Resoconto stenografico dell'Assemblea
Seduta n. 549 del 22/11/2004
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Discussione del disegno di legge: S. 1296-B - Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonché per l'emanazione di un testo unico (Approvato dal Senato, modificato dalla Camera e nuovamente modificato dal Senato) (4636-bis-B) e delle abbinate proposte di legge Perrotta; Onnis ed altri (3600-4641) (ore 12,15).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 4636-bis-B, già approvato dal Senato, modificato dalla Camera e nuovamente modificato dal Senato: Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonché per l'emanazione di un testo unico, e delle abbinate proposte di legge di iniziativa dei deputati Perrotta; Onnis ed altri.
Avverto che lo schema recante la ripartizione dei tempi è pubblicato in calce al resoconto della seduta del 17 novembre 2004.

(Discussione sulle linee generali - A.C. 4636-bis-B)

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali delle modifiche introdotte dal Senato.
Avverto che il presidente del gruppo parlamentare dei Democratici di sinistra-L'Ulivo ne ha chiesto l'ampliamento, senza limitazioni nelle iscrizioni a parlare, ai sensi dell'articolo 83, comma 2, del regolamento.
Avverto altresì che la II Commissione (Giustizia) si intende autorizzata a riferire oralmente.
Il relatore, onorevole Palma, ha facoltà di svolgere la relazione.

NITTO FRANCESCO PALMA, Relatore. Signor Presidente, il disegno di legge di riforma dell'ordinamento giudiziario torna all'attenzione della Camera dopo che il Senato della Repubblica ha apportato modifiche al testo già approvato da questo ramo del Parlamento. In particolare, tali modifiche non riguardano l'impianto generale della riforma, limitandosi a migliorare talune parti del testo mentre, per altri versi, correggono, per così dire, alcune sbavature che nel testo stesso si erano registrate.
In sintesi, il Senato della Repubblica ha modificato la disciplina relativa alla prova di idoneità psicoattitudinale, nel senso che


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gli aspiranti uditori sono chiamati a sostenere, nell'ambito delle prove orali del concorso per l'accesso alla magistratura, un colloquio di idoneità all'esercizio della professione di magistrato, anziché sostenere dei test di natura psicoattitudinale.
Il Senato, inoltre, ha specificato che le prove scritte dei concorsi per esami disciplinati dal disegno di legge consistano nella risoluzione di uno o più casi implicanti (alternativamente o congiuntamente) la risoluzione di questioni probatorie, istruttorie e cautelari, relative alle funzioni - giudicanti o requirenti - cui si intende accedere. Ha altresì previsto che le funzioni semidirettive possano essere conferite anche a magistrati che abbiano, al momento del conferimento, meno di quattro anni di servizio prima del compimento del settantesimo anno di età (data di ordinario collocamento a riposo).
Il Senato ha modificato, inoltre, le percentuali relative alla copertura dei posti che ogni anno si rendono vacanti, in relazione alle funzioni giudicanti e requirenti di secondo grado e di legittimità, a favore della quota riservata ai magistrati che abbiano una maggiore anzianità e che abbiano superato un concorso per titoli, e non anche per esami.
Ha inoltre previsto, in ordine al conferimento di incarichi direttivi e semidirettivi, che l'acquisizione del parere del consiglio direttivo della Corte di cassazione da parte del Consiglio superiore della magistratura sia limitata alle ipotesi di attribuzione di incarichi direttivi di secondo grado; peraltro, l'acquisizione di tale parere non è più necessaria per l'assegnazione di incarichi semidirettivi.
Sempre in relazione alle modalità di conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi, non si attribuisce più valenza di titolo preferenziale alla circostanza di aver ricoperto gli incarichi di capo o vice capo di uno degli uffici di diretta collaborazione del ministro, nonché di capo, vice capo o direttore generale di uno dei dipartimenti del Ministero della giustizia.
Il Senato della Repubblica ha poi escluso l'applicabilità del limite temporale di dieci anni di permanenza presso lo stesso ufficio e con il medesimo incarico per i magistrati che esercitano funzioni di legittimità (in servizio presso la Corte di cassazione). Ha provveduto, inoltre, ad articolare in maniera leggermente differente il tirocinio degli uditori giudiziari, prevedendo che il periodo di diciotto mesi presso gli uffici giudiziari sia ripartito in maniera più articolata rispetto all'originario testo varato dalla Camera dei deputati. Ha altresì eliminato la possibilità di proporre reclamo innanzi al Consiglio superiore della magistratura avverso le delibere adottate dai consigli giudiziari in sede di emanazione del parere sulle tabelle proposte dai titolari degli uffici.
Il Senato ha ridotto da due anni ad un anno il termine entro cui deve essere promossa l'azione disciplinare, nonché per la richiesta del decreto che fissa la discussione orale davanti alla sezione disciplinare del Consiglio superiore delle magistratura e del termine della pronuncia della stessa sezione disciplinare. Ha limitato significativamente il potere del ministro della giustizia di proporre opposizione avverso la richiesta motivata di declaratoria di non luogo a procedere, effettuata dal procuratore generale, alle sole ipotesi in cui sia lo stesso ministro ad aver promosso l'azione disciplinare, ovvero ad aver chiesto l'integrazione della contestazione.
È stata introdotta, inoltre, la disciplina della pubblicità degli incarichi extragiudiziari dei magistrati ordinari, militari, amministrativi, contabili, degli avvocati e procuratori dello Stato. Sono state modificate, infine, alcune disposizioni transitorie, concernenti il ricollocamento in ruolo dei magistrati, le quali prevedevano - in linea con la disposizione di cui sopra, che prevedeva analoga norma per la disciplina a regime - un titolo preferenziale a favore del capo o vice capo di uno degli uffici di diretta collaborazione del ministro, nonché del capo, vice capo o direttore generale di uno dei dipartimenti del Ministero della giustizia.
Il Senato della Repubblica ha altresì previsto la possibilità che, in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario, possano intervenire anche i rappresentanti


