1. Al fine di rafforzare l'attrazione di nuovi investimenti nelle aree sottoutilizzate, Sviluppo Italia Spa è autorizzata a concedere agevolazioni alle imprese capaci di produrre effetti economici addizionali e durevoli e tali da generare esternalità positive sul territorio.
2. Le agevolazioni di cui al comma 1 consistono in: a) un contributo in conto interessi a valere su mutui di durata non inferiore a cinque anni e non superiore a dieci, concessi da istituti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385. È previsto un pre-ammortamento di durata non superiore a tre anni a decorrere dalla stipula dei con-tratto di finanziamento. Il mutuo agevolato può coprire fino al 50 per cento degli investimenti ammissibili nonché; b) un contributo in conto capitale fino al limite massimo del 20 per cento degli investimenti ammissibili; c) partecipazioni temporanee al capitale sociale, in misura non superiore al 15 per cento del capitale sociale delle imprese beneficiarie. Il cumulo delle agevolazioni concedibili non può superare i vigenti limiti massimi di intensità di aiuto.
3. Le agevolazioni di cui al comma 2 sono finanziate a valere sul Fondo di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. A tale fine l'elenco degli strumenti che confluiscono nel Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all'allegato 1 della citata legge n. 289 del 2002, è esteso agli interventi previsti nel presente articolo.
4. Con delibera del CIPE, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti le procedure di assegnazione e riprogrammazione delle risorse del Fondo destinate agli interventi previsti al comma 1 nonché le condizioni e i limiti delle agevolazioni di cui al comma 3.
5. L'efficacia delle disposizioni di cui al presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea.
Al comma 1, sostituire le parole da: sottoutilizzate fino alla fine del comma con le seguenti: dell'obiettivo 1, Sviluppo Italia Spa è autorizzata a concedere agevolazioni finanziarie alle imprese che in società con imprenditori locali presentino progetti capaci di produrre effetti economici ed occupazionali durevoli.
Conseguentemente:
dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Le agevolazioni sono concesse con priorità alle imprese che realizzano nuovi investimenti in aree industriali o artigianali;
aggiungere, in fine, il seguente comma:
6. Per le finalità del presente articolo il Fondo di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è aumentato di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007;
dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:
Art. 37-bis. - (Adeguamento aliquote rendite finanziarie) - 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 27-bis, si provvede, fino a concorrenza dei relativi importi, mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione della disposizione di cui al comma 2.
2. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 5, decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
c) articolo 2, decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239; articolo 1, decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito dalla legge 10 dicembre 1981, n. 692;
d) articolo 9, legge 23 marzo 1983, n. 77;
e) articolo 14, decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 11-bis, decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512 convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
g) articoli 5, 7 e 13 decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
3. Il numero 2) dell'articolo 3, comma 1, lettera d), della legge 7 aprile 2003, n. 80, è abrogato.
27-bis. 1. (ex 0. 27. 0136. 10). Boccia, Lettieri, Squeglia.
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Particolare attenzione è destinata alle aree del Mezzogiorno legate a processi di riconversione dell'industria chimica.
27-bis. 702. Molinari, Adduce, Lettieri, Squeglia, Di Gioia.
Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e da far crescere i livelli occupazionali in loco, attraverso l'assunzione di lavoratori a tempo indeterminato e in ossequio alle norme del C.C.N.L.
Conseguentemente:
all'articolo 29, sopprimere il comma 6;
all'articolo 37, tabella A, sopprimere tutti gli accantonamenti per gli anni 2005, 2006 e 2007, ad esclusione di quelli finalizzati alle regolazioni debitorie;
all'articolo 37, tabella B, sopprimere tutti gli accantonamenti per gli anni 2005, 2006 e 2007
dopo l'articolo 37, aggiungere i seguenti:
Art. 37-bis. - 1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.
2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione.
3. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.
Art. 37-ter. - 1. A decorrere dal 1o gennaio 2005 la tassa sui super alcolici è aumentata del 95 per cento.
2. A decorrere dal 1o gennaio 2005, l'accisa sul tabacco è aumentata del 70 per cento.
27-bis. 2. (ex 0. 27. 0136. 6). Russo Spena, Giordano.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. In ogni regione interessata dalla misura di cui al comma 1 è istituito un nucleo di valutazione dell'attività di attrazione degli investimenti nelle aree sottoutilizzate composto da istituzioni locali e parti sociali, che riferiranno semestralmente alle commissioni parlamentari competenti. Il nucleo di valutazione può suggerire iniziative finalizzate al conseguimento dell'obiettivo di incrementare l'attrattività di investimenti, soprattutto stranieri, al fine di rafforzare la presenza industriale nei territori interessati.
27-bis. 703. Molinari, Lettieri, Squeglia.
