Allegato A
Seduta n. 565 del 22/12/2004


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(A.C. 5467 - Sezione 6)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame è, in generale, volto a realizzare obiettivi ed ad attuare politiche specifiche rientranti nella materia della tutela ambientale, con particolare riferimento alla riduzione delle emissioni in atmosfera;
le disposizioni, contenute nel disegno di legge in titolo, trattano questioni connesse alla disciplina contenuta in ulteriori provvedimenti esaminati o tuttora in corso di esame da parte della Camera dei deputati;
in particolare, il disegno di legge di delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale (C. 1798-D), approvato definitivamente dal Parlamento il 24 novembre 2004 e non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale, ha previsto, all'articolo 1, comma 9, lettera g), punto 1), tra i principi e i criteri specifici per l'esercizio della delega, quello di riordinare la normativa in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera, mediante una revisione della disciplina per le emissioni di gas inquinanti in atmosfera, nel rispetto delle norme comunitarie, dando specifico risalto all'impatto del ciclo di vita dei prodotti sull'inquinamento atmosferico;
anche alla luce del contenuto del disegno di legge in esame, sarebbe auspicabile affrontare, tra l'altro, la questione della definizione delle materie prime secondarie ai fini dell'eventuale applicazione della disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 22 del 1997, anche alla luce della pronuncia della Corte di giustizia europea dell'11 novembre 2004, verificandone


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l'impatto su diversi settori produttivi, di regola sottoposti alla disciplina delle emissioni,

impegna il Governo:
a favorire il coordinamento tra il decreto-legge in esame e la restante disciplina in vigore o in fase di definizione, verificando la possibile adozione di un provvedimento, anche con carattere di urgenza, che, vista la rilevanza dello scambio di quote di emissioni in relazione al ciclo produttivo e al ciclo dei rifiuti, stabilisca che le materie prime secondarie (tra cui i rottami ferrosi), definite e individuate negli accordi di programma, non rientrano nella definizione di rifiuto e pertanto non sono rifiuti; di conseguenza tali materie non sono sottoposte alla normativa sui rifiuti ma esclusivamente agli adempimenti e agli obblighi previsti dagli accordi di programma stessi a meno che il detentore se ne disfi, abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsene;
a prevedere, nell'ambito dello stesso provvedimento, che i soggetti che trasportano o impiegano materie prime secondarie (tra cui i rottami ferrosi) non siano sottoposti alla normativa sui rifiuti a meno che i soggetti predetti se ne disfino, abbiano deciso o abbiano l'obbligo di disfarsene.
9/5467/1. Armani, Saglia, Coronella, Mereu, Stradella, Parolo.

La Camera,
premesso che:
non è dimostrabile con certezza che un aumento dei gas serra sia da addebitarsi ad attività antropiche;
a detta di numerosi autorevoli scienziati un aumento della CO2 in atmosfera che desse luogo a un certo global warming avrebbe benefici effetti sull'agricoltura;
il Protocollo di Kyoto penalizza il settore produttivo dei paesi che via hanno aderito, mentre non ha alcun potere coercitivo nei confronti di grandi paesi ad economia in forte espansione che non vi hanno aderito e che liberamente possono gestire le proprie emissioni in atmosfera;
le incombenze burocratiche previste dagli articoli 1 e 2 del decreto-legge in esame aggravano ancor di più i costi di gestione aziendale, pertanto i relativi tagli percentuali delle emissioni si tradurranno in un ulteriore decremento della produttività,

impegna il Governo

ove non ritenesse di prendere in considerazione l'ipotesi della rinuncia all'adesione al Protocollo di Kyoto, a voler riconsiderare - se proprio si vuol condurre una politica di riduzione dell'emissione in atmosfera - l'opzione per un ritorno alla produzione di energia mediante centrali termo-nucleari, che sono per ora le uniche forme reali di produzione energetica senza emissioni in atmosfera.
9/5467/2. Zama, Taborelli, Gazzara, Collavini, Viale.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame è volto a realizzare obiettivi e politiche di carattere ambientale, con particolare riferimento alla riduzione delle emissioni in atmosfera;
le disposizioni contenute nel disegno di legge in esame trattano questioni connesse alla disciplina contenuta in ulteriori provvedimenti esaminati o tuttora in corso di esame da parte della Camera dei deputati;
il provvedimento in esame prevede misure destinate ad incidere in modo determinante sulle attività svolte da numerosi settori produttivi, di rilievo essenziale per il Paese, tra i quali è ricompreso il comparto dei trasporti, di cui si dovrà certamente ripensare l'obiettivo di riduzione delle emissioni in atmosfera;


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il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, cosiddetta «legge orientamento», nella consapevolezza che l'impresa agricola è destinata a svolgere un ruolo di presidio e conservazione del territorio, dispone all'articolo 15 che le pubbliche amministrazioni possono promuovere la stipula di convenzioni con gli imprenditori agricoli per attività di salvaguardia, cura e mantenimento del territorio;
in modo conforme alla normativa vigente, tale collaborazione tra le pubbliche amministrazioni e gli imprenditori agricoli si realizza con lo svolgimento di attività agricole connesse alla fornitura di beni o servizi, con l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda, prevalentemente e normalmente impiegate nell'azienda;
le previsioni del nuovo codice della strada non sembrano rispecchiare adeguatamente il quadro normativo fin qui descritto, con specifico riferimento all'articolo 82, che prevede l'obbligo di impiegare per i lavori di manutenzione effettuati sulla rete stradale esclusivamente macchine operatrici omologate per tale uso e per la circolazione su strada, come indicato nella carta di circolazione;
a fronte di un consolidato orientamento del Ministro dei trasporti favorevole a consentire l'uso delle macchine agricole anche nei lavori di natura tipicamente industriale per lo svolgimento di particolari attività di tipo stagionale, l'autorità di controllo ritiene ad oggi impossibile, ai sensi degli articoli 57, comma 1, e 82, comma 2, del codice della strada, impiegare un trattore agricolo per un uso diverso da quello indicato nella sua carta di circolazione;
la soluzione di tali questioni non potrà non incidere anche sul livello di emissioni in atmosfera derivanti dai trasporti,

