Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:
Art. 20-bis. - 1. Gli aumenti delle pensioni previdenziali ed assistenziali sono effettuati in base all'adeguamento al costo della vita, come previsto dall'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, ed in base alla dinamica delle retribuzioni dei lavoratori dipendenti.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della funzione pubblica, entro il 30 gennaio di ogni anno, è stabilita la percentuale di adeguamento delle pensioni alla dinamica delle retribuzioni di cui al comma 1.
3. Ai fini dell'attuazione dei commi precedenti è stabilito un limite di spesa pari a 550 milioni di euro annui.
Conseguentemente, all'articolo 36:
al comma 17, sostituire le parole: Per l'anno 2005 con le seguenti: A decorrere dall'anno 2005;
al comma 17, sostituire le parole: pari a 500 milioni di euro con le seguenti: pari a 700 milioni di euro;
al comma 19, sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 15 per cento.
20. 06. (ex 20. 9.) Fiori, Benvenuto, Biondi, Savo, Pistone.
(Gli articoli aggiuntivi riferiti all'articolo 20 ed accantonati nella seduta dell'11 novembre, sono stati ritirati dai rispettivi presentatori).