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1. L'ultimo periodo dell'articolo 6, comma 2, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, è soppresso.
2. I contratti per acquisti e forniture di beni e servizi, già scaduti o che vengano a scadere nei sei mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere prorogati per il tempo
necessario alla stipula dei nuovi contratti a seguito di espletamento di gare ad evidenza pubblica a condizione che la proroga non superi comunque i sei mesi e che il bando di gara venga pubblicato entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: con effetto dalla data di entrata in vigore della legge di recepimento della direttiva 2004/18/CE comunque entro il 31 gennaio 2006.
Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: alla data di entrata in vigore della presente legge con le seguenti: alle date di cui al comma 1.
23. 1. Ciani, Frigato, Tonino Loddo, Merlo.
Sopprimere il comma 2.
23. 2. Russo Spena.
Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di attuazione della direttiva 2004/18/CE, e comunque non oltre il 31 gennaio 2006, i contratti per acquisti e forniture di beni e servizi, in scadenza entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere prorogati per una sola volta e per un periodo non superiore alla durata originaria del contratto, e comunque per un periodo non superiore a cinque anni, esclusivamente nei casi in cui la proroga sia relativa a contratti che prevedono lo svolgimento di attività necessarie all'esercizio di pubblici poteri o per motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica.
*23. 3. Gambini, Ruzzante, Benvenuto.
Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di attuazione della direttiva 2004/18/CE, e comunque non oltre il 31 gennaio 2006, i contratti per acquisti e forniture di beni e servizi, in scadenza entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere prorogati per una sola volta e per un periodo non superiore alla durata originaria del contratto, e comunque per un periodo non superiore a cinque anni, esclusivamente nei casi in cui la proroga sia relativa a contratti che prevedono lo svolgimento di attività necessarie all'esercizio di pubblici poteri o per motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica.
*23. 5. Lettieri.
Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di attuazione della direttiva 2004/18/CE, e comunque non oltre il 31 gennaio 2006, i contratti per acquisti e forniture di beni e servizi, in scadenza entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere prorogati per una sola volta e per un periodo non superiore alla durata originaria del contratto, e comunque per un periodo non superiore a cinque anni, esclusivamente nei casi in cui il prolungamento della durata della fornitura o del servizio sia fondato su ragioni di opportunità amministrativa e convenienza economica.
23. 6. Gambini, Bova, Paola Mariani, Ottone, Buglio.
Al comma 2, sostituire le parole da: , già scaduti fino alla fine del comma con le seguenti: in scadenza entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere rinnovati per una sola volta e per un periodo non superiore alla durata originaria, ridotto alla metà, a condizione che il fornitore o prestatore di servizi assicuri una riduzione del corrispettivo di almeno il 5 per cento, fermo restando il rimanente contenuto del contratto.
23. 7. Vianello, Lion, Realacci, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Pappaterra, Nesi, Bellillo.
Al comma 2, sostituire le parole da: , già scaduti fino alla fine del comma con le seguenti: in scadenza entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere rinnovati per una sola volta e per un periodo non superiore alla durata originaria del contratto, e comunque per un periodo non superiore a cinque anni, esclusivamente nei casi in cui il prolungamento della durata della fornitura o del servizio sia fondato su ragioni, sopravvenute a seguito della aggiudicazione, di opportunità amministrativa e convenienza economica.
23. 8. Vianello, Lion, Realacci, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Pappaterra, Nesi, Bellillo.
All'emendamento 23. 25. della Commissione, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: un mese.
0. 23. 25. 2. Didonè, Polledri.
All'emendamento 23. 25. della Commissione, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: tre mesi.
0. 23. 25. 3. Didonè, Polledri.
All'emendamento 23. 25. della Commissione, sostituire le parole: alla metà con le seguenti: ad un quinto.
0. 23. 25. 1. Didonè, Polledri.
All'emendamento 23. 25. della Commissione, sostituire le parole: 31 dicembre 2008 con le seguenti: 31 dicembre 2006.
0. 23. 25. 4. Polledri, Didonè.
All'emendamento 23. 25. della Commissione, sostituire le parole: 31 dicembre 2008 con le seguenti: 1o gennaio 2008.
0. 23. 25. 5. Didonè, Polledri.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3. I contratti che hanno ad oggetto lo svolgimento di funzioni e servizi pubblici non ricadenti nell'ambito di applicazione dell'articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche ed integrazioni, in scadenza entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere prorogati per una sola volta per un periodo di tempo non superiore alla metà della originaria durata contrattuale, a condizione che venga concordata una riduzione del corrispettivo di almeno il 5 per cento. Resta fermo che la durata dei contratti prorogati ai sensi del presente comma in ogni caso non può superare la data del 31 dicembre 2008.
23. 25. La Commissione.
(Approvato)
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3. La proroga di cui al comma 2 può essere prolungata, limitatamente alla fornitura
di servizi per interventi cofinanziati con i fondi strutturali europei per il periodo 2000-2006, fino al termine di durata del servizi previsti nei relativi documenti di programmazione.
*23. 9. Lion, Vianello, Realacci, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Pappaterra, Nesi, Bellillo.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3. La proroga di cui al comma 2 può essere prolungata, limitatamente alla fornitura di servizi per interventi cofinanziati con i fondi strutturali europei per il periodo 2000-2006, fino al termine di durata del servizi previsti nei relativi documenti di programmazione.
*23. 10. Gambini, Bova, Paola Mariani, Ottone, Buglio.