impegna il Governo:
a favorire il coordinamento con la disciplina in vigore o in fase di definizione, verificando la possibile adozione di un provvedimento, anche a carattere interpretativo, che, introducendo specifiche misure di coordinamento tra il codice della strada e gli articoli 14 e 15 del citato decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, consenta la piena attuazione delle convenzioni stipulate dalle pubbliche amministrazioni con le aziende agricole per i servizi di manutenzione del territorio, attraverso l'impiego esclusivo di mezzi normalmente e prevalentemente utilizzati nelle attività aziendali (quindi attrezzature agricole e non macchine operatrici) in quanto attività connesse all'attività agricola principale, nel rispetto degli obiettivi di riduzione dei gas serra;
a considerare a tal riguardo l'adozione di misure di carattere operativo finalizzate ad una piena e corretta informazione del personale preposto allo svolgimento delle attività di controllo sul territorio.
9/5467/3. Stradella, Crosetto, Osvaldo Napoli.

La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in esame interviene a rendere attuativo a livello nazionale un sistema per lo scambio delle emissioni di «gas serra» ai fini del miglioramento della qualità complessiva dell'ambiente, in linea con le previsioni del Protocollo di Kyoto;
le emissioni prodotte dagli impianti di riscaldamento sono responsabili, in percentuale variabile, dell'aumento delle concentrazioni nell'aria dei diversi componenti dell'inquinamento atmosferico;
i paesi dell'Unione europea hanno accolto la direttiva CE 92/42 che stabilisce i rendimenti minimi dei generatori di calore a pieno carico ed a carico ridotto;
detta direttiva è stata recepita in Italia attraverso la legge n. 10 del 1991 - che tra l'altro dispone che la progettazione di nuovi edifici debba prevedere la realizzazione


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di ogni impianto, opera ed installazione utili alla conservazione, al risparmio e all'uso razionale dell'energia - e con i successivi decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 1993 e decreto del Presidente della Repubblica n. 559 del 1999;
le attuali prescrizioni minime di rendimento contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 1993 rispecchiano la tecnologia disponibile nei primi anni '90, oggi riscontrabile negli apparecchi standard di basso rendimento e con livelli medio/alto di emissioni;
il recepimento della direttiva 2002/91/CE comporta l'adozione di nuovi provvedimenti quali la definizione di un valore di riferimento per la valutazione del fabbisogno energetico degli edifici, i criteri per la valutazione degli impianti e i criteri per la sostituzione dei generatori di calore;
i valori e, in qualche caso i metodi, per la definizione dei rendimenti di emissione, di regolazione, di distribuzione e di produzione che definiscono il rendimento medio stagionale dei generatori di calore contenuti nel decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 1993 e successive modifiche e integrazioni, non possono essere ragionevolmente assunti per tali scopi perché ormai superati;
la direttiva 2002/91/CE offre grandi opportunità, ma che introduce nuovi e diversi adempimenti senza prima modificare quelli contenuti nel decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 1993 sarebbe fonte di confusione e di ulteriori inefficienze;
la necessità di ottemperare a vincoli e impegni internazionali nel campo della riduzione delle emissioni unitamente a quella del raggiungimento di efficienza negli usi finali dell'energia, hanno portato nel tempo sia progettisti sia costruttori di apparecchi da riscaldamento a ideare e proporre processi tecnologici progressivamente meno inquinanti;
insieme agli apparecchi tradizionali di contenuto tecnologico più semplice, economicamente più vantaggiosi al momento dell'acquisto ma con significativi livelli di emissioni, il mercato offre attualmente altri di nuova generazione, tecnologicamente più complessi e relativamente costosi all'atto dell'acquisto ma più remunerativi in termine di costi di gestione e con emissioni sensibilmente contenute;
per assicurare il raggiungimento degli obiettivi del Protocollo di Kyoto sulla riduzione delle emissioni inquinanti, si ritiene urgente promuovere e attuare a breve e medio termine azioni tendenti all'efficienza energetica sia degli edifici sia degli apparecchi di uso finale;
il forte interesse emerso attorno alla certificazione energetica e il mancato aggiornamento del decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 1993 stimolano la formulazione di proposte riguardanti l'introduzione di limiti nuovi e diversi;
la situazione legislativa italiana in merito ai consumi energetici per riscaldamento e relative emissioni nocive richiede aggiornamenti ai nuovi livelli tecnologici, razionalizzazioni e semplificazioni per il superamento di modelli inefficienti;

impegna il Governo

ad adottare le opportune misure per la promozione delle cosiddette «caldaie di terza generazione», che prevedano l'impiego delle tecnologie meno inquinanti disponibili nel mercato.
9/5467/4. Parolo.