Resoconto stenografico dell'Assemblea
Seduta n. 549 del 22/11/2004
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Discussione del testo unificato delle proposte di legge: Garnero Santanchè e Romani; Bianchi Clerici e Caparini; Colasio ed altri: Modifiche all'articolo 10 della legge 3 maggio 2004, n. 112, in materia di tutela dei minori nella programmazione televisiva (4964-5017-5108) (ore 17,27).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del testo unificato delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Garnero Santanchè e Romani; Bianchi Clerici e Caparini; Colasio ed altri: Modifiche all'articolo 10 della legge 3 maggio 2004, n. 112, in materia di tutela dei minori nella programmazione televisiva.
Avverto che lo schema recante la ripartizione dei tempi per la discussione sulle linee generali è pubblicato in calce al vigente calendario dei lavori dell'Assemblea (vedi calendario).

(Discussione sulle linee generali - A.C. 4964 ed abbinate)

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.
Avverto che il presidente del gruppo parlamentare dei Democratici di sinistra-l'Ulivo ne ha chiesto l'ampliamento, senza limitazioni nelle iscrizioni a parlare, ai sensi dell'articolo 83, comma 2, del regolamento.
Avverto, altresì, che le Commissioni VII (Cultura) e IX (Trasporti) si intendono autorizzate a riferire oralmente.
La relatrice per la VII Commissione (Cultura), onorevole Bianchi Clerici, che interverrà anche a nome del relatore per la IX Commissione (Trasporti), onorevole Romani, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

GIOVANNA BIANCHI CLERICI, Relatore per la VII Commissione. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il provvedimento che giunge oggi all'esame dell'Assemblea, un testo unificato di proposte di legge presentate dai gruppi di maggioranza e di opposizione, è volto ad introdurre alcune modifiche all'articolo 10 della legge 3 maggio 2004, n. 112, la


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cosiddetta legge Gasparri. Si ricorda che la legge n. 112, nel ridisegnare l'assetto del sistema radiotelevisivo, ha previsto, all'articolo 10, un complesso di norme specifiche a tutela dei minori nella programmazione radiotelevisiva.
Nel complesso l'innovazione principale è consistita nel recepimento, a livello legislativo, del codice di autoregolamentazione TV e minori, promulgato il 29 novembre 2002. Il codice stabilisce espressamente, tra le altre cose, che la partecipazione dei minori alle trasmissioni radiotelevisive debba avvenire nel massimo rispetto della loro persona, senza strumentalizzare, in particolare, la loro età e la loro ingenuità, e detta specifici e stringenti impegni cui devono attenersi le imprese televisive.
È stata prevista, altresì, la rimodulazione, in un'ottica di sostanziale inasprimento delle pene, delle procedure sanzionatorie nonché l'individuazione dei soggetti preposti all'accertamento delle eventuali violazioni del codice e l'introduzione di specifici obblighi di tutela e garanzia a carico delle emittenti, con particolare riferimento alla programmazione in determinate fasce orarie, alle trasmissioni dedicate ai minori e ai contenuti dei messaggi pubblicitari.
In particolare, il comma 3 dell'articolo 10 in questione reca disposizioni riguardanti l'impiego di minori di anni 14 nelle trasmissioni e negli spettacoli radiotelevisivi, rimandandone la specifica disciplina ad apposito regolamento adottato dal ministro delle comunicazioni, di concerto con il ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il ministro per le pari opportunità.
Si ricorda, infine, che le disposizioni contenute nell'articolo 10 della legge n. 112 del 2004 discendono dalla puntuale definizione dei princìpi generali di tutela dei minori nel rapporto con il mezzo radiotelevisivo già previsti agli articoli 3 e 4 della medesima legge n. 112 del 2004 oltre che dal rispetto della normativa comunitaria che riserva a questo tema una particolare attenzione sotto diversi profili, come risulta sia dalla direttiva n. 89/552, meglio nota come «televisione senza frontiere» sia dagli ultimi recenti atti che tracciano la futura politica europea in materia.
Le modifiche che il provvedimento oggi al nostro esame propone di apportare alla disciplina vigente intendono essenzialmente assicurare una effettiva e adeguata tutela dell'infanzia e, contestualmente, evitare la penalizzazione del comparto pubblicitario che riveste grande rilievo nel sistema produttivo del nostro paese. La prima di queste modifiche riguarda la soppressione del generalizzato e assoluto divieto di utilizzare minori di 14 anni in spot e messaggi pubblicitari, come prevede appunto la lettera c) del comma 1 dell'articolo 1 del testo al nostro esame. Come i colleghi ricorderanno, tale divieto è stato introdotto nel comma 3 dell'articolo 10 della legge n. 112 del 2004 in maniera, in realtà, un po' rocambolesca, durante la terza lettura della legge Gasparri in questa Camera. Questo divieto assoluto, ad avviso della maggior parte delle forze politiche e degli operatori, ha un pesante effetto distorsivo per il comparto pubblicitario. Tra l'altro, esso è facilmente aggirabile, come, in effetti, è avvenuto in questi mesi, trasferendo all'estero le attività di produzione di spot e pubblicità che impieghino minori. Si risolve, quindi, in un ulteriore aggravio per le imprese italiane senza poter concretamente conseguire il proprio obiettivo.
D'altronde, nel merito, non appare corretto attribuire a priori e pregiudizialmente una valenza negativa alla pubblicità quasi che essa comporti, comunque, un utilizzo offensivo dei minori alla luce anche del fatto che, da tempo, le imprese di comunicazione pubblicitaria aderiscono alle regole deontologiche del codice dell'autodisciplina pubblicitaria italiana. È quindi convinzione del relatore che l'obiettivo della tutela dell'infanzia in questo campo sia più adeguatamente perseguibile tramite la rigorosa applicazione del codice TV e minori e del regolamento governativo sull'impiego dei minori di 14 anni in precedenza citato.
La seconda modifica proposta al testo esame, all'articolo 1, comma 1, lettera d) è,