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degli organi istituzionali, i procuratori generali ed i rappresentanti dell'Avvocatura. Vorrei rilevare, infine, che, nell'ambito del provvedimento, sono state stralciate le disposizioni di cui ai commi 9, 10 e 14 dell'articolo 2 del testo approvato dalla Camera, aventi ad oggetto l'abrogazione della norma diretta ad attribuire la facoltà di posticipare al settantacinquesimo anno di età il collocamento a riposo dei magistrati.
È prevista, da ultima, una disposizione transitoria, relativa alle modalità di elezione dei componenti dell'organo di autogoverno della magistratura amministrativa, in sintonia con quanto già previsto per le modalità di elezione del Consiglio superiore della magistratura.
Ciò detto in termini assolutamente sintetici, signor Presidente, debbo rilevare ed evidenziare una sola circostanza. Infatti, tutte le modifiche apportate dal Senato della Repubblica traggono spunto da un maxiemendamento del Governo e da una proposta emendativa presentata dalla sinistra (vale a dire, in quest'ultimo caso, quella concernente la pubblicità degli incarichi extragiudiziari dei magistrati).
Tale maxiemendamento del Governo recepisce le proposte emendative avanzate dal gruppo UDC al Senato della Repubblica e che, sulla stampa, erano state ampiamente condivise dall'Associazione nazionale magistrati; esso, inoltre, fa proprie anche alcune proposte rappresentate, sempre attraverso i canali mediatici, proprio dall'Associazione nazionale magistrati in ordine al testo varato dalla Camera dei deputati.
In altri termini, passando dalle parole ai fatti, il maxiemendamento presentato dal Governo ha recepito quasi tutte le proposte che, con riferimento al percorso legislativo di questo provvedimento, erano state avanzate dall'Associazione nazionale magistrati (Applausi dei deputati del gruppo di Forza Italia).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

GIUSEPPE VALENTINO, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, l'analitica esposizione delle innovazioni apportate al Senato poc'anzi resa dall'onorevole Palma mi esime da ogni altra considerazione, se non quella di apprezzare ulteriormente questo prodotto legislativo, quando sarà compiuto. Quest'innovazione propone in maniera più coerente alle esigenze avvertite nella società l'ordinamento giudiziario, un ordinamento datato, che veniva da troppo lontano e che necessitava di una modernizzazione.
Si tratta di una modernizzazione realizzata in maniera faticosa e complessa. Vi è stata una contrapposizione dialettica particolarmente ferma, da parte sia dell'opposizione sia di alcuni settori della magistratura associata. L'omaggio alla verità impone, tuttavia, di rammentare - seppure sinteticamente, signor Presidente - quale sia stato l'excursus di tale vicenda e quale sia stato l'atteggiamento del Governo nei confronti della magistratura. Debbo ricordare e rilevare come, inizialmente, si avviò un tavolo di concertazione, al quale parteciparono autorevoli e prestigiosi rappresentanti della magistratura associata; era iniziato un lavoro comune, che poi s'infranse sulla determinazione - assolutamente ingiustificata - che allora fu assunta di scioperare contro il provvedimento.
L'innovazione - che era discussa in un contesto proficuo e che avrebbe potuto dar luogo ad una sintesi condivisa - fu contestata per il fatto stesso di essere tale. Non riesco a trovare una spiegazione diversa.
L'impegno legislativo è andato avanti, come rammentava egregiamente poc'anzi il relatore. L'ultimo maxiemendamento del Governo appare in assoluta sintonia con le esigenze più avvertite e sottolineate della magistratura associata. Immaginare che vi possa essere un conflitto, beninteso di natura dialettica, alla luce di ciò che è il prodotto licenziato dal Senato, è un dato di difficile interpretazione, a meno che non si pensi - ma, nel dire ciò, lo faccio nella consapevolezza che così non è - che da parte di taluni settori dello Stato si voglia lo scontro con il Governo, per il


