...
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. Al fine di valorizzare e promuovere l'autonomia delle professioni sanitarie prevista dalla legge 10 agosto 2001, n. 42, e dalla legge 26 febbraio 1999, n. 251, nell'ambito della contrattazione collettiva del comparto del personale della sanità, è regolamentata l'attività libero professionale così come da dichiarazione congiunta allegata al contratto stesso, finalizzata ad obiettivi di miglioramento della quantità e della qualità dei servizi prestati, di adeguamento all'innovazione ed evoluzione organizzativa aziendale.
1. 1. Battaglia, Giacco, Boato, Bressa, Leoni, Amici, Mosella, Luigi Pepe, Zanella, Maura Cossutta, Zaccaria.
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 1-septies del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, come modificato dall'articolo 81 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dall'articolo 45 della legge 17 maggio 1999, n. 144, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni del presente comma si applicano, altresì, nell'ambito del medesimo limite previsto dal primo periodo e con riferimento alle aziende ivi indicate, nei confronti dei lavoratori collocati in mobilità entro il 31 dicembre 2004, limitatamente a coloro che maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento entro il 31 dicembre 2007».
1. 10. Cordoni.
Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2005 con le seguenti: 30 giugno 2005.
3. 1. Amici, Boato, Bressa, Leoni, Maura Cossutta.
Sopprimerlo.
4. 1. Cè, Fontanini, Luciano Dussin.
Al comma 1, sostituire le parole: di quattro anni con le seguenti: fino al 31 maggio 2005.
4. 2. Cè, Fontanini, Luciano Dussin.
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis. - Le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, non si applicano agli avvocati regolarmente iscritti ai relativi albi professionali.
6-bis. 010. Rosato, Fanfani.
Sopprimerlo.
7. 1. Boato, Amici, Bressa, Leoni, Maura Cossutta, Zaccaria.
Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7.1. - 1. All'articolo 22, comma 1-bis, del decreto legislativo 22 dicembre
2000, n. 395, le parole: «fino alla data del 31 dicembre 2004» sono sostituite dalle seguenti: «fino alla data del 31 giugno 2006».
7. 01. Raffaldini, Mazzarello, Rosato.
Sopprimerlo.
7-bis. 11. Realacci.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 15 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. La risalita della pista con gli sci ai piedi è normalmente vietata dopo le ore 10:00 del mattino. È sempre vietata dove
sono in corso manifestazioni agonistiche o allenamenti di sci e snowboard agonistico e dove operano i mezzi meccanici. Essa è ammessa negli altri orari previa autorizzazione del gestore dell'area sciabile attrezzata o, in mancanza di tale autorizzazione, in casi di urgente necessità, e deve comunque avvenire tassativamente ai bordi della pista, avendo cura di evitare rischi per la sicurezza degli sciatori e rispettando le prescrizioni di cui alla presente legge, nonché quelle adottate dal gestore dell'area sciabile attrezzata».
Conseguentemente, alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: ed ulteriori disposizioni in materia di sicurezza delle piste di sci.
7-bis. 10. Stucchi, Scherini.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Fino alla scadenza del termine di cui al comma 1, anche in mancanza di normativa specifica, permane l'obbligo di utilizzo, ai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, del casco protettivo omologato secondo gli standards previsti dalla normativa CE EN 1077.
7-bis. 25. (nuova formulazione) La Commissione.
(Approvato)
Sopprimerlo.
8. 10. Russo Spena, Mascia.
Al comma 1, dopo le parole: programmi di intervento aggiungere le seguenti: ovvero nei programmi di intervento messi in atto da enti ed altri organismi non statali e finalizzati all'adeguamento alle norme di sicurezza dei rispettivi edifici adibiti ad uso scolastico.
