n. 211 del 1992;
ai sensi cosiddetta «legge obiettivo» e del decreto legislativo n. 190 del 2002 è stato concesso con delibera Cipe 1o agosto 2003 finanziamento statale pari a 216 milioni di euro, relativamente alla linea 1 - seconda tratta;
il progetto preliminare complessivo della linea 1 era stato approvato dal Cipe con la citata delibera 1o agosto 2003, a seguito del procedimento istruttorio previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 190 del 2002, che, come noto, prevede che:
a) il progetto preliminare dell'opera indichi le caratteristiche prestazionali, le specifiche funzionali ed i limiti di spesa delle opere da realizzare, ivi comprese quelle necessarie per mitigare e compensare gli impatti;
b) quando l'opera è soggetta a valutazione di impatto ambientale sulla base della legislazione regionale, il progetto sia corredato da studio di impatto ambientale e reso pubblico secondo le procedure previste dalla legge regionale (legge regionale n. 9 del 1999, come avvenuto con il progetto Mab, con pubblicazione sul bollettino ufficiale della regione per consentire le osservazioni);
c) il progetto venga presentato al ministeri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e della tutela del territorio e per i beni e le attività culturali ed alla regione per acquisire le relative valutazioni;
d) tali valutazioni (da rendere entro 90 giorni dalla ricezione del progetto) siano acquisite dal ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che cura l'istruttoria e che deve nei successivi 60 giorni presentare la propria proposta al Cipe;
e) la valutazione di compatibilità ambientale sia resa dal ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, ai sensi degli articoli 17 e 18 dello stesso decreto legislativo n. 190 del 2002;
relativamente all'intero progetto della linea 1, il comune di Bologna aveva, quindi, acquisito tutte le valutazioni di competenza delle varie amministrazioni competenti per legge, necessarie alla presentazione del progetto al Cipe, tra cui anche lo studio preliminare di fattibilità ambientale dell'intera linea 1 pubblicato (anche sul bollettino ufficiale della regione Emilia Romagna) e depositato presso tutte le suddette amministrazioni per consentirne la conoscenza e la presentazione di osservazione da parte dei soggetti interessati; il tutto in conformità al disposto della legge regionale n. 9 del 1999 e all'articolo 3 del decreto legislativo n. 190 del 2002;
i preliminari studi ambientali riguardanti l'intera linea 1 - e quindi anche quelli relativi alla prima tratta Fiera/Stazione - erano stati oggetto della procedura prevista dal decreto legislativo n. 190 del 2002, in quanto il comune di Bologna aveva formalmente optato per l'esame unitario a fini della valutazione di impatto ambientale, secondo quanto previsto dallo stesso decreto; ed in conformità a tale disciplina si erano anche pronunciate la provincia di Bologna e la regione Emilia Romagna, a seguito degli adempimenti posti dalla legge regionale n. 9 del 1999 a carico del comune di Bologna (pubblicazione e deposito dello studio ambientale);
la delibera Cipe del 1o agosto 2003 è stata poi impugnata alla Corte costituzionale dalla regione Emilia Romagna, a
la Corte costituzionale, in accoglimento di tale ricorso, ha annullato la delibera Cipe di ammissione ai finanziamenti della cosiddetta «legge obiettivo», con sentenza n. 233 dell'8 luglio 2004;
relativamente al finanziamento della linea 1 - prima tratta Fiera/Stazione, già concesso ai sensi della legge n. 211 del 1992, la sua permanenza appare, allo stato, condizionata non solo dalla realizzazione di un progetto di metropolitana avente le stesse caratteristiche di linea, tecnologiche, funzionali e prestazionali di quello per il quale si è definitivamente concluso l'iter ai sensi della legge n. 211 del 1992, ma anche dal rispetto della scadenza del 31 dicembre 2004 entro la quale (ai sensi dell'articolo 32, comma 49-bis, della legge n. 326 del 2003) devono essere impegnate le risorse stanziate ai sensi della legge n. 211 del 1992 nel biennio precedente, trattandosi nel caso in esame di progetto approvato dal Cipe nell'anno 2003;
relativamente alla linea 1 - seconda tratta Stazione-Staveco, l'annullamento della delibera Cipe, ad opera della citata sentenza della Corte costituzionale del luglio 2004, ha conseguentemente annullato e reso indisponibile il relativo finanziamento;
nel corso delle procedure previste sia dalla cosiddetta «legge obiettivo» che dalla legge n. 211 del 1992 sulla metropolitana automatica leggera di Bologna, si è pronunciata positivamente l'apposita commissione interministeriale 1221 su istruttoria tecnica altrettanto positiva effettuata dalla direzione trasporti del ministero delle infrastrutture e dei trasporti (da ultimo in sede di valutazione del progetto definitivo della linea 1, prima tratta, del progetto Mab, preliminarmente alla valutazione positiva della commissione 1221 del 25 marzo 2004);
il comune di Bologna ha variato radicalmente il progetto Mab, redigendo un progetto denominato «metrotranvia» del tutto alternativo al progetto Mab per i seguenti aspetti:
