Allegato A
Seduta n. 554 del 2/12/2004


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(A.C. 5179-A/R - Sezione 20)

ARTICOLO 18 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 18.
(Delega al Governo per il recepimento della direttiva 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo di recepimento della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere l'applicazione della valutazione ambientale strategica ai piani e programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente, nonché alle loro modifiche;
b) garantire l'informazione, lo svolgimento di consultazioni e l'accesso al pubblico, nonché la valutazione del risultato delle consultazioni e la messa a disposizione delle informazioni sulla decisione;


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c) assicurare la valutazione delle opzioni alternative;
d) garantire la partecipazione al processo decisionale delle istituzioni preposte alla tutela ambientale e paesaggistica;
e) attuare forme di monitoraggio sugli effetti ambientali dei piani e dei programmi, anche al fine della tempestiva individuazione degli effetti negativi e della adozione delle misure correttive;
f) garantire adeguate consultazioni nei casi in cui un piano o un programma possa avere effetti sull'ambiente di un altro Stato membro;
g) assicurare la complementarietà con gli altri strumenti di valutazione d'impatto ambientale, ove previsti;
h) prevedere forme di coordinamento con piani e strumenti di pianificazione urbanistica e di gestione territoriale esistenti;
i) garantire la definizione di scadenze temporali definite ed adeguate per il procedimento.

2. All'onere derivante dal presente articolo si provvede mediante l'utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'aumento del 5 per cento della componente specifica dell'imposta di consumo sulle sigarette, in attuazione dell'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 18 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 18.
(Delega al Governo per il recepimento della direttiva 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente).

Sopprimerlo.
18. 2. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).

Sostituire il comma 2, con il seguente:
2. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
18. 3. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).
(Approvato)

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
18. 1. Airaghi.