Allegato B
Seduta n. 542 del 9/11/2004

TESTO AGGIORNATO AL 19 GENNAIO 2005


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ECONOMIA E FINANZE

Interrogazione a risposta orale:

RUZZANTE. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
la Gazzetta Ufficiale (numero 198, del 24 agosto 2004) ha pubblicato il decreto riguardante l'emissione del 2 euro destinato alla circolazione e celebrativo del World Food Program della Fao;
la data di emissione di tale moneta non è stata fissata, anche se in sede Ecofin il Ministero dell'economia e delle finanze si è impegnato a far uscire la moneta in questione non prima del 15 dicembre 2004;
questa decisione unilaterale, la cui motivazione non è nota, è stata assunta anche a nome e per conto della Repubblica di San Marino, senza la necessaria consultazione con i due Paesi (trattandosi di monete del tutto identiche, salvo l'illustrazione di una delle due facce a quelle in circolazione, la Repubblica di San Marino e il Vaticano erano liberi di procedere come meglio credevano, senza sottostare a imposizioni italiane);
questa decisione unilaterale ha finito col creare non poche difficoltà alla normale programmazione degli Uffici dei due Stati, chiamati ad occuparsi di numismatica, tanto che San Marino e il Vaticano hanno dovuto rinviare dal 28 ottobre al 16 dicembre l'uscita della propria moneta da 2 euro celebrativa dei 75 anni dalla fondazione


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dello Stato della Città del Valicano, rendendo così necessaria la stampa di un nuovo depliant informativo e una spedizione differenziata delle monete la cui uscita è prevista per la fine del mese di ottobre 2004;
questa decisione unilaterale ha finito col creare diverse difficoltà nel mercato del collezionismo numismatico, finendo sia pure involontariamente col comprimere le vendite collezionistiche della moneta in questione dato che, trattandosi di novità, i primi conii proposti sono quelli maggiormente richiesti e venduti -:
se il Ministro non ritenga di dover modificare l'unilaterale impegno italiano assunto in sede di Ecofin, lasciando alla Repubblica di San Marino e allo Stato della Città del Vaticano la piena e sovrana liberta di decidere la data di circolazione delle monete commemorative da 2 euro.
(3-03902)

Interrogazioni a risposta scritta:

RUZZANTE e SODA. - Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro per la funzione pubblica. - Per sapere - premesso che:
il dottor Luigi Mazzilli, di anni 62, residente a Padova, quale vincitore nel 1971 di pubblico concorso per la carriera direttiva del ruolo delle intendenze di finanza, fino al 31 dicembre 1993 prestò servizio presso l'intendenza di finanza di Padova, ricoprendo le funzioni di capo reparto di più Sezioni, munito di delega di firma per determinati provvedimenti di rilevanza esterna riservati al dirigente, ed anche le funzioni di Capo di Gabinetto;
con la riforma del ministero delle finanze per dipartimenti, a decorrere dal 1o gennaio 1994, fu incaricato della direzione dell'ufficio «sezione del demanio» di Padova, con le stesse competenze e gli stessi poteri (dirigenziali) delle cessate Intendenze di Finanza, come previsto dalla legge n. 359 del 1991 e dagli articoli 42 e 79 del decreto del Presidente della Repubblica 297/92;
dal 1995 fu incaricato, in aggiunta, delle responsabilità della sezione del demanio di Venezia;
in riconoscimento della sua dimostrata professionalità, con decreto ministeriale n. 4/15328 in data 23 dicembre 1998, fu nominato reggente dell'ufficio unico del territorio di Treviso - ufficio riconosciuto di rango dirigenziale da istituire a decorrere dall'8 febbraio 1999, fondendo l'ufficio tecnico erariale (dirigenziale), la conservatoria dei RR.II. (dirigenziale) e la sezione del demanio; il gravoso compito fu assolto con lusinghieri risultati sia nel 1999 sia nel 2000, come risulta dalle schede di valutazione SI.VA.D. compilate dal dipartimento del territorio;
relativamente a questo periodo il funzionario non ha ancora percepito il pagamento a saldo della indennità di funzione, prevista dall'articolo 3 comma 198 della legge 28 dicembre 1995 n. 549, e il compenso 2 per cento dovuto sulle vendite ex articolo 12 decreto-legge 79/97 convertito nella legge 28 maggio 1997 n. 140;
nel 2001 non solo fu privato delle funzioni dirigenziali, perché il dipartimento del territorio preferì acquisire in mobilità e passare alla subentrante agenzia del territorio i dirigenti del dipartimento delle entrate, ma fu dalla stessa agenzia del demanio relegato - nella stessa sede lavorativa che l'aveva visto esercitare con alta professionalità e competenza le funzioni dirigenziali - in posizione subordinata ad un geometra catastale già suo subordinato, inferiore per grado e anzianità di servizio nel settore specialistico della gestione dei beni dello Stato;
a seguito del ricorso del funzionario, il comportamento della agenzia del demanio fu sanzionato dal tribunale di Treviso sezione lavoro con sentenza n. 407 del 2002;
nel 2003, a seguito di pronuncia del giudice del lavoro di Treviso che aveva ordinato ex articolo 700 c.p.c. il suo inserimento nella graduatoria dei vincitori


