Allegato A
Seduta n. 560 del 15/12/2004


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...

(A.C. 2055 - Sezione 7)

ARTICOLO 6 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEI PROPONENTI

Art. 6.

1. Il comma 9 dell'articolo 656 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
«9. La sospensione dell'esecuzione di cui al comma 5 non può essere disposta:
a) nei confronti dei condannati per i delitti di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni;
b) nei confronti di coloro che, per il fatto oggetto della condanna da eseguire, si trovano in stato di custodia cautelare in carcere nel momento in cui la sentenza diviene definitiva;
c) nei confronti dei condannati ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 6 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 6.

Sopprimerlo.
* 6. 1. Bonito, Finocchiaro, Kessler, Siniscalchi, Carboni, Lucidi, Mancini, Magnolfi, Grillini.

Sopprimerlo.
* 6. 2. Pisapia.

Sopprimerlo.
* 6. 4. Mario Pepe.

Sopprimerlo.
* 6. 5. Fanfani, Cento, Mantini.

Sopprimerlo.
* 6. 6. Maura Cossutta, Pistone.


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Al comma 1, capoverso, sopprimere la lettera c).
6. 3. Pisapia.

Subemendamento all'articolo aggiuntivo 6. 01.

All'articolo aggiuntivo 6.01, comma 1, aggiungere, in fine, le parole: e, salvo che le disposizioni vigenti siano più favorevoli all'imputato, si applica ai fatti commessi anteriormente a tale data ed ai procedimenti ed ai processi pendenti alla medesima data.
0. 6. 01. 1. La Commissione.
(Approvato)

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:
Art. 7. - 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
6. 01. Mario Pepe.
(Approvato)