...
1. L'articolo 99 del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 99 - (Recidiva). - Chi, dopo essere stato condannato per un reato, ne
commette un altro, è sottoposto ad un aumento di un sesto della pena da infliggere per il nuovo reato.
La pena è aumentata di un terzo:
1) se il nuovo reato è della stessa indole;
2) se il nuovo reato è stato commesso nei cinque anni dalla condanna precedente;
3) se il nuovo reato è stato commesso durante o dopo l'esecuzione della pena, ovvero durante il tempo in cui il condannato si sottrae volontariamente all'esecuzione della pena.
Qualora concorrano più circostanze fra quelle indicate al secondo comma, l'aumento di pena è della metà.
Se il recidivo commette un altro reato, l'aumento della pena, nel caso di cui al primo comma, è della metà e, nei casi previsti dal secondo comma, è di due terzi.
In nessun caso l'aumento di pena per effetto della recidiva può superare il cumulo delle pene risultante dalle condanne precedenti alla commissione del nuovo reato».
Sopprimerlo.
* 3. 1. Magnolfi, Bonito, Finocchiaro, Kessler, Siniscalchi, Lucidi, Carboni, Mancini, Grillini.
Sopprimerlo.
* 3. 6. Pisapia.
Sopprimerlo.
* 3. 30. Fanfani, Cento, Mantini.
Sopprimerlo.
* 3. 33. Maura Cossutta, Pistone.
Al comma 1, capoverso Art. 99, primo comma, sostituire le parole: per un reato con le seguenti: per un delitto non colposo.
Conseguentemente, al medesimo capoverso:
al primo comma, sostituire le parole: nuovo reato con le seguenti: nuovo delitto non colposo;
ai commi secondo, quarto e quinto, sostituire, ovunque ricorra, la parola: reato con le seguenti: delitto non colposo.
** 3. 22. (Testo modificato nel corso della seduta) Ghedini.
(Approvato)
Al comma 1, capoverso Art. 99, primo comma, sostituire le parole: per un reato con le seguenti: per un delitto doloso.
Conseguentemente, al medesimo capoverso:
al primo comma, sostituire le parole: nuovo reato con le seguenti: nuovo delitto doloso;
ai commi secondo, quarto e quinto, sostituire, ovunque ricorra, la parola: reato con le seguenti: delitto doloso.
** 3. 31. Pisapia.
Al comma 1, capoverso Art. 99, primo comma, sostituire le parole: per un reato con le seguenti: per un delitto non colposo.
Conseguentemente, al medesimo capoverso:
al primo comma, sostituire le parole: nuovo reato con le seguenti: nuovo delitto non colposo;
ai commi secondo, quarto e quinto, sostituire, ovunque ricorra, la parola: reato con la seguente: delitto non colposo.
3. 32. Pisapia.
Al comma 1, capoverso Art. 99, primo comma, sostituire le parole: per un reato con le seguenti: per un delitto.
Conseguentemente, al medesimo capoverso:
al primo comma, sostituire le parole: nuovo reato con le seguenti: nuovo delitto;
ai commi secondo, quarto e quinto, sostituire, ovunque ricorra, la parola: reato con la seguente: delitto.
3. 7. Pisapia.
Al comma 1, capoverso Art. 99, primo comma, sostituire le parole da: è sottoposto fino a: sesto con le seguenti: può essere sottoposto ad un aumento di un terzo.
3. 20. Mario Pepe.
(Approvato)
Al comma 1, capoverso Art. 99, primo comma, sostituire le parole: è sottoposto con le seguenti: può essere sottoposto.
3. 8. Kessler, Bonito, Finocchiaro.
Al comma 1, capoverso Art. 99, primo comma, sostituire le parole: di un sesto con le seguenti: fino a un sesto.
* 3. 2. Kessler, Finocchiaro, Bonito.
Al comma 1, capoverso Art. 99, primo comma, sostituire le parole: di un sesto con le seguenti: fino a un sesto.
* 3. 34. Cirielli.
Al comma 1, capoverso Art. 99, sopprimere il secondo comma.
3. 13. Pisapia.
Al comma 1, capoverso Art. 99, secondo comma, alinea, sostituire le parole: è aumentata di un terzo con le seguenti: può essere aumentata fino alla metà.
3. 21. Mario Pepe.
(Approvato)
Al comma 1, capoverso Art. 99, secondo comma, alinea, sostituire le parole: è aumentata di con le seguenti: può essere aumentata fino a.
3. 10. Kessler, Bonito, Finocchiaro.
Al comma 1, capoverso Art. 99, secondo comma, alinea, sostituire le parole: è aumentata con le seguenti: può essere aumentata.
3. 9. Kessler, Bonito, Finocchiaro.
Al comma 1, capoverso Art. 99, secondo comma, alinea, sostituire le parole: di un terzo con le seguenti: fino a un terzo.
* 3. 3. Kessler, Bonito, Finocchiaro.
Al comma 1, capoverso Art. 99, secondo comma, alinea, sostituire le parole: di un terzo con le seguenti: fino a un terzo.
* 3. 35. Cirielli.
Al comma 1, capoverso Art. 99, secondo comma, sopprimere il numero 1).
3. 14. Pisapia.
Al comma 1, capoverso Art. 99, secondo comma, sopprimere il numero 2).
3. 15. Pisapia.
Al comma 1, capoverso Art. 99, secondo comma, sopprimere il numero 3).
3. 16. Pisapia.
Al comma 1, capoverso Art. 99, sopprimere il terzo comma.
3. 17. Pisapia.
Al comma 1, capoverso Art. 99, terzo comma, sostituire le parole: è della metà con le seguenti: può essere fino alla metà.
Conseguentemente, al medesimo capoverso, quarto comma, sostituire le parole: è della metà con le seguenti: può essere fino alla metà.
3. 11. Kessler, Bonito, Finocchiaro.
Al comma 1, capoverso Art. 99, terzo comma, sostituire le parole: della metà con le seguenti: fino alla metà.
