...
1. Al fine di completare il processo di liberalizzazione del settore elettrico, il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le modalità di cui all'articolo 1, uno o più decreti legislativi, per dare attuazione alla direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE, e ridefinire conseguentemente tutti gli aspetti connessi della normativa sul sistema elettrico nazionale, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere che l'apertura del mercato anche ai clienti civili si attui secondo
i tempi previsti dalla direttiva 2003/54/CE ed in condizioni di trasparenza e di reciprocità, promuovendo idonee misure per la riduzione dei costi dell'energia e per la fornitura del servizio di ultima istanza;
b) assicurare ai clienti un'informazione chiara sulle condizioni della fornitura, l'accesso non discriminatorio alle reti di distribuzione e al servizio di misura prevedendone la separazione almeno amministrativa dalle attività di produzione e di vendita dell'energia elettrica;
c) promuovere la realizzazione di un mercato concorrenziale dell'offerta di energia elettrica che tenga conto delle esigenze di diversificazione delle fonti e delle aree di approvvigionamento e della sostenibilità sotto il profilo ambientale, con la chiara identificazione degli obblighi di servizio pubblico imposti nell'interesse economico generale ed in maniera omogenea, efficiente e non discriminatoria alle imprese che operano nel settore, evitando effetti distorsivi dovuti a ritardi nello sviluppo delle reti dell'energia elettrica e del gas naturale;
d) definire indirizzi e priorità che devono essere seguiti dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas e dal Gestore della rete di trasmissione nazionale ai fini della gestione degli scambi e dello sviluppo delle interconnessioni con altri Paesi; garantire la regolazione unitaria delle condizioni tecnico-economiche di accesso alle reti di trasmissione e distribuzione, secondo criteri di efficienza, qualità del servizio e non discriminazione;
e) sorvegliare il funzionamento della borsa dell'energia elettrica e della contrattazione bilaterale mediante efficaci sistemi di controllo nella formazione dei prezzi anche definendo una strategia per l'evoluzione del sistema di transazioni e delle strutture di mercato, ivi inclusi i mercati della riserva di potenza, i mercati dei derivati e i mercati di altri certificati;
f) sviluppare l'impiego delle nuove fonti rinnovabili di energia e della cogenerazione attraverso strumenti di mercato, prevedendo il riordino degli interventi esistenti con misure anche differenziate per tipologie di impianto e introducendo meccanismi di incentivazione basati su gare per la promozione delle soluzioni tecno logiche più avanzate e ancora lontane dalla competitività commerciale, e ferma restando, alla scadenza delle convenzioni in essere, la cessazione, senza possibilità di proroghe, di ogni incentivazione per gli impianti funzionanti con fonti assimilate alle rinnovabili;
g) definire la durata delle concessioni per le grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico, in relazione all'eliminazione di clausole di preferenza nel rinnovo delle concessioni, anche allo scopo di porre le imprese nazionali in linea con la media europea, e alla realizzazione da parte delle stesse imprese di adeguati interventi di ammodernamento degli impianti;
h) prevedere che il Ministero delle attività produttive, in materia di sicurezza degli approvvigionamenti, organizzi e progetti strumenti operativi per migliorare la sicurezza del sistema elettrico nazionale e l'economicità delle forniture, salvaguardando la competitività del sistema produttivo nazionale nell'ambito del contesto europeo;
i) promuovere lo sviluppo e la diffusione degli impianti di produzione di energia elettrica di potenza inferiore a 1 MW attraverso la semplificazione e la riduzione degli adempimenti previsti per la loro realizzazione, ivi comprese le procedure di valutazione di impatto ambientale;
l) promuovere la penetrazione delle imprese nazionali sui mercati esteri dell'energia anche agevolando la definizione di accordi tra imprese italiane ed estere e di iniziative di collaborazione e di partecipazione in programmi europei per lo sviluppo di nuove tecnologie e sistemi per la produzione dell'energia elettrica, ivi incluse le tecnologie nucleari, nonché lo svolgimento di attività di realizzazione e di esercizio di impianti, ivi compresi gli impianti elettronucleari, localizzati all'estero.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Al comma 1, alinea, sostituire la parola: completare con le seguenti: integrare e aggiornare.
15. 13. Quartiani, Gambini, Nieddu, Cazzaro, Cialente, Lulli, Boiardi, Nigra, Rugghia, Grotto.
