Allegato A
Seduta n. 548 del 17/11/2004


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(A.C. 5310-bis - Sezione 17)

ARTICOLO 34 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 34.
(Accertamento e riscossione).

1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2005, è introdotto l'istituto della pianificazione fiscale concordata cui possono accedere i titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni. L'adesione alla pianificazione fiscale determina la definizione preventiva, per un triennio, della base imponibile caratteristica dell'attività svolta e comporta la limitazione dei poteri di accertamento da parte dell'amministrazione finanziaria.
2. Non possono aderire alla pianificazione fiscale i titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni che:
a) si sono avvalsi dei regimi forfetari di determinazione dell'imponibile o dell'imposta, per il periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2003;
b) non erano in attività al 1o gennaio 2002;
c) hanno dichiarato ricavi o compensi di importo superiore a 5.164.569,00 euro nel periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2003. A tal fine non si tiene conto dei ricavi e dei compensi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere c), d) ed e), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;
d) hanno omesso la presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi per i periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2002 e al 31 dicembre 2003.

3. L'adesione alla pianificazione fiscale si perfeziona con l'accettazione di importi, proposti ad ogni contribuente dall'Agenzia delle entrate, che definiscono per un triennio la base imponibile caratteristica dell'attività svolta, esclusi gli eventuali componenti positivi o negativi di reddito di carattere straordinario.
4. La proposta individuale è formulata sulla base di elaborazioni operate dall'anagrafe tributaria che tengono conto delle risultanze dell'applicazione degli studi di settore, dei dati sull'andamento dell'economia nazionale per distinti settori economici di attività, della coerenza dei componenti negativi di reddito e di ogni altra informazione disponibile riferibile al contribuente.
5. L'adesione alla proposta è comunicata dal contribuente entro trenta giorni dal suo ricevimento; nel medesimo termine, la proposta può essere altresì definita in contraddittorio con il competente


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ufficio dell'Agenzia delle entrate, esclusivamente nel caso in cui il contribuente sia in grado di documentare una evidente infondatezza della stessa, sulla base dell'esistenza di:
a) significative variazioni degli elementi strutturali nell'esercizio dell'attività rispetto a quelli presi a base per la formulazione della proposta;
b) dati ed elementi presi a base per la formulazione della proposta divergenti sensibilmente, all'atto della definizione.

6. Per i periodi d'imposta oggetto di pianificazione, relativamente al reddito caratteristico d'impresa o di arti o professioni:
a) sono inibiti i poteri spettanti all'amministrazione finanziaria sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni;
b) esclusa l'aliquota del 23 per cento, quella marginale applicabile ai fini dell'imposta sul reddito, nonché quella applicabile ai fini dell'imposta sul reddito delle società, sono ridotte di 4 punti percentuali, per la parte di reddito dichiarato eccedente quello definito;
c) è esclusa l'applicazione dei contributi previdenziali per la parte di reddito dichiarato eccedente quello definito; resta salva la facoltà di effettuare i versamenti su base volontaria.

7. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, all'ammontare degli eventuali maggiori ricavi o compensi da dichiarare rispetto a quelli risultanti dalle scritture contabili si applica, tenendo conto della esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato.
8. Per i periodi d'imposta oggetto di pianificazione sono inibiti i poteri spettanti all'amministrazione finanziaria in base alle disposizioni di cui agli articoli 54, secondo comma, secondo periodo, e 55, secondo comma, numero 3), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.
9. In caso di mancato rispetto della pianificazione, da comunicare nella dichiarazione dei redditi, l'Agenzia delle entrate procede ad accertamento parziale in ragione del reddito oggetto dell'accordo nonché, per l'imposta sul valore aggiunto, in ragione del volume d'affari corrispondente ai ricavi o compensi caratteristici a base dell'accordo, salve le ipotesi di documentati accadimenti straordinari e imprevedibili; in tale ultima ipotesi trova applicazione il procedimento di accertamento con adesione previsto dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.
10. L'inibizione dei poteri di cui ai commi 6, lettera a), e 8 non opera qualora sia constatata l'emissione o l'utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Nei confronti dei medesimi soggetti non operano i benefici di cui al comma 6, lettere b) e c).
11. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuate le singole categorie di contribuenti nei cui riguardi progressivamente, nel corso del triennio, trova applicazione la pianificazione fiscale concordata, sono definite le modalità di attuazione dei criteri di cui al comma 4 e sono emanate le relative norme di attuazione; con il medesimo regolamento, ai fini della progressiva entrata a regime della pianificazione fiscale concordata, sono altresì individuate le categorie di contribuenti che possono definire i redditi mediante la esclusiva accettazione degli importi proposti per uno o due periodi d'imposta.
12. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità di invio delle proposte, anche in via telematica, direttamente al contribuente


