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1. Nell'ambito delle attività volte al riordino, alla razionalizzazione e alla valorizzazione del patrimonio immobiliare dello Stato, l'Agenzia del demanio è autorizzata, con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze, a vendere a trattativa privata, anche in blocco, le quote indivise di beni immobili, i fondi interclusi nonché i diritti reali su immobili, dei quali lo Stato è proprietario ovvero comunque è titolare. Il prezzo di vendita è stabilito secondo criteri e valori di mercato, tenuto conto della particolare condizione giuridica dei beni e dei diritti. Il perfezionamento della vendita determina il venir meno dell'uso governativo, delle concessioni in essere nonché di ogni altro eventuale diritto spettante a terzi in caso di cessione.
2. Le aree che appartengono al patrimonio e al demanio dello Stato, sulle quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni hanno realizzato le opere di urbanizzazione di cui all'articolo 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, sono trasferite in proprietà, a titolo oneroso, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, al patrimonio indisponibile del comune che le richiede, con vincolo decennale di inalienabilità.
3. La richiesta di trasferimento di cui al comma 2 è presentata alla filiale dell'Agenzia del demanio territorialmente competente, corredata dalle planimetrie e dagli atti catastali che identificano le aree oggetto di trasferimento.
4. Il corrispettivo del trasferimento di cui al comma 2 è determinato secondo i parametri fissati nell'elenco 2 allegato alla presente legge. I parametri sono aggiornati annualmente, a decorrere dal 1o gennaio 2006, nella misura dell'8 per cento.
5. Le somme dovute dai comuni per l'occupazione delle aree di cui al comma 2, non versate fino alla data di stipulazione dell'atto del loro trasferimento, sono corrisposte, contestualmente al trasferimento, in misura pari a un terzo degli importi di cui all'elenco 2 allegato alla presente legge, per ogni anno di occupazione, nei limiti della prescrizione quinquennale. Con il trasferimento delle aree si estinguono i giudizi pendenti, promossi dall'amministrazione demaniale e comunque preordinati alla liberazione delle aree di cui al comma 2, e restano compensate fra le parti le spese di lite.
6. I beni immobili che non formano oggetto delle procedure di dismissione disciplinate dal decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, di valore non superiore ai 200.000 euro, individuati con i decreti di cui all'articolo 1, comma 1, dello stesso decreto-legge n. 351 del 2001, possono essere alienati direttamente dall'Agenzia del demanio a trattativa privata, se non aggiudicati in vendita, al prezzo più alto, a seguito di procedura di invito pubblico ad offrire, di durata non inferiore al mese, esperito telematicamente attraverso il sito INTERNET della medesima Agenzia.
7. Le alienazioni di cui al comma 6 non sono soggette alla disposizione di cui al comma 113 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernente il diritto di prelazione degli enti locali territoriali. Non sono altresì soggette alla disposizione di cui al periodo precedente le alienazioni effettuate direttamente dalla Agenzia del demanio a trattativa privata, a seguito di asta pubblica deserta, aventi ad oggetto immobili di valore inferiore a 500.000 euro; in caso di valore pari o superiore al predetto importo, il diritto di prelazione è esercitato dall'ente locale entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione della determinazione a vendere, e delle relative condizioni, da parte dell'Agenzia del demanio.
8. Relativamente agli immobili di cui al comma 6 è fatto salvo il diritto di prelazione in favore dei concessionari, dei conduttori nonché dei soggetti che si trovano comunque nel godimento dell'immobile oggetto di alienazione, a condizione che gli stessi abbiano soddisfatto tutti i crediti richiesti dall'amministrazione competente.
9. Le disposizioni agevolative previste dalla normativa vigente in favore di enti locali territoriali e di enti pubblici e privati, in materia di utilizzo di beni immobili di proprietà statale sono applicate in regime di reciprocità in favore delle amministrazioni dello Stato che a loro volta utilizzano, per usi governativi, immobili di proprietà degli stessi enti.