Conseguentemente, al medesimo capoverso, quarto comma, sostituire le parole: della metà con le seguenti: fino alla metà.
3. 4. Kessler, Finocchiaro, Bonito.
Al comma 1, capoverso Art. 99, sopprimere il quarto comma.
3. 18. Pisapia.
Al comma 1, capoverso Art. 99, quarto comma, sostituire le parole: è di due terzi con le seguenti: può essere fino a due terzi.
3. 12. Kessler, Bonito, Finocchiaro.
Al comma 1, capoverso Art. 99, quarto comma, sostituire le parole: di due terzi con le seguenti: fino a due terzi.
* 3. 5. Kessler, Finocchiaro, Bonito.
Al comma 1, capoverso Art. 99, quarto comma, sostituire le parole: di due terzi con le seguenti: fino a due terzi.
* 3. 38. Cirielli.
Al comma 1, capoverso Art. 99, sopprimere il quinto comma.
3. 19. Pisapia.
All'emendamento 3. 40. del Governo, dopo le parole: codice di procedura penale, aggiungere le seguenti: nonché di uno dei delitti di cui agli articoli da 314 a 322-bis del codice penale,
0. 3. 40. 1. Fanfani, Mantini.
Al comma 1, capoverso Art. 99, aggiungere, in fine, il seguente comma:
«Se si tratta di uno dei delitti indicati all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, l'aumento della pena per la recidiva è obbligatorio e, nei casi indicati al secondo comma, non può essere inferiore ad un terzo della pena da infliggere per il nuovo delitto».
3. 40. (Testo modificato nel corso della seduta) Governo.
(Approvato)
All'articolo aggiuntivo 3.015, sopprimere il comma 1.
0. 3. 015. 1. Fanfani, Mantini.
All'articolo aggiuntivo 3.015, comma 1, capoverso, sostituire le parole da: «sono commessi da soggetti» fino a: «articolo 99,
quarto comma» con le seguenti: «sono tra quelli indicati dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale».
0. 3. 015. 3. Lussana.
All'articolo aggiuntivo 3.015, sopprimere il comma 2.
0. 3. 015. 2. Fanfani, Mantini.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis - 1. All'articolo 81 del codice penale, dopo il terzo comma, è aggiunto il seguente:
«Fermi restando i limiti indicati al terzo comma, se i reati in concorso formale o in continuazione con quello più grave sono commessi da soggetti ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, l'aumento della quantità di pena non può essere comunque inferiore ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave».
2. All'articolo 671 del codice di procedura penale, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
«2-bis. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 81, quarto comma, del codice penale».
3. 015. (Testo modificato nel corso della seduta) Governo.
(Approvato)
All'articolo aggiuntivo 3. 010., sopprimere il comma 1.
* 0. 3. 010. 1. Bonito, Finocchiaro, Siniscalchi, Carboni, Lucidi, Magnolfi, Innocenti.
All'articolo aggiuntivo 3. 010., sopprimere il comma 1.
* 0. 3. 010. 37. Buemi, Boato.
All'articolo aggiuntivo 3. 010., sopprimere il comma 1.
* 0. 3. 010. 64. Fanfani, Boccia.
All'articolo aggiuntivo 3. 010., sostituire il comma 1 con il seguente:
1. All'articolo 157 del codice penale, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«La prescrizione è sempre espressamente rinunciabile dall'imputato.»
0. 3. 010. 77. Fanfani, Boccia.
All'articolo aggiuntivo 3. 010., comma 1, sostituire il capoverso Art. 157 con il seguente:
«Art. 157. (Prescrizione. Tempo necessario a prescrivere).- La prescrizione estingue il reato se non è esercitata l'azione penale:
1) in quindici anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a dieci anni;
2) in dieci anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a cinque anni;
3) in cinque anni, se si tratta di reato per cui la legge stabilisce la pena della reclusione inferiore a cinque anni o la pena dell'arresto o della multa;
4) in tre anni per tutti gli altri reati.
Prima dell'esercizio dell'azione penale la prescrizione non opera per i delitti di strage se dal fatto deriva la morte di più persone e di genocidio.
Dopo l'esercizio dell'azione penale la prescrizione estingue il reato:
1) in cinque anni nelle ipotesi di cui ai numeri 1) e 2) del primo comma;
2) in quattro anni nelle ipotesi di cui ai numeri 3) e 4) del primo comma.
Al fine del computo dei termini di cui al terzo comma non si tiene conto dei giorni impiegati per la deliberazione della sentenza.Per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo al massimo della pena stabilita dalla legge per il reato, consumato o tentato. Non si tiene conto della continuazione, della recidiva e delle circostanze del reato, fatta eccezione delle circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale. Non si tiene conto delle circostanze attenuanti soggettive che non siano obiettivamente valutabili al momento dell'esercizio dell'azione penale.Nel caso di concorso di circostanze aggravanti e di circostanze attenuanti ad effetto speciale si applicano anche a tale effetto le disposizioni di cui all'articolo 69.
Quando per il reato la legge stabilisce congiuntamente o alternativamente la pena detentiva e quella pecuniaria, per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo solamente alla pena detentiva.
Quando si procede congiuntamente per più reati connessi ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale, il termine più ampio di cui al terzo comma opera per tutti i reati«.
* 0. 3. 010. 3. Finocchiaro, Bonito, Innocenti.
All'articolo aggiuntivo 3. 010., comma 1, sostituire il capoverso Art. 157 con il seguente:
«Art. 157. (Prescrizione. Tempo necessario a prescrivere).- La prescrizione estingue il reato se non è esercitata l'azione penale:
1) in quindici anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a dieci anni;
2) in dieci anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a cinque anni;
3) in cinque anni, se si tratta di reato per cui la legge stabilisce la pena della reclusione inferiore a cinque anni o la pena dell'arresto o della multa;
4) in tre anni per tutti gli altri reati.
