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1. Al fine di completare il processo di liberalizzazione del mercato del gas naturale, il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le modalità di cui all'articolo 1, uno o più decreti legislativi per dare attuazione alla direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE, e per integrare e aggiornare conseguentemente le disposizioni vigenti concernenti tutte le componenti rilevanti del sistema del gas naturale, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) accrescere la sicurezza degli approvvigionamenti, promuovendo la realizzazione di nuove infrastrutture di approvvigionamento, trasporto e stoccaggio di gas naturale in sotterraneo, il potenziamento di quelle esistenti, anche mediante la semplificazione dei procedimenti autorizzativi, e la diversificazione delle fonti di approvvigionamento;
b) stabilire norme affinché il mercato nazionale del gas risulti sempre più integrato nel mercato interno europeo del gas naturale, promuovendo la formazione di un'offerta concorrenziale e l'adozione di regole comuni per l'accesso al sistema del gas europeo, e garantendo effettive condizioni di reciprocità nel settore con le imprese degli altri Stati membri dell'Unione europea, soprattutto se in posizione dominante nei rispettivi mercati nazionali, anche individuando obiettive e non discriminatorie procedure per il rilascio di autorizzazioni o concessioni, ove previsto dalle norme vigenti;
c) prevedere lo sviluppo delle capacità di stoccaggio di gas naturale in sotterraneo necessarie per il funzionamento del sistema nazionale del gas, in relazione allo sviluppo della domanda e all'integrazione dei sistemi europei del gas naturale, definendo le componenti dello stoccaggio relative alla prestazione dei servizi essenziali al sistema e quelle funzionali al mercato;
d) integrare le disposizioni vigenti in materia di accesso al sistema nazionale del gas naturale relativamente alle nuove importanti infrastrutture e all'aumento significativo della capacità di quelle esistenti, e
alle loro modifiche che consentano lo sviluppo di nuove fonti di approvvigionamento, per assicurarne la conformità alla disciplina comunitaria;
e) promuovere una effettiva concorrenza, anche rafforzando le misure relative alla separazione societaria, organizzativa e decisionale tra le imprese operanti nelle attività di trasporto, distribuzione e stoccaggio e le imprese operanti nelle attività di produzione, approvvigionamento, misura e commercializzazione, promuovendo la gestione delle reti di trasporto del gas naturale da parte di imprese indipendenti;
f) incentivare le operazioni di aggregazione territoriale delle attività di distribuzione del gas, a vantaggio della riduzione dei costi di distribuzione, in base a criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori, prevedendo meccanismi che tengano conto degli investimenti effettuati e incentivi, anche di natura fiscale, per la rivalutazione delle attività delle imprese concessionarie, anche a favore dell'efficienza complessiva del sistema;
g) stabilire misure per lo sviluppo di strumenti multilaterali di scambio di capacità e di volumi di gas, al fine di accrescere gli scambi e la liquidità del mercato nazionale, avviando ad operatività, con l'apporto dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, la borsa nazionale del gas, anche considerando i risultati della prima esperienza di funzionamento del punto virtuale di scambio;
h) rafforzare le funzioni del Ministero delle attività produttive in materia di indirizzo e valutazione degli investimenti in nuove infrastrutture di approvvigionamento affinché gli stessi siano commisurati alle previsioni di sviluppo della domanda interna di gas nonché in materia di sicurezza degli approvvigionamenti, prevedendo strumenti per migliorare la sicurezza del sistema nazionale del gas, l'economicità delle forniture, anche promuovendo le attività di esplorazione e di sfruttamento di risorse nazionali e la costruzione di nuove interconnessioni con altri Paesi e mercati.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: , nonché promuovendo la partecipazione delle imprese di trasporto che gestiscono la rete nazionale dei gasdotti alla realizzazione, al potenziamento e alla gestione dei gasdotti esteri anche interconnessi con la stessa rete.
16. 3. D'Agrò.
Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: e l'adozione di regole comuni per l'accesso al sistema del gas europeo.
16. 5. Quartiani, Gambini, Nieddu, Cazzaro, Cialente, Lulli, Boiardi, Nigra, Rugghia, Grotto.
Al comma 1, lettera h), sostituire la parola: rafforzare con le seguenti: in base alle indicazioni in materia stabilite dal DPEF, anche al fine di una loro efficace attuazione, potenziare.
16. 4. Quartiani, Gambini, Nieddu, Cazzaro, Cialente, Lulli, Boiardi, Nigra, Rugghia, Grotto.
Al comma 1, lettera h), sopprimere le parole: affinché gli stessi siano commisurati alle previsioni di sviluppo della domanda interna di gas.
16. 6. Saglia.
Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
i) attribuire all'Autorità per l'energia elettrica e il gas le competenze di cui agli articoli 16 e 25 della direttiva, come previste dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, e dal decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.
16. 1. Quartiani, Gambini, Boiardi, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Nigra, Rugghia, Bova, Paola Mariani, Ottone, Buglio.
All'emendamento 16. 2, sostituire la parola: 50 con la seguente: 70.
0. 16. 2. 1. Polledri, Didonè.
Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
i) disporre che i proventi delle sanzioni eventualmente comminate ai sensi del comma 9 dell'articolo 25 della direttiva, unitamente agli altri proventi derivanti dalle sanzioni comminate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, alle quali non si applicano, a far data dalla pubblicazione della presente legge, i pagamenti in misura ridotta previsti dalla legge 24 novembre 1981 n. 689, siano destinati nella misura del 50 per cento ad iniziative a favore dei consumatori.
16. 2. Saglia.