Allegato A
Seduta n. 554 del 2/12/2004


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(A.C. 5179-A/R - Sezione 29)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,
premesso che:
la produzione del pane tradizionale è una voce importante dell'attività economica artigianale del nostro Paese;
oggi in Italia operano venticinque mila aziende nel settore della panificazione e pertanto vi è bisogno di una politica di tutela e valorizzazione delle produzioni dell'artigianato alimentare;
il quadro legislativo comunitario non tutela nel modo migliore la nostra produzione in quanto pone sullo stesso piano il pane tradizionale fresco e quello congelato e poi commercializzato come tale;
il consumatore deve avere la possibilità di essere informato e di poter acquistare il prodotto che desidera senza inganni, con una corretta etichettatura;
le associazioni di rappresentanza dei panificatori tradizionali hanno protestato per questa assenza di tutela della produzione nazionale e hanno chiesto di intervenire al fine di salvaguardare un patrimonio culturale ed economico del nostro Paese;
le associazioni degli artigiani sono pronte a proporre un disciplinare per la tutela del pane artigiano al fine di ottenere un marchio comunitario di «Specialità Tradizionale Garantita»,

impegna il Governo

a promuovere in sede comunitaria ogni iniziativa utile finalizzata a tutelare la produzione artigianale del pane tradizionale


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fresco al fine di garantire la qualità del prodotto e tutelare il tessuto economico legato a tale produzione.
9/5179-A/R/1. Molinari, Meduri.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 10 contiene una delega al Governo per il recepimento nel nostro ordinamento della direttiva 2003/89/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2000/13/CE, in materia di indicazione degli ingredienti contenuti nei prodotti alimentari nel solco di una complessiva e meritoria attività in materia di etichettatura, tracciabilità, igiene e sicurezza dei prodotti alimentari, nonché di tutela dei prodotti alimentari tipici nazionali;
in questo senso si richiamano da ultimi il regolamento 178/2002/CE del 28 gennaio 2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare, il decreto legislativo 10 dicembre 2002, n. 306, contenente disposizioni sanzionatorie in attuazione del regolamento 1148/2001/CE, del 12 giugno 2001 della Commissione, in materia di tracciabilità;
la materia è in forte evoluzione poiché il 30 marzo 2004 il Parlamento europeo ha approvato la riforma delle norme sull'igiene degli alimenti di cui fanno parte la direttiva 2004/41/CE del 21 aprile 2004 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di igiene dei prodotti alimentari e di disposizioni sanitarie per la produzione e la commercializzazione di determinati prodotti di origine animale, nonché i regolamenti 852/2004/CE del 29 aprile 2004 e 853/2004/CE, entrambe del Parlamento europeo e del Consiglio, rispettivamente sull'igiene dei prodotti alimentari e sull'igiene per gli alimenti di origine animale;
dopo l'approvazione del decreto-legge n. 157 del 2004 in materia di tracciatura dei prodotti alimentari, l'impegno del Governo e del Parlamento per un rafforzamento delle iniziative e delle tutele nei riguardi del consumatore in materia alimentare deve altresì essere ancora completato con l'emanazione dei relativi provvedimenti attuativi previsti dalla legge n. 38 del 2003 di riforma del settore agricolo e dalla legge di semplificazione 2001 (legge n. 229 del 2003), che all'articolo 6 prevede una delega triennale per il riassetto della normativa in oggetto;
in materia di difesa dei prodotti alimentari tipici italiani il regolamento 178/2002/CE, richiamato dalla legge di riforma dell'agricoltura (legge n. 38 del 2003, articolo 1, comma 2, lettera e)), espressamente prevede nell'articolo 1 la necessità di tener conto della «diversità dell'offerta di alimenti compresi i prodotti tradizionali», mentre con la legge comunitaria 1999 (legge n. 526 del 1999, articolo 10) da ultimo modificata dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 99 del 2004, si è consentita un'adeguata commercializzazione ai prodotti tradizionali, elencati ai sensi del decreto legislativo n. 173 del 1998, che non superavano, in virtù dei particolari procedimenti di lavorazione, le rigide maglie igieniche comunitarie;
si ritiene opportuno, in tema di tracciabilità e sicurezza dei prodotti alimentari, anche alla luce degli accordi euromediterranei, che produrranno un incremento delle importazioni alimentari, rafforzare i controlli relativi alla rilevazione, nei prodotti alimentari importati dai Paesi extra UE, di agenti patogeni o di sostanze o trattamenti non consentiti dalla normativa comunitaria, considerando l'arretratezza delle normative di molti dei Paesi produttori;
in tema dei prodotti tipici italiani il timore è quello che le nuove norme sull'igiene dei procedimenti produttivi sopprimano o restringano lo spazio di commerciabilità che in definitiva ha consentito, a dispetto dei procedimenti standardizzati