Prima dell'esercizio dell'azione penale la prescrizione non opera per i delitti di strage se dal fatto deriva la morte di più persone e di genocidio.Dopo l'esercizio dell'azione penale la prescrizione estingue il reato:
1) in cinque anni nelle ipotesi di cui ai numeri 1) e 2) del primo comma;
2) in quattro anni nelle ipotesi di cui ai numeri 3) e 4) del primo comma.
Al fine del computo dei termini di cui al terzo comma non si tiene conto dei giorni impiegati per la deliberazione della sentenza.
Per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo al massimo della pena stabilita dalla legge per il reato, consumato o tentato. Non si tiene conto della continuazione, della recidiva e delle circostanze del reato, fatta eccezione delle circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale. Non si tiene conto delle circostanze attenuanti soggettive che non siano obiettivamente valutabili al momento dell'esercizio dell'azione penale.
Nel caso di concorso di circostanze aggravanti e di circostanze attenuanti ad effetto speciale si applicano anche a tale effetto le disposizioni di cui all'articolo 69.
Quando per il reato la legge stabilisce congiuntamente o alternativamente la pena detentiva e quella pecuniaria, per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo solamente alla pena detentiva.
Quando si procede congiuntamente per più reati connessi ai sensi dell'articolo 12
del codice di procedura penale, il termine più ampio di cui al terzo comma opera per tutti i reati».
* 0. 3. 010. 60. Buemi, Boato.
All'articolo aggiuntivo 3. 010., comma 1, capoverso Art. 157, sopprimere il primo comma.
0. 3. 010. 2. Pisapia, Russo Spena.
All'articolo aggiuntivo 3. 010., comma 1, capoverso Art. 157, sostituire il primo comma, con il seguente:
La prescrizione estingue il reato:
1) in venti anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a ventiquattro anni;
2) in quindici anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a dieci anni;
3) in dieci anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a cinque anni;
4) in cinque anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione inferiore a cinque anni, o la pena della multa;
5) in tre anni, se si tratta di contravvenzione per cui la legge stabilisce la pena dell'arresto;
6) in due anni, se si tratta di contravvenzione per cui la legge stabilisce la pena dell'ammenda.
0. 3. 010. 73. Fanfani, Boccia.
All'articolo aggiuntivo 3. 010., comma 1, capoverso Art. 157, sostituire il primo comma, con il seguente:
La prescrizione estingue il reato:
1) in venticinque anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a ventiquattro anni;
2) in venti anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a dieci anni;
3) in quindici anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a cinque anni;
4) in dieci anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione inferiore a cinque anni, o la pena della multa;
5) in cinque anni, se si tratta di contravvenzione per cui la legge stabilisce la pena dell'arresto;
6) in tre anni, se si tratta di contravvenzione per cui la legge stabilisce la pena dell'ammenda.
* 0. 3. 010. 9. Bonito, Finocchiaro, Carboni, Siniscalchi, Lucidi, Magnolfi, Innocenti.
All'articolo aggiuntivo 3. 010., comma 1, capoverso Art. 157, sostituire il primo comma, con il seguente:
La prescrizione estingue il reato:
1) in venticinque anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a ventiquattro anni;
2) in venti anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a dieci anni;
3) in quindici anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a cinque anni;
4) in dieci anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione inferiore a cinque anni, o la pena della multa;
5) in cinque anni, se si tratta di contravvenzione per cui la legge stabilisce la pena dell'arresto;
6) in tre anni, se si tratta di contravvenzione per cui la legge stabilisce la pena dell'ammenda.
* 0. 3. 010. 41. Buemi, Boato.
All'articolo aggiuntivo 3. 010., comma 1, capoverso Art. 157, primo comma, premettere le parole: Salvo quanto previsto dal secondo comma,
Conseguentemente, al medesimo capoverso:
primo comma, sostituire le parole: sei anni con le seguenti: dieci anni;
dopo il primo comma, aggiungere il seguente:
Per i reati previsti dal Libro II, titoli XII e XIII, la prescrizione estingue il reato:
1) in ventiquattro anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena massima della reclusione non inferiore a ventiquattro anni;
2) in venti anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena massima della reclusione non inferiore a venti anni;
3) in quindici anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena massima della reclusione non inferiore a dieci anni;
4) in dieci anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena massima inferiore a dieci anni.
0. 3. 010. 98. Cirielli.
All'articolo aggiuntivo 3. 010., comma 1, capoverso Art. 157, primo comma, premettere le parole: Salvo quanto previsto dal secondo comma.
Conseguentemente, al medesimo capoverso:
primo comma, sostituire le parole: sei anni con le seguenti: otto anni;
dopo il primo comma, aggiungere il seguente:
Per i reati previsti dal Libro II, titoli XII e XIII, la prescrizione estingue il reato:
1) in ventiquattro anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena massima della reclusione non inferiore a ventiquattro anni;
2) in venti anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena massima della reclusione non inferiore a venti anni;
3) in quindici anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena massima della reclusione non inferiore a dieci anni;
4) in otto anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena massima inferiore a dieci anni.
0. 3. 010. 99. Cirielli.
All'articolo aggiuntivo 3. 010., comma 1, capoverso Art. 157, primo comma, premettere le parole: Salvo quanto previsto dal secondo comma,
Conseguentemente, al medesimo capoverso, dopo il primo comma, aggiungere il seguente:
Per i reati previsti dal Libro II, titoli XII e XIII, la prescrizione estingue il reato:
1) in ventiquattro anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena massima della reclusione non inferiore a ventiquattro anni;
2) in venti anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena massima della reclusione non inferiore a venti anni;
3) in quindici anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena massima della reclusione non inferiore a dieci anni;
4) in dieci anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena massima della reclusione non inferiore a cinque anni;
5) in sei anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena massima della reclusione inferiore a cinque anni o la pena della multa.
0. 3. 010. 97. Cirielli.
All'articolo aggiuntivo 3. 010., comma 1, capoverso Art. 157, primo comma, dopo le parole: corrispondente al aggiungere le seguenti: doppio del.
0. 3. 010. 70. Fanfani, Boccia.
