Allegato A
Seduta n. 554 del 2/12/2004


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(A.C. 5179-A/R - Sezione 16)

ARTICOLO 14 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 14.
(Disposizioni per l'attuazione della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio).

1. Il Governo è delegato ad adottare, con le modalità di cui all'articolo 1, su


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proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e delle attività produttive, un decreto legislativo di recepimento della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) considerare la sicurezza energetica nazionale e la salvaguardia della competitività del sistema industriale nazionale incentivando, nell'ambito del processo di liberalizzazione del mercato dell'energia elettrica, la diffusione di impianti e tecnologie finalizzati all'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, secondo quanto previsto dalle direttive comunitarie in materia;
b) evitare effetti distorsivi sulla concorrenza tra le imprese;
c) assicurare la coerenza del piano nazionale di assegnazione delle quote di emissione, previsto all'articolo 9 della direttiva da recepire, con il piano di azione nazionale per la riduzione dei livelli di emissione dei gas serra e per l'aumento del loro assorbimento, mediante il riconoscimento e la valorizzazione dei livelli di efficienza già raggiunti dal sistema industriale nazionale, con particolare riferimento al settore elettrico, e tenendo conto sia del rapporto costo ed efficacia delle diverse opzioni tecnologiche per la riduzione delle emissioni per le attività contemplate nell'allegato I della direttiva, sia delle potenzialità di abbattimento dei costi di riduzione delle emissioni, attraverso l'impiego dei meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto, Clean Development Mechanism e Joint Implementation, secondo quanto previsto dall'articolo 30, paragrafo 3, della direttiva, sia del contenimento dei costi amministrativi per le imprese anche mediante l'utilizzo delle tecnologie informatiche;
d) conformare il piano nazionale di assegnazione delle quote di emissione, di cui alla lettera c), al piano di azione nazionale per la riduzione dei livelli di emissione di gas a effetto serra e per l'aumento del loro assorbimento, preventivamente revisionato, secondo le modalità stabilite dalla delibera del CIPE del 19 dicembre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo 2003, allo scopo di individuare livelli massimi di emissione consentiti ai settori coinvolti nella direttiva nel periodo 2008-2012; tali livelli devono tenere conto sia degli obiettivi conseguibili, sulla base di previsioni realistiche di crescita del fabbisogno energetico, sia dell'efficienza già raggiunta dal sistema produttivo nazionale nel confronto con gli altri Stati membri dell'Unione europea;
e) valorizzare, attraverso opportune iniziative, gli strumenti di programmazione negoziata al fine di rendere efficaci dal punto di vista economico e ambientale le misure di attuazione della direttiva.
2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministero delle attività produttive, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua, con proprio decreto, il formato e le modalità di comunicazione dei dati necessari ai fini dell'attuazione della direttiva 2003/87/CE, da parte dei gestori degli impianti in esercizio rientranti nelle categorie di attività elencate nell'allegato I della citata direttiva, nonché le modalità di informazione e di accesso del pubblico.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


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PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 14 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 14.
(Disposizioni per l'attuazione della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio).

Al comma 1, lettera a), premettere le seguenti:
0a) nel rispetto degli obiettivi della convenzione quadro delle Nazioni unite sui cambiamenti climatici, approvata con decisione 94/96/CE del Consiglio del 15 novembre 1993, e del Protocollo di Kyoto, ratificato con legge 1o giugno 2002, n. 120, predisporre misure idonee a stabilizzare e ridurre le concentrazioni aggregate di gas ad effetto serra ad un livello che prevenga qualsiasi pericolosa interferenza antropica sul sistema climatico;
0a-bis) promuovere l'utilizzo, da parte delle diverse categorie di impianti soggetti alla direttiva, di tecnologie a più basse emissioni di gas-serra;
0a-ter) promuovere, nell'ambito del processo di liberalizzazione del mercato dell'energia elettrica, la diffusione di impianti e tecnologie efficienti e dell'uso delle fonti energetiche rinnovabili da parte degli impianti per la produzione di energia elettrica, secondo quanto previsto dalle direttive comunitarie in materia.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, lettere 0a), 0a-bis) e 0a-ter) si provvede mediante quota parte delle risorse derivanti dall'incremento, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, delle aliquote di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati, di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, nella misura dello 0,5 per cento.
14. 3. Realacci, Lion, Vianello, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Pappaterra, Nesi, Bellillo.