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ovvero per il tramite degli intermediari di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, nonché le modalità di adesione.
13. Gli studi di settore previsti all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono soggetti a revisione, sentite le associazioni professionali e di categoria ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 62-bis, entro il quarto anno successivo a quello di entrata in vigore dello studio di settore ovvero dell'ultima revisione del medesimo; in ogni caso le risultanze degli studi di settore sono aggiornate ogni anno, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, sulla base delle elaborazioni dell'ISTAT che individuano, in relazione ai dati di contabilità nazionale, indici differenziati per settore, territorio e dimensione dei soggetti interessati. Tali indici sono forniti dall'ISTAT alla Agenzia delle entrate entro il mese di gennaio di ciascun anno; il provvedimento del Direttore della predetta Agenzia, sentite le associazioni professionali e di categoria, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 marzo dello stesso anno e ha effetto con riferimento ai redditi del periodo di imposta in corso al 31 dicembre dell'anno precedente.
14. Negli articoli 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 51 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate, rispettivamente, le seguenti modificazioni:
a) al citato articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, al primo comma, numero 5), dopo le parole: «richiedere», «possono essere richiesti» e «devono essere fornite» sono inserite le seguenti: «anche telematicamente»; al primo comma, numero 7), dopo le parole: «richiedere», «possono essere richiesti» e «deve essere inviata» sono inserite le seguenti: «anche telematicamente»;
b) al citato articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, al secondo comma, numero 5), dopo le parole: «richiedere», «possono essere richiesti» e «devono essere fornite» sono inserite le seguenti: «anche telematicamente»; al secondo comma, numero 7), dopo le parole: «richiedere», «possono essere richiesti» e «deve essere inviata» sono inserite le seguenti: «anche telematicamente».

15. Al fine di una maggiore efficienza, efficacia ed effettività dell'istituto della pianificazione fiscale concordata, al primo periodo del comma 1 dell'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole da: «gli uffici delle imposte» fino a: «delle imposte dirette» sono sostituite dalle seguenti: «i competenti uffici dell'Agenzia delle entrate, qualora dagli accessi, ispezioni e verifiche nonché dalle segnalazioni effettuati dalla Direzione centrale accertamento, da una Direzione regionale ovvero da un ufficio della medesima Agenzia ovvero di altre Agenzie fiscali»;
b) dopo le parole: «non spettanti,» sono inserite le seguenti: «nonché l'esistenza di imposte o di maggiori imposte non versate, escluse le ipotesi di cui agli articoli 36-bis e 36-ter,»;
c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero la maggiore imposta da versare, anche avvalendosi delle procedure previste dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218».

16. Al quinto comma dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole da: «l'ufficio dell'imposta» fino a: «indirette sugli affari» sono sostituite dalle seguenti: «i competenti uffici dell'Agenzia delle entrate, qualora dagli accessi, ispezioni e verifiche nonché


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dalle segnalazioni effettuati dalla Direzione centrale accertamento, da una Direzione regionale ovvero da un ufficio della medesima Agenzia ovvero di altre Agenzie fiscali»;
b) dopo le parole: «l'esistenza di corrispettivi» sono inserite le seguenti: «o di imposta»;
c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché l'imposta o la maggiore imposta non versata, escluse le ipotesi di cui all'articolo 54-bis, anche avvalendosi delle procedure previste dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218».

