...
1. All'articolo 3, comma 29, primo periodo, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le parole: «in misura non inferiore a lire 2 e non superiore a lire 20 per i rifiuti dei settori minerario, estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico; in misura non inferiore a lire 10 e non superiore a lire 20 per gli altri rifiuti speciali; in misura non inferiore a lire 20 e non superiore a lire 50 per i restanti tipi di rifiuti» sono sostituite dalle seguenti: «in misura non inferiore ad euro 0,001 e non superiore ad euro 0,01 per i rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per i rifiuti inerti ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 13 marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2003; in misura non inferiore ad euro 0,00517 e non superiore ad euro 0,02582 per i rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per rifiuti non pericolosi e pericolosi ai sensi degli articoli 3 e 4 del medesimo decreto».
Aggiungere, in fine, il seguente articolo:
Art. 27. (Modifica dell'articolo 1-bis del decreto legge 24 giugno 2004, n. 157, recante disposizioni urgenti per l'etichettatura di alcuni prodotti agroalimentari, nonché in materia di agricoltura e pesca, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2004, n. 204). - 1. All'articolo 1-bis del decreto legge 24 giugno 2004, n. 157, recante disposizioni urgenti per l'etichettatura di alcuni prodotti agroalimentari, nonché in materia di agricoltura e pesca, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2004, n. 204, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1-bis. L'obbligo dell'indicazione del luogo di origine o provenienza, di cui al comma 1, non si applica ai prodotti di seconda trasformazione dell'industria alimentare».
26. 02. Cosentino.
Aggiungere, in fine, il seguente articolo:
Art. 27. (Delega per l'adeguamento della normativa nazionale in materia di concorrenza al Regolamento CE del Consiglio n. 1/2003 e al Regolamento CE del Consiglio n. 139/2004). - 1. Il Governo è delegato ad adottare, con le modalità di cui all'articolo 1, commi 1, 2, 3 e 5, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale di tutela della concorrenza, di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287, alla nuova disciplina comunitaria introdotta dal Regolamento CE del Consiglio
n. 1/2003 e dal Regolamento CE del Consiglio n. 139/2004, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) rendere la normativa nazionale coerente con quella comunitaria, con particolare riferimento alla disciplina delle autorizzazioni in deroga alle intese restrittive della concorrenza e alla normativa processuale;
b) adeguare i poteri decisionali, cautelari e istruttori dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nel quadro di una stretta collaborazione con le Autorità dell'Unione europea e degli Stati membri;
c) adeguare le previsioni inerenti i termini procedurali e le soglie di rilevanza alle mutate condizioni del sistema produttivo, anche prevedendo forme di semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese.
26. 03. Cosentino.
Aggiungere, in fine, il seguente articolo:
Art. 27. (Modifìca al decreto legge n. 138 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 178 del 2002, in attuazione della direttiva 75/442/CEE). - 1. Al fine di dare piena e coerente attuazione alla direttiva 75/442/CEE, come modificata dalla direttiva 91/156/CEE, l'articolo 14 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, è abrogato.
26. 04. Lion, Vianello, Realacci, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Pappaterra, Nesi, Bellillo.
Aggiungere, in fine, il seguente articolo:
Art. 27. (Proroga di termini relativi alla normativa antincendio per le strutture ricettive). - 1. Il termine di cui all'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 2001, n. 463, è prorogato al 31 dicembre 2006.
26. 05. Quartiani, Gambini, Nieddu, Cazzaro Cialente Lulli, Boiardi, Nigra, Rugghia, Grotto.
All'articolo aggiuntivo 26. 010 del Governo, aggiungere, in fine, le parole: di simboli o diciture dai quali può desumersi la speciale natura dell'autorizzazione per effetto della sola visione del contrassegno.
0. 26. 010. 1. Polledri, Didonè.
Aggiungere, in fine, il seguente articolo:
Art. 27 - 1. All'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, le parole «di simbolo o dicitura dalle quali può desumersi la speciale natura dell'autorizzazione per effetto della sola visione del contrassegno» sono sostituite dalle seguenti: «di diciture dalle quali può individuarsi la persona fisica interessata».
26. 010. Governo.
All'articolo aggiuntivo 26. 011 del Governo, comma 1, sostituire le parole: degli importi delle imposte non corrisposte in conseguenza del regime di esenzione fiscale reso disponibile, per effetto degli con le seguenti: delle imposte non corrisposte in conseguenza del regime fiscale di cui agli.