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delle multinazionali alimentari, l'esplosione dei prodotti tipici alimentari italiani nel mondo, una delle poche voci rimaste fieramente in attivo della nostra bilancia commerciale,

impegna il Governo

nell'ambito del recepimento della normativa comunitaria e di emanazione dei decreti delegati, quali citati in premessa:
a rafforzare i controlli esistenti ed introdurne eventualmente di ulteriori in materia di sicurezza dei prodotti alimentari importati dai Paesi extra UE, eventualmente ponendoli a carico degli importatori, in particolare in materia di individuazione di agenti patogeni o di sostanze o trattamenti non consentiti dalla normativa comunitaria;
a difendere, nel recepimento delle nuove normative comunitarie, le deroghe igieniche e di commercializzazione per i prodotti tipici alimentari italiani di cui all'elenco adottato ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 173 del 1998;
a prevedere, in tale complessivo ambito di riforma, il necessario coordinamento, ed ove occorra il concerto, tra il Ministero delle politiche agricole e forestali ed il Ministero della salute, al fine di rafforzare la tutela dei consumatori da un lato e la qualità dei prodotti alimentari tradizionali italiani dall'altro.
9/5179-A/R/2. (Testo modificato nel corso della seduta) Collavini, Misuraca, de Ghislanzoni Cardoli, Zama, Viale.

La Camera,
considerato che:
la discussione del disegno di legge comunitaria rappresenta ogni anno l'occasione affinché Parlamento e Governo si confrontino in maniera adeguata sul modo migliore per recepire nell'ordinamento italiano le direttive e le altre disposizioni provenienti dall'Unione europea, secondo le norme del diritto e la tutela degli interessi dei cittadini;
nel corso del 2004 il Tar della Liguria, con sentenza n. 113/2004, ha accolto il ricorso presentato da un cospicuo numero di produttori olivicoli di tale regione avverso le disposizioni con cui il Ministero delle politiche agricole aveva in precedenza dato attuazione al regolamento dell'Unione europea che disciplina la commercializzazione dell'olio di oliva, ritenendo illegittima la disposizione relativa al divieto di commercializzazione dell'olio sfuso;
il Ministero interessato ha promosso ricorso al Consiglio di Stato avverso tale sentenza del Tar, ma che - come rilevato dalle persone ricorrenti e dalle associazioni di categoria che le sostengono - la materia si presenta comunque come opinabile, mentre appaiono rilevanti, almeno a certe condizioni, le garanzie di tutela di un sistema tipico e tradizionale di commercializzazione dell'olio di oliva (le cosiddette «damigiane»);
l'interpretazione più corretta del regolamento appare quella che consente la commercializzazione di olio sfuso nelle cosiddette «damigiane» a determinate garanzie di tutela della produzione, e comunque esclusivamente presso il frantoio di produzione dello stesso,

impegna il Governo

a promuovere presso gli uffici della Commissione dell'Unione europea una procedura di verifica delle norme del citato regolamento al fine di fornire un chiarimento interpretativo in materia.
9/5179-A/R/3. Banti.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 8 del disegno di legge è volto all'attuazione della direttiva comunitaria 6/2003/CE sugli abusi di mercato;


