Allegato A
Seduta n. 559 del 14/12/2004


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DISEGNO DI LEGGE: S. 3196 - CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 9 NOVEMBRE 2004, N. 266, RECANTE PROROGA O DIFFERIMENTO DI TERMINI PREVISTI DA DISPOSIZIONI LEGISLATIVE. DISPOSIZIONI DI PROROGA DI TERMINI PER L'ESERCIZIO DI DELEGHE LEGISLATIVE (APPROVATO DAL SENATO) (5454)

(A.C. 5454 - Sezione 1)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,
considerato che l'articolo 9 proroga fino al 31 dicembre 2005 la possibilità per le regioni di utilizzare i fondi stanziati per gli interventi di cui all'articolo 15, comma 1, della legge 3 agosto 1999, n. 265;
vista la precaria situazione del complesso degli edifici scolastici;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare le iniziative di propria competenza, per l'applicazione di questa legge, anche nei confronti delle regioni che non ottemperino completamente all'utilizzo dei fondi di cui in premessa.
9/5454/1. Perrotta.

La Camera,
considerato che:
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2002 sono state disciplinate le caratteristiche merceologiche dei combustibili aventi rilevanza ai fini dell'inquinamento atmosferico, nonché delle caratteristiche dei relativi impianti di combustione; con gli articoli 8 e 9 del decreto si stabiliva la possibilità di utilizzo dell'olio combustibile e delle emulsioni acqua acqua-olio combustibile per uso civile a fronte di bruciatori con determinate caratteristiche e comunque non oltre il 1o settembre 2005;
gli operatori del settore e le associazioni di categoria sono intervenuti presso gli organi della giurisdizione amministrativa contro questa determinazione, in particolare contro il termine del 2005, ottenendo dal Consiglio di Stato la sospensione dell'applicazione del decreto per carenza di motivazioni;
al fine di potere effettuare valutazioni oggettive basate su risultati scientifici validati e comparati sugli effetti inquinanti dei principali combustibili per uso civile, é stato costituito, su proposta del ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio un Comitato Tecnico Scientifico costituito da: ministero dell'Ambiente, Stazione Sperimentale dei combustibili, Comitato Termotecnica italiano e Associazione Termotecnica italiana, CIRAF/IPASS (Università di Perugia), regione Lombardia, regione Piemonte, Asso Costieri, Unione Petrolifera, Asso Petroli;


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i risultati delle prove sperimentali, eseguite dalla Stazione Sperimentale dei Combustibili che agisce sotto il coordinamento e la supervisione del Comitato Tecnico Scientifico, saranno resi noti presumibilmente nel corso del 2005;
tale situazione ha tuttavia determinato forti incertezze sul fronte degli utenti (per la maggior parte Enti Pubblici) ed un sostanziale blocco degli investimenti in ricerca finalizzati al miglioramento dei prodotti e degli impianti da parte degli operatori del settore;
gli olii combustibili sono un prodotto ineliminabile del craking di raffineria e l'Italia ne produce circa 500.000 tonnellate annue; il divieto di utilizzo di tali prodotti desolforati ad uso civile comporterebbe alternativamente:
un pari incremento degli olii combustibili tradizionali che non subirebbero il processo di desolforazione con evidenti cadute negative sull'ambiente;
una diminuzione dei prodotti energetici disponibili nel nostro Paese;
d'altro canto le tecnologie di desolforazione e di abbattimento dei fumi, in continuo miglioramento, consentono un utilizzo economicamente valido di tali prodotti, senza inquinamento apprezzabile, in presenza di impianti di combustione di adeguata tecnologia;
la mancanza di regolamentazione sta bloccando il mercato di settore, sia dal lato del prodotto che da quello degli impianti che lo utilizzano, in particolare per quel che riguarda gli innovativi ed energeticamente convenienti combustibili emulsionati;

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative volte a prevedere l'ampliamento del termine di cui agli articoli 8, comma 2 e 9, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2002, in materia di combustibili, almeno sino al 2012, qualora si utilizzino i bruciatori già previsti nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri medesimo ed in presenza di impianti tecnologici e di combustione tali da rendere compatibile l'utilizzo di olii combustibili ed emulsioni acqua olio combustibile per uso civile con quanto determinato dalle risultanze delle prove sperimentali eseguite dalla Stazione Sperimentale citata in premessa.
9/5454/2. Arnoldi.

La Camera,
considerato che il termine per la presentazione del piano dl adeguamento degli scarichi a Venezia era stato fissato al 30 giugno 1996 dall'articolo 10 del decreto-legge 5 febbraio 1990, n. 16, convertito con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1990, n. 71;
rilevato che, a causa delle difficoltà riscontrate nell'applicazione della norma, tale termine è stato più volte prorogato, per arrivare al 31 dicembre 2005;
rilevato che, analogamente, i termini di adeguamento dei valori limite di emissione per gli impianti di produzione di vetro artistico situati sull'isola di Murano vengono prorogati al 31 dicembre 2005,

impegna il Governo

a valutare l'istituzione di una commissione per verificare la necessità di idonee iniziative legislative volte a definire diverse modalità di adeguamento degli scarichi nella laguna di Venezia e nuovi limiti di emissione per gli impianti di produzione di vetro artistico situati nell'isola di Murano.
9/5454/3. Campa.