17. Al comma 181 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, primo periodo dell'alinea, le parole: «alle altre categorie reddituali» sono sostituite dalle seguenti: «alle medesime o alle altre categorie reddituali, nonché con riferimento ad ulteriori operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto,».
18. All'articolo 70 della legge 21 novembre 2000, n. 342, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «alle categorie reddituali diverse da quelle che hanno formato oggetto degli accertamenti stessi» sono sostituite dalle seguenti: «alle medesime o alle altre categorie reddituali nonché con riferimento ad ulteriori operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto»;
b) al comma 2, le parole da: «qualora» fino a: «indipendentemente» sono sostituite dalle seguenti: «indipendentemente dalla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi e».

19. I commi 2 e 3 dell'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, sono abrogati. La disposizione del periodo precedente ha effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2004.
20. All'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) le parole: «il primo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «i periodi»;
2) le parole: «nella dichiarazione dei redditi» sono sostituite dalle seguenti: «nelle dichiarazioni di cui all'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni,»;
3) le parole: «per adeguare i ricavi o i compensi» sono sostituite dalle seguenti: «per adeguare gli stessi, anche ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive,»;
b) al comma 2:
1) le parole da: «Per il primo periodo d'imposta» fino a: «revisione del medesimo,» sono sostituite dalle seguenti: «Per i medesimi periodi d'imposta di cui al comma 1,»;
2) le parole: «può essere» sono sostituite dalla seguente: «è»;
3) le parole: «di presentazione della dichiarazione dei redditi» sono sostituite dalle seguenti: «del versamento a saldo dell'imposta sul reddito; i maggiori corrispettivi devono essere annotati, entro il suddetto termine, in un'apposita sezione dei registri di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e riportati nella dichiarazione annuale».

21. In esecuzione dell'articolo 6, comma 5, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'Agenzia delle entrate comunica mediante raccomandata con avviso di ricevimento ai contribuenti l'esito dell'attività di liquidazione, effettuata ai sensi dell'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, relativamente ai redditi soggetti a tassazione separata. La relativa imposta o la maggiore imposta dovuta, a


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decorrere dal periodo d'imposta 2001, è versata mediante modello di pagamento, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, precompilato dall'Agenzia. In caso di mancato pagamento entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione si procede all'iscrizione a ruolo, secondo le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, con l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e degli interessi di cui all'articolo 20 del predetto decreto n. 602 del 1973, a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di elaborazione della predetta comunicazione.
22. Ai commi 2 e 1, rispettivamente, degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e successive modificazioni, con riferimento alle dichiarazioni presentate dal 1o gennaio 1999, sono aggiunte, in fine, le seguente parole: «e gli interessi sono dovuti fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello dell'elaborazione della comunicazione».
23. Al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, dopo l'articolo 10 è inserito il seguente:
«Art. 10-bis. - (Omesso versamento di ritenute certificate). - 1. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto d'imposta ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, per un ammontare superiore a cinquantamila euro per ciascun periodo d'imposta».

24. All'articolo 49, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, dopo le parole: «costituisce titolo esecutivo» sono aggiunte le seguenti: «; il concessionario può altresì promuovere azioni cautelari e conservative, nonché ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore».
25. All'articolo 19 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, lettera a), dopo le parole: «alla consegna del ruolo ovvero,» sono inserite le seguenti: «per i ruoli straordinari, entro il secondo mese successivo, nonché,»;
b) al comma 4, dopo le parole: «di segnalare azioni cautelari ed esecutive» sono inserite le seguenti: «nonché conservative ed ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore».

26. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 12, comma 3, dopo la parola: «contribuente,» sono inserite le seguenti: «la specie del ruolo,»;
b) all'articolo 19, comma 4-bis, le parole: «ad espropriazione forzata» sono sostituite dalle seguenti: «alla riscossione coattiva»; nel medesimo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «secondo le disposizioni di cui al titolo II del presente decreto»;
c) all'articolo 25, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, a pena di decadenza, entro l'ultimo giorno del quinto mese successivo a quello di consegna del ruolo, ovvero entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo alla consegna se la cartella è relativa ad un ruolo straordinario».