9. 10. Lupi, Palmieri.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1.1. Ove le regioni, ai sensi del comma 1, fissino una nuova scadenza del termine relativo all'adeguamento al decreto del Ministro dell'interno 26 agosto 1992, la stessa si applica agli edifici scolastici esistenti per i quali sia stato presentato, entro il 30 giugno 2005, al Comando provinciale dei vigili del fuoco, il progetto di adeguamento per l'acquisizione del parere di conformità di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37.
9. 11. Governo.
(Approvato)
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, all'annessa tabella di valutazione, il punto B.3), lettera h), è soppresso.
10. 10. Titti De Simone, Mascia.
Sopprimerlo.
*12. 2. Cè, Fontanini, Luciano Dussin.
Sopprimerlo.
*12. 5. Marcora, Boato, Bressa, Maura Cossutta, Zaccaria.
Sopprimerlo.
*12. 10. Rava, Sedioli, Preda, Borrelli, Rossiello, Amici, Leoni, Franci.
Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2005 con le seguenti: 30 giugno 2005.
12. 3. Cè, Fontanini, Luciano Dussin.
Sopprimerlo.
*12-bis. 10. Rava, Sedioli, Preda, Borrelli, Rossiello, Franci.
Sopprimerlo.
*12-bis. 11. Vendola, Russo Spena.
Sopprimerlo.
13. 1. Cè, Fontanini, Luciano Dussin.
Sopprimerlo.
14. 10. Realacci.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. La proroga del termine di cui al comma 1 per il completamento dell'adeguamento si applica alle strutture ricettive esistenti per le quali sia stato presentato, entro il 30 giugno 2005, al Comando provinciale dei vigili del fuoco, il progetto di adeguamento per l'acquisizione del parere di conformità di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37.
14. 11. Governo.
(Approvato)
Sopprimerlo.
15-bis. 1. Gambini, Boato.
(Approvato)
Al comma 1, sostituire le parole: 15 dicembre 2004 con le seguenti: 15 dicembre 2005.
16. 2. Gambini, Boato.
Al comma 1, sostituire le parole: 15 dicembre 2004 con le seguenti: 30 ottobre 2005.
16. 1 Benvenuto, Lettieri, Pistone.
Al comma 1, sostituire le parole: 15 dicembre 2004 con le seguenti: 30 giugno 2005.
16. 4. Scaltritti, Zama, Schmidt, Campa.
Al comma 1, sostituire le parole: 15 dicembre 2004 con le seguenti: 31 marzo 2005.
16. 3. Scaltritti, Zama, Schmidt, Campa.
Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:
Art. 16-bis. - 1. La disposizione di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 15 dicembre 1990, n. 385, per le aziende i cui servizi non hanno formato oggetto di delega di funzioni ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, è da intendere estesa anche alle opere di ammodernamento e di potenziamento finanziate dal decreto-legge 4 ottobre 1996, n. 517, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1996, n. 611, e dalle leggi 7 dicembre 1999, n. 472, 23 dicembre 1999, n. 488, e 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni.
16. 02. Bornacin.
Al comma 1, sostituire le parole da: , il cui mandato fino a: della stessa legge, con le seguenti: in servizio al 31 dicembre 2003.
18. 11. Pisapia.
Al comma 1, sostituire le parole da: , il cui mandato fino a: 31 dicembre 2004 con le seguenti: in servizio alla data del 1o ottobre 2004.
18. 12. Pisapia.
Al comma 1, sostituire le parole: tra la data di entrata in vigore del presente decreto ed con le seguenti: entro.
18. 1. D'Alia.
Al comma 1, sopprimere le parole da: , per i quali non sia consentita fino a: all'articolo 4, comma 4, della stessa legge,
Conseguentemente, al comma 2, sopprimere le parole da: , e per i quali non sia consentita fino a: e successive modificazioni.
18. 10. Marinello.
Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:
Art. 18.1. - 1. Anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 7 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, il magistrato onorario, che esercita le funzioni di giudice di pace alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, può essere ulteriormente confermato per altri due mandati dopo il termine dell'incarico.
18. 010. Marinello.
