Allegato A
Seduta n. 554 del 2/12/2004


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(A.C. 5179-A/R - Sezione 21)

ARTICOLO 19 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 19.
(Delega al Governo per la piena attuazione della direttiva 96/82/CE, come modificata dalla direttiva 2003/105/CE, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose).

1. Per dare organico e corretto recepimento alla direttiva 96/82/CE sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, il Governo è delegato ad adottare, entro il 1o luglio 2005, con le modalità di cui all'articolo 1, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, un decreto legislativo per recepire la direttiva 2003/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2003, che modifica la citata direttiva 96/82/CE, nonché per introdurre, contestualmente, le disposizioni correttive necessarie per superare i rilievi formulati dalla Commissione europea nell'ambito della procedura d'infrazione


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2003/2014 avviata per recepimento non conforme della predetta direttiva 96/82/CE, apportando a tali fini le necessarie modifiche al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 19 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 19.
(Delega al Governo per la piena attuazione della direttiva 96/82/CE, come modificata dalla direttiva 2003/105/CE, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose).

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:
Art. 19-bis. (Delega al Governo per il recepimento della direttiva 2003/18/CE che modifica la direttiva 83/477/CEE in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro). - 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti norme per il recepimento della direttiva 2003/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 83/477/CEE del Consiglio, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro.
2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al presente articolo sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminati i pareri, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, gli schemi alle Commissioni per i pareri definitivi che devono essere espressi entro venti giorni.
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) con riferimento all'obbligo di abbassamento dei limiti di esposizione dei lavoratori alle fibre d'amianto, di cui all'articolo 8 della direttiva 83/477/CEE, come modificato dalla direttiva 2003/18/CE, prevedere che la misurazione del limite di 0,1 fibre per centimetro cubo in rapporto a una media ponderata nel tempo di riferimento di 8 ore, sia effettuata stabilmente in tutte le fasi della lavorazione o estrazione, con frequenza regolare; l'adempimento degli obblighi di cui alla presente lettera non esclude in ogni caso, da parte del datore di lavoro, la piena ottemperanza dell'obbligo di predisporre tutte le misure per la riduzione dei rischi già previste dalla normativa vigente;
b) con riferimento alla disciplina della sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti all'amianto, prevedere il controllo delle condizioni di salubrità ambientale e di sicurezza del lavoro attraverso i presidi e i servizi di prevenzione delle unità sanitarie locali competenti per territorio, nell'ambito dei piani regionali di cui all'articolo 10 della legge 27 marzo 1992, n. 257, nonché il coinvolgimento della commissione per la valutazione dei problemi ambientali e dei rischi sanitari connessi all'impiego dell'amianto di cui all'articolo 4 della medesima legge.
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante quota parte delle risorse derivanti dall'incremento, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, delle aliquote di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati, di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, nella misura del 5 per cento.
*19. 01. Bova, Buglio, Ottone, Paola Mariani.


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Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:
Art. 19-bis. (Delega al Governo per il recepimento della direttiva 2003/18/CE che modifica la direttiva 83/477/CEE in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro). - 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti norme per il recepimento della direttiva 2003/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 83/477/CEE del Consiglio, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro.
2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al presente articolo sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminati i pareri, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, gli schemi alle Commissioni per i pareri definitivi che devono essere espressi entro venti giorni.
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) con riferimento all'obbligo di abbassamento dei limiti di esposizione dei lavoratori alle fibre d'amianto, di cui all'articolo 8 della direttiva 83/477/CEE, come modificato dalla direttiva 2003/18/CE, prevedere che la misurazione del limite di 0,1 fibre per centimetro cubo in rapporto a una media ponderata nel tempo di riferimento di 8 ore, sia effettuata stabilmente in tutte le fasi della lavorazione o estrazione, con frequenza regolare; l'adempimento degli obblighi di cui alla presente lettera non esclude in ogni caso, da parte del datore di lavoro, la piena ottemperanza dell'obbligo di predisporre tutte le misure per la riduzione dei rischi già previste dalla normativa vigente;
b) con riferimento alla disciplina della sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti all'amianto, prevedere il controllo delle condizioni di salubrità ambientale e di sicurezza del lavoro attraverso i presidi e i servizi di prevenzione delle unità sanitarie locali competenti per territorio, nell'ambito dei piani regionali di cui all'articolo 10 della legge 27 marzo 1992, n. 257, nonché il coinvolgimento della commissione per la valutazione dei problemi ambientali e dei rischi sanitari connessi all'impiego dell'amianto di cui all'articolo 4 della medesima legge.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante quota parte delle risorse derivanti dall'incremento, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, delle aliquote di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati, di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, nella misura del 5 per cento.
*19. 02. Lion, Vianello, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Pappaterra, Nesi, Bellillo.