Allegato A
Seduta n. 554 del 2/12/2004


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(A.C. 5179-A/R - Sezione 27)

ARTICOLO 25 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 25.
(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali, e della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi).

1. Il Governo è delegato ad adottare, con le modalità di cui all'articolo 1, uno o più decreti legislativi volti a definire un quadro normativo finalizzato al recepimento della direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali, e della direttiva


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2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) compilazione di un testo unico delle disposizioni legislative in materia di procedure di appalto disciplinate dalle due direttive coordinando anche le altre disposizioni in vigore nel rispetto dei principi del Trattato istitutivo dell'Unione europea;
b) semplificazione delle procedure di affidamento che non costituiscono diretta applicazione delle normative comunitarie, finalizzata a favorire il contenimento dei tempi e la massima flessibilità degli strumenti giuridici.

2. I decreti legislativi previsti dal comma 1 sono emanati sentito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che si pronunzia entro trentagiorni; decorso tale termine i decreti legislativi sono emanati anche in mancanza di detto parere.
3. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dal comma 1 possono essere emanate disposizioni correttive ed integrative nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 1, commi 2 e 3.
4. In attesa dell'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 1, al settore postale si applica la disciplina di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e successive modificazioni.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 25 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 25.
(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali, e della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi).

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: testo unico con le seguenti: unico testo normativo.
25. 201. La Commissione.
(Approvato)

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: provvedendo in particolare:
1) a disciplinare le forme giuridiche che, in caso di aggiudicazione o affidamento, devono assumere i raggruppamenti di operatori economici secondo le previsioni dell'articolo 11 della direttiva 2004/17/CE e dell'articolo 4 della direttiva 2004/18/CE;
2) a disciplinare la procedura del dialogo competitivo, individuando modalità e limiti della sua utilizzazione secondo le previsioni dell'articolo 29 della direttiva 2004/18/CE;
3) a disciplinare le ipotesi nelle quali si possono stipulare accordi quadro, secondo le previsioni dell'articolo 32 della direttiva 2004/18/CE;
4) a disciplinare le modalità e le condizioni in presenza delle quali si può ricorrere a sistemi dinamici di acquisizione secondo le previsioni dell'articolo 33 della direttiva 2004/18/CE;
5) ad individuare le disposizioni delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE applicabili, con adeguati adattamenti e semplificazioni, agli appalti di importo inferiore alle soglie comunitarie.
25. 3. Vigni, Iannuzzi, Bandoli, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Realacci.


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Al comma 1, sopprimere la lettera b).
25. 5. Russo Spena.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
c)
conferimento all'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, in attuazione della normativa comunitaria, dei compiti di vigilanza nei settori oggetto della presente disciplina; l'Autorità, caratterizzata da indipendenza funzionale ed autonomia organizzativa, si dota, nei modi previsti dal proprio ordinamento, di forme e metodi di organizzazione e di analisi dell'impatto della normazione per l'emanazione di atti di competenza e, in particolare, di atti amministrativi generali, di programmazione o pianificazione. I compiti di cui alla presente disposizione sono svolti nell'ambito delle competenze istituzionali dell'Autorità provvedendovi con le strutture umane e strumentali disponibili sulla base delle disposizioni normative vigenti e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
25. 203. La Commissione.
(Approvato)

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
c)
adeguare la normativa alla sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2004 nella Causa C-274/02.
25. 200. Governo.
(Approvato)

Dopo il comma 1, aggiungere, i seguenti:
1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dal comma 1, sono abrogati il decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modificazioni, il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 573, e successive modificazioni, il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modificazioni, il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e successive modificazioni, nonché le disposizioni, da individuare nei decreti legislativi di cui al comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, e dei decreti legislativi previsti dall'articolo 1, comma 2, della citata legge n. 443 del 2001, e successive modificazioni.
1-ter. Nell'esercizio del potere regolamentare di cui all'articolo 3 della legge n. 109 del 1994 e successive modificazioni, il Governo provvede ad apportare al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 1999, e successive modificazioni, ed a quello di cui al decreto del Presidente della repubblica n. 34 del 2000, e successive modificazioni, le modifiche resesi necessarie ed opportune a seguito dell'approvazione di nuove norme legislative nonché dei decreti legislativi di cui al comma 1. Con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono individuate, nelle more dell'approvazione delle modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 1999, e successive modificazioni, e al decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000, e successive modificazioni, le disposizioni degli stessi decreti da considerarsi abrogate per effetto di norme legislative approvate successivamente alla loro entrata in vigore.
25. 4. Vigni, Iannuzzi, Bandoli, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Realacci.

Al comma 2, sostituire le parole: sono emanati anche in mancanza di detto parere con le seguenti: non possono essere emanati.
25. 6. Russo Spena.


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Sopprimere il comma 3.
25. 7. Russo Spena.

Al comma 3, sostituire le parole: commi 2 e 3 con le seguenti: commi 2, 3 e 4.
25. 202. La Commissione.
(Approvato)