Allegato A
Seduta n. 554 del 2/12/2004


Pag. 77


...

(A.C. 5179-A/R - Sezione 26)

ARTICOLO 24 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 24.
(Modificazioni alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, recante legge quadro in materia di lavori pubblici, al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, recante attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi, ed al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, recante regolamento di attuazione della legge n. 109 del 1994).

1. L'articolo 8, comma 11-quater, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, è sostituito dal seguente:
«11-quater. Le imprese alle quali venga rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000, la certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, usufruiscono del beneficio che la cauzione e la garanzia fidejussoria, previste rispettivamente dal comma 1 e dal comma 2 dell'articolo 30 della presente legge, sono ridotte, per le imprese certificate, del 50 per cento».

2. All'articolo 2, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Nei contratti misti di lavori, forniture e servizi e nei contratti di forniture o di servizi quando comprendono lavori si applicano le norme della presente legge qualora i lavori assumano rilievo superiore al 50 per cento. Quest'ultima disposizione non si applica ove i lavori abbiano carattere meramente accessorio rispetto all'oggetto principale dedotto in contratto».
3. All'articolo 3 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Nei contratti misti di lavori e servizi e nei contratti di servizi quando comprendono lavori si applicano le norme della legge 11 febbraio 1994, n. 109, qualora i lavori assumano rilievo economico superiore al 50 per cento. Questa disposizione non si applica ove i lavori abbiano carattere meramente accessorio rispetto all'oggetto principale dedotto in contratto».

4. L'articolo 17, comma 12, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, è sostituito dal seguente:
«12. Per l'affidamento di incarichi di progettazione ovvero della direzione dei lavori il cui importo stimato sia inferiore a 100.000 euro, le stazioni appaltanti, per il tramite del responsabile del procedimento, possono procedere all'affidamento ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f) e g), nel rispetto dei princìpi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza».


Pag. 78


5. All'articolo 30, comma 6-bis, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Gli incarichi di verifica di ammontare inferiore alla soglia comunitaria possono essere affidati a soggetti scelti nel rispetto dei princìpi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza».
6. L'articolo 17, comma 14, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, è sostituito dal seguente:
«14. Nel caso in cui il valore delle attività di progettazione e direzione lavori superi complessivamente la soglia di applicazione della direttiva comunitaria in materia, l'affidamento diretto della direzione dei lavori al progettista è consentito soltanto ove espressamente previsto dal bando di gara della progettazione».

7. All'articolo 188 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, sono abrogati i commi 8, 9, 10 e 11.
8. All'articolo 37-bis, comma 2-bis, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «L'avviso deve indicare espressamente che è previsto il diritto a favore del promotore ad essere preferito ai soggetti previsti dall'articolo 37-quater, comma 1, lettera b), ove lo stesso intenda adeguare il proprio progetto alle offerte economicamente più vantaggiose presentate dai predetti soggetti offerenti. Con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono disciplinati gli effetti sulle procedure in corso che non si siano ancora chiuse a seguito di aggiudicazione, i cui avvisi indicativi pubblicati prima della data del 31 gennaio 2004 non contengano quest'ultima indicazione espressa».
9. L'amministrazione aggiudicatrice ovvero il soggetto aggiudicatore di un appalto pubblico, all'atto di una aggiudicazione definitiva, ne invia comunicazione ai concorrenti non aggiudicatari, provvedendo allo svincolo delle garanzie provvisorie eventualmente prestate da questi soggetti per la partecipazione alla gara.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 24 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 24.
(Modificazioni alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, recante legge quadro in materia di lavori pubblici, al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, recante attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi, ed al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, recante regolamento di attuazione della legge n. 109 del 1994).

Al comma 2, sostituire le parole da: il secondo periodo fino alla fine del comma con le seguenti: è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per tali contratti la pubblicità sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee dei relativi bandi di gara è determinata sulla base del più piccolo degli importi delle prestazioni di lavori, forniture e servizi previsti nel contratto».
24. 23. Vigni, Iannuzzi, Bandoli, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Realacci.

Al comma 2, sopprimere le parole: Quest'ultima disposizione non si applica ove i lavori abbiano carattere meramente accessorio rispetto all'oggetto principale dedotto in contratto.
24. 2. Lion, Pappaterra, Nesi, Bellillo.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tale caratteristica deve essere formalmente attestata e motivata dal responsabile del procedimento.
24. 3. Lion, Pappaterra, Nesi, Bellillo.

Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. All'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per


Pag. 79

tali contratti la pubblicità sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee dei relativi bandi di gara è determinata sulla base del più piccolo degli importi delle prestazioni di lavori, forniture e servizi previsti nel contratto».
24. 24. Vigni, Iannuzzi, Bandoli, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Realacci.

Al comma 3, capoverso, sopprimere il secondo periodo.
24. 4. Lion, Pappaterra, Nesi, Bellillo.

Al comma 3, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tale caratteristica deve essere formalmente attestata e motivata dal responsabile del procedimento.
24. 5. Lion, Pappaterra, Nesi, Bellillo.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 17, comma 6, lettera b), della legge 11 febbraio 1994, n. 109, dopo le parole: «codice civile» sono aggiunte le seguenti: «ovvero nella forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile che non abbiano i requisiti di cui alla lettera a)».
24. 27. Lupi, Vigni, Realacci, Iannuzzi, Parolo.
(Approvato)

Sopprimere il comma 4.
24. 6. Russo Spena.

Al comma 4, capoverso, sostituire le parole: stimato sia inferiore a 100.000 euro con le seguenti: reale e definitivo sia inferiore a 10.000 euro.
24. 7. Russo Spena.

Al comma 4, capoverso, aggiungere, in fine, le parole: , garantendo in ogni caso una adeguata pubblicità, mediante pubblicazione dell'avviso sulla Gazzetta Ufficiale e su due quotidiani a maggiore diffusione regionale, oltre che, eventualmente, sul sito internet, nonché il rispetto del principio di concorsualità, mediante motivata espressa comparazione dei curricula dei candidati.
24. 8. Lion, Pappaterra, Nesi, Bellillo.

Sopprimere il comma 5.
24. 9. Russo Spena.

Al comma 5, aggiungere, in fine, le parole: , garantendo in ogni caso una adeguata pubblicità, nonché il rispetto del principio di concorsualità, mediante motivata espressa comparazione dei curricula dei candidati.
24. 10. Lion, Pappaterra, Nesi, Bellillo.

Al comma 5, aggiungere, in fine, le parole: , garantendo un'adeguata pubblicità preventiva e comunque per non più di una volta.
24. 20. Russo Spena.

Al comma 6, capoverso, sostituire le parole: è consentito soltanto ove espressamente con le seguenti: non può essere.
24. 21. Russo Spena.


Pag. 80


Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. All'articolo 37-bis, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n 109, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Gli elenchi delle opere suscettibili di interventi presentati dai promotori devono essere resi pubblici dalle amministrazioni interessate attraverso la obbligatoria pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee e nei relativi siti internet, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nei siti internet dei Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e della tutela del territorio, per gli affari regionali, per le politiche comunitarie, nei bollettini ufficiali delle regioni interessate e nei loro rispettivi siti internet».
24. 18. Lion, Pappaterra, Nesi, Bellillo.

Sopprimere il comma 8.
24. 22. Russo Spena.

Al comma 8, sostituire le parole da: sono aggiunti fino a: 31 gennaio 2004 con le seguenti: è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono annullati gli effetti delle procedure in corso che non si siano ancora chiuse a seguito di aggiudicazione, i cui avvisi indicativi.

Conseguentemente, dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
8-bis. All'articolo 37-ter, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, gli ultimi due periodi sono soppressi.
8-ter. All'articolo 37-quater, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) ad aggiudicare la concessione mediante una procedura negoziata da svolgere fra il promotore ed i soggetti presentatori delle tre migliori offerte nella gara di cui alla lettera a); nel caso in cui alla gara abbia partecipato un unico soggetto la procedura negoziata si svolge fra il promotore e questo unico soggetto».
24. 13. Pappaterra, Lion, Nesi, Bellillo.

Al comma 8, sostituire le parole da: sono aggiunti fino a: dai predetti soggetti offerenti con le seguenti: è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «.

Conseguentemente, dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. All'articolo 37-ter, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, gli ultimi due periodi sono soppressi.
24. 15. Lion, Pappaterra, Nesi, Bellillo.

