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1. Dopo l'articolo 94 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è inserito seguente:
«Art. 94-bis - (Concessione dei benefìci ai recidivi). 1. La sospensione dell'esecuzione della pena detentiva e l'affidamento in prova in casi particolari nei confronti di persona tossicodipendente o alcooldipendente, cui sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale, possono essere concessi se la pena detentiva inflitta o ancora da scontare non supera i tre anni. La sospensione dell'esecuzione della pena detentiva e l'affidamento in prova in casi particolari nei confronti di persona tossicodipendente o alcooldipendente, cui sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale, possono essere concessi una sola volta».
Sopprimerlo.
* 5. 1. Bonito, Finocchiaro, Kessler, Grillini, Magnolfi, Carboni, Siniscalchi, Mancini, Lucidi.
Sopprimerlo.
* 5. 2. Pisapia.
Sopprimerlo.
* 5. 3. Fanfani.
Sopprimerlo.
* 5. 4. Maura Cossutta, Pistone.
Dopo l'articolo 5 si aggiunge il seguente:
Il secondo comma dell'articolo 179 c.p. è cosi modificato: «Il termine è di otto anni se si tratta di recidivi, nei casi preveduti nei commi IV - V - VI dell'articolo 99».
Dopo il IV comma dell'articolo 179 c.p. è inserito il seguente:
«5. Qualora il condannato abbia presentato istanza volta ad ottenere la concessione di una delle misure alternative alla detenzione dì cui agli articoli 47, 47-ter e 50, 1o comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni, e di cui all'articolo 94 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica il 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni, i termini di cui al primo, secondo e terzo comma del presente articolo, aumentati del periodo di pena da espiare, decorrono dalla data di presentazione della relativa istanza, purché questa sia stata successivamente accolta».
5. 010. La Commissione.