La Camera,
premesso che,
è prevista una proroga al 31 dicembre 2005 per l'utilizzazione delle risorse per l'adeguamento a norma degli


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edifici scolastici (articolo 9), occorre valutare l'estensione di tale proroga anche alle opere comprese nei programmi di intervento messi in atto da enti ed altri organismi non statali e finalizzati all'adeguamento alle norme di sicurezza dei rispettivi edifici adibiti ad uso scolastico,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare, con riferimento alle esigenze espresse in premessa, idonee iniziative anche di carattere normativo.
9/5454/4. Lupi, Palmieri.

La Camera,
tenuto conto che:
il Ministero delle attività produttive, con decreto del 23 giugno 2004, ha disposto l'istituzione dell'albo delle società cooperative, in attuazione del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6 e dell'articolo 23-sexiesdecies delle norme di attuazione e transitorie del codice civile con cui è stata avviata la riforma del diritto societario;
l'istituzione dell'albo è stata accolta positivamente, in quanto, abolendo l'iscrizione ai registri prefettizi delle singole province, concorre a semplificare la gestione e il controllo delle società cooperative, unificandoli presso un unico soggetto, il Ministero delle attività produttive;
il presente decreto, tuttavia, prescinde dalle competenze riconosciute in materia alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano, le quali, in base all'autonomia statutaria, godono della potestà di emanare norme legislative per lo sviluppo e la vigilanza sulle cooperative, di fatto esercitata fin d'ora attraverso l'adozione di proprie leggi e propri registri, confacenti alle esigenze derivanti dai singoli territori;
oltre a rappresentare uno scavalcamento dell'autonomia riconosciuta ed esercitata dai suddetti enti, il decreto fa emergere difficoltà di carattere pratico derivanti dalla coesistenza di due registri, quello nazionale legittimato dal decreto e quelli regionali legittimati dagli statuti speciali, che il decreto in questione permette di conservare creando un sistema doppio e parallelo di registrazione;

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative volte ad emanare con urgenza una normativa integrativa che, sulla base del principio della leale collaborazione tra amministrazione statale e locale e nel rispetto delle autonomie riconosciute, consenta alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano di proseguire autonomamente nell'esercizio delle competenze fin qui svolte in materia, di società cooperative secondo i propri ordinamenti.
9/5454/5. Rosato, Maran, Damiani, Saro, Lenna, Romoli, Collavini.

La Camera,
considerato che l'articolo 4 del disegno di legge di conversione prevede una proroga della delega a favore del Governo per quanto riguarda la legge 5 giugno 2003, n. 131,

impegna il Governo

ad esercitare la propria delega tenendo conto delle modifiche apportate al Titolo V della Costituzione del progetto di legge Costituzionale attualmente già approvato dalla Camera all'esame del Senato della Repubblica.
9/5454/6. Fontanini.

La Camera,

impegna il Governo

in attuazione a quanto disposto dall'articolo 12 del disegno di legge di conversione,


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con modificazioni del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266 ad evitare ulteriori proroghe, oltre il 31 dicembre 2005, per i consorzi agrari oggetto di aggregazione da parte dei consorzi viciniori, o di operazioni di incorporazione da parte di analoghe strutture.
9/5454/7. Preda.

La Camera,
premesso che:
con la proroga al 31 dicembre 2005 dei termini per adeguare le strutture turistico ricettive esistenti alla normativa antincendio si prevedono investimenti molto urgenti per le 35.000 imprese alberghiere italiane per adeguarsi ad essa;
il patrimonio ricettivo è un bene essenziale per la vocazione turistica del nostro Paese;
la recente stagione turistica ha evidenziato fortissime difficoltà per tutto il settore,

impegna il Governo

a varare adeguati provvedimenti in campo fiscale per incentivare la rapida attuazione delle normative antincendio, come la riduzione da 15 a 3 anni del periodo di ammortamento delle spese sostenute per la ristrutturazione degli immobili ricettivi.
9/5454/8. Gambini, Ruzzante.

La Camera,
premesso che:
una forte preoccupazione investe gli operatori turistico-balneari per il protrarsi di una fase compresa e contraddittoria relativamente all'assetto normativo e dei commi per le concessioni demaniali ai fini turistico ricreativi,

impegna il Governo

a riferire nelle Commissioni permanenti competenti sullo stato di situazione della nuova proposta normativa al fine di coinvolgere il Parlamento, e fornire un quadro certo agli operatori per la programmazione della prossima stagione turistica e contrastare l'evasione largamente presente.
9/5454/9. Cazzaro.