Allegato A
Seduta n. 560 del 15/12/2004


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(A.C. 2055 - Sezione 5)

ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEI PROPONENTI

Art. 4.

1. Dopo l'articolo 30-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354 è inserito il seguente:
«Art. 30-quater - (Concessione dei permessi premio ai recidivi). - 1. I permessi premio posso essere concessi ai detenuti, ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale, nei seguenti casi previsti dal comma 4 dell'articolo 30-ter:
a) alla lettera a) dopo l'espiazione di un terzo della pena;
b) alla lettera b) dopo l'espiazione della metà della pena;
c) alle lettere c) e d) dopo l'espiazione di due terzi della pena e, comunque, di non oltre quindici anni».

2. Il comma 1 dell'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è sostituito dal seguente:
«1. Se la pena detentiva inflitta non supera tre anni, il condannato può essere affidato al servizio sociale fuori dall'istituto per un periodo uguale a quello della


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pena da scontare. Il condannato, al quale sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale, può essere affidato al servizio sociale se la pena detentiva inflitta non supera i due anni».

3. Il comma 1 dell'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, è sostituito dai seguenti:
«1. La pena della reclusione non superiore a quattro anni, anche se costituente parte residua di maggior pena, nonché la pena dell'arresto, possono essere espiate nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in luogo pubblico di cura, assistenza o accoglienza, quando trattasi di:
a) donna incinta o madre di prole di età inferiore ad anni dieci con lei convivente;
b) padre, esercente la potestà, di prole di età inferiore ad anni dieci con lui convivente, quando la madre sia deceduta o altrimenti assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole;
c) persona in condizioni di salute particolarmente gravi, che richiedano costanti contatti con i presìdi sanitari territoriali;
d) persona di età superiore a sessanta anni, se inabile anche parzialmente;
e) persona minore di anni ventuno per comprovate esigenze di salute, di studio, di lavoro e di famiglia.

1.1. Al condannato, al quale sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale, può essere concessa la detenzione domiciliare se la pena detentiva inflitta, anche se costituente parte residua di maggior pena, non supera due anni».

4. Il comma 1-bis dell'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, è sostituito dal seguente:
«1-bis. La detenzione domiciliare può essere applicata per l'espiazione della pena detentiva inflitta in misura non superiore a due anni, anche se costituente parte residua di maggior pena, indipendentemente dalle condizioni di cui al comma 1 quando non ricorrono i presupposti per l'affidamento in prova al servizio sociale e sempre che tale misura sia idonea ad evitare il pericolo che il condannato commetta altri reati. La presente disposizione non si applica ai condannati per i reati di cui all'articolo 4-bis e a quelli cui sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale».

5. Dopo l'articolo 50 della legge 26 luglio 1975, n. 354 è inserito il seguente:
«Art. 50-bis - (Concessione della semilibertà ai recidivi). 1. La semilibertà può essere concessa ai detenuti, ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale, soltanto dopo l'espiazione dei due terzi della pena ovvero, se si tratta di un condannato per taluno dei delitti indicati nel comma 1 dell'articolo 4-bis della presente legge di almeno tre quarti di essa».

6. Il comma 1 dell'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è sostituito dal seguente:
«1. Al condannato a pena detentiva che abbia dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione è concessa, quale riconoscimento di tale partecipazione, e ai fini del suo più efficace reinserimento nella società, una detrazione di quarantacinque giorni per ogni singolo semestre di pena scontata. A tal fine è valutato anche il periodo trascorso in stato di custodia cautelare o di detenzione domiciliare. Per il condannato, al quale sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale, è concessa una detrazione di novanta giorni per ogni singolo anno di pena scontata».

7. Il comma 1 dell'articolo 58-quater della legge 26 luglio 1975, n. 354, è sostituito dal seguente:
«1. L'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio, l'affidamento in prova


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al servizio sociale, nei casi previsti dall'articolo 47, la detenzione domiciliare e la semilibertà non possono essere concessi al condannato che ha posto in essere una condotta punibile a norma dell'articolo 385 del codice penale».

8. Dopo il comma 7 dell'articolo 58-quater della legge 26 luglio 1975, n. 354, è aggiunto il seguente:
«7-bis. L'affidamento in prova al servizio sociale nei casi previsti dall'articolo 47, la detenzione domiciliare e la semilibertà non possono essere concessi più di una volta al condannato al quale sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 4.

Sopprimerlo.
* 4. 1. Finocchiaro, Carboni, Bonito, Lucidi, Kessler, Grillini, Siniscalchi, Magnolfi, Mancini.

Sopprimerlo.
* 4. 2. Pisapia.

Sopprimerlo.
* 4. 20. Fanfani, Cento, Mantini.

Sopprimerlo.
* 4. 21. Maura Cossutta, Pistone.

Al comma 1, capoverso, Art. 30-quater, comma 1, sopprimere la lettera a).
4. 3. Pisapia.

Al comma 1, capoverso, Art. 30-quater, comma 1, sopprimere la lettera b).
4. 4. Pisapia.

Al comma 1, capoverso, Art. 30-quater, comma 1, sopprimere la lettera c).
4. 5. Pisapia.

Sopprimere il comma 2.
* 4. 6. Pisapia.
(Approvato)

Sopprimere il comma 2.
* 4. 12. Mario Pepe.
(Approvato)

Subemendamento all'emendamento 4. 25 della Commissione.

All'emendamento 4. 25. della Commissione, comma 2-bis, capoverso, dopo le parole: quelli previsti aggiungere le seguenti: dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, e dagli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale e.
0. 4. 25. 1. Cirielli.
(Approvato)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Al comma 1 dell'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, è premesso il seguente:
«01. La pena della reclusione per qualunque reato, ad eccezione di quelli previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e dall'articolo 4-bis della presente legge, può essere espiata nella propria abitazione o in altro


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luogo pubblico di cura, assistenza ed accoglienza, quando trattasi di persona che, al momento dell'inizio dell'esecuzione della pena, o dopo l'inizio della stessa, abbia compiuto i settanta anni di età purché non sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza né sia stato mai condannato con l'aggravante di cui all'articolo 99 del codice penale».
4. 25. La Commissione.
(Approvato)

Al comma 3, sopprimere il capoverso 1.1.
4. 7. Pisapia.

Al comma 3, capoverso 1.1, sostituire le parole: due anni con le seguenti: i tre anni.
4. 13. Mario Pepe.
(Approvato)

Sopprimere il comma 4.
4. 8. Pisapia.

Sopprimere il comma 5.
4. 9. Pisapia.

Sopprimere il comma 6.
4. 10. Pisapia.
(Approvato)

Al comma 7, capoverso, sostituire le parole: ha posto in essere con le seguenti: sia stato riconosciuto colpevole di.
4. 16. Mario Pepe.
(Approvato)

Sopprimere il comma 8.
4. 11. Pisapia.