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esso prevede che sia l'insider trading che la manipolazione di mercato siano puniti con sanzione penale e amministrativa;
per quanto riguarda l'insider trading, la disposizione depenalizza la fattispecie attualmente prevista dall'articolo 180, comma 2, del decreto legislativo n. 58 del 1998 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria), riguardante i c.d. insiders «secondari», ossia i soggetti cui l'insiders «primario» ha comunicato informazioni privilegiate, poiché il divieto loro imposto di compiere operazioni sul titolo (che pure si affianca ora al divieto di divulgare ulteriormente la notizia o di suggerire operazioni, prima non perseguito) viene sanzionato solo in via amministrativa;
a parte questa differenza, non risulta affatto chiaro se la restante area della fattispecie sanzionata in via amministrativa si sovrapponga anche solo parzialmente alla fattispecie criminosa di insider trading;
riguardo all'aggiotaggio, la sovrapposizione delle due fattispecie risulta ancor più evidente, poiché quella sanzionata amministrativamente riprende espressamente la norma della direttiva comunitaria, mentre quella penalistica risulta identica a quella contenuta nell'attuale articolo 2637 del codice civile, ossia l'aggiotaggio;
pertanto, il reato di aggiotaggio previsto dalla nuova disciplina è una fattispecie interamente contenuta in quella, più ampia, contenuta nella Direttiva 6/2003/CE e ripresa dall'articolo 187-ter del testo unico come modificato dall'articolo 8;
la sovrapposizione delle due fattispecie viene confermata dall'articolo 187-duodecies del testo unico, il quale specifica che il procedimento amministrativo prosegue nonostante l'apertura di un processo penale;
pertanto, la disciplina dell'insider trading e della manipolazione del mercato delineate dall'articolo 8 realizzano in maniera occulta una sovrapposizione delle sanzioni penali e amministrative, le quali verranno applicate congiuntamente, scelta che viola tanto l'articolo 9 della legge 689 del 1981, quanto un generale principio di ragionevolezza, poiché si cumulano inutilmente sanzioni punitive per lo stesso fatto,

impegna il Governo

a tener conto dei rilievi formulati in premessa, anche eventualmente mediante successive iniziative normative, al fine di consentire una più ragionevole applicazione della disciplina introdotta.
9/5179-A/R/4. Fluvi, Agostini, Benvenuto, Gambini.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 8 del disegno di legge è volto all'attuazione della direttiva comunitaria 6/2003/CE sugli abusi di mercato;
tale disposizione riformula anche la disciplina sugli obblighi di comunicare al pubblico le informazioni su fatti price sensitive imposti alle società quotate;
inoltre, seguendo la direttiva, il settimo comma del nuovo articolo 114 del decreto legislativo n. 58 del 1998 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria) introduce un obbligo di comunicazione in capo a soci rilevanti ed esponenti aziendali riguardo alle operazioni da essi compiute su titoli della società stessa;
il suddetto comma, però, a differenza dell'articolo 6, comma 5, della direttiva, impone un dovere di comunicazione delle suddette operazioni sia verso l'autorità di vigilanza, sia al pubblico;
l'obbligo di portare a conoscenza del pubblico qualsiasi negoziazione compiuta dai suddetti soggetti sui titoli dello stesso emittente pare esagerato a meno di non prevedere delle soglie di rilevanza o altri meccanismi di filtro, poiché un'eccessiva


