Resoconto stenografico dell'Assemblea
Seduta n. 554 del 2/12/2004
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(Esame dell'articolo 2 - A.C. 5179-R)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 2 e dell'unica proposta emendativa ad esso presentata (vedi l'allegato A - A.C. 5179-R sezione 5).
Ha chiesto di parlare l'onorevole Zanettin. Ne ha facoltà.

PIERANTONIO ZANETTIN. Onorevoli colleghi, l'articolo 2 del disegno di legge comunitaria per il 2004, fissa importanti principi e criteri direttivi della delega legislativa conferita al Governo. Tali direttive intervengono su numerose materie e settori normativi.
Mi pregio di segnalare un importante principio al cui inserimento ha contribuito un emendamento a mia prima firma, già recepito dal Governo e dal relatore in sede di Commissione di merito. Mi riferisco alle cosiddette discriminazioni a rovescio, concetto di elaborazione giurisprudenziale.
In sede di attuazione delle direttive comunitarie da parte degli Stati membri, risultano, infatti, ormai estremamente diffuse le discriminazioni a rovescio, che consistono in situazioni di disparità in danno dei cittadini di uno Stato membro o delle sue imprese che si verificano come effetto indiretto dell'applicazione del diritto comunitario.
Tale concetto è già stato ripreso dalla fondamentale sentenza della Corte costituzionale n. 443 del 1997, che voglio ricordare. Infatti, in base al principio della libera circolazione delle merci e delle persone all'interno della Comunità europea, i prodotti fabbricati nonché i prestatori


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di servizi che operano all'interno di un paese membro secondo le regole vigenti presso lo Stato medesimo devono poter circolare liberamente in tutti gli altri paesi membri, a prescindere dalla disciplina esistente nello Stato di destinazione, potendosi limitare la portata di tale principio esclusivamente per esigenze imperative attinenti, in particolare, all'efficacia dei controlli fiscali, alla protezione della salute pubblica, alla lealtà dei negozi commerciali e alla difesa dei consumatori. Tale principio è stato già sancito dalla Corte di giustizia dell'Unione europea.
L'applicazione di tale principio nell'ambito del singolo Stato membro oggi può determinare una situazione svantaggiosa e discriminatoria per i produttori e i prestatori di servizi nazionali, qualora non vi sia una piena armonizzazione dell'attuazione della normativa comunitaria da parte dei vari Stati membri. Gli operatori, infatti, sono costretti a sottostare ad una disciplina più restrittiva di quella prevista negli altri Stati membri per la produzione del medesimo tipo di bene, ovvero per l'esercizio della medesima attività.
Situazioni di questo tipo non sono destinate a ridursi a fronte della frequente previsione, all'interno della normativa comunitaria, di formule volte a rendere il più possibile libera la circolazione di merci e persone nell'ambito comunitario, come, ad esempio, quelle presenti nella proposta di direttiva relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nella quale si prevede, da una parte, con riferimento all'articolo 5, che ciascuno Stato membro che sul suo territorio subordini l'accesso all'esercizio di una professione regolamentata al possesso di determinate qualifiche professionali accetta come condizione sufficiente il fatto che il prestatore abbia esercitato le medesima professione presso uno o più Stati membri in cui si era legalmente stabilito con il titolo professionale di detto Stato membro, se in esso il titolo risulti regolamentato.
Dall'altra parte, con riferimento all'articolo 6, si prevede che lo Stato membro ospitante dispensi i prestatori di servizi per l'iscrizione ad un ente di sicurezza sociale di diritto pubblico dai requisiti riguardanti l'autorizzazione, l'iscrizione o l'affiliazione ad un'organizzazione o ad un organismo professionale.
La Corte di giustizia dell'Unione europea, adita più volte per porre rimedio a tali forme discriminatorie, come, ad esempio, nelle vicende relative all'aceto di vino italiano, alla birra tedesca, al formaggio olandese o allo yogurt francese, ha negato la propria competenza per l'irrilevanza comunitaria di tutte quelle situazioni che, non avendo diretti collegamenti con il diritto comunitario, trovano il loro fondamento all'interno del singolo Stato membro, ivi comprese le discriminazioni a rovescio.
È pertanto compito dei singoli Stati membri assicurare che in sede di attuazione delle direttive comunitarie sia garantita la massima uniformità rispetto agli altri Stati membri, con particolare riferimento ai requisiti richiesti per l'iscrizione ad albi o ad associazioni di categoria.
In casi di siffatta natura si dovrebbe ricorrere, quindi, alla Corte costituzionale per verificare la compatibilità delle norme interne che abbiano l'effetto di discriminare i lavoratori nazionali rispetto agli altri cittadini comunitari. La Corte costituzionale ha già in passato dichiarato costituzionalmente illegittime, per violazione del principio di uguaglianza, quelle disposizioni del nostro ordinamento suscettibili di discriminare i cittadini italiani costringendoli a rispettare una disciplina più restrittiva di quella applicata ai cittadini degli altri Stati membri in ordine ad una medesima fattispecie. Ricordo a tale proposito la sentenza n. 443 del 1997.
Tuttavia, rimettere la soluzione del problema alla Corte costituzionale rappresenta un rimedio indiretto in quanto non immediatamente accessibile ai cittadini e, di conseguenza, oneroso. Quindi, appare opportuno intervenire direttamente per sanare tali situazioni di disparità di trattamento. È quello che chi parla ha inteso fare presentando un emendamento all'articolo 2 della legge comunitaria, recepito nel disegno di legge oggi in discussione. Ringrazio, quindi, il Governo per la sensibilità


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dimostrata nell'accettare che tale principio venga codificato, come ci accingiamo a fare, nel nostro diritto positivo.
L'affermazione del suddetto principio non potrà avere che effetti benefici anche sul versante economico perché aumenterà gli spazi di iniziativa economica ed imprenditoriale in uno spirito autenticamente liberale, e di libertà in tali materie ne abbiamo proprio bisogno. Ricordo quanto contenuto a tale proposito nell'ultimo DPEF approvato dal Parlamento, ma anche i richiami, ad esempio, provenienti dalla Confindustria. Assicurare il massimo livello di armonizzazione possibile fra le legislazioni interne e la massima uniformità di disciplina di attuazione, così da evitare l'insorgenza di situazioni discriminatorie a rovescio a danno dei cittadini italiani, e sanare le situazioni discriminatorie presenti nella legislazione vigente costituiscono, quindi, un importante traguardo che il nostro ordinamento si accinge a raggiungere con l'approvazione dell'articolo 2 della legge comunitaria che stiamo discutendo (Applausi dei deputati del gruppo di Forza Italia).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.

NINO STRANO, Relatore. Signor Presidente, la Commissione esprime parere contrario sull'emendamento Russo Spena 2.1.

PRESIDENTE. Il Governo?

ROCCO BUTTIGLIONE, Ministro per le politiche comunitarie. Signor Presidente, il Governo esprime parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Russo Spena 2.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 405
Votanti 263
Astenuti 142
Maggioranza 132
Hanno votato
sì 37
Hanno votato
no 226).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 2.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 413
Votanti 412
Astenuti 1
Maggioranza 207
Hanno votato
sì 410
Hanno votato
no 2).

Prendo atto che l'onorevole Filippo Drago non è riuscito ad esprimere il proprio voto ed avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.

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