![]() |
![]() |
![]() |
PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il relatore.
NITTO FRANCESCO PALMA, Relatore. Signor Presidente, non entro evidentemente nel merito della questione squisitamente politica cui faceva cenno l'onorevole Fanfani, circa la permanenza per oltre cinque mesi in Commissione del disegno di legge in oggetto durante il passaggio alla Camera. Non mi soffermerò, quindi, neppure sull'ipotesi di far trascorrere questo tempo per favorire accordi di maggioranza o, da ultimo, per permettere l'imposizione del voto di fiducia, in modo da superare le divergenze che, secondo l'onorevole Fanfani, esistevano all'interno della coalizione di centrodestra. Noi tutti sappiamo come sono andate le cose e che, al di là della polemica politica, quanto affermato dal collega Fanfani è frutto di una sua personale ricostruzione della dinamica dei fatti, sensibilmente divergente dalla realtà.
Vorrei in estrema sintesi fare alcune osservazioni su taluni passaggi dell'intervento dell'onorevole Bonito.
In sostanza, l'onorevole Bonito ha lamentato che l'attuale riforma dell'ordinamento giudiziario non prende in alcuna considerazione la professionalità del magistrato, così come sviluppata e rappresentata nell'ambito del percorso lavorativo, dando corso ad una forma di «magistrato burocrate», selezionato non in base alla sua professionalità, bensì ad un nozionismo di tipo giuridico. È stato altresì affermato dall'onorevole Bonito come trattasi di assoluta novità - a suo dire ossequiosa nei confronti del Presidente del Consiglio - l'inserimento del colloquio attitudinale, in sostituzione dei test psico-attitudinali, previsti nel testo approvato alla Camera.
Ho ascoltato come sempre con attenzione l'intervento dell'onorevole Bonito ma devo dire che probabilmente esso si basa su norme e disposizioni assolutamente diverse da quelle contenute nell'ordinamento giudiziario.
Infatti, nell'ordinamento giudiziario si prevedono norme diverse e si ambisce a favorire la crescita di un magistrato autonomo, indipendente e di alta professionalità. Quest'ultima non è lasciata alle generiche discrezionalità di una politica associativa, ma si rapporta e si correla al percorso professionale del magistrato.
Mi limito a segnalare che gli esami scritti, che sarebbero previsti solo ed esclusivamente per chi intende accelerare la carriera, non sono esami di nozionismo giuridico, ma sono il minimo che si possa pretendere da un magistrato: essi vertono sulla risoluzione di casi pratici di notevole complessità giuridica. Si tratta di casi di notevole complessità giuridica, in quanto dal superamento dell'esame consegue una forte accelerazione di carriera.
Non è vero che ambiamo a un magistrato burocrate che scriva una sentenza monumentale, e che progredisca in carriera
sulla base di tale sentenza monumentale. Il comma 1, lettera l), numero 11, dell'articolo 2 del disegno di legge in esame, prevede esplicitamente quali titoli possano essere utilizzati ai fini della valutazione e come debba avvenire la valutazione stessa. Non avendo la facilità di parola dell'onorevole Bonito, e neppure la sua memoria, mi consenta, signor Presidente, di leggere il testo di tale disposizione: «nella individuazione e valutazione dei titoli ai fini dei concorsi previsti dalla presente lettera, sulla base di criteri oggettivi e predeterminati» - ciò al fine di rendere, per così dire, «serio» l'esercizio del potere discrezionale - «si tenga conto prevalentemente, sotto il profilo sia quantitativo che qualitativo, dell'attività prestata dal magistrato nell'ambito delle sue funzioni giudiziarie, desunta da specifici e rilevanti elementi e da verificare anche mediante esame a campione, effettuato tramite sorteggio, dei provvedimenti dallo stesso adottati nonché dell'eventuale autorelazione».
Non ci interessano le sentenze monumentali; ci interessano i provvedimenti di routine. Sono infatti questi ultimi che esprimono la professionalità e la valentia del magistrato. Ci interessa inoltre andare a verificare, attraverso un sorteggio a campione, quello che il magistrato ha dimostrato di essere quotidianamente nell'esercizio delle sue funzioni. Non solo: ci interessa anche comprendere che fine abbiano fatto i provvedimenti, vale a dire se abbiano avuto un esito positivo o negativo; quale rilevanza abbiano avuto i procedimenti affidati al magistrato; la risultanza statistica della sua entità di lavoro, e non soltanto con riferimento all'ufficio di appartenenza, ma anche rispetto a medie di carattere nazionale.
