Allegato A
Seduta n. 565 del 22/12/2004


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(A.C. 5467 - Sezione 5)

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.
(Autorizzazione ad emettere gas serra).

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: per ciascun impianto o parte di esso che emette gas ad effetto serra.
1. 1. Vigni, Realacci, Lion, Bandoli, Vianello, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Bellini, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Pappaterra, Boato.

Al comma 2, sostituire le parole da: trenta giorni prima della data di entrata in esercizio fino alla fine del comma, con le seguenti: sessanta giorni prima della data di entrata in esercizio dell'impianto stesso o, nel caso di impianti termoelettrici ricompresi negli impianti di combustione con potenza calorifica di combustione superiore a 20 MW di cui all'allegato I della direttiva 2003/87/CE, almeno sessanta giorni prima della data di primo parallelo dell'impianto.
1. 2. Lion, Vigni, Realacci, Bandoli, Vianello, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Bellini, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Pappaterra.


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Al comma 2, sostituire le parole: almeno trenta giorni prima della data di primo parallelo dell'impianto con le seguenti: entro sessanta giorni prima della data di primo parallelo dell'impianto.
1. 3. Realacci, Lion, Vigni, Bandoli, Vianello, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Bellini, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Pappaterra.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Non possono emettere gas ad effetto serra gli impianti per i quali la domanda di autorizzazione sia stata presentata oltre i termini prescritti, nonché gli impianti per i quali non sia stata accertata l'attuazione, da parte del gestore, delle misure idonee al controllo delle emissioni.
1. 4. Vigni, Lion, Realacci, Bandoli, Vianello, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Bellini, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Pappaterra.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. È vietata l'emissione di gas serra per tutti gli impianti per i quali non sia stata presentata domanda di autorizzazione nei termini previsti dai commi 1 e 2, nonché per gli impianti nei quali non siano state attuate misure congrue al controllo delle emissioni di gas ad effetto serra.
1. 12. Vendola.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Il gestore informa l'autorità competente in merito a eventuali modifiche che intenda apportare alla natura o al funzionamento dell'impianto, ovvero a suoi ampliamenti, che possano richiedere l'aggiornamento dell'autorizzazione ad emettere gas a effetto serra. L'autorità competente, ove lo ritenga necessario, procede a detto aggiornamento. Qualora muti l'identità del gestore dell'impianto, l'autorità competente aggiorna l'autorizzazione per inserirvi il nome e l'indirizzo del nuovo gestore.
1. 5. Lion, Vigni, Realacci, Bandoli, Vianello, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Bellini, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Pappaterra.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministero con le seguenti: Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministro.

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministero con le seguenti: Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministro.
1. 13. Stradella.
(Approvato)

Al comma 4, dopo le parole: è rilasciata aggiungere le seguenti: , previa effettuazione di controlli sulla conformità dell'impianto e verifica delle misure adottate dal gestore per il controllo emissioni,

Conseguentemente:
al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in euro 10 milioni, si provvede ai sensi del comma 4-bis;
aggiungere, in fine, il seguente comma:
4-bis. L'articolo 13 e l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
1. 6. Realacci, Lion, Vigni, Bandoli, Vianello, Abbondanzieri, Chianale, Dameri,


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Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Bellini, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Pappaterra.

Al comma 4, dopo le parole: è rilasciata aggiungere le seguenti: , sentite le regioni,
1. 7. Lion, Vigni, Realacci, Bandoli, Vianello, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Bellini, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Pappaterra.

Al comma 4, sostituire la parola: mediante con le seguenti: esclusivamente in seguito all'accertamento della conformità dell'impianto alla normativa nazionale e comunitaria nonché alla verifica delle misure attuate per il controllo delle emissioni di gas ad effetto serra, mediante apposito.
1. 14. Vendola.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
4-bis. Il decreto di cui al comma 3, deve altresì prevedere sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, ed in particolare esso deve prevedere:

a)
che il gestore che, entro il 30 aprile di ogni anno, non restituisce un numero di quote di emissioni sufficiente a coprire le emissioni rilasciate durante l'anno precedente sia obbligato a pagare un'ammenda per le emissioni in eccesso. Per ciascuna tonnellata di biossido di carbonio equivalente emessa da un impianto il cui gestore non ha restituito le quote di emissione, l'ammenda per le emissioni in eccesso non può essere inferiore a 500 euro;
b) che il pagamento dell'ammenda per le emissioni in eccesso non dispensa il gestore dall'obbligo di restituire un numero di quote di emissioni corrispondente a tali emissioni in eccesso all'atto della restituzione.
1. 9. Vigni, Lion, Realacci, Bandoli, Vianello, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Bellini, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Pappaterra, Boato.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
4-bis. L'autorizzazione di cui al presente articolo può essere sospesa o revocata con provvedimento motivato in caso di violazione delle normativa nazionale o comunitaria in materia di emissioni di gas ad effetto serra.
1. 8. Pappaterra, Lion, Vigni, Realacci, Bandoli, Vianello, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Bellini, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
4-bis. L'autorizzazione di cui al presente articolo è revocata qualora sia riscontrata la violazione della normativa nazionale o comunitaria in materia di abbattimento delle emissioni di gas ad effetto serra.
1. 15. Vendola.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
4-bis. L'autorizzazione è rilasciata dall'autorità nazionale competente, d'intesa con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
1. 16. Detomas, Zeller, Brugger, Widmann, Collè.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - 1. Il rilascio della autorizzazione alla emissione di gas serra da un impianto o da parte di esso è condizionato alla verifica, da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, del fatto che il gestore abbia attuato tutte le misure che gli consentano di controllare e comunicare le emissioni stesse.


