1. Gli oneri per prestazioni e controlli da eseguire da parte di uffici pubblici nell'attuazione delle normative comunitarie sono posti a carico dei soggetti interessati, ove ciò non risulti in contrasto con la disciplina comunitaria, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio. Le suddette tariffe sono predeterminate e pubbliche.
2. Le entrate derivanti dalle tariffe di cui al comma 1, qualora riferite all'attuazione delle direttive di cui agli allegati A e B della presente legge, nonché di quelle da recepire con lo strumento regolamentare, sono attribuite alle amministrazioni che effettuano le prestazioni ed i controlli, mediante riassegnazione ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469.
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: sono posti a carico dei soggetti interessati aggiungere le seguenti: , in misura non superiore al 30 per cento per l'effettuazione dei controlli ed al 60 per cento per le prestazioni a richiesta.
Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante quota parte delle risorse derivanti dall'incremento, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, delle aliquote di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati, di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, nella misura del 5 per cento.
4. 50. Ciani, Frigato, Tonino Loddo, Merlo.