Al comma 1, lettera a), premettere le seguenti:
0a) stabilizzare e ridurre le concentrazioni aggregate di gas ad effetto serra, a un livello che prevenga qualsiasi pericolosa interferenza antropica sul sistema climatico, nel rispetto degli obiettivi della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e del Protocollo di Kyoto e delle relative norme di recepimento e di attuazione;
0a-bis) promuovere l'utilizzo, da parte delle diverse categorie di impianti soggetti alla direttiva, di tecnologie a più basse emissioni di gas-serra;
0a-ter) promuovere, nell'ambito del processo di liberalizzazione del mercato dell'energia elettrica, la diffusione di impianti e tecnologie efficienti e l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili da parte degli impianti per la produzione di energia elettrica, secondo quanto previsto dalle direttive comunitarie in materia.
14. 4. Vianello, Realacci, Lion, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Pappaterra, Nesi, Bellillo.

Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:
0a) promuovere la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra in coerenza con gli obiettivi di cui alla decisione 2002/358/CE e al protocollo di Kyoto ratificato con legge 1o giugno 2002, n. 120, garantendo


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comunque una diminuzione delle emissioni climalteranti del 6,5 per cento rispetto al 1990.
14. 5. Realacci, Lion, Vianello, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Pappaterra, Nesi, Bellillo.

Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:
0a) garantire il raggiungimento degli obiettivi di cui alla decisione 2002/358/CE e al protocollo di Kyoto ratificato con legge 1o giugno 2002, n. 120, prioritariamente attraverso il ricorso a misure, realizzate in Italia, di efficienza energetica, di promozione delle fonti rinnovabili di energia e di riduzione delle emissioni climalteranti.
14. 6. Vianello, Vigni, Lion, Realacci, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Pappaterra, Nesi, Bellillo.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).
14. 7. Lion, Realacci, Vianello, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Pappaterra, Nesi, Bellillo.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) assicurare che la quantità totale delle quote da assegnare per il periodo interessato sia pienamente coerente con il raggiungimento nei tempi previsti ed il superamento, nel medio termine, degli obiettivi di riduzione delle emissioni assegnati all'Italia ai sensi della decisione 2002/358/CE, tenendo conto della percentuale delle emissioni complessive che tali quote rappresentano rispetto alle emissioni prodotte da fonti che non rientrano nel campo di applicazione della direttiva e degli incrementi delle emissioni dovuti alle disposizioni legislative volte ad assicurare la sicurezza energetica.
14. 8. Vianello, Realacci, Lion, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Pappaterra, Nesi, Bellillo.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: in coerenza con l'obiettivo finale di stabilizzare le concentrazioni nell'atmosfera di gas a effetto serra a un livello che prevenga qualsiasi pericolosa interferenza antropica sul sistema climatico, come stabilito dalla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, approvata con decisione 94/69/CE del Consiglio del 15 dicembre 1993.
14. 31. Realacci, Lion, Vianello, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Pappaterra, Nesi, Bellillo.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) promuovere, nell'ambito del processo di liberalizzazione del mercato dell'energia elettrica, la diffusione di impianti e tecnologie efficienti e l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili da parte degli impianti per la produzione di energia elettrica, secondo quanto previsto dalle direttive comunitarie in materia.
14. 10. Realacci, Vianello, Lion, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Pappaterra, Nesi, Bellillo.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) favorire, ricorrendo anche a meccanismi di incentivazione amministrativa


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o economico-fiscale, l'utilizzo di tecnologie a più basse emissioni di gas-serra.
14. 11. Vianello, Lion, Realacci, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Pappaterra, Nesi, Bellillo.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).
14. 12. Realacci, Vianello, Lion, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Pappaterra, Nesi, Bellillo.

Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:
b) favorire l'utilizzo di tecnologie energetiche che producono meno emissioni per unità considerata, attuando i meccanismi della direttiva in modo complementare alle altre misure finalizzate alla prevenzione ed al controllo degli inquinamenti.
14. 9. Lion, Vianello, Realacci, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Pappaterra, Nesi, Bellillo.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) garantire il raggiungimento degli obbiettivi di riduzione previsti dal protocollo di Kyoto e dalla delibera CIPE 19 dicembre 2002, evitando distorsioni della concorrenza e ripartendone nel tempo equamente il carico sui diversi soggetti gestori di impianti esercenti le attività previste dall'articolo 2, allegato I, della direttiva 2003/87/CE, premiando l'efficienza e l'innovazione, secondo metodi e misurazioni non discriminatori improntati ai principi del mercato e della concorrenza.
14. 1. Quartiani, Gambini, Nieddu, Cazzaro, Cialente, Lulli, Boiardi, Nigra, Rugghia, Grotto, Bova, Mariani, Ottone.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:
b-bis) prevedere la creazione di un sistema, condiviso a livello comunitario, per assicurare l'efficace e periodico monitoraggio e la verifica dei livelli di emissione e di riduzione effettivamente conseguiti;
b-ter) prevedere l'obbligo, per i gestori che esercitano una delle attività di cui all'Allegato I della direttiva che intendono accedere al sistema di scambio delle relative quote, del conseguimento di una apposita autorizzazione a emettere gas a effetto serra, prevedendo altresì l'obbligo di controllo e notifica delle proprie emissioni specificate in relazione alle proprie attività.
14. 14. Vianello, Lion, Realacci, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Pappaterra, Nesi, Bellillo.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) assicurare la trasparenza ed il pieno accesso del pubblico alle informazioni relative all'assegnazione delle quote e ai risultati del controllo delle emissioni, fatti salvi unicamente i limiti previsti dalla direttiva 2003/4/CE, del Parlamento Europeo e del Consiglio sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale.
14. 15. Lion, Vianello, Vigni, Realacci, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Pappaterra, Nesi, Bellillo.
(Approvato)


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Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) prevedere sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive per le violazioni della normativa in materia di emissioni e scambio delle relative quote, assicurando anche la pubblicità delle infrazioni stesse e delle relative sanzioni.
14. 16. Lion, Vianello, Vigni, Realacci, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Pappaterra, Nesi, Bellillo.
(Approvato)

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) prevedere sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive per le violazioni della normativa in materia di emissioni e scambio delle relative quote, assicurando anche la pubblicazione delle infrazioni stesse.
14. 17. Vianello, Realacci, Lion, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Pappaterra, Nesi, Bellillo.

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole da: , mediante il riconoscimento fino alla fine della lettera.
14. 18. Realacci, Vianello, Lion, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Pappaterra, Nesi, Bellillo.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole da: , mediante il riconoscimento fino alla fine della lettera con le seguenti: ; impedire la doppia contabilizzazione delle emissioni nell'ambito del sistema comunitario di scambio delle quote di emissioni e delle riduzioni delle emissioni ottenute con attività di progetto del protocollo di Kyoto, anche al fine di escludere crediti prodotti da attività in ambito nucleare dalla possibilità di essere convertiti in quote da utilizzare nel sistema comunitario, tenendo comunque conto dell'impatto ambientale e sociale delle attività di progetto che vedono coinvolte imprese italiane.
14. 19. Vianello, Lion, Realacci, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Pappaterra, Nesi, Bellillo.

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: , assicurando, comunque, che almeno il 75 per cento degli obiettivi di riduzione dei livelli di emissione dei gas serra previsti dai predetti piani sia raggiunto attraverso il ricorso a misure realizzate all'interno del Paese.
14. 20. Vianello, Vigni, Lion, Realacci, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Pappaterra, Nesi, Bellillo.