All'articolo aggiuntivo 3. 010., comma 1, capoverso Art. 157, primo comma, dopo le parole: dalla legge aggiungere le seguenti: aumentata della metà.
* 0. 3. 010. 8. Finocchiaro, Carboni, Bonito, Siniscalchi, Lucidi, Magnolfi, Innocenti.
All'articolo aggiuntivo 3. 010., comma 1, capoverso Art. 157, primo comma, dopo le parole: dalla legge aggiungere le seguenti: aumentata della metà.
* 0. 3. 010. 40. Buemi, Boato.
All'articolo aggiuntivo 3. 010., comma 1, capoverso Art. 157, primo comma, dopo le parole: dalla legge aggiungere le seguenti: aumentata della metà.
* 0. 3. 010. 72. Fanfani, Boccia.
All'articolo aggiuntivo 3. 010., comma 1, capoverso Art. 157, primo comma, sostituire le parole da: sei anni fino a: quattro anni con le seguenti: dieci anni se si tratta di delitto e a cinque anni.
0. 3. 010. 71. Fanfani, Boccia.
All'articolo aggiuntivo 3. 010., comma 1, capoverso Art. 157, primo comma, sostituire le parole: sei anni con le seguenti: dieci anni.
* 0. 3. 010. 7. Bonito, Finocchiaro, Siniscalchi, Carboni, Lucidi, Magnolfi, Innocenti.
All'articolo aggiuntivo 3. 010., comma 1, capoverso Art. 157, primo comma, sostituire le parole: sei anni con le seguenti: dieci anni.
* 0. 3. 010. 39. Buemi, Boato.
All'articolo aggiuntivo 3. 010., comma 1, capoverso Art. 157, primo comma, sostituire le parole: sei anni con le seguenti: dieci anni.
* 0. 3. 010. 74. Fanfani, Boccia.
All'articolo aggiuntivo 3. 010., comma 1, capoverso Art. 157, primo comma, sostituire le parole: sei anni con le seguenti: dieci anni.
* 0. 3. 010. 96. Cirielli.
All'articolo aggiuntivo 3. 010., comma 1, capoverso Art. 157, primo comma, sostituire le parole: sei anni con le seguenti: otto anni.
0. 3. 010. 100. Cirielli.
All'articolo aggiuntivo 3. 010., comma 1, capoverso Art. 157, primo comma, sostituire le parole: quattro anni con le seguenti: cinque anni.
0. 3. 010. 75. Fanfani, Boccia.
All'articolo aggiuntivo 3. 010., comma 1, capoverso Art. 157, sopprimere il secondo comma.
0. 3. 010. 4. Pisapia, Russo Spena.
All'articolo aggiuntivo 3. 010., comma 1, capoverso Art. 157, secondo comma, sostituire le parole da: alla pena fino alla fine del comma con le seguenti: al massimo della pena stabilita dalla legge per il reato, consumato o tentato, tenuto conto dell'aumento massimo di pena stabilito per le circostanze aggravanti e la diminuzione minima stabilita per le circostanze attenuanti.
Conseguentemente, al medesimo capoverso, terzo comma, sopprimere le parole: ad effetto speciale.
0. 3. 010. 34. Siniscalchi, Bonito, Carboni, Innocenti.
All'articolo aggiuntivo 3. 010., comma 1, capoverso Art. 157, secondo comma, dopo le parole: alla pena aggiungere la seguente: massima.
* 0. 3. 010. 12. Finocchiaro, Bonito, Carboni, Siniscalchi, Lucidi, Magnolfi, Innocenti.
All'articolo aggiuntivo 3. 010., comma 1, capoverso Art. 157, secondo comma, dopo le parole: alla pena aggiungere la seguente: massima.
* 0. 3. 010. 44. Buemi, Boato.
All'articolo aggiuntivo 3. 010., comma 1, capoverso Art. 157, secondo comma, sostituire le parole da: senza tener conto fino alla fine del comma con le seguenti: tenuto conto della diminuzione minima stabilita per le circostanze attenuanti e dell'aumento massimo di pena stabilito per le circostanze aggravanti.
0. 3. 010. 78. Fanfani, Boccia.
All'articolo aggiuntivo 3. 010., comma 1, capoverso Art. 157, secondo comma, sostituire le parole da: senza tener conto fino alla fine del comma con le seguenti: tenuto conto dell'aumento massimo di pena stabilito per le circostanze aggravanti.
* 0. 3. 010. 11. Bonito, Finocchiaro, Siniscalchi, Carboni, Lucidi, Magnolfi, Innocenti.
All'articolo aggiuntivo 3. 010., comma 1, capoverso Art. 157, secondo comma, sostituire le parole da: senza tener conto fino alla fine del comma con le seguenti: tenuto conto dell'aumento massimo di pena stabilito per le circostanze aggravanti.
* 0. 3. 010. 43. Buemi, Boato.
All'articolo aggiuntivo 3. 010., comma 1, capoverso Art. 157, secondo comma, sostituire le parole: senza tener conto con le seguenti: tenendo conto.
** 0. 3. 010. 10. Finocchiaro, Carboni, Bonito, Siniscalchi, Lucidi, Magnolfi, Innocenti.
All'articolo aggiuntivo 3. 010., comma 1, capoverso Art. 157, secondo comma, sostituire le parole: senza tener conto con le seguenti: tenendo conto.
** 0. 3. 010. 42. Buemi, Boato.
All'articolo aggiuntivo 3. 010., comma 1, capoverso Art. 157, sopprimere il terzo comma.
0. 3. 010. 83. Fanfani, Boccia.
All'articolo aggiuntivo 3. 010., comma 1, capoverso Art. 157, sopprimere il quarto comma.
0. 3. 010. 84. Fanfani, Boccia.
All'articolo aggiuntivo 3. 010., comma 1, capoverso Art. 157, sopprimere il quinto comma.
0. 3. 010. 85. Fanfani, Boccia.
All'articolo aggiuntivo 3. 010., comma 1, capoverso Art. 157, quinto comma, sostituire le parole: tre anni con le seguenti: cinque anni.
