Allegato A
Seduta n. 559 del 14/12/2004


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(A.C. 2055 - Sezione 2)

PROPOSTE EMENDATIVE DICHIARATE INAMMISSIBILI NEL CORSO DELLA SEDUTA

1-bis. All'articolo 146-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, dopo il comma 1-bis, è aggiunto il seguente:
«1-ter. Quando si procede per uno dei delitti indicati all'articolo 407, comma 2,


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lettera a), del codice di procedura penale, il giudice può disporre, anche di ufficio, con ordinanza nel corso del dibattimento, che l'esame delle parti private, dei testimoni, dei consulenti tecnici o dei periti si svolga a distanza, qualora sussistano gravi ragioni di sicurezza o di ordine pubblico ovvero vi sia pericolo di violenze o minacce per indurre la persona da esaminare a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci».
3. 41. Governo.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 9, comma 1, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, le parole: «con l'arresto da tre mesi ad un anno» sono sostituite dalle seguenti: «con la reclusione da uno a quattro anni».
3. 42. Governo.