a) Mab è un metro automatico leggero, mentre il nuovo progetto è definito come Metrotranvia (in realtà è un tram che in parte va in sotterraneo); in altri termini, è altra diversa tecnologia, con diverse caratteristiche e prestazioni funzionali e trasportistiche;
b) in particolare, mentre il progetto Mab era previsto totalmente in galleria profonda e, quindi, in sede propria, le tecnologie del sistema e materiale rotabile di caratteristiche metrotranviarie sono previste sia per un tracciato in galleria, con sede totalmente propria (nella tratta Fiera/Saffi), sia per il tracciato in superficie, con sede parzialmente propria, con tratti di uso promiscuo (nella tratta tra Saffi e Borgo Panigale);
c) il tracciato della linea 1 Mab prevedeva di collegare Fiera-Stazione-Piazza Maggiore e Staveco, mentre il tracciato della linea 1 della Metrotranvia presenta il seguente percorso Fiera-Liberazione-Matteotti-Stazione Centrale FS-Indipendenza-U. Bassi-Porta S. Felice-Ospedale Maggiore-Emilia Ponente-M.E.Lepido-Normandia con eventuale diramazione ospedale Maggiore/Prati di Caprara-Lazzaretto;
d) la rete Mab prevedeva una seconda linea per il collegamento tra Stazione-Lazzaretto-Aeroporto, mentre la rete della Metrotranvia non prevede il collegamento con l'aeroporto Marconi;
e) il tracciato della Metrotranvia si differenzia dal precedente, in quanto pur partendo da Fiera all'altezza di piazza Nettuno devia verso Borgo Panigale, uscendo in superficie a porta Saffi;
f) la velocità commerciale e la portata di passeggeri è assolutamente diversa e inferiore a quella precedente, in quanto si tratta di tecnologia inferiore (tranvia), ed uscendo in superficie presenta non solo evidenti problemi di interferenza con l'utenza
g) a differenza delle caratteristiche automatiche di Mab, il sistema Metrotram richiede l'utilizzo di 150 addetti per la guida;
h) sussistono evidenti maggiori impatti di cantierizzazione per la Metrotranvia rispetto alla rete Mab, in quanto, oltre alla parte in superficie, si rende necessario realizzare dopo Porta San Felice in direzione Saffi una rampa di risalita di circa 400 metri lineari;
i) la parte di tracciato comune è, quindi, Fiera-Stazione ed in parte quello verso sud fino a Piazza Nettuno (che, comunque, non rappresenta una «tratta funzionale», in quanto deve per forza proseguire verso Borgo Panigale per consentire alla «fresa» di uscire dal tunnel; per MAB questa sarebbe uscita a Staveco);
su tale nuovo progetto è stato a tutt'oggi assunto unicamente il parere della direzione generale dei sistemi di trasporto ad impianti fissi del ministero delle infrastrutture e dei trasporti, reso con atto prot. 1470(ex tif 5)211 BO del 9 novembre 2004, avente formalmente ad oggetto «Linea Staveco-Fiera (prima tratta funzionale Stazione FS-Fiera) - Nuova soluzione progettuale»;
secondo gli interpellanti, oltre alla evidentissima violazione delle norme della cosiddetta «legge obiettivo» e del decreto legislativo n. 190 del 2002, anche qualora si sia ritenuto e si ritenga pretestuosamente di sottoporre a valutazione del Cipe unicamente il progetto della prima tratta Fiera-Stazione, non sono state comunque rispettate le specifiche prescrizioni valevoli per l'erogazione dei finanziamenti della legge n. 211 del 1992, in quanto, a seguito dell'annullamento della deliberazione Cipe del 1o agosto 2003, è già stata superata la scadenza entro cui devono essere impegnate le relative risorse, ai sensi ed in conformità dell'articolo 32, comma 49-bis, della legge n. 326 del 2003 -:
se e come si sia ritenuto possibile da parte del ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in particolare della direzione generale dei sistemi di trasporto ad impianti fissi del ministero delle infrastrutture e dei trasporti, esprimere parere positivo sulla tratta Fiera-Stazione del nuovo progetto (metrotranvia) dopo averne accertato le profonde diversità rispetto ad un progetto (Mab), che si pretende assumere come simile, secondo gli interpellanti, solo al fine di sanare chiare lacune progettuali, trasportistiche, procedurali ed addirittura procedurali e di legittimità;
per quali ragioni il competente ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sia pure nel quadro dell'intesa Stato-Regione Emilia Romagna e nel rispetto delle indicazioni della Corte costituzionale, non abbia richiesto al comune di Bologna di apportare modifiche progettuali non comportanti una radicale revisione della rete Mab, ovvero di presentare una nuova proposta progettuale corredata da tutti gli elaborati ed atti necessari come per legge;
per quali ragioni non sia stato acquisito o valutato il parere espresso dalla regione Emilia Romagna nel gennaio 2001, relativamente alla linea 1/prima tratta Fiera-Stazione del progetto Mab, parere che esprimeva la chiara condizione di provvedere al collegamento con l'aeroporto Marconi e che, quindi, appare ora disatteso.
(2-01407)
«Raisi, Garagnani, Saglia, Airaghi, Meroi, Bocchino, Strano, Ascierto, Mazzocchi, Butti, Arrighi, Foti, Benedetti Valentini, Porcu, Landolfi, Onnis, Patarino, Polledri, Fatuzzo, Caruso, Emerenzio Barbieri, Villani Miglietta, Saia, Giulio Conti, Trantino, Taglialatela, Ghiglia, Gianni Mancuso, Delmastro Delle Vedove, Bornacin, Riccio, Paolone, Carrara, Cirielli, Maggi, Messa, Angela Napoli, Cannella».
(15 dicembre 2004)