*0. 26. 011. 1. Osvaldo Napoli.
All'articolo aggiuntivo 26. 011 del Governo, comma 1, sostituire le parole: degli importi delle imposte non corrisposte in conseguenza del regime di esenzione fiscale reso disponibile, per effetto degli con le seguenti: delle imposte non corrisposte in conseguenza del regime fiscale di cui agli.
*0. 26. 011. 6. Ciani, Frigato, Tonino Loddo, Merlo.
All'articolo aggiuntivo 26. 011 del Governo, comma 2, sopprimere il secondo periodo.
**0. 26. 011. 2. Osvaldo Napoli.
All'articolo aggiuntivo 26. 011 del Governo, comma 2, sopprimere il secondo periodo.
**0. 26. 011. 7. Ciani, Frigato, Tonino Loddo, Merlo.
All'articolo aggiuntivo 26. 011 del Governo, comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: novanta giorni.
0. 26. 011. 14. Polledri, Didonè.
All'articolo aggiuntivo 26. 011 del Governo, comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: cui al comma 2 fino a: regime di esenzione con le seguenti: sessanta giorni a decorrere dalla emanazione del provvedimento di cui al comma 6, i beneficiari del regime fiscale di cui al comma 1 presentano alle Direzioni regionali dell'Agenzia delle entrate territorialmente competenti una dichiarazione dei redditi dei periodi d'imposta nei quali il regime fiscale di cui al comma 1.
*0. 26. 011. 3. Osvaldo Napoli.
All'articolo aggiuntivo 26. 011 del Governo, comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: cui al comma 2 fino a: regime di esenzione con le seguenti: sessanta giorni a decorrere dalla emanazione del provvedimento di cui al comma 6, i beneficiari del regime fiscale di cui al comma 1 presentano alle Direzioni regionali dell'Agenzia delle entrate territorialmente competenti una dichiarazione dei redditi dei periodi d'imposta nei quali il regime fiscale di cui al comma 1.
*0. 26. 011. 8. Ciani, Frigato, Tonino Loddo, Merlo.
All'articolo aggiuntivo 26. 011 del Governo, comma 5, primo periodo, sopprimere le parole da: in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3 fino a: termini per l'effettuazione degli accertamenti.
0. 26. 011. 9. Ciani, Frigato, Tonino Loddo, Merlo.
All'articolo aggiuntivo 26. 011 del Governo, comma 5, primo periodo, sostituire le parole da: in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3 fino a: Non si fa luogo, in ogni caso con le seguenti: entro i sei mesi successivi al termine di cui al comma 2, alla notifica di avvisi di accertamento contenenti la determinazione delle imposte corrispondenti ai beneficiari del regime fiscale di cui al comma 1, e dei relativi interessi secondo quanto disposto dall'articolo 3, terzo comma, della decisione di cui al comma 1. La motivazione, oltre agli elementi previsti dalla legge, si basa sulle operazioni compiute ai sensi del comma 2 e deve indicare le ragioni per le quali la decisione è applicabile nei confronti del destinatario. Non si fa luogo, ai sensi dell'articolo 10 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
0. 26. 011. 4. Osvaldo Napoli.
All'articolo aggiuntivo 26. 011 del Governo, comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: e non oltre.
0. 26. 011. 10. Ciani, Frigato, Tonino Loddo, Merlo.
All'articolo aggiuntivo 26. 011 del Governo, comma 5, primo periodo, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: nove mesi.
0. 26. 011. 15. Polledri, Didonè.
All'articolo aggiuntivo 26. 011 del Governo, comma 5, primo periodo, sostituire le parole: all'aiuto vietato con le seguenti: ai beneficiari del regime fiscale di cui al comma 1.
0. 26. 011. 11. Ciani, Frigato, Tonino Loddo, Merlo.
All'articolo aggiuntivo 26. 011 del Governo, comma 5, terzo periodo, sostituire le parole: in ogni caso con le seguenti: ai sensi dell'articolo 10 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
0. 26. 011. 12. Ciani, Frigato, Tonino Loddo, Merlo.
All'articolo aggiuntivo 26. 011 del Governo, comma 6, primo periodo, premettere le parole: Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni,
*0. 26. 011. 5. Osvaldo Napoli.