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d'altronde, volta a rafforzare il ruolo di controllo del Parlamento. Si prevede, infatti, che proprio su tale regolamento sia acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari che devono esprimersi entro sessanta giorni dall'assegnazione. Al riguardo, si segnala che, nel corso dell'esame in sede referente, è stato accolto un emendamento dell'opposizione con cui si prevede che sullo schema di regolamento si esprima anche la Commissione parlamentare per l'infanzia.
Una ulteriore modifica di particolare rilievo è recata dalla lettera e) del comma 1 dell'articolo 1. Si introduce con essa una modifica al comma 5 dell'articolo 10 della legge Gasparri esplicitando che, in caso di violazione delle norme in materia di tutela dei minori nella programmazione televisiva, non è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta. L'intenzione è di rafforzare l'efficacia delle misure sanzionatorie previste in materia che ora possono arrivare fino alla ragguardevole somma di 350 mila euro, essendo evidente che la gravità della sanzione di natura economica rappresenta un ottimo deterrente alla diffusione di immagini e parole pregiudizievoli per il minore.
Anche in questo caso si tratta di una doverosa correzione della legge Gasparri in cui tale previsione era inizialmente contenuta. Rispetto al testo, su cui si era trovata un'ampia convergenza in questa Camera, la formulazione ora proposta in recepimento del parere espresso sul punto dalla Commissione giustizia, fa più correttamente riferimento al pagamento in misura ridotta invece che all'oblazione. La lettera e) in oggetto prevede, inoltre, che non si applichino le disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 31 della legge n. 223 del 1990 che prevede la possibilità di irrogare, nei casi di recidiva della violazione entro 365 giorni, la revoca della concessione o dell'autorizzazione.
È stato, infine, espunto dal testo, in quanto essenzialmente superfluo e, di nuovo, in accoglimento dei rilievi espressi dalla Commissione giustizia, l'inciso che faceva comunque salvo quanto previsto per i casi più gravi dal comma 3 dell'articolo 31 della legge n. 223.
Vanno, infine, segnalate due ulteriori modifiche introdotte nel testo durante l'esame in sede referente. Innanzitutto, alla lettera a), con un'integrazione al comma 1 dell'articolo 10, si è disposto che le emittenti radiotelevisive debbano, oltre che «osservare», anche «promuovere» le disposizioni per la tutela dei minori recate dal codice di autoregolamentazione. Sul punto, sicuramente condivisibile, il relatore segnala che sarà forse opportuno un limitato intervento emendativo per assicurare la correttezza linguistica della formulazione della norma.
Più delicata è la questione affrontata nella lettera b) del testo in esame. Tale disposizione, nell'intento di garantire adeguata e corretta applicazione di quanto previsto dal codice, interviene sul comma 2 dell'articolo 10 dettando nuove norme in materia di pubblicità dei prodotti alcolici in televisione. La proposta delle opposizioni, inizialmente accolta nel testo unificato licenziato dal Comitato ristretto, prevedeva che nella fascia oraria dalle 16 alle 19 fosse vietata ogni forma di comunicazione pubblicitaria avente per oggetto bevande contenenti alcol. Nel corso del successivo esame in sede referente è stato, peraltro, accolto un emendamento di maggioranza con cui si è sostituito il riferimento alla fascia oraria cosiddetta protetta con quello più ampio, benché forse meno preciso, ai programmi direttamente rivolti ai minori ed alle interruzioni pubblicitarie immediatamente precedenti e successive, nella consapevolezza che anche in altre fasce orarie vengono trasmessi programmi seguiti da un gran numero di bambini. Si intende, in tal modo, garantire la più ampia tutela del minore rispetto alla possibile esposizione a pubblicità di prodotti alcolici.
A tale proposito va, però, segnalato che sia il Governo durante la discussione dell'emendamento richiamato, sia la Commissione attività produttive, con un'osservazione contenuta nel suo parere, hanno espresso preoccupazione per la genericità