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fatto stesso che tale scontro possa alimentare tensioni e climi che non giovano a nessuno.
L'analisi dettagliata del provvedimento è stata già compiuta, in maniera egregia, dall'onorevole Palma. Le ragioni di opportunità affinché questo provvedimento possa finalmente divenire legge e possa incidere sulle aspettative di modernità e di coerenza con il sistema generale della magistratura sono fortemente avvertite. L'auspicio che formulo è che, proprio alla luce dei cambiamenti apportati al Senato, si instauri un nuovo clima, al di là di alcune posizioni esasperate e deliberatamente conflittuali, certamente non utili al dialogo; un clima che va ricercato anche dopo la promulgazione di questo provvedimento, un clima sereno, perché non è possibile pensare che settori importanti dello Stato siano in contrapposizione sistematica tra loro. L'opinione pubblica ciò non lo capisce; non capisce la politica, ma soprattutto non capisce chi deve applicare la legge e, invece di applicarla, la contesta con modi non coerenti rispetto alle aspettative.
La giurisdizione non può essere sospesa: sospenderla anche per un minuto è un fatto oggettivamente grave, che suscita mille comprensibili perplessità.
L'augurio del Governo è che questo disegno di legge possa celermente concludere il suo iter e divenire legge dello Stato, e che le regole possano ritornare ad essere applicate in un clima di serenità che auspichiamo fortemente.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Bonito. Ne ha facoltà.

FRANCESCO BONITO. Signor Presidente, a sentire il relatore, il collega Palma, il testo relativo alla delega per la riscrittura del nostro ordinamento giudiziario così come pervenutoci dal Senato conterrebbe una serie di modifiche positive rispetto al testo approvato in prima lettura, modifiche indotte soprattutto dalla richiesta proveniente dall'Associazione nazionale magistrati che, nel caso particolare, sarebbe sovrapponibile ad un'altra richiesta emendativa proveniente dal Parlamento e dal gruppo dell'UDC.
Su questa linea, ha espresso analoga posizione il Governo attraverso le parole del sottosegretario Valentino. Di più: il relatore ha anche affermato che, nel corso del difficile iter di approvazione del disegno di legge, il Governo, da una parte, e il Parlamento, dall'altra, avrebbero manifestato sempre grande attenzione alle posizioni pubblicamente e mediaticamente espresse dall'Associazione nazionale magistrati e che di quelle posizioni si sarebbe fatto tesoro. Di conseguenza - questa è la conclusione logica rispetto alle premesse -, non si comprenderebbe l'attuale posizione fortemente critica della totalità dei magistrati italiani rispetto al testo in discussione e sarebbe assolutamente sbagliata l'astensione preannunciata per dopodomani dall'Associazione nazionale magistrati.
Credo che le conclusioni, pur logiche rispetto alla premessa, siano completamente sbagliate, perché errate sono le premesse. È chiaro ed evidente che la circostanza innegabile che qualche emendamento migliorativo sia stato approvato dal Senato o la circostanza, altrettanto indiscutibile, che nel corso dei lavori parlamentari sul disegno di legge presentato dal Governo le opposizioni siano riuscite ad ottenere qualcosa di buono non può modificare di un solo millimetro il giudizio nettamente negativo che davamo, che diamo e che verosimilmente daremo dopodomani in sede dichiarazioni di voto finale sul disegno di legge delega per la riforma dell'ordinamento giudiziario presentato dal ministro Castelli e dal Governo Berlusconi.
Credo che in questa legislatura stiamo scrivendo l'ennesima pagina scura e sono fermamente convinto che stiamo scandendo un'altra ora tristissima nell'ambito della storia delle politiche giudiziarie nel nostro paese.
Il testo che ci perviene dal Senato lo giudichiamo in termini assolutamente negativi, senza possibilità di attenuare, ancorché leggermente, la radicalità del nostro giudizio. Il disegno di legge delega al