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All'onere derivante dalla presente disposizione, valutato in euro 10 milioni, si provvede ai sensi del comma 2.
2. L'articolo 13 e l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
1. 01. Realacci, Lion, Vigni, Bandoli, Vianello, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Bellini, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Pappaterra.

ART. 2.
(Raccolta delle informazioni per l'assegnazione delle quote di emissioni di cui all'articolo 11, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE).

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. La comunicazione di dati incompleti o non veridici determina la revoca delle quote assegnate nonché il divieto di emettere gas serra dal relativo impianto o parte di esso.
2. 1. Vigni, Lion, Realacci, Bandoli, Vianello, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Bellini, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Pappaterra.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. L'autorità competente può richiedere, una sola volta, l'integrazione delle informazioni trasmesse con tutti gli elementi ritenuti necessari ovvero con specificazioni ulteriori ai fini dell'assegnazione delle quote di emissione, che devono essere forniti dal gestore entro quindici giorni, ai fini dell'assegnazione delle quote.
2. 2. Lion, Vigni, Realacci, Bandoli, Vianello, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Bellini, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Pappaterra.

ART. 2-bis.
(Sanzioni).

Sostituirlo con il seguente:
Art. 2-bis. (Sanzioni). - 1. Il gestore che omette di presentare la domanda di autorizzazione di cui all'articolo 1 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 40 euro per ciascuna tonnellata di biossido di carbonio equivalente emessa in assenza di autorizzazione.
2. Il gestore che fornisce informazioni false relativamente a quanto richiesto dall'articolo 5 della direttiva 2003/87/CE, salvo che il fatto costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 40 euro per ciascuna tonnellata di biossido di carbonio equivalente emessa in eccesso alle quantità cui avrebbe avuto diritto in caso di dichiarazione veritiera.
3. Il gestore che omette di comunicare all'autorità nazionale competente le informazioni di cui all'articolo 2 o fornisce informazioni false, salvo che il fatto costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 10 euro per ogni tonnellata di biossido di carbonio equivalente emessa in difformità alle prescrizioni del presente decreto.
4. In tutti i casi previsti dal presente articolo è ordinata la chiusura dell'impianto fino al regolare adempimento degli obblighi previsti dal presente decreto.
5. Le sanzioni di cui al presente articolo sono irrogate dal prefetto della provincia nel cui territorio è stata commessa la violazione. Avverso il provvedimento che dispone le sanzioni amministrative pecuniarie è esperibile il giudizio di opposizione previsto dalla normativa vigente.
6. Le sanzioni previste nel presente articolo si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, qualora, a tale data, continui a sussistere la violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3.


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7. Le sanzioni previste nel presente articolo si applicano fino alla data di entrata in vigore della legge di recepimento della direttiva 2003/87/CE.
2-bis. 50. La Commissione.
(Approvato)

Sostituirlo con il seguente:
Art. 2-bis. (Sanzioni). - 1. Il gestore che omette di presentare la domanda di autorizzazione di cui all'articolo 1, è punito con la sanzione prevista dall'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334.
2. Il gestore che fornisce informazioni false o incomplete relativamente a quanto richiesto dall'articolo 5 della direttiva 2003/87/CE, salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto fino a sei mesi.
3. Il gestore che omette di comunicare all'autorità nazionale competente le informazioni di cui all'articolo 2 o fornisce informazioni false o incomplete, salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la sanzione prevista dall'articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334.
4. In tutti i casi previsti dal presente articolo è ordinata la chiusura dell'impianto fino al regolare adempimento degli obblighi previsti dal presente decreto.
5. Le sanzioni previste dal presente articolo si applicano fino alla data di entrata in vigore della legge di recepimento della direttiva 2003/87/CE.
2-bis. 1. Realacci, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Lion.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , nonché in caso di invio di informazioni incomplete o non veritiere fornite per le autorizzazioni di cui ai precedenti articoli.
2-bis. 12. Vendola.

