...
All'articolo 1, al comma 1, la lettera d-ter) è sostituita dalla seguente:
«d-ter) svolgere, fermo restando quanto previsto dall'articolo 70 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e nel rispetto della legislazione nazionale e delle competenze regionali, i servizi sociali ed assistenziali indicati dallo statuto della Croce Rossa italiana».
All'articolo 2, il comma 1 è sostituito dai seguenti:
«1. Il vertice del Corpo militare della Croce Rossa italiana è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa, nell'ambito di una terna di nomi indicata dal Presidente nazionale della Croce Rossa italiana. L'ispettrice nazionale del Corpo delle infermiere volontarie è nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa e del Ministro della salute, nell'ambito di una terna di nomi indicata dal Presidente nazionale della Croce Rossa italiana. L'ispettrice nazionale dura in carica quattro anni ed è confermabile per non più di una volta consecutivamente.
1-bis. In sede di prima applicazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si procede alla nomina dei titolari degli organi di cui al comma 1 secondo le modalità indicate nel presente articolo»;
la rubrica è sostituita dalla seguente: «(Corpo militare della Croce Rossa italiana e Corpo delle infermiere volontarie)».
All'articolo 3:
al comma 1, capoverso 3), numero I):
alla lettera a), le parole: «i soci attivi; il quale» sono sostituite dalle seguenti: «i soci attivi, il quale»;
alla lettera b), sono aggiunte, in fine, le parole: «; nelle deliberazioni riguardanti la nomina degli organi di vertice e le revisioni statutarie, l'Assemblea nazionale è integrata dai presidenti dei comitati provinciali e locali»;
alla lettera d), le parole: «in seduta permanente» sono soppresse e le parole: «riferisce dei controlli» sono sostituite dalle seguenti: «riferisce sui controlli»;
al comma 1, capoverso 3), numero II), lettera c), le parole: «il consiglio è integrato da un rappresentante designato dal Presidente della Giunta regionale, che assiste alle sedute senza diritto di voto;» sono soppresse.
All'articolo 5:
al comma 1, capoverso, dopo le parole: «da euro cinquecento a» è inserita la seguente: «euro»;
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Al terzo comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, le parole: "Ha altresì l'obbligo" sono sostituite dalle seguenti: "L'Associazione della C.R.I. ha altresì l'obbligo"».
All'articolo 6, al comma 2, la parola: «elettive» è soppressa ovunque ricorra.
All'articolo 7, al comma 1, le parole da: «decreto-legge» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».