Al comma 1, sostituire le parole: 10 gennaio 2005 con le seguenti: 30 giugno 2005.
19. 1. Cè, Ercole, Bianchi Clerici, Fontanini, Luciano Dussin, Polledri, Vascon, Arrighi, Patarino.
Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:
Art. 19.1. - 1. Con riferimento alla produzione e lavorazione del vetro artistico, il termine di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, è prorogato al 31 dicembre 2005.
19. 010. Campa.
Sopprimerlo.
19-bis. 10. Realacci.
Al comma 1, capoverso 5, primo periodo, sostituire le parole: hanno presentato ai comuni, entro il 30 giugno 2004 con le seguenti: presenteranno ai comuni, entro il 31 dicembre 2004.
Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: entro il 30 giugno 2004 con le seguenti: entro il 31 dicembre 2004.
19-bis. 2. Campa.
Al comma 2, sostituire le parole: 30 giugno 2005 con le seguenti: 31 dicembre 2005.
19-bis. 1. Campa.
(Approvato)
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, è istituita una Commissione, composta da un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un rappresentante del Ministero delle attività produttive, un rappresentante della Regione Veneto e due rappresentanti degli enti locali interessati e dal Magistrato delle acque, allo scopo di predisporre uno studio sulle caratteristiche tecniche e sugli oneri per i privati derivanti dall'attuazione dell'obbligo di adeguamento degli impianti di scarico di cui all'articolo 10 del decreto-legge 5 febbraio 1990, n. 16, convertito con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1990, n. 71, e successive modificazioni, nonché dall'articolo 13-bis del decreto-legge 25 ottobre 2002, n. 236, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2002, n. 284. Le modalità di costituzione della Commissione sono definite, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio. Entro tre mesi dal suo insediamento, la Commissione approva una relazione sull'attuazione delle disposizioni attinenti all'adeguamento degli scarichi, verificando la necessità di avviare iniziative legislative volte a definire nuove modalità di adeguamento degli scarichi nella laguna di Venezia e nuovi limiti di emissione per gli impianti di produzione di vetro artistico situati nell'isola di Murano. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio trasmette tale relazione al Parlamento.
19-bis. 3. Campa.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. La Commissione istituita nell'ambito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ai fini dell'adozione di uno più decreti legislativi per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale è integrata da due componenti, indicati rispettivamente dalla Regione Veneto e dal Comune di Venezia, per la verifica dell'impatto degli interventi legislativi di natura ambientale che riguardano i comuni di cui al presente articolo, nonché per la predisposizione di eventuali proposte di modifica.
19-bis. 11. Campa.
Sopprimerlo.
*19-ter. 1. Amici, Montecchi, Cazzaro.
(Approvato)
Sopprimerlo.
*19-ter. 10. Rosato.
(Approvato)
Sopprimerlo.
*19-ter. 11. Alfonso Gianni, Valpiana.
(Approvato)
Sostituirlo con il seguente:
Art. 19-ter. (Società cooperative). - 1. All'ultimo comma dell'articolo 223-duodecies delle disposizioni di attuazione del codice civile le parole: «31 dicembre 2004» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2005».
2. Il termine di presentazione delle domande di iscrizione delle società cooperative a mutualità prevalente all'Albo delle società cooperative di cui all'articolo 2512 del codice civile è stabilito al 31 marzo 2005.
19-ter. 2. D'Alia, Di Giandomenico, D'Agrò.
Dopo l'articolo 19-ter, aggiungere il seguente:
Art. 19-ter.1. (Società cooperative) - 1. All'ultimo comma dell'articolo 223-duodecies delle disposizioni di attuazione del codice civile le parole: «31 dicembre 2004» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2005».
2. Il termine di presentazione delle domande di iscrizione delle società cooperative a mutualità prevalente all'Albo delle società cooperative di cui all'articolo 2512 del codice civile è stabilito al 31 marzo 2005.
19-ter. 01. D'Alia, Di Giandomenico, Volontà, D'Agrò.