Al comma 2, lettere a), sostituire le parole: istituti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del con le seguenti: banche e da intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'articolo 107 del.
Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) concessione di finanziamenti a tassi agevolati rispetto a quelli di mercato, fino al limite massimo del 20 per cento del totale delle agevolazioni concesse;.
27-bis. 704. Michele Ventura, Roberto Barbieri, Lulli, Manzini, Mariotti, Maurandi, Olivieri, Pennacchi, Nicola Rossi.
Al comma 2, sopprimere le parole da: nonché; b) un contributo fino alla fine del comma.
Conseguentemente:
all'articolo 29, sopprimere il comma 6;
all'articolo 37, tabella A, sopprimere tutti gli accantonamenti per gli anni 2005, 2006 e 2007, ad esclusione di quelli finalizzati alle regolazioni debitorie;
dopo l'articolo 37, aggiungere i seguenti:
Art. 37-bis. -1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.
2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione.
3. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica ammi-nistrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.
Art. 37-ter. - 1. A decorrere dal 1o gennaio 2005 la tassa sui super alcolici è aumentata del 95 per cento.
2. A decorrere dal 1o gennaio 2005, l'accisa sul tabacco è aumentata del 70 per cento.
27-bis. 705. Russo Spena, Giordano.
Al comma 2, sopprimere la lettera c).
27-bis. 4. (ex 0. 27. 0136. 9). Sergio Rossi.
Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: 15 per cento con le seguenti: 30 per cento.
27-bis. 5. (ex 0. 27. 0136. 1). Maurandi, Mariotti, Roberto Barbieri, Michele Ventura, Nicola Rossi.
Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: 15 per cento con le seguenti: 25 per cento.
27-bis. 706. Molinari, Squeglia, Lettieri.
Sopprimere il comma 3.
Conseguentemente:
all'articolo 29, sopprimere il comma 6;
all'articolo 37, tabella A, sopprimere tutti gli accantonamenti per gli anni 2005, 2006 e 2007, ad esclusione di quelli finalizzati alle regolazioni debitorie;
dopo l'articolo 37 aggiungere i seguenti:
Art. 37-bis. - 1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 16, comma 1, le parole «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché: l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro»;
b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;
2. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: «fra il 3,5 ed il 4,5» sono sostituite dalle seguenti: «fra il 3,5 e il 7,5».
3. A partire dal 1o gennaio 2005, i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all'imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote IRPEF. Il contribuente ha la facoltà di optare per l'imposizione sostitutiva del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono pertanto abrogate tutte le norme e le disposizioni in contrasto con il presente provvedimento.
4. In attesa della definizione della istituzione di un'imposta europea sulle transizioni valutarie, le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed Enti, Istituzioni e soggetti residenti in Paesi extra Unione Europea, sono assoggettati al versamento dello 0,06 per cento delle somme trasferite.
5. Gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2005-2007 sono ridotti del 50 per cento per ciascun anno, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.
6. All'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 1, lettera e), le parole: «45 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «47 per cento».
7. Gli articoli 13 e 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono soppressi.
8. All'articolo 77, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «33 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «35 per cento».
9. La disposizione di cui al comma 8 si applica a decorrere dall'anno d'imposta 2004.
10. Il comma 29 dell'artico1o 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è sostituito da1 seguente:
«29. A decorrere dal 1o gennaio 2005 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO2) e di ossidi da azoto (NOx). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque. entro i valori limite cosi come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione».
Art. 37-ter. - 1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a
dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.
2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione.
3. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.
Art. 37-quater. - 1. A decorrere dal 1o gennaio 2005 la tassa sui super alcolici è aumentata del 95 per cento.
2. A decorrere dal 1o gennaio 2005, l'accisa sul tabacco è aumentata del 70 per cento.
27-bis. 707. Russo Spena, Giordano.
Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Le agevolazioni di cui al comma 2 sono finanziate con le risorse a disposizione di un apposito Fondo per l'attrazione degli investimenti nelle aree sottoutilizzate costituito presso il Ministero delle attività produttive, il cui ammontare è pari a 250 milioni di euro a decorrere dal 2005. Altre risorse possono essere destinate a tale Fondo, con delibera CIPE, a valere sul Fondo di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
Conseguentemente:
al medesimo articolo, comma 4, dopo le parole: del Fondo aggiungere le seguenti: per le aree sottoutilizzate;
all'articolo 36, comma 17:
sostituire le parole: Per l'anno 2005 con le seguenti: A decorrere dall'anno 2005;
sostituire le parole: 500 milioni con le seguenti: 750 milioni.
27-bis. 7. (ex 0. 27. 0136. 5). Roberto Barbieri, Michele Ventura, Nicola Rossi, Mariotti, Maurandi.