All'articolo aggiuntivo 26. 011 del Governo, comma 6, primo periodo, premettere le parole: Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni,
*0. 26. 011. 13. Ciani, Frigato, Tonino Loddo, Merlo.
All'articolo aggiuntivo 26. 011 del Governo, comma 11, primo periodo, sostituire le parole: novanta giorni con le seguenti: centottanta giorni.
0. 26. 011. 16. Didonè, Polledri.
Aggiungere, in fine, il seguente articolo:
Art. 27. (Procedura per il recupero degli aiuti di Stato dichiarati illegittimi dalla decisione della Commissione europea C (2002) 2006 del 5 giugno 2002). - 1. In attesa della definizione dei ricorsi promossi innanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, il recupero degli importi delle imposte non corrisposte in conseguenza del regime di esenzione fiscale reso disponibile, per effetto degli articoli 3, comma 70, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e 66, comma 14, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, in favore delle società per azioni a partecipaz ione pubblica maggioritaria, esercenti servizi pubblici locali, costituite ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, si effettua secondo le disposizioni del presente articolo, in attuazione della decisione della Commissione europea C (2002) 2006 del 5 giugno 2002.
2. Il recupero delle minori imposte corrisposte viene eseguito, fatto salvo quanto stabilito dalla presente norma, secondo i principi e le ordinarie procedure di accertamento e riscossione dei tributi. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni gli enti locali individuano i beneficiari del regime di esenzione di cui al comma 1 e ne comunicano gli estremi alle Direzioni regionali dell'Agenzia delle entrate territorialmente competenti in funzione dei relativi domicili fiscali.
3. Entro il termine di cui al comma 2, i beneficiari di cui al medesimo comma, indipendentemente dalla comunicazione ivi prevista, presentano alle Direzioni regionali dell'Agenzia delle entrate territorialmente competenti una dichiarazione dei redditi dei periodi d'imposta nei quali il regime di esenzione è stato fruito, con
l'autoliquidazione delle imposte dovute. Il modello è presentato anche in caso di autoliquidazione negativa.
4. Il recupero non si applica nelle ipotesi in cui i singoli casi rientrano nella categoria de minimis e in quelle nelle quali, per ragioni attinenti al caso specifico, le esenzioni non rientrano nell'ambito di applicazione della decisione della Commissione di cui al comma 1.
5. L'Agenzia delle entrate provvede, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, ed all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in materia di termini per l'effettuazione degli accertamenti, entro e non oltre sei mesi successivi al termine di cui al comma 2, alla notifica di avvisi di accertamento contenenti la determinazione delle imposte corrispondenti all'aiuto vietato, e dei relativi interessi secondo quanto disposto dall'articolo 3, terzo comma, della decisione di cui al comma 1. La motivazione, oltre agli elementi previsti dalla legge, si basa sulle operazioni compiute ai sensi del comma 2 e deve indicare le ragioni per le quali la decisione è applicabile nei confronti del destinatario. Non si fa luogo, in ogni caso, all'applicazione di sanzioni per violazioni di natura tributaria comunque connesse alle procedure disciplinate dalla presente norma. Le imposte dovute sono riscosse secondo le ordinarie procedure, anche mediante compensazione senza limitazioni quantitative. È fatta in ogni caso salva la restituzione, anche mediante compensazione, delle imposte corrisposte ai sensi della presente norma in ogni caso di annullamento, perdita di efficacia od inapplicabilità della decisione della Commissione di cui al comma 1.
6. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità applicative delle presenti disposizioni. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche comunitarie, sono stabilite le linee guida per una corretta valutazione dei casi di non applicazione delle norme di cui al comma 4.
7. Le maggiori entrate derivanti dalle presenti disposizioni affluiscono in apposita contabilità speciale intestata al Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento per le politiche fiscali. Il conto speciale è impignorabile.
8. In attuazione della decisione della Commissione di cui al comma 1, vengono definite ai commi successivi le modalità per il recupero delle somme relative a prestiti a tassi agevolati concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., di seguito CDP S.p.A., ai sensi dell'articolo 9-bis del decreto-legge 1o luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, alle società per azioni a prevalente capitale pubblico, istituite ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142.