0. 3. 010. 76. Fanfani, Boccia.
All'articolo aggiuntivo 3. 010., comma 1, capoverso Art. 157, sopprimere il sesto comma.
* 0. 3. 010. 13. Finocchiaro, Carboni, Bonito, Siniscalchi, Lucidi, Magnolfi, Innocenti.
All'articolo aggiuntivo 3. 010., comma 1, capoverso Art. 157, sopprimere il sesto comma.
* 0. 3. 010. 45. Buemi, Boato.
All'articolo aggiuntivo 3. 010., comma 1, capoverso Art. 157, sesto comma, aggiungere, in fine, le parole: e l'eventuale rinuncia non può essere successivamente revocata o, comunque, resa inefficace.
0. 3. 010. 35. Siniscalchi, Bonito, Carboni, Innocenti.
All'articolo aggiuntivo 3. 010., sopprimere il comma 2.
* 0. 3. 010. 5. Finocchiaro, Carboni, Bonito, Siniscalchi, Lucidi, Magnolfi, Innocenti.
All'articolo aggiuntivo 3. 010., sopprimere il comma 2.
* 0. 3. 010. 38. Buemi, Boato.
All'articolo aggiuntivo 3. 010., sopprimere il comma 2.
* 0. 3. 010. 65. Fanfani, Boccia.
All'articolo aggiuntivo 3. 010., sostituire il comma 2, con il seguente:
2. All'articolo 158 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«I termini di cui al terzo comma dell'articolo 157 decorrono dalla data del provvedimento con cui è stata esercitata l'azione penale».
** 0. 3. 010. 6. Bonito, Finocchiaro, Innocenti.
All'articolo aggiuntivo 3. 010., sostituire il comma 2, con il seguente:
2. All'articolo 158 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«I termini di cui al terzo comma dell'articolo 157 decorrono dalla data del provvedimento con cui è stata esercitata l'azione penale».
** 0. 3. 010. 61. Buemi, Boato.
All'articolo aggiuntivo 3. 010., dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 158 del codice penale, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente:
«Per il reato continuato il termine di prescrizione decorre dal giorno in cui è cessata la continuazione».
* 0. 3. 010. 15. Bonito, Finocchiaro, Siniscalchi, Carboni, Lucidi, Magnolfi, Innocenti.
All'articolo aggiuntivo 3. 010., dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 158 del codice penale, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente:
«Per il reato continuato il termine di prescrizione decorre dal giorno in cui è cessata la continuazione».
* 0. 3. 010. 47. Buemi, Boato.
All'articolo aggiuntivo 3. 010., sopprimere il comma 3.
** 0. 3. 010. 30. Bonito, Finocchiaro, Carboni, Siniscalchi, Lucidi, Magnolfi, Innocenti.
All'articolo aggiuntivo 3. 010., sopprimere il comma 3.
** 0. 3. 010. 55. Buemi, Boato.
All'articolo aggiuntivo 3. 010., sopprimere il comma 3.
** 0. 3. 010. 66. Fanfani, Boccia.
All'articolo aggiuntivo 3. 010., sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Al primo comma dell'articolo 159 del codice penale, dopo le parole: «o di questione deferita ad altro giudizio» sono inserite le seguenti: «o di rogatoria all'estero».
* 0. 3. 010. 23. Bonito, Finocchiaro, Innocenti.
All'articolo aggiuntivo 3. 010., sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Al primo comma dell'articolo 159 del codice penale, dopo le parole: «o di questione deferita ad altro giudizio» sono inserite le seguenti: «o di rogatoria all'estero».
* 0. 3. 010. 62. Buemi, Boato.
All'articolo aggiuntivo 3. 010., comma 3, capoverso Art. 159, primo comma, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) sospensione o rinvio del procedimento o del dibattimento per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento dell'imputato o del difensore.
Conseguentemente:
al medesimo capoverso, terzo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nell'ipotesi di cui alla lettera b), la prescrizione riprende a decorrere quando viene meno la causa dell'impedimento o comunque il quarantacinquesimo giorno successivo a quello del provvedimento di sospensione o rinvio.;
dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Dopo l'articolo 477 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:
«Art. 477-bis. (Legittimo impedimento dell'imputato o del difensore). - 1. Quando l'imputato o il difensore non si presentano all'udienza e risulta che l'assenza è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, il giudice con ordinanza, anche d'ufficio, sospende o rinvia il dibattimento e fissa, entro quarantacinque giorni, la data della nuova udienza. Tale disposizione non si applica se il difensore impedito ha designato un sostituto o quando l'imputato chiede che si proceda in assenza del difensore impedito.»
0. 3. 010. 94. Gironda Veraldi.
All'articolo aggiuntivo 3. 010., comma 3, capoverso Art. 159, primo comma, sopprimere la lettera c).
** 0. 3. 010. 16. Bonito, Finocchiaro, Siniscalchi, Carboni, Lucidi, Magnolfi, Innocenti.
All'articolo aggiuntivo 3. 010., comma 3, capoverso Art. 159, primo comma, sopprimere la lettera c).
** 0. 3. 010. 48. Buemi, Bonito.
All'articolo aggiuntivo 3. 010., comma 3, capoverso Art. 159, primo comma, sopprimere la lettera c).
** 0. 3. 010. 79. Fanfani, Boccia.
All'articolo aggiuntivo 3. 010., comma 3, capoverso Art. 159, primo comma, lettera c), sostituire le parole: dell'impedimento con le seguenti: intercorrente tra il provvedimento di sospensione e la data in cui il processo o il procedimento continuano il proprio corso.
0. 3. 010. 86. Fanfani, Boccia.
All'articolo aggiuntivo 3. 010., comma 3, capoverso Art. 159, primo comma, lettera c), sostituire le parole: dell'impedimento con le seguenti: in cui perdura la sospensione.
0. 3. 010. 87. Fanfani, Boccia.
All'articolo aggiuntivo 3. 010., comma 3, capoverso Art. 159, primo comma, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
d) impugnazione dell'imputato, fino alla sentenza che definisce il successivo grado, e comunque per non più di un anno.