Al comma 8, sostituire le parole da: «L'avviso fino alla fine del comma con le seguenti: «Per ogni intervento previsto nei programmi il suddetto avviso deve indicare, secondo quanto previsto dagli articoli 85 e 91 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, gli elementi di cui all'articolo 21, comma 2, lettera b), nonché specificare che è previsto il diritto a favore del promotore ad essere preferito ai soggetti previsti dall'articolo 37-quater, comma 1, lettera b), ove lo stesso intenda adeguare il proprio progetto alla migliore delle offerte economicamente più vantaggiose presentate dai predetti soggetti offerenti. Con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono annullati gli effetti delle procedure in corso che non si siano ancora chiuse a seguito di aggiudicazione, i cui avvisi pubblicati non contengano le specificate indicazioni».
24. 25. Vigni, Iannuzzi, Bandoli, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Realacci.


Pag. 81


Subemendamento agli identici emendamenti 24.30. e 24.51.

Agli identici emendamenti 24. 30. e 24. 51, sostituire le parole da: contenere i criteri fino a: il proprio progetto alle con le seguenti: , per ogni intervento previsto nei programmi, indicare, secondo quanto previsto dagli articoli 85 e 91 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, gli elementi di cui all'articolo 21, comma 2, lettera b), nonché specificare che è previsto il diritto a favore del promotore ad essere preferito ai soggetti previsti dall'articolo 37-quater, comma 1, lettera b), ove lo stesso intenda adeguare il proprio progetto alla migliore delle.
0. 24. 51. 1. Vigni, Iannuzzi, Bandoli, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Realacci.

Al comma 8, sostituire le parole da: indicare espressamente fino alla fine del comma con le seguenti: contenere i criteri, nell'ambito di quelli indicati dall'articolo 37-ter, in base ai quali si procede alla valutazione comparativa tra le diverse proposte. L'avviso deve, altresì, indicare espressamente che è previsto il diritto a favore del promotore ad essere preferito ai soggetti previsti dall'articolo 37-quater, comma 1, lettera b), ove lo stesso intenda adeguare il proprio progetto alle offerte economicamente più vantaggiose presentate dai predetti soggetti offerenti. Con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono disciplinati gli effetti sulle procedure in corso che non si siano ancora chiuse a seguito di aggiudicazione alla data di adozione del predetto decreto, i cui avvisi indicativi pubblicati prima della data del 31 gennaio 2005 non contengano quest'ultima indicazione espressa.
*24. 30. Giorgio Conte.
(Approvato)

Al comma 8, sostituire le parole da: indicare espressamente fino alla fine del comma con le seguenti: contenere i criteri, nell'ambito di quelli indicati dall'articolo 37-ter, in base ai quali si procede alla valutazione comparativa tra le diverse proposte. L'avviso deve, altresì, indicare espressamente che è previsto il diritto a favore del promotore ad essere preferito ai soggetti previsti dall'articolo 37-quater, comma 1, lettera b), ove lo stesso intenda adeguare il proprio progetto alle offerte economicamente più vantaggiose presentate dai predetti soggetti offerenti. Con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono disciplinati gli effetti sulle procedure in corso che non si siano ancora chiuse a seguito di aggiudicazione alla data di adozione del predetto decreto, i cui avvisi indicativi pubblicati prima della data del 31 gennaio 2005 non contengano quest'ultima indicazione espressa.
*24. 51. Governo.
(Approvato)

Al comma 8, sostituire le parole da: indicare espressamente fino a: dai predetti soggetti offerenti con le seguenti: contenere i criteri in base ai quali si procede alla valutazione comparativa tra le diverse proposte e, conseguentemente, alla scelta del promotore concessionario. Tali criteri sono comunque soggetti al rispetto delle regole del trattato CE, in particolare a quelle in materia di libera circolazione delle merci, di libera prestazione dei servizi e di libertà di stabilimento, nonché ai principi generali di non discriminazione, di parità di trattamento, di proporzionalità e di trasparenza, sottesi a tali norme.

Conseguentemente, dopo il comma 8 aggiungere il seguente:
8-bis. All'articolo 37-ter, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, gli ultimi due periodi sono soppressi.
24. 11. Lion, Pappaterra, Nesi, Bellillo.


Pag. 82


Al comma 8, sostituire le parole da: indicare espressamente fino a: dai predetti soggetti offerenti con le seguenti: contenere i criteri in base ai quali si procede alla valutazione comparativa tra le diverse proposte e, conseguentemente, alla scelta del promotore concessionario.

Conseguentemente, dopo il comma 8 aggiungere il seguente:
8-bis. All'articolo 37-ter, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, gli ultimi due periodi sono soppressi.
24. 12. Bellillo, Lion, Pappaterra, Nesi.