Al comma 1, alinea, sostituire le parole da: per dare attuazione fino alla fine dell'articolo con le seguenti: recanti le norme per il recepimento della direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE, integrando la normativa sul sistema elettrico nazionale, nel rispetto del seguente principio e criterio direttivo:
a) in materia di rinnovo delle concessioni di grandi derivazioni per uso idroelettrico, prevedere gare o qualsiasi altra procedura equivalente in termini di trasparenza e non discriminazione. In seguito all'abrogazione di ogni clausola contenuta nelle norme esistenti, che comporti preferenze per i concessionari in scadenza, le date di scadenza delle concessioni vengono prorogate di cinque anni e viene data facoltà ai concessionari uscenti di optare a titolo oneroso per un ulteriore periodo di concessione non superiore a quindici anni, anche a fronte di un programma di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza.
15. 14. Polledri, Didonè.
Al comma 1, alinea, sostituire le parole da: per dare attuazione fino alla fine dell'articolo con le seguenti: recanti le norme per il recepimento della direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE, integrando la normativa sul sistema elettrico nazionale, nel rispetto del seguente principio e criterio direttivo:
a) in materia di rinnovo delle concessioni di grandi derivazioni per uso idroelettrico, prevedere gare o qualsiasi altra procedura equivalente in termini di trasparenza e non discriminazione. In seguito all'abrogazione di ogni clausola contenuta nelle norme esistenti, che comporti preferenze per i concessionari in scadenza, le date di scadenza delle concessioni vengono prorogate di cinque anni e viene data facoltà ai concessionari uscenti di optare a titolo oneroso per un ulteriore periodo di concessione non superiore a cinque anni, anche a fronte di un programma di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza.
15. 19. Polledri, Didonè.
Al comma 1, alinea, sostituire le parole da: per dare attuazione fino alla fine dell'articolo con le seguenti: recanti le norme per il recepimento della direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE, integrando la normativa sul sistema elettrico nazionale, nel rispetto del seguente principio e criterio direttivo:
a) in materia di materia di importazioni di energia elettrica, nel caso che risultino insufficienti le capacità di trasporto
disponibili, adottare meccanismi di aste implicite che pongano tra loro in concorrenza i soggetti che intendono esportare energia elettrica verso l'Italia, consentendo l'offerta al mercato nazionale al minimo costo. La gestione dei previsti meccanismi di aste implicite sarà affidata al gestore della rete di trasmissione nazionale nel ruolo di banditore unico. Con appositi provvedimenti vengono fissati i criteri per l'assegnazione preferenziale dell'energia elettrica importata alle imprese ad alta intensità energetica e la ripartizione tra le stesse imprese dei ricavi risultanti da differenze positive di prezzo alla vendita.
15. 15. Polledri, Didonè.
Al comma 1, alinea, sostituire la parola: ridefinire con le seguenti: integrare e aggiornare.
15. 5. Quartiani, Gambini, Boiardi, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Nigra, Rugghia, Paola Mariani, Bova, Ottone, Buglio.
Al comma 1, alinea, dopo le parole: nel rispetto aggiungere le seguenti: delle competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano secondo i rispettivi statuti e relative norme di attuazione e.
15. 34. Brugger, Zeller, Detomas, Widmann, Collè.
(Approvato)
Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: devono essere seguiti dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas e dal con le seguenti:, nel rispetto delle regole di libera concorrenza, sono impartiti per la loro attuazione all'Autorità per l'energia elettrica e il gas e al.
15. 6. Quartiani, Gambini, Boiardi, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Nigra, Rugghia, Grotto, Bova, Paola Mariani, Ottone, Buglio.
(Approvato)
Al comma 1, lettera d), dopo le parole: garantire aggiungere le seguenti: , attraverso l'Autorità per l'energia elettrica e il gas,
15. 7. Quartiani, Gambini, Boiardi, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Nigra, Rugghia, Grotto, Bova, Paola Mariani, Ottone, Buglio.
(Approvato)
Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: garantire nel dispacciamento degli impianti di generazione la precedenza agli impianti che impiegano fonti rinnovabili e rifiuti o che assicurano la produzione mista di calore e di energia alettrica.
15. 27. Realacci, Vernetti, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari.
Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
d-bis) in materia di materia di importazioni di energia elettrica, nel caso che risultino insufficienti le capacità di trasporto disponibili, adottare meccanismi di aste implicite che pongano tra loro in reale concorrenza i soggetti che intendono esportare energia elettrica verso l'Italia, consentendo l'offerta al mercato nazionale al minimo costo. La gestione dei previsti meccanismi di aste implicite è affidata ad un soggetto istituzionale individuato con apposito provvedimento del Ministro delle attività produttive. Con provvedimenti del Ministro delle attività produttive vengono fissati i criteri per l'assegnazione dell'energia elettrica importata.
15. 22. Polledri, Didonè.
Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:
e) monitorare il funzionamento della borsa dell'energia elettrica e della contrattazione bilaterale, anche definendo idonee misure per la promozione della concorrenza tra operatori.