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Prevedere che anche i verificatori accreditati dal Sistema Europeo di gestione ambientale EMAS, competenti in materia di cambiamenti climatici e sui requisiti necessari alle imprese per la partecipazione ai progetti di «Joint Implementation», possano verificare i livelli di riduzione delle emissioni ottenuti attraverso tali progetti.
14. 21. Lion, Vianello, Realacci, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Pappaterra, Nesi, Bellillo.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) prevedere il divieto di convertire in quote da impiegare nel sistema


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comunitario i crediti per il meccanismo di attuazione congiunta (Joint Implementation) e il meccanismo per lo sviluppo pulito (Clean Development Mechanism), provenienti da progetti che non ottengono una riduzione permanente delle emissioni dalle fonti interessate o che potrebbero avere un notevole impatto sulla biodiversità.
14. 22. Realacci, Lion, Vianello, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Pappaterra, Nesi, Bellillo.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) assicurare la valutazione ambientale strategica dei programmi nazionali di attuazione dei meccanismi flessibili di cui alla lettera c), nonché dei programmi e delle strategie nazionali per l'attuazione dei progetti stessi, garantendo la consultazione del pubblico prima della loro adozione, come stabilito dall'articolo 6 della direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio.
14. 23. Vianello, Lion, Realacci, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Pappaterra, Nesi, Bellillo.

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole da: preventivamente revisionato fino alla fine della lettera con le seguenti: allo scopo di individuare livelli massimi di emissione consentiti ai settori coinvolti nella direttiva nel periodo 2008-2012, in modo da garantire, allo scadere di tale periodo, il raggiungimento dell'obiettivo complessivo di riduzione dei gas climalteranti stabilito dal Protocollo di Kyoto nel 6,5 per cento rispetto ai livelli del 1990.
14. 24. Realacci, Lion, Vianello, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Pappaterra, Nesi, Bellillo.

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: sulla base di previsioni realistiche di crescita del fabbisogno energetico.
14. 25. Lion, Vianello, Realacci, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Pappaterra, Nesi, Bellillo.
(Approvato)

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: sulla base di previsioni realistiche di crescita del fabbisogno energetico con le seguenti: e della finalità di raggiungere l'integrità ambientale del sistema anche a livello nazionale, dell'efficienza e frequenza del sistema di monitoraggio.
14. 26. Realacci, Vianello, Lion, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Pappaterra, Nesi, Bellillo.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:
d-bis) prevedere che le informazioni sulle attività di progetto alle quali le imprese italiane partecipano e che sono detenute dall'autorità pubblica competente vengano messe a disposizione del pubblico, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3, paragrafo 3, e dall'articolo 4 della direttiva 2003/4/CE;
d-ter) valutare l'impatto dei meccanismi di progetto sui paesi ospitanti, in particolare riguardo agli obiettivi di sviluppo sostenibile di questi ultimi, compresa la verifica se siano stati istituiti progetti di attuazione congiunta o del meccanismo per lo sviluppo pulito di grandi dimensioni per la produzione di


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energia idroelettrica che abbiano un impatto negativo sotto il profilo ambientale e sociale.
14. 27. Vianello, Lion, Realacci, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Pappaterra, Nesi, Bellillo.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
d-bis) prevedere che dal diritto di partecipazione a scambi internazionali di quote di emissione, siano escluse attività in qualunque modo connesse alla produzione di energia nucleare.
14. 28. Lion, Vianello, Vigni, Realacci, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Pappaterra, Nesi, Bellillo.

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere le seguenti:
e-bis) condizionare il rilascio di qualunque autorizzazione all'emissione di gas serra da un impianto o da parte di esso, nonché le autorizzazioni allo scambio delle relative quote, alla verifica, da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, del fatto che il gestore abbia attuato tutte le iniziative che gli consentano di controllare e comunicare le emissioni stesse;
e-ter) prevedere la revoca delle autorizzazioni in caso di mancato rispetto della normativa in materia di emissioni e di scambio delle stesse.
14. 29. Realacci, Lion, Vianello, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Pappaterra, Nesi, Bellillo.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: , salvo quelli derivanti dall'uso di incentivi fiscali volti a premiare efficienza, innovazione e ricerca per la realizzazione di prototipi di grande potenza in campo energetico, da definirsi nella legge finanziaria 2005 e nei bilanci di previsione dello Stato per il triennio 2005-2007.
14. 2. Quartiani, Gambini, Nieddu, Cazzaro, Cialente, Lulli, Boiardi, Nigra, Rugghia, Grotto, Bova, Paola Mariani, Ottone.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
4. Il comma 15 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239, è abrogato.
14. 30. Quartiani.