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e indiscriminata comunicazione al pubblico potrebbe ingenerare solamente speculazioni immotivate e non più trasparenza,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative, eventualmente di carattere normativo, al fine di meglio definire l'obbligo di comunicazione contenuto nella disciplina introdotta.
9/5179-A/R/5. Lettieri, Benvenuto, Agostini, Gambini.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 9 introduce una delega per attuare la direttiva comunitaria 2003/71/CE relativa al prospetto di quotazione e alle sollecitazioni all'investimento;
tale disposizione presenta alcuni elementi fortemente criticabili sia sotto il profilo del metodo che del contenuto;
sotto il profilo metodologico, essa contiene deleghe pressoché «in bianco» ovvero delimitate da un mero, quanto superfluo, rinvio alla direttiva comunitaria stessa;
sotto il profilo del contenuto, in primo luogo la disposizione affronta la questione del collocamento dei prodotti finanziari presso investitori qualificati e senza prospetto in maniera. assolutamente insufficiente, poiché in sostanza la lettera f) del comma 3 non fornisce una risposta al problema sollevato dall'ipotesi in cui a un intermediario sia stato venduto un prodotto finanziario senza prospetto e rimetta poi in circolazione il suddetto prodotto presso la clientela retail, senza compiere una vera «sollecitazione» e quindi ancora senza prospetto;
la lettera i) del comma 3 non specifica in base a quali criteri il decreto legislativo potrà rimettere alla CONSOB l'esenzione di piccole e medie imprese e di persone fisiche in quanto investitori qualificati dalla presentazione del prospetto, e pertanto sarebbe quantomeno opportuno riprodurre almeno i criteri rigidi e stringenti della direttiva;
la lettera r) del comma 3 mantiene sostanzialmente l'attuale scelta compiuta dall'articolo 100, comma 1, lettera f), del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di escludere i prodotti bancari dall'applicazione della disciplina sulla sollecitazione del risparmio e dall'obbligo di prospetto, nonostante su questo punto ci sia una sostanziale unanimità di opinioni tecniche e dottrinarie sul fatto che tale scelta originariamente compiuta dal testo unico non è supportata da motivi. razionali e che si tratta quindi di una arbitraria esenzione a favore delle banche;
inoltre, sul punto da ultimo menzionato, il testo unificato delle proposte di legge sul risparmio del 5 maggio 2004 conteneva una previsione opposta, nel senso di superare tout court ogni esenzione a favore di banche e assicurazioni, sicché si legittima il sospetto che il Governo stia, in questa maniera obliqua e oscura, non solo ipotecando di fatto un pezzo del futuro (e purtroppo sempre più incerto) dibattito sulla legge quadro a tutela del risparmio, ma anzi surrettiziamente tentando una vera e propria controriforma in materia di risparmio;
la lettera c) del comma 3 propone che per le obbligazioni non strutturate e non quotate emesse dalle banche la CONSOB debba stipulare accordi di collaborazione con la Banca d'Italia, ma questa disposizione appare tutt'altro che chiara ed anzi, alla luce della summenzionata lettera r), è contraddittoria, poiché, come si è visto, le obbligazioni bancarie restano escluse dalla disciplina del prospetto;
di conseguenza, a rigore di logica, la suddetta lettera c), non potendo per i motivi predetti riferirsi alla disciplina sulla sollecitazione all'investimento, deve riguardare qualcos'altro e in particolare la disciplina della trasparenza e delle condizioni


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contrattuali, disciplinata dall'attuale Titolo VI del testo unico in materia bancaria;
tra l'altro, in tale maniera, la CONSOB dovrebbe coordinarsi con la Banca d'Italia solo per le emissioni di obbligazioni non strutturate, ossia solo nell'ipotesi meno significativa e pericolosa;
la citata lettera c) rischia di andare ad ipotecare una ulteriore scelta importante della futura dìsciplina del risparmio, in quanto il tema dei controlli della trasparenza bancaria è stato uno di quelli maggiormente discussi, tanto che il ricordato testo unificato del 5 maggio 2004, su cui era stato trovato un accordo di massima bipartisan, all'articolo 40, comma 2, attribuiva tale competenza di vigilanza proprio alla CONSOB,

impegna il Governo

a tenere conto, in sede di recepimento della direttiva 2003/71/CE, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari, delle osservazioni e degli orientamenti contenuti in premessa.
9/5179-A/R/6. Gambini, Agostini, Benvenuto, Lettieri.