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del riferimento utilizzato ritenendo che esso possa risultare o di quasi impossibile applicazione, quindi sostanzialmente troppo permissivo, o al contrario eccessivamente ampio, con il rischio di una penalizzazione della competitività del comparto della produzione e commercializzazione dei prodotti alcolici e vitivinicoli. Considerata la delicatezza della questione le Commissioni hanno convenuto sull'opportunità di rinviare alla discussione in Assemblea un'ulteriore riflessione sull'argomento. L'opinione del relatore è che la soluzione prospettata dal testo sia abbastanza equilibrata e condivisibile, ben potendosi ritenere che in sede di attuazione regolamentare si possa dare una definizione sufficientemente precisa di programmi direttamente rivolti ai minori.
In conclusione, il relatore ritiene che, al di là di tale ultima questione, il testo licenziato dalle Commissioni possa trovare favorevole accoglimento da parte di un'ampia platea di gruppi parlamentari. D'altronde, come già detto, il testo risulta dalla confluenza di tre proposte di legge, in gran parte congruenti, e dall'accoglimento di proposte emendative di maggioranza e di opposizione. Se ne auspica, pertanto, la rapida approvazione in modo da rafforzare l'effettiva tutela dei minori ed il rispetto della loro dignità nella programmazione radiotelevisiva senza, peraltro, incorrere in eccessi repressivi che non possono che nuocere ad importanti settori produttivi e commerciali del paese.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

GIANCARLO INNOCENZI, Sottosegretario di Stato per le comunicazioni. Signor Presidente, mi riservo di intervenire successivamente.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Volpini. Ne ha facoltà.

DOMENICO VOLPINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor sottosegretario, nel corso dell'esame della legge Gasparri, concernente il riassetto del sistema radiotelevisivo, il gruppo della Margherita assunse come elemento prioritario l'inserimento di una specifica normativa per la tutela dei minori.
Originariamente il testo della legge Gasparri si limitava infatti ad assumere la tutela dei minori come un generico principio che non trovava però alcuna declinazione operativa. Da questa nostra sollecitazione, e da un rapporto proficuo e costruttivo con la relatrice, si pervenne, almeno su tale questione, ad inserire alcuni espliciti elementi di tutela dei minori rispetto alla programmazione televisiva. Si giunse così a recepire normativamente, con valori prescrittivi, la Carta di Treviso ed il codice di autoregolamentazione. Nel corso della discussione, e su sollecitazione del Governo, venne però reintrodotta, per i trasgressori delle norme poste a tutela dei minori, la possibilità di fare ricorso all'istituto dell'oblazione, una modalità che, a nostro avviso, rendeva meno cogente l'impianto sanzionatorio della legge.
Sempre nel corso dell'iter della legge n. 112 del 2004 l'Assemblea approvò un emendamento all'articolo 10 che prevedeva il divieto dell'impiego dei minori di 14 anni anche per i messaggi pubblicitari e gli spot. È utile ricordare come la versione originale dell'emendamento che ha introdotto tale divieto prevedesse principalmente il divieto di utilizzo dei minori nelle televendite; si è giunti al testo attuale casualmente, in conseguenza della votazione dell'emendamento per parti separate. La conseguenza è che oggi vige il divieto dell'utilizzo dei minori per i messaggi pubblicitari ma non per le televendite.
Va inoltre ricordato come il gruppo della Margherita abbia presentato una proposta di legge a firma degli onorevoli Colasio e Gentiloni che, proprio nella logica di dare concretezza alla tutela dei minori, prevede il divieto della pubblicità di bevande alcoliche contenenti alcool in misura inferiore ai 21 gradi, le cosiddette alcool pops, sia nelle fasce protette sia nei programmi esplicitamente dedicati ai minori. Per i giovani, gli alcool pops o ready to drink sono bevande alla moda, che si