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nostro esame, sul quale abbiamo lavorato per mesi, è una controriforma. Si veste dei panni ambiziosi del progetto riformatore ma, in realtà, quello che sarà licenziato, ahimè, presto e definitivamente, dalla Camera dei deputati è un testo che riformatore non è affatto e che, viceversa, delinea, disciplina e modella un ordinamento giudiziario che è già vecchio nel momento in cui nasce perché riporta indietro le lancette della storia della magistratura italiana.
La magistratura italiana degli anni Cinquanta, l'ho detto già altre volte ma ritengo giusto ribadirlo anche oggi, non era ancora riuscita ad assimilare del tutto i principi costituzionali che ne facevano un potere autonomo rispetto a tutti gli altri poteri dello Stato, al fine di realizzare un equilibrio costituzionale straordinario, quale quello delineato dai costituenti per costruire nel nostro paese una forte, solida e moderna democrazia europea.
Negli anni, quella consapevolezza di un'autonomia mai sperimentata in passato perché ardua da realizzare è diventata una connotazione strutturale dei magistrati, che hanno nel corso degli anni costruito un ordine giudiziario realmente autonomo, indipendente e professionalizzato. Le pagine oscure, i ritorni indietro, non possono mancare nella storia di un popolo, di un'istituzione e di un potere dello Stato. Pagine buie e negative sono state scritte anche dalla magistratura italiana, ma tutto questo non può spostare di una virgola il giudizio comunque positivo che è possibile esprimere da una valutazione dei nostri equilibri costituzionali e democratici sperimentati nel corso del mezzo secolo che abbiamo alle spalle.
Questa riforma dell'ordinamento giudiziario intende cancellare l'evoluzione democratica dell'ultimo mezzo secolo. Quella magistratura che, da supina verso il potere dello Stato e verso i partiti, è divenuta potere realmente autonomo e indipendente, attraverso questa modifica dell'ordinamento giudiziario deve tornare ad essere quella che era cinquant'anni fa. Ecco come si cancellano cinquant'anni di storia giudiziaria del nostro paese! E tutto questo sta nella riforma dell'ordinamento giudiziario proposta dal ministro Castelli e dal Governo Berlusconi.
Il modello di giudice che emerge da questa riforma dell'ordinamento giudiziario è ciò che non possiamo accettare perché noi, forze di opposizione, noi democratici di sinistra, siamo proiettati verso un magistrato che deve, vieppiù nel tempo, arricchire la sua dote di autonomia, la sua capacità di stare in tribunale e la sua professionalità. Questo è il nostro modello di magistrato! Non, quindi, il magistrato burocrate che esisteva negli anni Cinquanta, non il magistrato che per diventare consigliere di Cassazione deve superare un concorso specifico, come avveniva negli anni Sessanta, non, infine, il magistrato che si preoccupava di applicare le regole soprattutto nei confronti delle parti deboli della società italiana.
Le regole del diritto e le regole giuridiche sono state concepite per tutelare le parti deboli. Non ha senso una regola che favorisca la parte forte. L'in sé della regola e, soprattutto, della regola giuridica, è quello di regolare un conflitto tutelando la parte debole del rapporto. Questo è l'in sé della legge e della regola.
Ebbene, quando nel passato le regole venivano applicate in una prospettiva contraddittoria rispetto all'essenza strutturale della regola stessa, cioè venivano applicate soprattutto per colpire e sfavorire le parti deboli e per risolvere i conflitti a favore delle parti forti, nessuno si era mai preoccupato del modo con il quale il nostro paese amministrasse la giustizia.
Quando, attraverso lo strumento dell'autonomia, la magistratura italiana ha cominciato ad applicare quelle regole nel modo in cui esse andavano applicate, cioè nel rispetto del principio costituzionale di solidarietà, per un verso, e per tutelare le parti deboli della società italiana e dei rapporti che venivano dedotti davanti ai magistrati, per un altro verso, in quel momento la magistratura italiana è stata individuata ed indicata come avversaria della politica e come contraltare del potere esecutivo. Da quel momento si è alimentato nel nostro paese un clima di scontro