La Camera,
premesso che:
il secondo periodo dell'articolo 31, comma 4, del testo unico della finanza autorizza la CONSOB ad avvalersi, per la tenuta dell'albo dei promotori finanziari, di un organismo individuato dalle associazioni professionali dei promotori finanziari e dei soggetti abilitati, ferma restando in ogni caso la vigilanza regolamentare della stessa CONSOB ai sensi dei successivi commi 6 e 7;
queste ultime associazioni professionali hanno da tempo concordemente sottoposto alla CONSOB il progetto per la costituzione del predetto organismo;
sono trascorsi oltre otto anni e mezzo dall'adozione del testo unico della finanza, senza che la CONSOB si sia avvalsa della suddetta facoltà di «esternalizzare» la tenuta dell'albo e senza che la medesima CONSOB (che dedica agli oltre 60 mila promotori finanziari circa la metà delle proprie delibere ed un apposito ufficio di vigilanza composto da una quindicina di dipendenti, oltre alla connessa attività amministrativa e contabile) abbia enunciato le proprie intenzioni in proposito;
per il bene e la chiarezza del mercato è opportuno che il settore dell'offerta fuori sede, alla vigilia fra l'altro del recepimento della direttiva «FIM» relativa al mercato degli strumenti finanziari 2004/39/CE, che all'articolo 23 contempla appunto gli «agenti collegati», trovi un suo assetto organico;
si valuta positivamente l'impegno delle organizzazioni di categoria del comparto nel predisporre il progetto dell'organismo per la tenuta dell'albo,

impegna il Governo

a richiedere informazioni alla CONSOB sui tempi di esercizio della facoltà di «esternalizzare» la tenuta dell'albo dei promotori finanziari, ai sensi dell'articolo 31, comma 4, del testo unico della finanza;
nel caso tali informazioni non siano fornite, ad utilizzare il primo strumento normativo utile per modificare la richiamata norma nel senso o di rendere obbligatoria la «esternalizzazione» in parola, o di sopprimere la relativa facoltà.
9/5179-A/R/7. Benvenuto, Lettieri.

La Camera,
premesso che:
nell'allegato A del disegno di legge Comunitaria 2004 in esame è previsto il recepimento della direttiva 2001/83/CE in


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materia di medicinali per uso umano e di ulteriori direttive di modifica della citata 2001/83;
negli ultimi dieci anni nel nostro Paese si sono verificate 72.000 morti da incidenti stradali; secondo dati diffusi dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in una famiglia su dieci un componente è morto o si è ferito a causa di tamponamenti o scontri frontali in auto, mentre circa un terzo delle vittime aveva meno di 30 anni;
quasi il 20 per cento degli incidenti stradali è causato dal colpo di sonno, di cui medicinali e alcolici sono i primi alleati; psicofarmaci, ansiolitici, farmaci per le malattie reumatiche, l'ipertensione o le allergie o anche semplicemente farmaci contro il raffreddore (che producono sonnolenza), sono in grado di alterare quello stato di coscienza piena necessario per mettersi alla guida; senza considerare che l'associazione tra farmaci ed alcool rende entrambi molto pericolosi per la guida anche a dosaggi minimi;
l'articolo 5 del decreto legislativo n. 540 del 1992 di recepimento della direttiva 92/27/CEE in materia di etichettatura dei farmaci prevede l'indicazione sul foglietto illustrativo di eventuali problemi per la guida di veicoli, mentre l'articolo 2 prevede l'indicazione sulla confezione esterna dei possibili effetti sulla capacità di guidare e nel successivo comma 3 prevede che l'imballaggio possa riportare segni o pittogrammi miranti a rendere più esplicite alcune informazioni, tra cui quella in oggetto;
la risoluzione del Consiglio del 27 novembre 2003, relativa al contrasto dell'uso di sostanze psicoattive correlato agli incidenti stradali, prevede in ambito di recepimento della direttiva 2001/83/CE l'espressa indicazione nel foglietto illustrativo e sulla confezione dei rischi per la capacità di guida (punto 9), mentre al punto 34 prevede l'adozione comunitaria di simboli appositi, indicanti il rischio per la guida,