9. II recupero viene effettuato dal Ministero dell'economia e delle finanze.
10. Le società per azioni a prevalente capitale pubblico che hanno ottenuto la concessione di mutui dalla CDP S.p.A. a partire dal 1o gennaio 1994 e fino al 31 dicembre 1998, o quelle attualmente titolari, a seguito di trasformazioni, fusioni o di altre operazioni, dei finanziamenti indicati, sono tenute, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, a comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze il numero identificativo dei mutui ottenuti. Il Ministero dell'economia e delle finanze, avvalendosi della CDP S.p.a., ridetermina i piani di ammortamento di ciascun mutuo in base ai tassi di interesse indicati dalla Commissione e quantifica i benefici goduti in relazione a ciascuno di essi, risultanti dalla differenza tra il tasso applicato per ciascuna operazione di prestito e il tasso di riferimento indicato dalla Commissione.
11. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, ad eccezione delle fattispecie rientranti nella categoria de minimis e degli ulteriori casi che per ragioni attinenti al caso specifico non rientrano nell'ambito di applicazione della decisione
della Commissione di cui al comma 8, a richiedere espressamente il pagamento delle somme equivalenti ai benefici goduti nei riguardi delle società di cui al comma 10, calcolate a far data dalla prima rata di ammortamento e fino all'ultima rata scaduta prima della richiesta di pagamento, maggiorate degli interessi calcolati sulla base del tasso di riferimento utilizzato per il calcolo dell'equivalente sovvenzione nell'ambito degli aiuti a finalità regionale. Contestualmente, il Ministero dell'economia e delle finanze invia alle società di cui al comma 10 il nuovo piano di ammortamento per ciascun mutuo, che sarà vincolante, per le stesse, a partire dalla prima rata immediatamente successiva alla richiesta di pagamento. Il pagamento deve essere effettuato entro trenta giorni dalla richiesta e versato su apposita contabilità speciale intestata al Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento del tesoro. Il conto speciale è impignorabile. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche comunitarie, sono stabilite le linee guida per una corretta valutazione delle eccezioni ed esenzioni alla applicazione delle presenti norme.
12. In caso di mancato versamento nei termini stabiliti è dovuta, oltre agli interessi di cui al precedente comma, una sanzione pari allo 0,5 per cento per semestre o sua frazione, calcolata sulle somme dovute.
13. Le società interessate possono chiedere, prima della scadenza del termine per il pagamento, al Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento del tesoro, Direzione VI, la rateizzazione in non più di ventiquattro mesi delle somme dovute, maggiorate degli interessi al saggio legale. Salvo rifiuto motivato, la rateizzazione si intende accordata.
14. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento del tesoro, in caso di mancato o incompleto versamento, provvede, anche avvalendosi dell'Agenzia delle entrate, alla riscossione coattiva degli importi dovuti ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.
15. Alle società che omettono di effettuare la comunicazione di cui al comma 10 e in aggiunta agli interessi di cui al comma 11, sarà applicata una sanzione pari al 30 per cento delle somme dovute.
16. È fatta in ogni caso salvo la restituzione, anche mediante compensazione, delle somme corrisposte ai sensi del comma 11 in ogni caso di annullamento, perdita di efficacia od inapplicabilità della decisione della Commissione di cui al comma 1.
26. 011. (nuova formulazione) Governo.
(Approvato)
Aggiungere, in fine, il seguente articolo:
Art. 27. (Modifica all'articolo 18-bis della legge 23 marzo 1981, n. 91). - 1. All'articolo 18-bis, comma 2, della legge 23 marzo 1981, n. 91, le parole: «ai fini civilistici e fiscali» sono sostituite dalle seguenti: «ai soli fini civilistici».
26. 012. Governo.
(Approvato)
All'articolo aggiuntivo 26.013 del Governo, sostituire il comma 4 con il seguente:
4. All'attuazione del presente articolo si provvede a carico del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, nei limiti delle risorse indicate all'articolo 2, comma 1, lettera d).
0. 26. 013. 1. La Commissione.
(Approvato)
Aggiungere, in fine, il seguente articolo:
Art. 27. (Modifica all'articolo 36 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee
del 10 aprile 2003, nella causa C-65/01). - 1. All'articolo 36 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«8-quinquies. Il datore di lavoro adegua ai requisiti di cui al paragrafo 3 dell'allegato XV le attrezzature di lavoro già messe a disposizione dei lavoratori alla data del 31 dicembre 1996 e non soggette a norme nazionali di attuazione di direttive comunitarie concernenti requisiti di sicurezza di carattere costruttivo.