10. Il regio decreto-legge 10 settembre 1923, n. 2000, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473, è abrogato.
11. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli alloggi di cui all'articolo 2 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, sono trasferiti in proprietà, a titolo gratuito e nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano al momento del loro trasferimento, ai comuni nel cui territorio gli stessi sono ubicati. I comuni procedono, entro centoventi giorni dalla data della volturazione, all'accertamento di eventuali difformità urbanistico-edilizie. Le disposizioni del presente comma non trovano applicazione agli alloggi realizzati in favore dei profughi ai sensi dell'articolo 18 della legge 4 marzo 1952, n. 137.
12. Dopo il comma 13-bis dell'articolo 27 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono aggiunti i seguenti:
«13-ter. In sede di prima applicazione dei commi 13 e 13-bis, il Ministero della difesa, Direzione generale dei lavori e del demanio, di concerto con l'Agenzia del demanio, individua entro il 31 gennaio 2005 beni immobili comunque in uso all'Amministrazione della difesa, non più utili ai fini istituzionali, da dismettere e, a tal fine, consegnare al Ministero dell'economia e delle finanze e, per esso, all'Agenzia del demanio.
13-quater. Gli immobili individuati e consegnati ai sensi del comma 13-ter entrano a far parte del patrimonio disponibile dello Stato per essere assoggettati alle procedure di valorizzazione e di dismissione di cui al decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e di cui ai commi da 6 a 8. Gli immobili individuati sono stimati a cura dell'Agenzia del demanio nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.
13-quinquies. Una quota fino al 100 per cento del valore determinato ai sensi del comma 13-quater è finalizzata al soddisfacimento delle esigenze del Ministero della difesa. A tale fine la Cassa depositi
e prestiti concede al Ministero della difesa, entro trenta giorni dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 13-ter, anticipazioni finanziarie della quota come sopra determinata, pari al valore degli immobili individuati, e comunque per un importo complessivo non superiore a 954 milioni di euro. Le condizioni generali ed economiche delle anticipazioni sono stabilite in conformità con le condizioni praticate sui finanziamenti della gestione separata di cui all'articolo 5, comma 8. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al rimborso delle somme anticipate e dei connessi oneri finanziari a valere sui proventi delle dismissioni degli immobili.
13-sexies. Le anticipazioni concesse dalla Cassa depositi e prestiti, entro il limite di cui al comma 13-quinquies, in relazione al valore degli immobili conferiti all'Agenzia del demanio dal Ministero della difesa, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al medesimo Dicastero su appositi fondi relativi ai consumi intermedi e agli investimenti fissi lordi, da ripartire, nel corso della gestione sui capitoli interessati, con decreto del Ministro della difesa da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonché alle Commissioni parlamentari competenti e alla Corte dei conti.
13-septies. A valere sulle somme riassegnate al Ministero della difesa a seguito delle procedure di valorizzazione e dismissione dei beni immobili della difesa non più utili ai fini istituzionali, previste dai commi 13-bis e 13-ter, la somma di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2005 al 2009 è destinata all'ammodernamento ed alla ristrutturazione degli arsenali della Marina militare di Augusta, La Spezia e Taranto».
13. Le finalità di cui all'articolo 29 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, possono essere conseguite anche attraverso il ricorso alla locazione, anche finanziaria, con l'utilizzo delle risorse non ancora impegnate alla data del 31 dicembre 2004.