Riteniamo inoltre, al fine di evitare tutto ciò che generalmente vi è di perverso nelle commissioni di concorso i cui componenti conoscano i nominativi dei candidati, di prevedere che i componenti della commissione esaminatrice non conoscano tali nominativi, in modo da poter esprimere liberamente la propria valutazione, senza essere condizionati dal nome del candidato e da ciò che tale nome rappresenta sotto il profilo delle relazioni di tipo associativo, di tipo politico e anche di tipo «salottiero».
Ricordo infine all'onorevole Bonito che, sempre in tale disposizione, che fa riferimento al concorso per esami e per titoli e dunque non soltanto al concorso per titoli, si prevede che la valutazione dei titoli nel punteggio globale non può essere inferiore al 50 per cento. Ciò significa, in altri termini, che un magistrato che ha prodotto un esame scritto particolarmente positivo ma non ha prodotto nulla di particolarmente positivo sotto il profilo dei titoli non può accedere alle funzioni superiori.
I test psico-attitudinali, onorevole Bonito, non costituiscono una novità. Lei sa meglio di me come all'articolo 3 della legge sulle guarentigie sia prevista la possibilità di esami di natura psichica e psichiatrica qualora il magistrato dimostri perdite di equilibrio.
Allora, onorevole Bonito - scusi tanto -, ma se noi riteniamo patrimonio ormai comune e indiscusso la possibilità di andare a verificare l'equilibrio e la sanità di mente - per usare un termine che lei in qualche modo ha voluto ricordare citando male una frase del Presidente del Consiglio -, non v'è ragione alcuna per non anticipare anche al momento dell'ingresso in carriera quel tipo di controllo già previsto per altre categorie dello Stato. Per quanto riguarda la formazione, onorevole Bonito, non è vero che noi non siamo interessati alla formazione dei magistrati, perché quei magistrati che non intendessero accedere ai concorsi per esami e per titoli o ai concorsi per soli titoli, comunque, ai sensi della disposizione che lei trova a pagina 33 del testo in discussione, sarebbero sottoposti a dei controlli di professionalità al secondo, al settimo, al tredicesimo e al ventottesimo anno.
Vede, onorevole Bonito, lo dico con molta tranquillità, non è che tornare indietro o andare avanti significhi qualcosa. Noi andiamo alla ricerca di un giudice che sia sintonico con i principi generali del nostro ordinamento costituzionale e conseguentemente
andiamo alla ricerca di un giudice che svolga professionalmente e correttamente il proprio lavoro, che non abbia coloriture di alcun genere. In un vecchio testo, lei lo conosce sicuramente meglio di me, Corruzione al palazzo di giustizia il giudice era rappresentato come un giudice particolarmente grigio, particolarmente cerimonioso, certo non era un giudice tuttologo, che rilasciava interviste, che scriveva articoli sul giornale, che riteneva di poter protestare contro le leggi in fieri scendendo in piazza. Era un giudice cerimonioso, grigio, un giudice però, se lei ricorda quel testo, che aveva la grande capacità di ascoltare le difese e le ragioni degli altri. Credo che i giudici di adesso abbiano perso molta di quella capacità di ascoltare, a tutto vantaggio dell'affermazione comunque delle proprie ipotesi. Quel giudice sapeva ascoltare perché ascoltando e risolvendo i casi aveva formato la propria saggezza sui drammi e sulle tragedie della gente. Quei drammi e quelle tragedie della gente che spesso i giudici di adesso liquidano con troppa semplicità e che spesso tutti quanti noi, per cercare di conservare i tabù propri della magistratura, tendiamo a considerare come un inevitabile incidente di percorso. Tuttavia, onorevole Bonito, mutuando sempre da quel testo, la differenza che esisteva tra i giudici di quell'epoca e i giudici di adesso sta solo in questo.
PRESIDENTE. Onorevole Palma, la prego di concludere.
NITTO FRANCESCO PALMA, Relatore. Ho finito, signor Presidente.
Il giudice Cust di allora, quando ormai aveva avuto l'incarico direttivo di presidente del tribunale, ritenne di non potere aderire a quello che era il sogno della sua vita e si recò dal grande revisore per confessare la sua colpa. I giudici di adesso spesso non confessano le loro colpe e anzi sulle loro colpe fanno carriera. Allora, autonomia e indipendenza sì; ma dico anche autonomia e indipendenza nel rispetto della propria coscienza (Applausi dei deputati del gruppo di Forza Italia)!
PRESIDENTE. Prendo atto che il rappresentante del Governo rinuncia alla replica.
![]() |
![]() |
![]() |