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e di contrapposizione istituzionale che, certamente, sta arrecando molto danno alla nostra democrazia e alla vita dei cittadini del nostro paese.
Il relatore ha elencato puntigliosamente e con assoluta precisione tutte le modifiche che sono state introdotte dalla Camera alta. Su di esse egli ha espresso un giudizio positivo, sia sotto l'aspetto tecnico, sia, soprattutto, sotto l'aspetto politico. Noi, una volta tanto, su questo piano siamo d'accordo con lui, nel senso che crediamo che la quasi totalità delle modifiche apportate dal Senato sia da giudicare positivamente.
Per alcuna speciosa polemica insorta nei giorni passati in relazione al giudizio positivo che, da parte nostra, in Commissione era stato espresso sulle modifiche di cui stiamo parlando, è bene che questo giudizio positivo sia per così dire acclarato e, apertis verbis, illustrato.
Ad esempio, il Senato ha diminuito la quota dei magistrati che, per la loro progressione in carriera, dovranno sottoporsi ad esami scritti ed orali. Questa diminuzione è salutata da noi con favore, ma, da ciò, nessuno potrà legittimamente dedurre la conclusione che i Democratici di sinistra e l'opposizione siano d'accordo con il metodo dell'esame orale e scritto affinché il magistrato possa progredire nella sua carriera.
Viceversa, pur valutando positivamente quella riduzione di quota, esprimiamo sul metodo e sullo strumento degli esami realizzati attraverso una prova scritta ed una orale un giudizio assolutamente negativo, anzi, pensiamo che questa sia una delle parti più brutte del testo che andremo ad approvare ed anche una delle parti più pericolose e dannose, che ha la capacità di caratterizzare, in un certo senso, la controriforma che stiamo esaminando in questo momento.
L'esame significa, appunto, burocrazia. L'esame significa valutazione di una professionalità alta, quale deve essere quella dei magistrati, attraverso uno strumento del tutto inidoneo. Un giudice lo si valuta attraverso ciò che fa quotidianamente, attraverso le sentenze che scrive ogni giorno, non attraverso la sentenza monumento redatta una tantum per una commissione d'esame.
Quello dell'esame scritto è il metodo che sempre nella storia della pubblica amministrazione è stato utilizzato per selezionare, al di fuori di reali criteri di equità e di giustizia in favore dei più meritevoli. La commissione che deve valutare un magistrato attraverso la sentenza scritta una tantum è un formidabile strumento di selezione politica, ideologica ed ideale del magistrato. Il magistrato va valutato per le diecimila sentenze che ha scritto non per l'esame fatto una tantum!
Mi si replica, fondatamente, che la valutazione fatta sino ad ora nel modo che noi auspichiamo è miseramente fallita. Mai nel passato il Consiglio superiore della magistratura è stato in grado di valutare adeguatamente, attraverso tale sistema, la professionalità dei magistrati. La censura è parzialmente fondata, ma ciò non significa che sia sbagliato il metodo: è sbagliato il modo con il quale tale metodo è stato applicato.
Il legislatore realmente riformista appunta la sua attenzione ed esprime la sua creatività legislativa cercando di concepire un sistema che renda effettivo e reale il metodo che abbiamo considerato essere di gran lunga migliore. Bisogna fare in modo che le valutazioni siano vere. Quando si va a valutare la carriera di un magistrato e le sentenze da lui scritte, la valutazione deve corrispondere agli obiettivi che tutti intendiamo perseguire: selezionare i migliori, valutare realmente le professionalità, dare il merito laddove esso esiste.
Abbiamo ritenuto peggiore il sistema del colloquio introdotto dal Senato rispetto al test psicoattitudinale previsto dalla Camera. Ci troviamo di fronte ad un nuovo istituto mai concepito prima che viene introdotto nella disciplina ordinamentale con tutta la sua carica deflagrante negativa che, credo, sia facilmente intuibile. Ciò se non altro per la circostanza innegabile che l'introduzione di un colloquio per valutare la sanità di mente di un candidato magistrato e la sua idoneità a svolgere le funzioni giudicanti ovvero


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quelle requirenti si collega ad un notissimo giudizio espresso dall'uomo più potente del nostro paese. Il Presidente del Consiglio, infatti, in più di un'occasione ha voluto rimarcare che, a suo giudizio, per essere magistrati bisogna essere pazzi o giù di lì.
Il Presidente del Consiglio esprime inopinatamente giudizi di tal fatta ed il legislatore, nella persona del ministro della giustizia, si affretta ad introdurre nel nuovo ordinamento giudiziario un colloquio teso proprio a valutare se i giudici siano o meno pazzi e se vi sia la possibilità di indirizzare, attraverso questo colloquio psicoattitudinale, il candidato uditore giudiziario verso la carriera di pubblico ministero ovvero verso quella di giudice. Ebbene, a mio avviso non è privo di importanza il fatto che proprio da poche ore la società di psicoanalisi, cioè la società dei professionisti dell'esame psicoattitudinale, abbia preso pubblicamente posizione su questo aspetto non certo irrilevante e poco importante del testo proposto dal Governo per cambiare l'ordinamento giudiziario italiano. La società psicoanalitica italiana esprime la più decisa contrarietà, disapprovazione e preoccupazione in rapporto a ciò che stiamo facendo, e definisce la sua contestazione non certamente ideale, culturale o ideologica, ma tecnica. Infatti, tale giudizio presuppone la capacità scientifica e tecnica di discriminare, attraverso test e colloqui, la specifica idoneità: è doveroso chiarire, dice la società di psicoanalisi, che nessun tecnico, anche solo minimamente competente in materia, saprebbe in coscienza avallare una simile supposizione o presunzione; ciò non per una insufficienza dei nostri strumenti di indagine, ma in ragione di più cogenti criteri metodologici che impediscono la costruzione di griglie riduttive attendibili atte a testare funzioni così complesse che coinvolgono ideali, motivazioni, passioni, interessi come se si trattasse di mere capacità oggettivamente standardizzate.
Ebbene, ora si propone di affidare giudizi di tale natura - così prevede il testo in discussione - ad una commissione tecnica pensata e concepita per esprimere un giudizio di idoneità, appunto tecnica, sulla preparazione giuridica dei candidati.
Dico tutto questo per evidenziare come «il troppo stroppia», come l'accanimento giudiziario, il pregiudizio e l'avversione verso la magistratura italiana abbiano portato a proporre modifiche con finalità fino a poco tempo fa inimmaginabili. Chi poteva concepire uno scontro istituzionale di tale natura, uno scontro che avrebbe condotto il potere politico a porre sotto processo la magistratura italiana anche sotto l'aspetto dell'equilibrio psicologico e psicoattitudinale? Tutto questo era assolutamente inconcepibile, e credo che la ricerca di una spiegazione affannerà nel prossimo futuro la storia e gli storici. Ormai il nostro tempo va ad una velocità estrema: il presente, nel giro di pochissimo, diventa passato ed il passato, nel giro di pochissimo, diventa storia. Ciò significa che il nostro presente, di qui a poco tempo, sarà oggetto della storia, sarà materia degli storici. Mi chiedo allora quale potrà essere la loro valutazione sul presente che stiamo vivendo, su atti normativi di tale natura, atti che hanno queste caratteristiche e questa struttura. Ritengo comunque che avrò, probabilmente, ancora la fortuna ed il tempo di leggere i giudizi della storia sul presente che tutti noi stiamo vivendo.
Rimangono tutti gli aspetti assolutamente negativi del testo al nostro esame, aspetti che abbiamo sempre denunciato: degli esami ho già detto.
La formazione - altro valore ordinamentale che un legislatore attento, avveduto ed ossequioso verso i principi costituzionali avrebbe dovuto disciplinare in ben altro modo! - non poteva che essere affidata al Consiglio superiore della magistratura e ad una scuola della magistratura che fosse di esso diretta espressione. La formazione che ci viene proposta, oltre al fatto di inserirsi in questa griglia di esami all'infinito, ha il gravissimo difetto di essere strutturalmente indirizzata alla carriera del magistrato. Non ci si preoccupa quindi della quotidianità: si forma il magistrato, lo si fa studiare, perché deve fare carriera. Pertanto, il magistrato che