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trovano nelle feste, nelle discoteche ma anche nei supermercati. Come già lasciano intuire queste espressioni di recente coniazione, tali bevande, appositamente create dall'industria per un consumatore giovane, sono fatte di succhi di frutta mischiati a superalcolici, come rhum, whisky o vodka, il tutto presentato in modo trendy, alla moda. Con una martellante campagna pubblicitaria rivolta ai minori di 25 anni, l'industria delle bevande tenta di invogliare al consumo i giovani, mandando un messaggio che evidenzia aspetti sociali legati al bere alcool, come l'eliminazione dello stress, la socievolezza, la convivialità, l'euforia, la possibilità di andare al massimo: purtroppo ciò può spesso indurre i minori ad abusare di tali bevande. Il segreto o, meglio, il pericolo di queste finte bevande rinfrescanti sta nel fatto che l'alcool è appena percettibile in quanto il sapore alcolico è coperto da un'alta percentuale di dolcificanti e di aromi intensi.
Va osservato che tale filosofia di intervento contro tale pubblicità si pone in linea con gli indirizzi comunitari in materia, in particolare con le disposizioni contenute nella direttiva 89/552/CEE del Consiglio del 3 ottobre 1989 (la cosiddetta «TV sans frontières»), come modificata dalla direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 1997. Va sottolineato inoltre che l'articolo 22 della citata direttiva sancisce il dovere degli Stati membri di adottare le misure atte a garantire che le trasmissioni delle emittenti televisive non contengano alcun programma che possa nuocere gravemente allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minorenni.
È opportuno ricordare inoltre che la Commissione europea ha presentato una proposta di raccomandazione sulla protezione dei minori e sulla dignità umana nei servizi audiovisivi e d'informazione, volta tra l'altro a rendere i contenuti della programmazione televisiva più sicuri per i minori, nonché una comunicazione sul futuro della politica europea in materia di regolamentazione audiovisiva, nella quale in particolare si precisa che la politica normativa in materia deve salvaguardare determinati interessi pubblici, quale la protezione dei minori.
Le correzioni che il provvedimento reca all'articolo 10 della legge n. 112 del 2004 recepiscono positivamente le sollecitazioni del nostro gruppo per quanto concerne l'eliminazione dell'istituto dell'oblazione. È positivo inoltre l'inserimento della promozione oltreché dell'osservanza delle disposizioni recate dal codice di autoregolamentazione TV e minori da parte delle emittenti televisive. Tale modifica recepisce positivamente una proposta emendativa del nostro gruppo, presentata dall'onorevole Rosato. È positivo inoltre il recepimento della nostra proposta, che prevede che lo schema di regolamento per l'impiego dei minori di 14 anni in programmi radiotelevisivi, predisposto dal ministro delle comunicazioni, di concerto con il ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il ministro delle pari opportunità, deve essere trasmesso alle Camere per un parere preventivo da parte delle competenti Commissioni parlamentari.
Il gruppo della Margherita resta invece molto perplesso per quanto concerne l'effettività e l'efficacia del divieto di pubblicità di bevande alcoliche nelle fasce protette e nei programmi esplicitamente rivolti ai minori. Le modifiche apportate alle nostre proposte hanno infatti radicalmente depotenziato l'efficacia di tale divieto. L'attuale formulazione del testo lascia un grande margine di incertezza e di indeterminatezza, che non offre garanzie assolute alle famiglie, per quanto concerne la tutela del minore rispetto alla pubblicità di alcolici, che possono indurre all'abuso da parte dei ragazzi. È in tale ottica che il gruppo della Margherita ha presentato una serie di emendamenti finalizzati a rendere operativo ed efficace il divieto di pubblicità degli alcolici, anche di quelli leggeri, nelle fasce protette.
Il nostro orientamento di voto in merito a tale provvedimento sarà conseguentemente determinato dal recepimento o meno di queste nostre proposte emendative, il cui significato più profondo è quello di assumere la tutela del minore quale


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elemento centrale e strategico della programmazione del nostro sistema radiotelevisivo.

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

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