(Approvato)
Sopprimerlo.
*19-quater. 1. Mascia, Vendola, Russo Spena, Alfonso Gianni, Boato.
Sopprimerlo.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 1o luglio 2005 con le seguenti: 31 marzo 2005.
Sopprimerlo.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: e dei contratti di lavoro instaurati ai sensi delle ordinanze di protezione civile.
Al comma 1, sopprimere le parole da: «nei medesimi termini» fino a: legge 7 febbraio 2004, n. 47.
Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
Dopo l'articolo 19-septies, aggiungere il seguente:
Dopo l'articolo 19-septies, aggiungere il seguente:
Dopo l'articolo 19-septies, aggiungere il seguente:
Dopo l'articolo 19-septies, aggiungere il seguente:
Dopo l'articolo 19-nonies, aggiungere il seguente:
del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, sono differiti al 31 dicembre 2005.
Dopo l'articolo 19-nonies aggiungere il seguente:
Dopo l'articolo 19-nonies, aggiungere il seguente:
Dopo l'articolo 19-nonies, aggiungere il seguente:
Dopo l'articolo 19-nonies, aggiungere il seguente:
Dopo l'articolo 19-nonies, aggiungere il seguente:
Dopo l'articolo 19-nonies, aggiungere il seguente:
10. Nel caso previsto dal comma 8, i compensi spettanti al collegio arbitrale non possono superare i valori medi di cui
alla voce n. 9 della tabella D allegata alla tariffa degli onorari per gli avvocati approvata con il decreto ministeriale n. 127 dell'8 aprile 2004.
Dopo l'articolo 19-nonies, aggiungere il seguente:
Art. 19-decies. - 1. Le disposizioni previste per gli ordini professionali dal decreto-legge 24 giugno 2004, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 188, sono prorogate al 30 giugno 2005.
*19-quater. 10. Realacci.
19-quater. 2. (Testo corretto) Vendola, Russo Spena, Alfonso Gianni, Mascia.
(Modifica all'articolo 15 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355).
19-sexies. 1. Cè, Fontanini, Luciano Dussin.
(Approvato)
(Proroga dell'operatività del Fondo regionale di protezione civile).
1-bis. I contratti di lavoro a tempo determinato o di somministrazione di lavoro a tempo determinato, stipulati dalle regioni ai sensi delle ordinanze di protezione civile emanate a seguito di stati di emergenza, possono essere prorogati con oneri a carico delle risorse regionali fino al termine dell'esecuzione delle opere previste nei rispettivi piani di messa in sicurezza del territorio.
19-septies. 10. Rosato.
1-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 154.970.000 euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
19-septies. 25. (da votarsi ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis).
(Approvato)
Art. 19-septies.1. (Accordi di riallineamento). - 1. L'ammissibilità della variazione dei programmi di riallineamento contributivo, di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, è prorogata al 31 dicembre 2006, anche attraverso variazioni ulteriori o riaperture dei programmi.
19-septies. 010. Santori.
Art. 19-septies.1. (Modifica all'articolo 12 della legge 28 dicembre 2002, n. 289). - 1. Al comma 2-ter dell'articolo 12 della legge 28 dicembre 2002, n. 289, le parole: «30 giugno 2001» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2001».
2. All'onere derivante dalla presente norma, valutato in 1,5 milioni di euro per l'anno 2005, si provvede mediante utilizzo dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
19-septies. 07. Scaltritti.
Art. 19-septies.1. (Proroga dei termini per l'approvazione dei bilanci degli enti locali). - 1. All'articolo 8, comma 1, lettera d), del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539, e successive modificazioni, i numeri 4) e 4-bis) sono sostituiti dai seguenti:
«4) anno 2005 per i comuni con popolazione da 3.000 a 4.999 abitanti;
4-bis) anno 2006 per i comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti».
19-septies. 011. Bianchi Clerici.