14. Il comma 65 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, è abrogato.
15. Per conseguire obiettivi di contenimento, razionalizzazione, ottimizzazione e programmazione della spesa pubblica destinata ad interventi edilizi sul patrimonio immobiliare dello Stato, fermo restando il quadro normativo vigente, ed in particolare le competenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, le amministrazioni dello Stato e le Agenzie fiscali, ad eccezione degli organi costituzionali e degli organismi di sicurezza, provvedono, ai fini del coordinamento, del monitoraggio e della ottimale gestione del patrimonio dello Stato a comunicare all'Agenzia del demanio:
a) entro il 30 ottobre di ogni anno, gli schemi di programma triennali e gli elenchi annuali redatti ai sensi dell'articolo 14 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, e del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 22 giugno 2004, n. 898/IV, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 30 giugno 2004, relativi all'esecuzione di interventi edilizi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b), c), d) ed e1), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, su immobili di proprietà dello Stato;
b) i programmi triennali e gli elenchi annuali definitivi, di cui alla lettera a), entro un mese dalla data della loro approvazione da parte dei competenti organi, secondo i rispettivi ordinamenti. Identica comunicazione è dovuta in tutti i casi di variazione apportata ai programmi triennali e agli elenchi annuali dei lavori;
c) ogni tre mesi, il consuntivo relativo allo stato di realizzazione degli interventi previsti negli elenchi annuali nonché ai lavori di importo inferiore alla soglia prevista dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109, eventualmente eseguiti nell'anno considerato;
d) entro il 31 ottobre di ogni anno, le previsioni in ordine ai fabbisogni annuali
di nuovi spazi allocativi, necessari allo svolgimento delle proprie attività istituzionali, nonché le previsioni in ordine alle superfici il cui utilizzo è ritenuto non più necessario all'esecuzione delle predette finalità.
16. L'Agenzia del demanio elabora linee guida tecnico-operative per la formazione o l'aggiornamento dei programmi triennali degli interventi, finalizzate al raggiungimento degli obiettivi indicati dal Governo, e fornisce alle amministrazioni di cui al comma 15, il supporto informatico per la redazione e la trasmissione dei programmi triennali e degli elenchi annuali.
17. L'Agenzia del demanio, entro il 30 aprile di ogni anno, presenta al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione sulle attività svolte in attuazione delle disposizioni di cui al comma 16.
18. I piani di investimento immobiliare, deliberati dall'INAIL, sono approvati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e gli investimenti sono orientati alle finalità annualmente individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro della salute e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
19. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con uno o più decreti, avvia programmi di dismissioni immobiliari da realizzare tramite cartolarizzazioni, costituzioni di fondi immobiliari o cessioni dirette. In coerenza con quanto previsto dal primo periodo del presente comma, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, possono essere trasferiti, a prezzo di mercato, a società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, tratti della rete stradale nazionale di cui all'articolo 7, comma 1-bis, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, suscettibili di assoggettamento a tariffa. Il prezzo è fissato con le modalità concordate tra il Ministero dell'economia e delle finanze e le società interessate. Si applicano il secondo e il terzo periodo dell'articolo 7, comma 1-bis, del citato decreto-legge n. 138 del 2002.
20. È fatta salva l'applicazione delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
(Le proposte emendative riferite all'articolo 35 sono state ritirate dai rispettivi presentatori).
Elenco 2
(Articolo 35, comma 4)
1. Valori unitari delle aree opere urbanizzazione primaria(1) (euro/mq)
Classi dimensionali dei comuni | Valori unitari delle aree destinate a urbanizzazione primaria (euro/mq) |
< 10.000 | 9,00 |
10.001-100.000 | 18,00 |
100.001-300.000 | 38,00 |
> 300.000 | 58,00 |
2. Valori unitari delle aree opere urbanizzazione secondaria(2) (euro/mq)
Classi dimensionali dei comuni | Valori unitari delle opere di urbanizzazione secondaria (euro/mq) |
< 10.000 | 12,00 |
10.001-100.000 | 24,00 |
100.001-300.000 | 48,00 |
> 300.000 | 72,00 |
3. Coefficienti correttivi per zone territoriali omogenee
Zone territoriali omogenee | ||||
A | B | C | D | E |
1,20 | 0,90 | 0,70 | 0,90 | 0,20 |
Il valore dell'indennizzo per anno è pari a un terzo del valore al mq, calcolato in base all'applicazione della Tabella A.
(1) Come definite nei commi 7 e 7-bis dell'articolo 16 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, e per altre destinazioni assimilabili.
(2) Come definite nel comma 8 dell'articolo 16 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, e per altre destinazioni assimilabili.