8-sexies. Fino a che non siano completati gli adeguamenti richiesti per dare attuazione alle disposizioni del comma 8-quinquies il datore di lavoro adotta misure alternative che garantiscano un livello di sicurezza equivalente.
8-septies. Le modifiche apportate alle macchine definite all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, a seguito dell'applicazione delle disposizioni del comma 8-quinquies non configurano immissione sul mercato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, secondo periodo del predetto decreto.».
2. All'allegato XV del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, dopo il paragrafo 2 è aggiunto il seguente:
«3. Ulteriori prescrizioni minime di carattere generale per le attrezzature di lavoro.
3.1 La persona esposta deve avere il tempo e/o i mezzi di sottrarsi rapidamente ad eventuali rischi causati dalla messa in moto e/o dall'arresto dell'attrezzatura di lavoro.
3.2 La rimessa in moto di un'attrezzatura dopo un arresto, indipendentemente dalla sua origine, e il comando di una modifica rilevante delle condizioni di funzionamento di un'attrezzatura (velocità, pressione, ecc.) devono poter essere effettuati soltanto mediante un'azione volontaria su un organo di comando concepito a tal fine, salvo che la rimessa in moto o la modifica rilevante delle condizioni di funzionamento dell'attrezzatura non presenti alcun pericolo per il lavoratore esposto.
3.3 L'ordine di arresto dell'attrezzatura di lavoro deve essere prioritario rispetto agli ordini di messa in moto. Ottenuto l'arresto dell'attrezzatura di lavoro, o dei suoi elementi pericolosi, l'alimentazione degli azionatori deve essere interrotta.
3.4 Se gli elementi mobili di un'attrezzatura di lavoro presentano rischi di contatto meccanico che possono causare incidenti, essi devono essere dotati di protezioni o di sistemi protettivi che:
a) devono essere di costruzione robusta;
b) non devono provocare rischi supplementari;
c) non devono essere facilmente elusi o resi inefficaci;
d) devono essere situati ad una sufficiente distanza dalla zona pericolosa;
e) non devono limitare più del necessario l'osservazione del ciclo di lavoro.».
3. Il datore di lavoro adegua le attrezzature ài sensi del comma 1, capoverso 8-quinquies, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Gli eventuali e maggiori oneri per le pubbliche amministrazioni, derivanti dagli adeguamenti previsti dal presente articolo, possono essere compensati da minori interventi di natura discrezionale, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio.
26. 013. Governo.
(Approvato)
Aggiungere, in fine, il seguente articolo:
Art. 27. (Modificazioni all'articolo 55 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, a parziale recepimento della direttiva 2004/57/CE). - 1. All'articolo 55 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al terzo comma, le parole: «di qualsiasi genere» sono sostituite dalle seguenti:-«di Io, IIo, IIIo, IVo e Vo categoria, gruppo A) e gruppo B),»;
b) al terzo comma, dopo le parole: «dal Questore» sono aggiunte le seguenti: «, nonché materie esplodenti di Vo categoria, gruppo C), ai privati che non siano maggiorenni e che non esibiscono un documento di identità in corso di validità»;
c) dopo il quarto comma è aggiunto il seguente:
«Gli obblighi di registrazione delle operazioni giornaliere e di comunicazione mensile all'ufficio di polizia competente per territorio, non si applicano alle materie esplodenti di Vo categoria, gruppo D) e gruppo E)».
26. 014. Governo.
Aggiungere, in fine, il seguente articolo:
Art. 27. (Recepimento dell'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 85/337/CEE in materia di valutazione di impatto ambientale, procedura di infrazione n. 2003/2049). - 1. Per i progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale è facoltà del proponente, prima dell'avvio del procedimento di valutazione dell'impatto ambientale, richiedere alla competente direzione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio un parere in merito alle informazioni che devono essere contenute nello studio di impatto ambientale. A tal fine il proponente presenta una relazione che, sulla base dell'identificazione degli impatti ambientali attesi, definisce il piano di lavoro per la redazione dello studio di impatto ambientale, le metodologie che intende adottare per l'elaborazione delle informazioni in esso contenute ed il relativo livello di approfondimento. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, anche nel caso in cui detto parere sia stato reso, può chiedere al proponente, successivamente all'avvio della procedura di VIA, chiarimenti ed integrazioni in merito alla documentazione presentata.
26. 015. Governo.
(Approvato)