0. 3. 010. 88. Fanfani, Boccia.
All'articolo aggiuntivo 3. 010., comma 3, capoverso Art. 159, secondo comma, sostituire le parole: l'autorità competente accoglie la richiesta con le seguenti: viene notificato all'autorità procedente il provvedimento con il quale la autorizzazione viene concessa o negata.
0. 3. 010. 89. Fanfani, Boccia.
All'articolo aggiuntivo 3. 010., comma 3, capoverso Art. 159, secondo comma, sostituire le parole: l'autorità competente accoglie la richiesta con le seguenti: la relativa decisione viene comunicata all'autorità giudiziaria.
0. 3. 010. 26. Pisapia, Russo Spena.
All'articolo aggiuntivo 3. 010., comma 3, capoverso Art. 159, sopprimere il terzo comma.
0. 3. 010. 90. Fanfani, Boccia.
All'articolo aggiuntivo 3. 010., comma 3, capoverso Art. 159, sopprimere il quarto comma.
* 0. 3. 010. 17. Bonito, Finocchiaro, Siniscalchi, Carboni, Lucidi, Magnolfi, Innocenti.
All'articolo aggiuntivo 3. 010., comma 3, capoverso Art. 159, sopprimere il quarto comma.
* 0. 3. 010. 27. Pisapia, Russo Spena.
All'articolo aggiuntivo 3. 010., comma 3, capoverso Art. 159, sopprimere il quarto comma.
* 0. 3. 010. 49. Buemi, Boato.
All'articolo aggiuntivo 3. 010., comma 3, capoverso Art. 159, sopprimere il quarto comma.
* 0. 3. 010. 91. Fanfani, Boccia.
All'articolo aggiuntivo 3.010, comma 3, capoverso Art. 159, sostituire il quarto comma con il seguente:
I termini stabiliti dall'articolo 157 non possono essere prolungati oltre i termini di cui all'articolo 161, secondo comma, salvo che la sospensione del procedimento non dipenda da autorità diversa da quella nazionale.
0. 3. 010. 150. (nuova formulazione) La Commissione.
(Approvato)
All'articolo aggiuntivo 3.010, comma 3, capoverso Art. 159, quarto comma, sopprimere le parole: In nessun caso.
Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, le parole: , salvo che la sospensione del procedimento non dipenda da autorità diversa da quella giudiziaria.
0. 3. 010. 102. Kessler, Bonito, Finocchiaro.
All'articolo aggiuntivo 3. 010., dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 159 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«I termini di cui all'articolo 157, terzo comma, sono altresì sospesi:
1) durante il tempo in cui il procedimento è sospeso o rinviato per impedimento dell'imputato o del suo difensore, sempre che la sospensione o il rinvio non siano disposti per esigenze di acquisizione della prova o a seguito di concessione di termini per la difesa;
2) durante il tempo in cui il procedimento è sospeso o rinviato a causa della mancata presentazione, dell'allontanamento o della mancata partecipazione di uno o più difensori che rendano privo di assistenza uno o più imputati».
* 0. 3. 010. 24. Finocchiaro, Bonito, Innocenti.
All'articolo aggiuntivo 3. 010., dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 159 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«I termini di cui all'articolo 157, terzo comma, sono altresì sospesi:
1) durante il tempo in cui il procedimento è sospeso o rinviato per impedimento dell'imputato o del suo difensore, sempre che la sospensione o il rinvio non siano disposti per esigenze di acquisizione della prova o a seguito di concessione di termini per la difesa;
2) durante il tempo in cui il procedimento è sospeso o rinviato a causa della mancata presentazione, dell'allontanamento o della mancata partecipazione di uno o più difensori che rendano privo di assistenza uno o più imputati».
* 0. 3. 010. 63. Buemi, Boato.
All'articolo aggiuntivo 3. 010., sopprimere il comma 4.
** 0. 3. 010. 28. Pisapia, Russo Spena.
All'articolo aggiuntivo 3. 010., sopprimere il comma 4.
** 0. 3. 010. 31. Finocchiaro, Bonito, Carboni, Siniscalchi, Lucidi, Magnolfi, Innocenti.
All'articolo aggiuntivo 3. 010., sopprimere il comma 4.
** 0. 3. 010. 56. Buemi, Boato.
All'articolo aggiuntivo 3. 010., sopprimere il comma 4.
** 0. 3. 010. 67. Fanfani, Boccia.
All'articolo aggiuntivo 3. 010., sostituire il comma 4, con il seguente:
4. L'articolo 160 del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 160. (Interruzione del corso della prescrizione). - Il corso della prescrizione è interrotto da uno dei seguenti atti:
1) l'ordinanza che applica le misure cautelari personali;
2) il decreto penale di condanna;
3) la sentenza che definisce il grado del giudizio;
4) la sentenza di cui all'articolo 623 del codice di procedura penale;
5) l'opposizione al decreto penale di condanna;
6) l'atto di impugnazione alla sentenza che definisce il grado di giudizio.
La prescrizione interrotta comincia nuovamente a decorrere dal giorno dell'interruzione. Se più sono gli atti interrottivi, la prescrizione decorre dall'ultimo di essi. I termini stabiliti nel primo comma dell'articolo 157, anche se interrotti, non possono essere prolungati oltre la metà».
* 0. 3. 010. 25. Finocchiaro, Bonito, Innocenti.
All'articolo aggiuntivo 3. 010., sostituire il comma 4, con il seguente:
4. L'articolo 160 del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 160. (Interruzione del corso della prescrizione). - Il corso della prescrizione è interrotto da uno dei seguenti atti:
1) l'ordinanza che applica le misure cautelari personali;
2) il decreto penale di condanna;
3) la sentenza che definisce il grado del giudizio;
4) la sentenza di cui all'articolo 623 del codice di procedura penale;
5) l'opposizione al decreto penale di condanna;
6) l'atto di impugnazione alla sentenza che definisce il grado di giudizio.