Art. 19-septies.1. - 1. Il termine di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 13 settembre 2004, n. 240, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 2004, n. 269, è prorogato al 31 dicembre 2005.
19-septies. 012. Vendola, Russo Spena, Alfonso Gianni, Mascia.
(Denunce dei pozzi).
Art. 19-decies. (Scarichi esistenti). - 1. I termini di cui all'articolo 62, comma 11,
19-nonies. 010. Santori.
Dopo l'articolo 19-nonies, aggiungere il seguente:
Art. 19-decies. - 1. All'articolo 12, comma 8, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, le parole: «dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «ventiquattro mesi».
19-nonies. 011. Carlucci, Garagnani, Palmieri, Fiori.
ART. 19-decies. - All'articolo 12, comma 8, del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 28, e successive modificazioni, le parole: «per un periodo di dodici mesi a partire dall'entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti:, «fino al 30 settembre 2005».
19-nonies. 025. La Commissione.
(Approvato)
Art. 19-decies. (Emissioni di composti organici volatili di talune attività industriali). - 1. All'articolo 6, comma 3, del decreto del Ministro dell'ambiente 16 gennaio 2004, n. 44, recante recepimento della direttiva 1999/13/CE relativa alla limitazione delle emissioni di composti organici volatili di talune attività industriali, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, primo periodo, le parole: «entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore del presente decreto».
19-nonies. 012. Peretti.
Art. 19-decies. (Emissioni di composti organici volatili di talune attività industriali). - 1. All'articolo 9, comma 3, del decreto del Ministro dell'ambiente 16 gennaio 2004, n. 44, recante recepimento della direttiva 1999/13/CE relativa alla limitazione delle emissioni di composti organici volatili di talune attività industriali, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, le parole: «e, comunque, non oltre il dodicesimo mese dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «e, comunque, non oltre il ventiquattresimo mese dalla data di entrata in vigore del presente decreto».
19-nonies. 013. Peretti.
Art. 19-decies. - 1. In deroga al limite di cui all'articolo 3, comma 59, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le regioni che si avvalgono di personale con rapporto di lavoro a tempo determinato assunto ai sensi del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, e delle ordinanze del Ministero dell'interno n. 3090 del 18 ottobre 2000 e n. 3110 del 1o marzo 2001 e delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3258 del 20 dicembre 2002 e n. 3309 dell'11 settembre 2003, tramite procedure selettive, possono, utilizzando risorse proprie, procedere alla trasformazione del predetto rapporto di lavoro a tempo determinato in rapporto a tempo indeterminato, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la copertura di corrispondenti posti vacanti nelle dotazioni organiche adeguando, se necessario, il programma triennale di fabbisogno di personale.
19-nonies. 014. Rosato.
Art. 19-decies. - 1. Nell'ambito del proprio territorio e della propria competenza, le funzioni di gestione dell'Albo delle cooperative di cui al decreto 23 giugno 2004 del Ministero delle attività produttive sono esercitate dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e di Bolzano secondo i rispettivi ordinamenti.
19-nonies. 015. Rosato, Maran, Damiani.
Art. 19-decies. - 1. Alla definizione del contenzioso di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 20 settembre 1999, n. 354, si applica il procedimento di cui al comma 1-bis dell'articolo 31-bis della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come modificato dalla legge 1o agosto 2002, n. 166.
2. La presente normativa si applica a tutte le controversie derivanti dalla realizzazione degli interventi di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, ancorché le opere e gli alloggi siano stati già trasferiti agli enti destinatari ai sensi dell'articolo 22 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, ovvero ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 20 settembre 1999, n. 354.
3. Il responsabile del procedimento, ai fini della applicazione della presente normativa, è il Commissario straordinario di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1997, comunicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 9 settembre 1997, e successivi decreti di nomina, il quale, nei casi di cui al precedente comma 2, opera di concerto con l'ente destinatario.