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vuole restare in primo grado può farlo dimenticandosi della formazione e di un eventuale criterio obbligatorio di formazione.
Il ministro Castelli e il Governo Berlusconi non considerano che il giudice più importante non è il giudice apicale, non è il giudice ultimo, bensì il giudice di primo grado, quello che sta in trincea e che costruisce ed imposta il processo. Nulla potrà fare il più bravo tra i bravi dei giudici - che noi avremo, attraverso questa serie di esami, cooptato verso le cattedre più alte dell'ordinamento giudiziario italiano - rispetto ad un processo che nasce zoppo e che viene mandato in Cassazione per l'appunto azzoppato.

GIUSEPPE VALENTINO, Sottosegretario di Stato per la giustizia. La gerarchizzazione dell'ufficio del pubblico ministero serve proprio a questo, cioè a far sì che l'esperienza incida...

FRANCESCO BONITO. La gerarchizzazione dell'ufficio del pubblico ministero, signor sottosegretario, nella mia visione - che non corrisponde affatto alla sua! -, ubbidisce anch'essa ad una motivazione politica e di controllo della magistratura italiana.
Quarant'anni fa, quando la magistratura italiana era ben controllata dal potere politico, accadevano cose diverse da quelle che questo Governo vuole oggi imporre. Il controllo che il potere politico effettuava quarant'anni fa era rispetto delle regole, delle istituzioni e della Costituzione. Quarant'anni fa, si controllava il vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura, lo si nominava in modo che fosse assai vicino laddove si contava di più, e quel Consiglio superiore della magistratura nominava poi il procuratore della Repubblica di Roma, di Milano, di Palermo, di Napoli e di Torino. Bastavano queste cinque nomine, signor sottosegretario - lei è operatore del diritto troppo qualificato per non insegnarmi queste cose -, per controllare la giurisdizione penale del nostro paese.

GIUSEPPE VALENTINO, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Adesso c'è la temporaneità!

FRANCESCO BONITO. Però quella forza politica, che allora era maggioranza, proprio perché era assolutamente rispettosa della Costituzione, delle regole e delle istituzioni, non impedì - quando la forza della storia irruppe - l'evoluzione del sistema. Quando l'evoluzione della democrazia impose il cambiamento della struttura, della natura e del lavoro del Consiglio superiore della magistratura, quella forza non si oppose, bensì comprese che erano maturati i tempi di una più accentuata democrazia nella società italiana. Ecco come si è conquistata, nel nostro paese, una migliore e maggiore democrazia, attraverso una più accentuata autonomia dell'ordinamento giudiziario.
Ad ogni modo, la ringrazio della sua interruzione, signor sottosegretario, perché così mi ha consentito di sottolineare un altro degli aspetti negativi della proposta di ordinamento giudiziario che stiamo esaminando. Allo stesso modo, è assolutamente negativo il procedimento disciplinare che ci viene proposto, e questo non già perché vi è un'iniziale disciplina favorevole all'obbligatorietà dell'azione disciplinare, ovvero una tipizzazione dell'illecito disciplinare. Tutto questo era richiesto dalla magistratura italiana da almeno quarant'anni e dalla migliore dottrina riformista giuridica del nostro paese. Il procedimento disciplinare deve essere caratterizzato da due elementi: tipizzazione degli illeciti ed obbligatorietà dell'azione disciplinare. Ma, allora, si tratta di un'altra questione: quali comportamenti sono stati tipizzati per essere poi inseriti nel processo disciplinare?
Questo è il punto vero del problema. Non possiamo non convenire, o meglio non concludere (il termine «convenire» non può essere in questo momento utilizzato), da parte nostra, per quella che è la nostra visione del provvedimento, con il seguente giudizio: il procedimento disciplinare è stato pensato e sarà un ulteriore strumento di controllo e di regolamentazione