impegna il Governo

ad emanare con sollecitudine un provvedimento che anticipi le univoche indicazioni che provengono dall'Unione europea in materia di segnalazione della pericolosità di taluni farmaci nella guida di veicoli e che impegni le imprese farmaceutiche, mediante obbligo di apposizione di indicazioni scritte prestabilite, a segnalare sulla confezione esterna e nel foglietto illustrativo interno dei medicinali, gli eventuali rischi che esso eventualmente comporta per la guida.
9/5179-A/R/8. Milanese, Massidda.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 25 del disegno di legge in esame reca delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali, e della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi;
il comma 1 dell'articolo 25, contiene i principi e i criteri direttivi ai fini dell'esercizio della delega da parte del Governo;
la lettera b) del comma 1, al fine di favorire il contenimento dei tempi e la massima flessibilità degli strumenti giuridici, delega il Governo a semplificare le procedure di affidamento degli appalti che non costituiscono diretta applicazione delle normative comunitarie;
la semplificazione delle procedure non può prescindere dal rispetto delle regole del trattato CE ed in particolare di quelle in materia di libera circolazione


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delle merci, di libera prestazione dei servizi, di non discriminazione, di parità di trattamento e di trasparenza;
tali regole costituiscono i principi fondamentali di garanzia, sia per la pubblica amministrazione che per il mondo imprenditoriale, sui quali si è basata la legge 11 febbraio 1994, n. 109, come ultimamente modificata dalla legge 1o agosto 2002, n. 166,

impegna il Governo

nell'esercizio della delega per la semplificazione delle procedure di affidamento degli appalti che non costituiscono diretta applicazione delle normative comunitarie, a tenere conto delle regole del trattato CE e delle disposizioni della legge 11 febbraio 1994, n. 109.
9/5179-A/R/9. Parolo, Guido Dussin, Guido Giuseppe Rossi.

La Camera,
premesso che:
il 23 febbraio scorso, la Commissione europea ha formalizzato la propria decisione di modificare il regolamento comunitario n. 753/02 sulle modalità di designazione e di denominazione dei vini;
tale decisione che ha portato ad una nuova etichettatura dei vini così come disposto dal regolamento comunitario n. 316/04, introducendo sostanziali cambiamenti sulle modalità di designazione, denominazione, presentazione e protezione dei vini, ha determinato la perdita di 17 denominazioni esclusive di origine di vini italiani prodotti sul territorio nazionale;
l'approvazione della Commissione europea della modifica del predetto regolamento, ha conseguentemente offerto la possibilità a Paesi terzi, di ricorrere ad alcune denominazioni tradizionali di grandi e prestigiosi vini italiani indebolendo la protezione comunitaria e consentendo il commercio di vini contrassegnati impropriamente, ma prodotti in altre parti dell'Europa e del mondo;
tale decisione di globalizzare le 17 menzioni di nostri importanti vini fra i quali: l'Amarone, l'Est! Est! Est!, il Brunello, il Morellino, il Passito, il Recioto, il Vino Nobile e il Vin Santo, consentirà pertanto a Paesi terzi di scarsa tradizione vitivinicola, l'utilizzo di etichette tradizionali precedentemente esclusive di produttori europei e soprattutto di quelli italiani;
il provvedimento della Commissione europea segue altre discutibili e penalizzanti decisioni sul settore vinicolo per le Regioni italiane a forte vocazione vitivinicola quale il Friuli Venezia Giulia, indebolita per il provvedimento di scarsa equità sulla varietà del Tocai friulano contrapposto a quello ungherese;
il settore vitivinicolo italiano, con le sue pregiate etichette fra le quali le 17 precedentemente menzionate, costituisce un patrimonio collettivo di carattere economico-produttivo e culturale di livello internazionale assoluto, la cui denominazione è legata alla tipicità e l'originalità del proprio territorio;
la perdita dell'esclusiva delle denominazioni e della tutela dei vini al di fuori dei territori di origine e la conseguente introduzione a livello mondiale, di vinifotocopia prodotti in aree diverse da quelle originarie, determinerà gravissimi danni sia economici, sia d'immagine di vini italiani con ripercussioni negative per l'economia rurale delle aree vitivinicole interessate,

impegna il Governo:

a sostenere in sede comunitaria, le forti riserve sulle modifiche al regolamento Ue n. 753 del 2002, in tema modalità di designazione, denominazione, presentazione e protezione dei vini di denominazione d'origine, e a chiedere con forza il ripristino delle tutele precedentemente