27. Al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 8, comma 2, terzo periodo, le parole: «garanzia con le modalità di cui all'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633» sono sostituite dalle seguenti: «idonea garanzia mediante polizza


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fidejussoria o fideiussione bancaria»; al medesimo articolo 8, dopo il comma 3, è inserito il seguente:
«3-bis. In caso di mancato pagamento anche di una sola delle rate successive, se il garante non versa l'importo garantito entro trenta giorni dalla notificazione di apposito invito, contenente l'indicazione delle somme dovute e dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate provvede all'iscrizione a ruolo delle predette somme a carico del contribuente e dello stesso garante»;
b) all'articolo 15, comma 2, le parole: «commi 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «commi 2, 3 e 3-bis».

28. All'articolo 48, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, le parole: «garanzia secondo le modalità di cui all'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633» sono sostituite dalle seguenti: «garanzia mediante polizza fidejussoria o fideiussione bancaria»; al medesimo articolo 48, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. In caso di mancato pagamento anche di una sola delle rate successive, se il garante non versa l'importo garantito entro trenta giorni dalla notificazione di apposito invito, contenente l'indicazione delle somme dovute e dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate provvede all'iscrizione a ruolo delle predette somme a carico del contribuente e dello stesso garante».

29. Le disposizioni del comma 25, lettera a), e del comma 26, lettere a) e c), si applicano con riferimento ai ruoli resi esecutivi successivamente al 1o gennaio 2005.
30. Ferme restando le attribuzioni e i poteri previsti dagli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, nonché quelli previsti dagli articoli 51 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, per la riscossione dei crediti indebitamente utilizzati in tutto o in parte, anche in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, l'Agenzia delle entrate può emanare apposito atto di recupero motivato da notificare al contribuente con le modalità previste dall'articolo 60 del citato decreto n. 600 del 1973. La disposizione del periodo precedente non si applica alle attività di recupero delle somme di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 20 marzo 2002, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 maggio 2002, n. 96, e all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27.
31. In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, delle somme dovute entro il termine assegnato dall'ufficio, comunque non inferiore a sessanta giorni, si procede alla riscossione coattiva con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni.
32. La competenza all'emanazione degli atti di cui al comma 30, emessi prima del termine per la presentazione della dichiarazione, spetta all'ufficio nella cui circoscrizione è il domicilio fiscale del soggetto per il precedente periodo d'imposta.
33. In deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, i termini di decadenza per l'iscrizione a ruolo previsti dall'articolo 17, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono prorogati al 31 dicembre 2006 per le dichiarazioni presentate nell'anno 2003.
34. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il versamento dell'imposta comunale sugli immobili si esegue utilizzando esclusivamente il modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con decreto del Ministero dell'economia


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e delle finanze, d'intesa con l'Associazione nazionale dei comuni italiani, sono stabilite la misura dei compensi per la riscossione, nonché le modalità di rendicontazione e di riversamento.
35. Nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo l'articolo 75 è inserito il seguente:
«Art. 75-bis. - (Dichiarazione stragiudiziale del terzo). - 1. Il concessionario, prima di procedere ai sensi dell'articolo 543 e seguenti del codice di procedura civile, può chiedere a soggetti terzi, debitori del soggetto che è iscritto a ruolo, di indicare per iscritto, anche solo in modo generico, le cose e le somme da loro dovute al creditore».
36. È effettuato mediante ruolo il recupero delle somme dovute, per inadempimento, dall'incaricato del servizio di intermediazione all'incasso ovvero dal garante del debitore di entrate riscosse ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.
37. La durata delle concessioni del servizio nazionale della riscossione e degli incarichi di commissario governativo, delegato provvisoriamente alla riscossione, è prorogata al 31 dicembre 2005.
(Le proposte emendative riferite all'articolo 34 sono state ritirate dai rispettivi presentatori).