Dopo l'articolo 2-bis, aggiungere il seguente:
Art. 2-ter. Le specifiche previste dai decreti ministeriali di cui agli articoli 1 e 2 disciplinano anche l'eventuale aggiornamento dell'autorizzazione in caso di modifica degli impianti, ai sensi dell'articolo 7 della direttiva 2003/87/CE.
2-bis. 01. Realacci, Lion, Vigni, Bandoli, Vianello, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Bellini, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Pappaterra.

ART. 3.
(Disposizioni transitorie e finali).

Al comma 1, sostituire le parole da: Fino al recepimento fino a: svolge con le seguenti: Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio - Direzione per la ricerca ambientale e lo sviluppo e il Ministero delle attività produttive - Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie svolgono.
3. 1. Mereu.

Al comma 1, dopo le parole: autorità nazionale competente aggiungere le seguenti: e provvede all'istituzione e conservazione dei registri di cui all'articolo 19 della direttiva 2003/87/CE.
3. 2. Realacci, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Lion.

Al comma 1, dopo le parole: avvalendosi a tale fine, aggiungere le seguenti: anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 14, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE,
3. 3. Realacci, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Lion.


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Al comma 1, sostituire le parole: a carico del bilancio dello Stato con le seguenti: per la finanza pubblica.
3. 20 (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis del Regolamento).
(Approvato)

Sopprimere il comma 2.
3. 4. Lion, Vigni, Realacci, Bandoli, Vianello, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Bellini, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Pappaterra.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Entro il 31 marzo 2005, sulla base delle informazioni di cui all'articolo 2 e delle modifiche ed integrazioni eventualmente richieste dalla Commissione europea, è aggiornato il Piano nazionale di assegnazione delle quote di emissioni per il periodo 2005-2007 predisposto, ai sensi dell'articolo 9 della direttiva 2003/87/CE, dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e dal Ministero delle attività produttive, e inviato alla Commissione europea in data 15 luglio 2004, anche al fine di assicurarne la compatibilità con gli obiettivi di abbattimento delle emissioni di gas ad effetto serra assegnati all'Italia. Sono conseguentemente riaperti, per ulteriori trenta giorni, i termini per la formulazione di osservazioni da parte del pubblico in relazione al Piano medesimo.
3. 5. Vigni, Lion, Realacci, Bandoli, Vianello, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Bellini, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Pappaterra.

Al comma 2, sostituire le parole: fatte salve le modifiche e le con le seguenti: tenuto conto degli eventuali aggiustamenti a seguito della raccolta di informazioni di cui all'articolo 2 e delle modifiche e.
3. 6. Mereu.

Al comma 2, dopo le parole: le modifiche e le integrazioni aggiungere le seguenti: per l'adeguamento ai criteri elencati dall'allegato III alla direttiva 2003/87/CE, in particolare quelli di cui ai numeri 8, 9 e 10, e.
3. 7. Realacci, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Lion.

Al comma 2, dopo le parole: le modifiche e le integrazioni aggiungere le seguenti: richieste dalle regioni e dalle province autonome o.
3. 13. Detomas, Zeller, Brugger, Widmann, Collè.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , nonché le eventuali modifiche e integrazioni concordate in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
3. 12. Vigni, Realacci.
(Approvato)

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le eventuali modifiche al piano sono messe a disposizione del pubblico, al fine di consentire la formulazione di osservazioni in merito, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
3. 8. Pappaterra, Lion, Vigni, Realacci, Bandoli, Vianello, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Bellini, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2-bis. Il piano di cui al comma 2 è in ogni caso aggiornato entro il 30 giugno 2006 al fine di:

a)
integrarlo con i dati e le informazioni di cui all'articolo 2, nonché con gli


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esiti dei relativi controlli e delle verifiche condotte secondo le linee guida comunitarie;

b)
finalizzare le misure in esso comprese alla stabilizzazione e riduzione delle concentrazioni aggregate di gas ad effetto serra, a un livello che prevenga qualsiasi pericolosa interferenza antropica sul sistema climatico, nel rispetto degli obiettivi della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e del Protocollo di Kyoto e delle relative norme di recepimento e attuazione;

c)
promuovere ulteriormente l'utilizzo, da parte delle categorie di impianti di cui all'allegato I della direttiva 2003/87/CE, di tecnologie a più basse emissioni di gas-serra;

d)
promuovere, per gli impianti di produzione di energia elettrica, la diffusione di tecnologie efficienti e dell'uso delle fonti energetiche rinnovabili, secondo quanto previsto dalle direttive comunitarie in materia.
3. 10. Lion, Vigni, Realacci, Bandoli, Vianello, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Bellini, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Pappaterra, Boato.

Subemendamento all'emendamento 3. 50. della Commissione.