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dell'autonomia della magistratura italiana.
Non è un caso che, nell'ambito del procedimento disciplinare, questo dibattito abbia conosciuto le sue pagine più paradossali. Intendo riferirmi al momento in cui il relatore al Senato, che, peraltro, è valente magistrato in aspettativa, oltre che iscritto allo stesso partito del rappresentante del Governo, tentò di introdurre tra gli illeciti disciplinari anche l'interpretazione abnorme. Vale a dire, si mette sotto procedimento disciplinare l'in sé della giurisdizione. Ciò che caratterizza il lavoro del giudice è l'interpretazione. Senza interpretazione, non vi è lavoro del giudice.
Allora, se si intende limitare l'interpretazione, ancorché nelle sue accentuazioni abnormi, è chiaro che si vuole attribuire al potere disciplinare un potere straordinario. So bene che abbiamo spazzato via (è uno dei risultati positivi della nostra azione di opposizione) una simile abnormità. Nonostante ciò, essa è significativa dell'impostazione culturale e concettuale che sempre ha mosso questa maggioranza.
Signor sottosegretario, onorevoli colleghi, signor relatore, mi auguro fortemente che, con riferimento a questo provvedimento, destinato all'approvazione, secondo le regole della democrazia alle quali diamo ossequio, non vogliate sbeffeggiare la storia stessa, perché se approvassimo la proposta di legge delega dopodomani, l'approveremmo nel giorno e nel momento in cui i maggiori operatori della giustizia nel nostro paese, l'Avvocatura, da una parte, e la magistratura, dall'altra, stanno vivendo una giornata di protesta e di sciopero contro l'ordinamento.
Mi auguro che si abbia la sensibilità e - diciamolo pure - la buona educazione istituzionale di evitare almeno questo.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Fanfani. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE FANFANI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, torna oggi al nostro esame per una verifica, forse l'ultima, un disegno di legge travagliato nell'iter parlamentare ed oggetto di numerosissime tensioni interne ed esterne che ne hanno accompagnato il non facile cammino.
Avremmo voluto discutere di un provvedimento così delicato ed al tempo stesso rilevante, poiché interviene, da un lato, sul delicatissimo tema dei rapporti tra poteri dello Stato e dell'autonomia ed indipendenza della magistratura e, dall'altro, vincola nella sua attuazione il futuro della giurisdizione per un lungo periodo, con quella serenità, profondità e pacatezza che sarebbe stata necessaria.
Lo vorremmo fare con lo stesso spirito anche oggi che il provvedimento è giunto forse alla sua finale verifica parlamentare. Questo avremmo voluto nello spirito di somma autonomia che rivendichiamo alla funzione legislativa e nel rispetto della libertà di pensiero che, a tale funzione, deve essere sempre presente in ciascuno di noi. Ne siamo stati impediti, se non individualmente, certamente collettivamente, da pressioni esterne che derivavano da interessi particolari, pesantemente denunciati dallo stesso Presidente del Consiglio in numerosi interventi, aventi la caratteristica del proclama (sottosegretario Valentino, il richiamo allo scontro istituzionale sotto questo profilo è stato particolarmente appropriato) e da tensioni che, di conseguenza, hanno attraversato la stessa maggioranza, in parte consapevole della inaccettabilità della riforma e, in ultima analisi, anche della sua illegittimità costituzionale e pericolosità.
L'iter parlamentare ne è stato sintomatico riscontro.
Il disegno di legge proveniva dal Governo e recava le firme dei ministri Castelli e Tremonti. Ciononostante la maggioranza di centrodestra, al Senato, non ne ebbe rispetto e ne stravolse la lettera e lo spirito, introducendo tra l'altro un procedimento di accesso alla magistratura del tutto nuovo, non presente nel progetto originario, e creando un sistema gerarchico o di governo delle procure.
Il provvedimento restò alla Camera in seconda lettura per oltre cinque mesi, caratterizzati - come il relatore ben sa - da continui ripensamenti e rinvii che scontavano


