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1. Al fine di incentivare il passaggio dal sistema contributivo-indennizzatorio per danni all'agricoltura al sistema assicurativo contro i danni, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 3, lettere b) e c), del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori, viene ridotta di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006 e il corrispondente importo è destinato agli interventi agevolativi per la stipula di contratti assicurativi contro i danni in agricoltura alla produzione e alle strutture, di cui all'articolo 1, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, Fondo di solidarietà nazionale - incentivi assicurativi.
2. All'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Per la dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale-incentivi assicurativi destinato agli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, lettera a), si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Per la dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori, destinato agli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, lettere b) e c), si provvede a valere sulle risorse del Fondo di protezione civile, come determinato ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, nel limite stabilito annualmente dalla legge finanziaria».
3. Per gli stessi fini di cui al comma 1, per l'anno 2005, la dotazione del Fondo per la riassicurazione dei rischi, istituito presso l'Istituto per studi, ricerche e informazioni sul mercato agricolo (ISMEA), ai sensi dell'articolo 127, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è incrementata di euro 50 milioni, di cui euro 5 milioni da destinare preferenzialmente agli interventi di riassicurazione relativi ai fondi rischi di mutualità.
4. Per gli interventi previsti all'articolo 66, comma 3, della legge 27 dicembre
2002, n. 289, la dotazione del Fondo di investimento nel capitale di rischio, previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 22 giugno 2004, n. 182, è incrementata per il 2005 di 50 milioni di euro.
(Le proposte emendative riferite all'articolo 13 sono state ritirate dai rispettivi presentatori).