La prescrizione interrotta comincia nuovamente a decorrere dal giorno dell'interruzione. Se più sono gli atti interrottivi, la prescrizione decorre dall'ultimo di essi. I termini stabiliti nel primo comma dell'articolo 157, anche se interrotti, non possono essere prolungati oltre la metà».
* 0. 3. 010. 59. Buemi, Boato.
All'articolo aggiuntivo 3. 010., comma 4, sostituire le parole: i termini di cui all'articolo 161, comma 2 con le seguenti: i due terzi.
** 0. 3. 010. 18. Finocchiaro, Bonito, Carboni, Siniscalchi, Lucidi, Magnolfi, Innocenti.
All'articolo aggiuntivo 3. 010., comma 4, sostituire le parole: i termini di cui all'articolo 161, comma 2 con le seguenti: i due terzi.
** 0. 3. 010. 50. Buemi, Boato.
All'articolo aggiuntivo 3. 010., sopprimere il comma 5.
* 0. 3. 010. 29. Pisapia, Russo Spena.
All'articolo aggiuntivo 3. 010., sopprimere il comma 5.
* 0. 3. 010. 32. Finocchiaro, Bonito, Carboni, Siniscalchi, Lucidi, Magnolfi, Innocenti.
All'articolo aggiuntivo 3. 010., sopprimere il comma 5.
* 0. 3. 010. 57. Buemi, Boato.
All'articolo aggiuntivo 3. 010., sopprimere il comma 5.
* 0. 3. 010. 68. Fanfani, Boccia.
All'articolo aggiuntivo 3. 010., comma 5, sostituire l'alinea con il seguente: All'articolo 161 del codice penale, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente.
** 0. 3. 010. 19. Finocchiaro, Siniscalchi, Bonito, Carboni, Lucidi, Magnolfi, Innocenti.
All'articolo aggiuntivo 3. 010., comma 5, sostituire l'alinea con il seguente: All'articolo 161 del codice penale, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente.
** 0. 3. 010. 51. Buemi, Boato.
All'articolo aggiuntivo 3.010, comma 5, sostituire il capoverso con il seguente:
«Fermi restando i tempi di prescrizione di cui al primo comma dell'articolo 157, in nessun caso l'interruzione della prescrizione può comportare l'aumento superiore alla metà del tempo necessario per la prescrizione del reato.
Per le ipotesi previste dall'articolo 51, comma 3-bis e 3-quater del codice di procedura penale, nonché per quelle previste dall'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 i termini stabiliti dall'articolo 157 non possono mai essere prolungati oltre il doppio».
0. 3. 010. 103. Finocchiaro, Bonito.
All'articolo aggiuntivo 3.010, comma 5, sostituire il capoverso con il seguente:
«Salvo che la sospensione del procedimento non dipenda da autorità diversa da quella nazionale, in nessun caso la sospensione e l'interruzione della prescrizione, anche congiuntamente computate, possono comportare l'aumento di più di un quarto del tempo necessario a prescrivere, della metà nei casi di cui all'articolo 99, secondo comma, di due terzi nel caso di cui all'articolo 99, quarto comma, e del doppio nei casi di cui agli articoli 102, 103, 105, e all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale».
0. 3. 010. 151. (nuova formulazione) La Commissione.
(Approvato)
All'articolo aggiuntivo 3.010, comma 5, sostituire il capoverso con il seguente:
«Fatta salva l'ipotesi di cui all'ultimo comma dell'articolo 159, in nessun caso la sospensione e l'interruzione della prescrizione, anche congiuntamente computate, possono comportare l'aumento di più di un quarto del tempo necessario a prescrivere. Per le ipotesi previste dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, dall'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, nonché dagli articoli da 314 a 322-bis del codice penale, l'aumento non può essere superiore al doppio del tempo necessario a prescrivere».
0. 3. 010. 101. Fanfani, Mantini.
All'articolo aggiuntivo 3.010, comma 5, sostituire il capoverso con il seguente:
«Fatta salva l'ipotesi di cui all'ultimo comma dell'articolo 159 del codice penale, in nessun caso la sospensione e l'interruzione della prescrizione, anche congiuntamente computate, possono comportare l'aumento di più di un quarto del tempo necessario a prescrivere. Per le ipotesi previste dal libro II, titoli XII e XIII, dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e dall'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, l'aumento non può essere superiore ai due terzi del tempo necessario a prescrivere».
0. 3. 010. 95. Cirielli.
All'articolo aggiuntivo 3. 010., comma 5, capoverso, sostituire le parole da: sospensione fino a: un quarto con le seguenti: interruzione della prescrizione, può comportare l'aumento di più della metà del tempo necessario a prescrivere.
0. 3. 010. 92. Fanfani, Boccia.
All'articolo aggiuntivo 3. 010., comma 5, capoverso, sopprimere le parole: , anche congiuntamente computate,
0. 3. 010. 93. Fanfani, Boccia.
All'articolo aggiuntivo 3. 010., comma 5, capoverso, sostituire le parole: più di un quarto con le seguenti: oltre la metà.
0. 3. 010. 80. Fanfani, Boccia.
All'articolo aggiuntivo 3. 010., comma 5, capoverso, sostituire le parole: un quarto con le seguenti: tre quarti.
0. 3. 010. 81. Fanfani, Boccia.
All'articolo aggiuntivo 3. 010., dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. All'articolo 161 del codice penale, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:
«Quando per più reati connessi si procede congiuntamente, la sospensione o la interruzione della prescrizione per taluno di essi ha effetto anche per gli altri».
* 0. 3. 010. 20. Finocchiaro, Bonito, Siniscalchi, Carboni, Lucidi, Magnolfi, Innocenti.
All'articolo aggiuntivo 3. 010., dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. All'articolo 161 del codice penale, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:
«Quando per più reati connessi si procede congiuntamente, la sospensione o la interruzione della prescrizione per taluno di essi ha effetto anche per gli altri».
* 0. 3. 010. 52. Buemi, Boato.
All'articolo aggiuntivo 3. 010., sopprimere il comma 6.