15. 11. D'Agrò.
(Approvato)
Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: della contrattazione con le seguenti: monitorare e rendere trasparente la contrattazione.
15. 8. Quartiani, Gambini, Boiardi, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Nigra, Rugghia, Grotto, Bova, Paola Mariani, Ottone, Buglio.
Al comma 1, sopprimere la lettera f).
15. 24. Realacci, Vernetti, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari.
Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole: delle nuove fonti rinnovabili di energia e.
15. 26. Realacci, Vernetti, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari.
Al comma 1, lettera f), dopo le parole: tipologie di impianto aggiungere le seguenti: , anche per quegli impianti funzionanti con fonti assimilate alle rinnovabili prevedendone, a scadenza delle convenzioni, la garanzia di cessazione di ogni incentivazione assicurata dalle leggi vigenti per le fonti rinnovabili ai fini del conseguimento degli obiettivi di Kyoto,
15. 9. Quartiani, Gambini, Boiardi, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Nigra, Rugghia, Bova, Paola Mariani, Ottone, Buglio, Ruggeri, Lion, Ruzzante, Pistone.
Al comma 1, lettera f), dopo le parole: e introducendo aggiungere le seguenti: , nei settori non interessati dalle incentivazioni previste dal decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387,
15. 30. Realacci, Vernetti, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari.
Al comma 1, lettera f), dopo le parole: e introducendo aggiungere le seguenti: , inaggiunta alle incentivazioni previste dall'articolo 7, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, ulteriori.
15. 25. Realacci, Vernetti, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari.
Al comma 1, lettera f), dopo le parole: e introducendo aggiungere le seguenti: , nei settori non interessati dalle incentivazioni previste dall'articolo 7, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387,
15. 31. Realacci, Vernetti, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari.
Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole: basati su gare.
15. 33. Realacci, Vernetti, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari.
All'emendamento 15. 21., sostituire la parola: grandi con le seguenti: tutte le.
0. 15. 21. 1. Zanetta.
Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:
g) in materia di rinnovo delle concessioni di grandi derivazioni per uso idroelettrico, prevedere gare o qualsiasi altra procedura equivalente in termini di
trasparenza e non discriminazione; in seguito all'abrogazione di ogni clausola contenuta nelle norme esistenti, che comporti preferenze per i concessionari in scadenza, le date di scadenza delle concessioni in essere vengono prorogate di cinque anni, a fronte di un programma di ammodernamento degli impianti e di miglioramento e risanamento ambientale e paesaggistico da parte delle imprese, anche allo scopo di porre le stesse imprese in situazioni vicine alle medie europee.
15. 21. Polledri, Didonè.
Al comma 1, lettera g), dopo la parola: definire aggiungere le seguenti: , previa valutazione della non sussistenza di un prevalente interesse pubblico ad un diverso uso delle acque,
*15. 1. Olivieri.
Al comma 1, lettera g), dopo la parola: definire aggiungere le seguenti: , previa valutazione della non sussistenza di un prevalente interesse pubblico ad un diverso uso delle acque,
*15. 3. Detomas, Zeller, Widmann, Brugger, Collé.
Al comma 1, lettera g), sostituire le parole da: la durata fino alla fine della lettera con le seguenti: il prolungamento della durata delle concessioni in essere per grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico, pari a sette anni per società del gruppo Enel e a cinque anni per gli altri produttori e fermo restando l'obbligo di corresponsione del canone annuale stabilito con legge finanziaria, in relazione all'eliminazione di clausole di preferenza nel rinnovo delle concessioni medesime, anche allo scopo di porre le imprese nazionali in situazioni vicine alle medie europee, e alla realizzazione da parte delle stesse imprese di adeguati interventi di ammodernamento degli impianti; ulteriori proroghe possono essere concesse solo a titolo oneroso.
15. 18. Polledri, Didonè.
Al comma 1, lettera g), sostituire le parole da: la durata fino a: rinnovo delle concessioni con le seguenti: il prolungamento della durata delle concessioni in essere per grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico, pari a cinque anni per società del gruppo Enel e a tre anni per gli altri produttori e fermo restando l'obbligo di corresponsione del canone annuale stabilito con legge finanziaria, in relazione all'eliminazione di clausole di preferenza nel rinnovo delle concessioni medesime.
15. 16. Polledri, Didonè.
Al comma 1, lettera g), sostituire le parole da: la durata fino a: rinnovo delle concessioni con le seguenti: il prolungamento della durata delle concessioni in essere per grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico, pari a sette anni per società del gruppo Enel e a cinque anni per gli altri produttori e fermo restando l'obbligo di corresponsione del canone annuale stabilito con legge finanziaria, in relazione all'eliminazione di clausole di preferenza nel rinnovo delle concessioni medesime.