4. Il procedimento di cui al comma 1 è promosso ad iniziativa del responsabile del procedimento ovvero ad istanza del concessionario da presentare nel termine di trenta giorni da parte del responsabile del procedimento.
5. La commissione, costituita nei modi e per le finalità di cui al comma 1, acquisite ove esistenti le relazioni del direttore dei lavori e dell'organo di collaudo, entro novanta giorni dalla sua costituzione comunica alle parti una proposta motivata di accordo bonario che, nei casi di cui al comma 2, ripartisca anche gli eventuali oneri nei confronti del concessionario fra lo Stato e l'ente destinatario.
6. In merito alla proposta di cui al comma 5, le parti si pronunciano nei trenta giorni successivi, previa acquisizione, da parte del responsabile del procedimento, del parere del gruppo di supporto tecnico-giuridico di cui al comma 4 dell'articolo 42 della legge 17 maggio 1999, n. 144. La proposta della commissione accettata dalle parti ha natura transattiva. È esclusa la facoltà per le parti di conferire alla commissione il potere di cui al comma 1-ter dell'articolo 31-bis della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come modificato dalla legge 1o agosto 2002, n. 166.
7. Pendenti i termini di cui ai commi 4, 5 e 6, il concessionario non può precedere ad azioni esecutive di lodi arbitrali o sentenze ottenute con riguardo alla controversia oggetto del procedimento e le azioni esecutive già intraprese sono sospese con svincolo dei beni pignorati.
8. Qualora il procedimento di cui ai commi 1 e 2 riguardi controversie di cui al comma 1, lettera e), dell'articolo 8 del decreto legislativo 20 settembre 1999, n. 354, decorsi i termini di cui al comma 7, senza che sia intervenuto l'accordo bonario, il concessionario può avvalersi della clausola compromissoria contenuta nella convenzione ai sensi dell'articolo 32 della legge 11 febbraio 1994, n. 109. L'avvio della procedura di cui ai commi 1 e 2 è condizione di proponibilità dell'azione arbitrale.
9. I compensi da riconoscere ai componenti la commissione:
a) sono determinati applicando la tariffa degli onorari per gli avvocati, approvata con il decreto ministeriale n. 127 dell' 8 aprile 2004, tabella D, voce n. 9 nei valori minimi;
b) cedono in ogni caso a carico di entrambe le parti ciascuna per la metà.
11. Il procedimento di cui alla presente normativa, ferma la competenza propria degli organi, anche consultivi, di ciascuna delle amministrazioni interessate, si applica anche a tutte le controversie derivanti dall'esecuzione di opere pubbliche comprese in programmi di ricostruzione di territori colpiti da calamità naturali.
12. I pagamenti dovuti dalle amministrazioni per effetto di lodi arbitrali pronunciati per la risoluzione di controversie scaturite da contratti per l'esecuzione di opere pubbliche comprese in programmi di ricostruzione di territori colpiti da calamità naturali, possono essere differiti di ulteriori dodici mesi rispetto al termine previsto dal comma 2 dell'articolo 3 della legge 3 agosto 1998, n. 267, produttivi di interessi al tasso legale in favore del creditore. Il ricorso alla predetta facoltà comporta di per sé rinuncia a proporre impugnazione nei confronti del lodo o a proseguire nel giudizio di impugnazione eventualmente intrapreso e produce gli effetti di cui al comma 7.
13. Il comma 2-quater dell'articolo 1 del decreto-legge 7 febbraio 2003, n. 15, convertito dalla legge 8 aprile 2003, n. 62, è abrogato. Sono fatti salvi gli atti compiuti nell'ambito di procedimenti arbitrali nel periodo della sua vigenza.
14. I termini di cui al comma 2 dell'articolo 9 del decreto legislativo 20 settembre 1999 n. 354, come già prorogati, sono ulteriormente protratti di dodici mesi decorrenti dalla loro precedente scadenza.
19-nonies. 016. Paroli, Zanetta.
19-nonies. 020. (Nuova formulazione) Governo.
(Approvato)