** 0. 3. 010. 33. Bonito, Finocchiaro, Carboni, Siniscalchi, Lucidi, Magnolfi, Innocenti.
(Approvato)
All'articolo aggiuntivo 3. 010., sopprimere il comma 6.
** 0. 3. 010. 58. Buemi, Boato.
All'articolo aggiuntivo 3. 010., sopprimere il comma 6.
** 0. 3. 010. 69. Fanfani, Boccia.
(Approvato)
All'articolo aggiuntivo 3.010, sopprimere il comma 6.
** 0. 3. 010. 152. La Commissione.
(Approvato)
All'articolo aggiuntivo 3. 010., sostituire il comma 6 con il seguente:
6. La presente legge non si applica ai fatti commessi anteriormente alla data della sua entrata in vigore e ai processi penali pendenti a tale data.
0. 3. 010. 82. Fanfani, Boccia.
All'articolo aggiuntivo 3. 010., comma 1, comma 6, sopprimere le parole da: ai procedimenti fino alla fine del comma.
0. 3. 010. 36. Siniscalchi, Bonito, Carboni, Innocenti.
All'articolo aggiuntivo 3. 010., comma 6, sostituire le parole da: ai procedimenti fino alla fine del comma con le seguenti: e per i quali siano in corso le indagini preliminari.
* 0. 3. 010. 22. Bonito, Finocchiaro, Siniscalchi, Carboni, Lucidi, Magnolfi, Innocenti.
All'articolo aggiuntivo 3. 010., comma 6, sostituire le parole da: ai procedimenti fino alla fine del comma con le seguenti: e per i quali siano in corso le indagini preliminari.
* 0. 3. 010. 54. Buemi, Boato.
All'articolo aggiuntivo 3. 010., comma 6, aggiungere, in fine, le parole: e non pervenuti alla fase del dibattimento.
** 0. 3. 010. 21. Bonito, Finocchiaro, Carboni, Siniscalchi, Lucidi, Magnolfi, Innocenti.
All'articolo aggiuntivo 3. 010., comma 6, aggiungere, in fine, le parole: e non pervenuti alla fase del dibattimento.
** 0. 3. 010. 53. Buemi, Boato.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis. - 1. L'articolo 157 del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 157. (Prescrizione. Tempo necessario a prescrivere). La prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e comunque un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto e a quattro anni se si tratta di contravvenzione.
Per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per il reato consumato o tentato, senza tener conto della diminuzione per le circostanze attenuanti e dell'aumento per le circostanze aggravanti, salvo che per le aggravanti ad effetto speciale, nel qual caso si tiene conto dell'aumento massimo di pena previsto per l'aggravante.
Nel caso di concorso di circostanze aggravanti ad effetto speciale e di circostanze attenuanti si applicano le disposizioni dell'articolo 69.
Quando per il reato la legge stabilisce congiuntamente o alternativamente la pena detentiva e la pena pecuniaria, per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo soltanto alla pena detentiva.
Quando per il reato la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria si applica il termine di tre anni.
La prescrizione è sempre espressamente rinunciabile dall'imputato.«
2. All'articolo 158 del codice penale, primo comma, le parole: «o continuato» e le parole «o la continuazione»sono soppresse.
3. L'articolo 159 del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 159. (Sospensione del corso della prescrizione). - Il corso della prescrizione rimane sospeso in ogni caso in cui la sospensione del procedimento o del processo penale o dei termini di custodia cautelare è imposta da una particolare disposizione di legge, oltre che nei casi di:
a) autorizzazione a procedere;
b) deferimento della questione ad altro giudizio;
c) sospensione del procedimento o del processo penale per ragioni di impedimento delle parti e dei difensori e per il tempo dell'impedimento.
Nel caso di autorizzazione a procedere, la sospensione del corso della prescrizione si verifica dal momento in cui il pubblico ministero presenta la richiesta e il corso della prescrizione riprende dal giorno in cui l'autorità competente accoglie la richiesta.
La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione.
In nessun caso i termini stabiliti dall'articolo 157 possono essere prolungati oltre i termini di cui all'articolo 161, comma 2».
4. All'articolo 160, terzo comma, del codice penale le parole: «ma in nessun caso i termini stabiliti nell'articolo 157 possono essere prolungati oltre la metà» sono sostituite dalle seguenti: «ma in nessun caso i termini stabiliti nell'articolo 157 possono essere prolungati oltre i termini di cui all'articolo 161, comma 2».
5. All'articolo 161 del codice penale il secondo comma è sostituito dal seguente:
«In nessun caso la sospensione e l'interruzione della prescrizione, anche congiuntamente computate, possono comportare l'aumento di più di un quarto del tempo necessario a prescrivere».
6. Salvo che le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge siano più favorevoli all'imputato, la presente legge si applica ai fatti commessi anteriormente a tale data e ai procedimenti e ai processi penali pendenti alla medesima data.
3. 010. La Commissione.
(Approvato)
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis. - 1. Il secondo comma dell'articolo 157 del codice penale è sostituito dal seguente:
«Per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo al massimo della pena stabilita dalla legge per il reato, consumato o tentato. Non si tiene conto della continuazione, della recidiva e delle circostanze del reato, fatta eccezione delle circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale. Non si tiene conto in ogni caso delle circostanze attenuanti soggettive che non siano oggettivamente valutabili al momento dell'esercizio dell'azione penale».
3. 01. Kessler, Bonito, Finocchiaro.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis. - 1. Il secondo comma dell'articolo 157 del codice penale è sostituito dal seguente:
«Per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo al massimo della pena stabilita dalla legge per il reato, consumato o tentato, tenuto conto dell'aumento massimo di pena stabilito per le circostanze aggravanti».
* 3. 02. Kessler.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis. - 1. Il secondo comma dell'articolo 157 del codice penale è sostituito dal seguente:
«Per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo al massimo della pena stabilita dalla legge per il reato, consumato o tentato, tenuto conto dell'aumento massimo di pena stabilito per le circostanze aggravanti».
* 3. 03. Pisapia.