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accordi annunciati e subito smentiti all'interno della maggioranza, con uno stillicidio che pareva non aver mai fine, tipico di una mentalità arroccata su posizioni di intransigenza che considerava il dibattito parlamentare come una variabile indipendente di un provvedimento che doveva necessariamente trovare disciplina e soluzione all'interno di una parte politica vieppiù divisa e solo di essa. E le divisioni interne alla maggioranza portarono al voto di fiducia del 30 aprile 2004, che scontava il timore che, in condizione di libertà, molti avrebbero denegato il loro consenso ad una legge che si sentiva estranea all'assetto della giurisdizione ed alla sensibilità popolare.
Né maggiore fortuna il provvedimento ebbe in terza lettura al Senato, ove le poche modifiche furono frutto di una dialettica limitata e culturalmente modestissima, tutta riservata al confronto tra UDC e Governo, accompagnata da una rigidezza di confronto che non merita elogio.
Con queste premesse - che tenevo a ricordare -, che sono al tempo stesso negazione di un serio metodo di confronto dialettico-parlamentare ed esaltazione della pervicace ostentazione di interessi particolari, oggi il provvedimento giunge all'esame della Camera e ci domandiamo con quale spirito dovremo affrontarne la lettura, se ogni richiamo alla prudenza - proveniente anche dalle massime cariche di garanzia dello Stato - è stato disatteso, se il linguaggio del ministro è sempre più crudo verso il dissenso e sprezzante verso la ragione e se, infine, ogni possibilità di modifica appare preclusa.
Cionondimeno, affronteremo questa verifica con lo spirito di attenzione ai problemi concreti dei cittadini e di attenzione disinteressata - e sottolineo disinteressata - alle ragioni di una giurisdizione libera ed efficiente.
Presenteremo una questione pregiudiziale di costituzionalità reiterando, anche alla luce delle modifiche introdotte dal Senato, le considerazioni e le questioni che già svolgemmo in quest'aula in sede di primo esame. Presenteremo anche una questione sospensiva, nella quale si raccoglieranno le perplessità da più parti sollevate in ordine alla fattibilità della riforma anche sotto il profilo della compatibilità finanziaria.
Abbiamo inoltre già presentato emendamenti migliorativi, con un atteggiamento che non deve essere inteso come collaborazione alla realizzazione di un provvedimento verso il quale conserviamo le avversità e le perplessità note, ma solo come senso di profonda responsabilità politica verso una funzione primaria quale quella della giurisdizione, la cui libertà è fondamento di democrazia e di uguaglianza tra i cittadini. Questo è il nostro rinnovato impegno!
Da ultimo, non possiamo non denunciare la limitatezza di orizzonte che ha caratterizzato e che caratterizza questo provvedimento. La giustizia, come servizio da rendere ai cittadini considerato nel suo complesso, ha necessità di una lungimiranza e di una ampiezza di pensiero riformatore ben più grande di quello che individua l'esigenza primaria da soddisfare nella necessità di imbrigliare la funzione requirente e di collegare la funzione giurisdizionale alle logiche del controllo politico. Vi è inoltre la necessità di interventi radicali, seri e profondi, che presuppongano una disponibilità concreta anche in termini finanziari, che in questo provvedimento manca del tutto, come manca nella legge di bilancio discussa pochi giorni fa.
È noto che il servizio della giustizia funziona poco e male e che, malgrado gli sforzi di molti e la correttezza dei più, è caratterizzato da squilibri soggettivi ed oggettivi che lo rendono lontano dalla sensibilità della popolazione e, talvolta, inaccettabile. Chi vi parla è convinto che tutto il rumore fatto intorno a questo provvedimento sia giunto quasi inosservato all'attenzione della gente e degli utenti del servizio. Ai cittadini interessa poco e nulla la questione della cosiddetta separazione delle carriere. Interessa, invece, trovarsi di fronte ad un magistrato libero ed imparziale, possibilmente lontano da ogni interesse condizionante, onesto e, soprattutto,


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equilibrato, con il quale si possa parlare e che possa rendere giustizia in tempi confacenti alle esigenze di una società sempre più veloce ed impietosa verso le storture e gli eccessi di raffinatezza barocca. Interessa un magistrato che garantisca un servizio serio, direttamente coeso alle esigenze del sistema economico e sociale e della sicurezza della collettività.
Su questi temi, amplissimi e di difficilissima soluzione, ma che è necessario affrontare in ogni modo, quando il buio della ragione sarà passato e quando lo spirito vindice che caratterizza questo provvedimento cederà il passo al dialogo e all'approfondimento dei temi di fondo che connotano una riforma seria, dovremo avviare una discussione, ponendoci dalla parte dei cittadini - e solo da essa - con l'intento di rendere una giurisdizione certamente migliore e coesa alla nostra società.

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali delle modifiche introdotte dal Senato.

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