Allegato A
Seduta n. 565 del 22/12/2004


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(A.C. 5467 - Sezione 4)

MODIFICAZIONI APPORTATE DAL SENATO

All'articolo 1, al comma 1, dopo le parole: «direttiva 2003/87/CE» sono inserite le seguenti: «del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003».

All'articolo 2:
alla rubrica la parola: «comma» è sostituita dalla seguente: «paragrafo»; al comma 1, al primo periodo, dopo le parole: «dichiarazione resa ai sensi del» sono inserite le seguenti: «testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al».

Dopo l'articolo 2, è inserito il seguente:
«Art. 2-bis. - (Sanzioni). - 1. I decreti ministeriali di cui all'articolo 1 e all'articolo 2 devono prevedere sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive per le violazioni degli obblighi di cui al presente decreto».

All'articolo 3, al comma 2, le parole da: «fatti salvi» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «fatte salve le modifiche e le integrazioni che la Commissione europea dovesse richiedere in sede di approvazione del Piano stesso».

Dopo l'articolo 3, è inserito il seguente:
«Art. 3-bis. - (Accesso alle informazioni relative all'assegnazione delle quote e ai livelli delle emissioni). - 1. L'autorità nazionale competente di cui all'articolo 3, comma 1, assicura la trasparenza ed il pieno accesso del pubblico alle informazioni relative all'assegnazione delle quote e ai livelli delle emissioni, fatti salvi i limiti previsti dalla direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale. All'onere derivante del presente articolo, valutato in euro 2 milioni a decorrere dall'anno 2005, le amministrazioni interessate provvedono con apposite tariffe a carico dei soggetti richiedenti».