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previste per le produzioni tradizionali e in particolare per le citate 17 denominazioni dei vini italiani;
a utilizzare tutti gli strumenti disponibili per tutelare i vini italiani nei confronti di ogni e qualsiasi imitazione o contraffazione proveniente da qualsiasi Paese europeo o extra-europeo, nonché a proseguire nelle idonee sedi comunitarie, l'impegno per la titolarità italiana della varietà del Tocai friulano;
a promuovere presso la Commissione europea, ogni possibile iniziativa in merito alla difesa dei vini prodotti nei Paesi dell'Unione europea, ed in particolare nel nostro Paese, sulla base di tecniche e tradizioni riconosciute storicamente, nonché attraverso l'utilizzo e la valorizzazione di vitigni autoctoni connessi direttamente con i rispettivi territori d'origine, unici e inimitabili per quanto riguarda le caratteristiche morfologiche e climatiche particolarmente favorevoli, del territorio italiano.
9/5179-A/R/10. Romoli, Saro, Lenna, Collavini.

La Camera,
premesso che:
la struttura organizzativa e deliberativa della CONSOB, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, è rimasta sostanzialmente invariata da ormai oltre tre decenni, malgrado la rapida, e negli ultimi anni tumultuosa, evoluzione dei mercati finanziari italiani e internazionali;
la prossima attuazione della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, sugli abusi di mercato finanziario (abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato), mentre conferisce alla CONSOB tutti i poteri per vigilare, indagare e reprimere i predetti abusi e provvede a rafforzarne conseguentemente la pianta organica, non interviene in alcun modo sulla suddetta struttura organizzativa e decisionale della Commissione;
gli accresciuti e penetranti poteri sanzionatori della CONSOB necessitano, a garanzia di tutte le parti interessate e per evidente requisito di giuridicità dei procedimenti, la separazione fra la fase istruttoria e quella deliberativa,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative di carattere normativo, di propria competenza, affinché il regolamento della CONSOB assicuri che nei procedimenti sanzionatori la fase istruttoria e di esecuzione delle deliberazioni sia di competenza del direttore generale e sia separata da quella deliberativa, riservata alla Commissione.
9/5179-A/R/11. Visco, Agostini, Benvenuto, Gambini.

La Camera,
premesso che:
la struttura organizzativa e deliberativa della CONSOB, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, è rimasta sostanzialmente invariata da ormai oltre tre decenni, malgrado la rapida, e negli ultimi anni tumultuosa, evoluzione dei mercati finanziari italiani e internazionali;
la prossima attuazione della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, sugli abusi di mercato finanziario (abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato), mentre conferisce alla CONSOB tutti i poteri per vigilare, indagare e reprimere i predetti abusi e provvede a rafforzarne conseguentemente la pianta organica, non interviene in alcun modo sulla suddetta struttura organizzativa e decisionale della Commissione;


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la vigente tassativa collegialità del processo deliberativo della CONSOB non appare più idonea alle mutate circostanze,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative di carattere normativo volte a disporre che la CONSOB debba adottare collegialmente, salvo i casi di urgenza, esclusivamente le deliberazioni aventi ad oggetto l'emanazione di regolamenti, nonché quelle di indirizzo generale e di speciale importanza, mentre ogni altra deliberazione può essere delegata a singoli commisari o a funzionari della carriera direttiva, sulla base di criteri generali stabiliti in via regolamentare, fermo l'obbligo del delegato di riferirne tempestivamente alla Commissione, e fatta comunque salva la facoltà di quest'ultima di avocare a sé in ogni momento la deliberazione stessa.
9/5179-A/R/12. Tolotti, Visco, Agostini, Benvenuto, Gambini.