All'emendamento 3. 50 della Commissione, sostituire le parole da: di indirizzare fino alla fine del comma, con le seguenti: della stabilizzazione e riduzione delle concentrazioni aggregate di gas ad effetto serra. Il piano aggiornato ai sensi del presente comma e del comma 2, da cui non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario.
0. 3. 50. 1. Armani.
(Approvato)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2-bis. Il piano di cui al comma 2 è in ogni caso aggiornato, a seguito della raccolta di informazioni di cui all'articolo 2 e comunque non oltre il 30 giugno 2005, anche al fine di indirizzare le misure in esso comprese alla stabilizzazione e riduzione delle concentrazioni aggregate di gas ad effetto serra.
3. 50. La Commissione.
(Approvato)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2-bis. Il Governo inserisce annualmente nel Documento di programmazione economico-finanziaria un aggiornamento, predisposto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sentiti gli altri Ministri interessati, sullo stato di attuazione degli impegni per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, in coerenza con gli obblighi derivanti dall'attuazione del Protocollo di Kyoto, e sui relativi indirizzi, indicando in particolare le proposte di modifica e di integrazione del Piano nazionale di assegnazione delle quote di emissione che si rendano necessarie.
3. 9. Realacci, Vigni, Vianello, Abbondanzieri, Boato.
(Approvato)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2-bis. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, con decreto da emanare entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, disciplina le modalità per consentire la presentazione, al piano nazionale di assegnazione delle quote di emissioni, delle osservazioni di cui al numero 9 dell'allegato III della direttiva 2003/87/CE, e le modalità con le quali si tiene conto delle osservazioni medesime.
3. 11. Realacci, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli,


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Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Lion.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3.1 - 1. I decreti di cui agli articoli 1 e 2 disciplinano anche le necessarie verifiche sulle emissioni autorizzate e le quote assegnate, in base a quanto disposto dall'allegato V della direttiva 2003/87/CE.
2. In particolare la verifica assicura una analisi strategica di tutte le attività svolte presso l'impianto. Essa deve avvenire nella sede dell'impianto anche attraverso controlli a campione finalizzati a determinare l'affidabilità dei dati e delle informazioni trasmesse con riferimento a ciascuna fonte che contribuisce alle emissioni complessive dell'impianto. La verifica deve riguardare tutti i metodi di limitazione dei rischi applicati dal gestore.
3. L'incaricato della verifica deve essere un soggetto pubblico specializzato e comunque indipendente rispetto al gestore dell'impianto.
4. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in euro 20 milioni per l'anno 2005, si provvede ai sensi del comma 5.
5. L'articolo 13 e l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
3. 01. Vigni, Lion, Realacci, Bandoli, Vianello, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Bellini, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Pappaterra.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3.1. - 1. L'autorità competente assicura, sulla base delle linee guida comunitarie, lo svolgimento di controlli e verifiche sugli impianti oggetto della richiesta di autorizzazione, sulle conformità dei livelli di emissione autorizzati nonché sulla veridicità e completezza delle informazioni trasmesse ai sensi dell'articolo 2, disponendo la sospensione delle autorizzazioni o la revoca delle stesse in caso di violazione delle disposizioni di cui al presente decreto e della normativa nazionale e comunitaria in materia di emissioni in atmosfera. All'onere derivante dalla presente disposizione, valutato in euro 10 milioni per l'anno 2005, si provvede ai sensi del comma 2.
2. L'articolo 13 e l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
3. 02. Realacci, Lion, Vigni, Bandoli, Vianello, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Bellini, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Pappaterra.

ART. 3-bis.
(Accesso alle informazioni relative all'assegnazione delle quote e ai livelli delle emissioni).

Sopprimerlo.
3-bis. 20 (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis del Regolamento).
(Approvato)

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: alle informazioni relative aggiungere le seguenti: alle attività di progetto alle quali gli Stati membri partecipano o per le quali autorizzano la partecipazione di enti pubblici o privati, nonché.
3-bis. 1. Realacci, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Lion.


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Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: ai livelli delle emissioni aggiungere le seguenti: anche garantendo l'accesso ai registri di cui all'articolo 19 della direttiva 2003/87/CE, istituiti e conservati dall'autorità nazionale competente,
3-bis. 2. Realacci, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Lion.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: fatti salvi i limiti previsti con le seguenti: secondo quanto previsto.
3-bis. 3. Realacci, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Lion.

Al comma 1 ,secondo periodo, sostituire le parole da: 2 milioni fino alla fine del comma con le seguenti: 10 milioni per l'anno 2005, si provvede ai sensi del comma 2.
2. L'articolo 13 e l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
3-bis. 5. Lion, Vigni, Realacci, Bandoli, Vianello, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Bellini, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Pappaterra.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: apposite tariffe aggiungere le seguenti: , ai sensi dell'articolo 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241,
3-bis. 4. Realacci, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Lion.