Allegato A
Seduta n. 554 del 2/12/2004


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(A.C. 5179-A/R - Sezione 22)

ARTICOLO 20 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 20.
(Disposizioni per l'attuazione della direttiva 2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia e che modifica la direttiva 92/42/CEE).

1. Il Governo è delegato ad adottare, con le modalità di cui all'articolo 1, su


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proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e dell'ambiente e della tutela del territorio, un decreto legislativo per il recepimento della direttiva 2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia e che modifica la direttiva 92/42/CEE, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) individuare le misure di promozione e sviluppo della cogenerazione, basate sulla domanda di calore utile e sul risparmio di energia primaria, secondo obiettivi di accrescimento della sicurezza dell'approvvigionamento energetico e dell'efficienza energetica;
b) assicurare la coerenza delle misure di promozione e sviluppo della cogenerazione di cui alla lettera a) con il quadro normativo e regolatorio nazionale sul mercato interno dell'energia elettrica e con le misure per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, garantendo altresì la stabilità del quadro normativo per gli investimenti effettuati;
c) prevedere l'avvio di un regime di garanzia d'origine dell'elettricità prodotta dalla cogenerazione ad alto rendimento e, in coordinamento con le amministrazioni territoriali interessate, l'istituzione di un sistema nazionale per l'analisi delle potenzialità della cogenerazione e per il monitoraggio sulle realizzazioni e sull'efficacia delle misure adottate, anche ai fini di cui agli articoli 6 e 10 della direttiva 2004/8/CE;
d) agevolare l'accesso alla rete dell'elettricità da cogenerazione ad alto rendimento e semplificare gli adempimenti amministrativi e fiscali, a parità di gettito complessivo, per la realizzazione di unità di piccola cogenerazione e di microcogenerazione.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 20 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 20.
(Disposizioni per l'attuazione della direttiva 2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia e che modifica la direttiva 92/42/CEE).

Subemendamenti agli identici emendamenti 20.2., 20.5., 20.8. e 20.25.

Agli identici emendamenti 20. 2., 20. 5., 20. 8. e 20. 25., aggiungere, in fine, le parole: nonché della cogenerazione connessa al funzionamento di reti di teleriscaldamento.
0. 20. 25. 1. Quartiani.

Agli identici emendamenti 20. 2., 20. 5., 20. 8. e 20. 25., aggiungere, in fine, le parole: , prevedendo strumenti di monitoraggio in capo al GRTN in grado di verificare costantemente la conformità della produzione giornaliera ai parametri previsti dalla normativa nazionale per l'accesso ai benefici di cui al presente comma.
0. 20. 25. 2. Quartiani.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: sviluppo della cogenerazione aggiungere le seguenti: ad alto rendimento.
*20. 2. Saglia.
(Approvato)


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Al comma 1, lettera a), dopo le parole: sviluppo della cogenerazione aggiungere le seguenti: ad alto rendimento.
*20. 5. D'Agrò.
(Approvato)

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: sviluppo della cogenerazione aggiungere le seguenti: ad alto rendimento.
*20. 8. Polledri, Didonè, Guido Giuseppe Rossi.
(Approvato)

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: sviluppo della cogenerazione aggiungere le seguenti: ad alto rendimento.
*20. 25. La Commissione.
(Approvato)

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: , nonché di tutela dell'ambiente.
**20. 6. D'Agrò.
(Approvato)

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: , nonché di tutela dell'ambiente.
**20. 9. Polledri, Didonè, Guido Giuseppe Rossi.
(Approvato)

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: , nonché di tutela dell'ambiente.
**20. 26. La Commissione.
(Approvato)

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: e con le misure aggiungere le seguenti: di sostegno si utilizzano quote di bande di energia di importazione assegnate nei bandi annuali e.
20. 12. Polledri, Didonè, Guido Giuseppe Rossi.

Subemendamento agli identici emendamenti 20.4., 20.7., 20.10. e 20.27.

Agli identici emendamenti 20. 2., 20. 5., 20. 8. e 20. 25., dopo le parole: rinnovabili di energia aggiungere le seguenti: e del risparmio energetico.
0. 20. 27. 1. Quartiani.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: e con le misure aggiungere le seguenti: di sostegno delle fonti rinnovabili di energia e.
*20. 7. D'Agrò.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: e con le misure aggiungere le seguenti: di sostegno delle fonti rinnovabili di energia e.
*20. 10. Polledri, Didonè, Guido Giuseppe Rossi.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: e con le misure aggiungere le seguenti: di sostegno delle fonti rinnovabili di energia e.
*20. 27. La Commissione.

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: ad alto rendimento con le seguenti: , in particolare quella ad alto rendimento, ai sensi degli articoli 3 e 11 del decreto legislativo 31 marzo 1999, n. 79,
20. 11. Polledri.


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Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
e) prevedere adeguati strumenti dì monitoraggio in grado di verificare mensilmente il rispetto dei limite termico previsto dalla normativa nazionale ai fini del riconoscimento della cogenerazione, nonché l'utilizzo effettivo, a fini civili o industriali, del calore prodotto dagli impianti dì cogenerazione;
20. 1. Saglia.