La Camera,
premesso che:
la struttura organizzativa e deliberativa della CONSOB, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, è rimasta sostanzialmente invariata da ormai oltre tre decenni, malgrado la rapida, e negli ultimi anni tumultuosa, evoluzione dei mercati finanziari italiani e internazionali;
la prossima attuazione della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, sugli abusi di mercato finanziario (abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato), mentre conferisce alla CONSOB tutti i poteri per vigilare, indagare e reprimere i predetti abusi e provvede a rafforzarne conseguentemente la pianta organica, non interviene in alcun modo sulla suddetta struttura organizzativa e decisionale della Commissione;
la vigente sottoposizione preventiva dei regolamenti di organizzazione della CONSOB al vaglio di legittimità e alla pronuncia di esecutività del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il ministro dell'economia e delle finanze, non corrisponde più, anche sul piano comparativistico, alla moderna natura di autorità indipendente rivestita dalla Commissione,

impegna il Governo

a studiare le opportune iniziative volte a sopprimere il vaglio preventivo di legittimità e la delibera di esecutività dei regolamenti organizzativi della CONSOB da parte del Governo.
9/5179-A/R/13.(Testo modificato nel corso della seduta) Agostini, Visco, Benvenuto, Gambini.

La Camera,
considerato che l'attuale normativa che disciplina l'indicazione delle informazioni sui prodotti alimentari prevede i «codici a barre»;
considerato che il consumatore non è in grado di decodificare i codici a barre in quanto sono materia solo per addetti ai lavori,

impegna il Governo

a valutare, in merito all'articolo 10, comma 1, lettera d), l'opportunità di garantire al consumatore la piena leggibilità delle etichette abolendo la lettura delle stesse attraverso i codici a barre.
9/5179-A/R/14. Perrotta.

La Camera,

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative, anche di carattere normativo, volte a prevedere - in materia di rinnovo delle concessioni di grandi derivazioni per uso idroelettrico - gare o qualsiasi altra procedura equivalente in termini di trasparenza e non discriminazione;


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ad adottare, altresì, le iniziative necessarie a prevedere - in seguito all'abrogazione di ogni clausola contenuta nelle norme esistenti, che comporti preferenze per i concessionari in scadenza - una proroga inferiore a dieci anni per le date di scadenza delle concessioni in essere, a fronte di un programma di ammodernamento degli impianti e di miglioramento e risanamento ambientale e paesaggistico da parte delle imprese, anche allo scopo di porre le stesse imprese in situazioni vicine alle medie europee.
9/5179-A/R/15. Polledri, Didonè, Vascon.

La Camera,
premesso che:
per una corretta applicazione delle concessioni per le derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico vanno considerate le derivazioni grandi, medie e piccole; l'articolo 15, comma 1, lettera g), prende in considerazione per la durata delle concessioni, solo le «grandi derivazioni» non garantendo di fatto uguali condizioni a tutti gli operatori del settore,

impegna il Governo

ad adottare tutte le iniziative idonee a garantire, ai fini della trasparenza e della economicità dell'offerta elettrica, anche alle piccole e medie derivazioni l'acqua a scopo idroelettrico le stesse clausole definite per le «grandi».
9/5179-A/R/16. Zanetta, Perrotta, Daniele Galli, Campa, Spina Diana.

La Camera,
premesso che:
nel mercato energetico italiano, in fase di liberalizzazione, risulta di straordinaria importanza il ruolo regolatorio dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas;
l'Autorità deve avere tutti gli strumenti necessari ad evitare comportamenti monopolitici ed in particolare le sanzioni comminate devono essere applicate e riscosse,

impegna il Governo

ad affrontare il problema dell'oblazionabilità delle sanzioni comminate dall'Autorità per l'energia affinché non si possa applicare il pagamento in forma ridotta e che le risorse derivanti dalle sanzioni siano assegnate ad iniziative in favore dei consumatori.
9/5179-A/R/17. Saglia.