15. 17. Polledri, Didonè.
Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: le grandi con le seguenti: tutte le.
15. 23. Zanetta.
Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le parole: e di tutela e valorizzazione ambientale e paesaggistica.
*15. 2. Olivieri.
Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le parole: e di tutela e valorizzazione ambientale e paesaggistica.
*15. 4. Detomas, Zeller, Widmann, Brugger, Collé.
Al comma 1, sopprimere la lettera l).
15. 28. Realacci, Vernetti, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari.
Al comma 1, lettera l), sopprimere le parole da: , ivi incluse fino alla fine della lettera.
15. 29. Realacci, Vernetti, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari.
Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
m) attribuire all'Autorità per l'energia elettrica e il gas le competenze di cui agli articoli 18 e 23 della direttiva, come previste dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, e dal decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.
15. 10. Quartiani, Gambini, Boiardi, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Nigra, Rugghia, Grotto, Bova, Paola Mariani, Ottone, Buglio.
Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
m) disporre che i proventi delle sanzioni eventualmente comminate ai sensi del comma 9 dell'articolo 23 della direttiva, unitamente agli altri proventi derivanti dalle sanzioni comminate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, alle quali non si applicano, a far data dalla pubblicazione della presente legge, i pagamenti in misura ridotta previsti dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, siano destinati nella misura del 50 per cento ad iniziative a favore dei consumatori.
15. 12. Saglia.
Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:
Art. 15-bis. (Istituzione del Fondo nazionale per il sostegno della ricerca e dell'innovazione tecnologica nel settore della generazione di energia elettrica tramite fonti rinnovabili) - 1. Le convenzioni regolate dall'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, concernenti i ritiri obbligati di energia elettrica prodotta tramite fonti assimilate (cosiddette CIP6), alla loro scadenza non possono essere oggetto di rinnovo.
2. Le somme del conseguente risparmio ottenuto dal GRTN, relativo alla quota di energia elettrica riferibile al comma 1 il cui costo, dipendente dall'obbligo del ritiro, grava sulla componente tariffaria A3 applicata ai clienti sottoposti a regime regolato dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, per la quota corrispondente al progressivo disimpegno dall'obbligo relativo all'energia elettrica prodotta da fonti assimilate, a partire dall'anno 2005 e negli anni successivi, costituiscono l'ammontare destinato ad alimentare l'apposito Fondo nazionale per il sostegno della ricerca e dell'innovazione tecnologica nel settore dell'energia elettrica tramite fonti rinnovabili (FRIGER) costituito ai sensi del successivo comma 3 presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico, nel cui ambito è soggetto a separazione contabile.
3. L'ammontare del trasferimento al FRIGER equivale alla quota di tariffa A3 non più percepita dai soggetti esercenti gli impianti di generazione di energia elettrica e non più destinata a copertura dei costi sostenuti dal GRTN per l'osservanza dell'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo n. 79 del 1999, a seguito delle intervenute scadenze delle convenzioni CIP6 per la parte di fonti assimilate. Al FRIGER sono assegnate le somme così ricavate. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, ai fini della riduzione delle tariffe di fornitura ai clienti finali applicate dall'Autorità medesima ai consumatori di energia elettrica, è pertanto autorizzata a computare il 50 per cento di tale ammontare, derivante dalla vigenza della componente tariffaria A3 e depositato presso il FRIGER, nell'ambito del calcolo dei costi di produzione, trasmissione, trasporto e distribuzione presi in considerazione per la revisione semestrale delle tariffe medesime.
4. Il restante 50 per cento dei fondi del FRIGER è destinato, previo progetto, all'erogazione di contributi destinati per il 50 per cento all'ENEA e per il restante 50 per cento a soggetti pubblici e privati annualmente definiti secondo priorità stabilite sulla base della presentazione di progetti di ricerca rispondenti all'apposito Programma annuale di incentivazione dell'uso delle fonti rinnovabili ai fini della generazione di energia elettrica presentato dal Ministro delle attività produttive entro il mese di aprile di ogni anno ed approvato nell'ambito del Documento di programmazione economica e finanziaria.
5. A seguito dell'approvazione del Documento di programmazione economica e finanziaria, il Ministro delle attività produttive, previo parere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, del GRTN e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, è autorizzato annualmente entro il mese di settembre ad emanare apposito decreto ai fini dell'utilizzazione del FRIGER, nonché dell'erogazione dei relativi contributi.
15. 01. Quartiani, Gambini, Tocci, Nieddu, Grotto, Lulli, Boiardi, Cazzaro, Cialente, Nigra, Rugghia.