Al comma 8, sopprimere l'ultimo periodo.
24. 14. Pappaterra, Lion, Nesi, Bellillo.

Al comma 8, ultimo periodo, sostituire le parole da: disciplinati gli effetti fino a: 31 gennaio 2004 con le seguenti: annullati gli effetti delle procedure in corso che non si siano ancora chiuse a seguito di aggiudicazione, i cui avvisi indicativi.
24. 16. Lion, Pappaterra, Nesi, Bellillo.

Al comma 8, ultimo periodo, dopo le parole: gli effetti sulle procedure in corso aggiungere le seguenti: ai sensi della legge 1o agosto 2002, n. 166,.
24. 17. Lion, Pappaterra, Nesi, Bellillo.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. All'articolo 37-bis, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«2-quater. Qualora per un intervento siano presentate più di una proposta e più di una, ai sensi dell'articolo 37-ter, sia ritenuta di pubblico interesse, le amministrazioni aggiudicatrici invitano i relativi promotori a presentare, entro quindici giorni dalla richiesta, le eventuali proposte migliorative degli elementi di determinazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa di natura quantitativa e procedono all'aggiudicazione della concessione secondo quanto previsto nell'avviso indicativo e nell'articolo 21. Qualora per un intervento sia presentata una sola proposta, oppure nel caso siano presentate più proposte ma una sola sia ritenuta ai sensi dell'articolo 37-ter di pubblico interesse, le amministrazioni aggiudicatrici procedono all'aggiudicazione della concessione secondo quanto disposto dall'articolo 37-quater».
24. 26. Vigni, Iannuzzi, Bandoli, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Realacci.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
10. All'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, le parole: «, prima dell'avvio dei lavori» sono sostituite dalle seguenti: «; il formale provvedimento di autorizzazione a costruire non può essere rilasciato se non è concluso il procedimento di valutazione di impatto ambientale».
11. All'articolo 20, comma 5, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, le parole: «che può disporre» sono sostituite dalle seguenti: «il quale, ove ritenga, previa valutazione della Commissione stessa, che le varianti abbiano significativo impatto sull'ambiente, dispone».

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: ed al decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190.
24. 50. Governo.
(Approvato)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
10. La realizzazione diretta di un'opera pubblica, ed in particolare di un'opera di urbanizzazione da parte di un titolare di una concessione edilizia o di un piano di


Pag. 83

lottizzazione approvato, a scomputo totale o parziale del contributo dovuto per il rilascio della concessione, costituisce un «appalto pubblico di lavori» ai sensi dell'articolo 1 della direttiva 93/37/CEE. Qualora l'appalto superi la soglia di applicazione della direttiva, l'affidamento del medesimo deve avvenire nel rispetto delle procedure di messa in concorrenza previste dalla direttiva stessa, nel caso l'importo dei lavori sia inferiore a detta soglia, l'affidamento dei lavori è comunque soggetto al rispetto delle relative regole del Trattato CE, in particolare a quelle in materia di libera circolazione delle merci, di libera prestazione dei servizi e di libertà di stabilimento, nonché ai principi generali di non discriminazione, di parità di trattamento, di proporzionalità e di trasparenza, sottesi a tali norme.
24. 19. Lion, Pappaterra, Nesi, Bellillo.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
10. All'articolo 113 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, al comma 5-ter è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le medesime disposizioni si applicano anche ai soggetti di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e successive modificazioni, per l'esecuzione dei lavori connessi alla gestione».
24. 28. Lupi, Vigni, Realacci, Iannuzzi, Parolo.

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:
Art. 24-bis. (Disposizioni in materia di trasporto ferroviario). - 1. Il comma 1 dell'articolo 11 della legge 1o agosto 2002, n. 166, è abrogato.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, riacquistano efficacia le previsioni di cui al comma 2 dell'articolo 131 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della citata legge n. 166 del 2002.«
24. 01. Duca, Raffaldini, Albonetti, De Luca, Mazzarello, Panattoni, Rognoni, Susini, Tidei, Bova, Paola Mariani, Ottone, Buglio.

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:
Art. 24-bis. (Disposizioni in materia di trasporto ferroviario). - 1. Il comma 1 dell'articolo 11 della legge 1o agosto 2002, n. 166, è abrogato.
24. 02. Duca, Raffaldini, Albonetti, De Luca, Mazzarello, Panattoni, Rognoni, Susini, Tidei, Bova, Paola Mariani, Ottone, Buglio.