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del concorso a 163 posti di dirigente del ministero delle finanze, riuscì ad ottenere l'incarico dirigenziale subendo un trasferimento presso la filiale di Verona dell'agenzia del demanio; per tale trasferimento di sede al funzionario-dirigente è stata negata l'indennità prevista dal C.C.N.L. dei dirigenti e dal C.C.N.L. dei non dirigenti;
nel mese di luglio del 2004, dopo che la Cassazione ha stabilito che anche le vertenze riguardanti i concorsi per l'accesso alla dirigenza riservati ai dipendenti appartengono alla giurisdizione del TAR e dopo che il giudice del lavoro, accettando il difetto di giurisdizione, ha emesso sentenza di revoca della ordinanza, ha subito la rescissione del contratto dirigenziale per disposizione sia del ministero dell'economia e delle finanze, sia della agenzia del demanio; così il funzionario è rimasto definitivamente trasferito a Verona con le maggiori spese di trasferta a suo carico, in un Ufficio dove non gli sono state comunicate le nuove mansioni;
nel mese di agosto del 2004, a mezzo del proprio legale, ha notificato alla agenzia del demanio l'atto di diffida ad ottemperare alla sentenza n. 407 del 2002 con la quale il giudice del lavoro aveva tra l'altro disposto la reintegrazione del funzionario quale responsabile dell'ufficio di Treviso; l'agenzia del demanio a tutt'oggi non ha provveduto, per cui a Treviso la firma dei provvedimenti aventi rilevanza esterna è affidata sempre allo stesso geometra catastale. Per contro il dottor Mazzilli da giugno resta a Verona «demansionato»;
questa vicenda ha causato ingenti danni morali e materiali al dottor Luigi Mazzilli, che finiranno per ricadere sulla pubblica amministrazione;
ad avviso dell'interrogante è inopportuno che la pubblica amministrazione continui ad affidare gli incarichi dirigenziali a personale non dirigente, come risulta anche dal bollettino n. 148/2004 del sindacato SLAFI, posto che il conferimento di dette funzioni comporta il pagamento dello stesso trattamento economico spettante ai dirigenti. Questa scelta risulta ancora più incomprensibile visto che la pubblica amministrazione potrebbe attingere - senza dover spendere un euro in più - dalla graduatoria degli idonei del concorso a 163 posti di dirigente, graduatoria tuttora valida (tale soluzione potrebbe indurre i funzionari idonei a rinunciare ai ricorsi con giudizi pendenti per i quali l'esito sfavorevole per la P.A. sembrerebbe scontato);
a quanto sembra, presso l'agenzia delle entrate e presso l'agenzia del territorio beneficiari di incarichi dirigenziali sono anche funzionari o ex funzionari dellaamministrazione finanziaria che neppure hanno partecipato al concorso a 163 posti di dirigente -:
se il Ministro intenda fornire chiarimenti sulla intera vicenda che, almeno per quanto riguarda la non ottemperanza di una sentenza del giudice neppure a seguito di diffida, potrebbe presentare aspetti di rilevanza penale ex articolo 388 c.p.;
se il Governo ritenga essere facoltà della pubblica amministrazione (il Ministero dell'economia e delle finanze e l'agenzia del demanio) ignorare il fumus boni iuris - pur attestato in una ordinanza del giudice del lavoro quando non si parlava di carenza di giurisdizione - e revocare l'ultimo incarico dirigenziale assegnato al dottor Mazzilli fino alla pronuncia sul merito;
se il Governo non ritenga che il comportamento degli uffici che hanno gestito la situazione sia stato e continui ad essere estremamente temerario se non addirittura persecutorio;
se il Governo ritenga lecito che la P.A. non fornisca notizie e non provveda circa i pagamenti delle somme dovute al dipendente per compensi ed indennità di vario genere spettanti per legge.
(4-11545)

RUZZANTE. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
l'introduzione dell'euro ha contribuito in misura significativa, e per certi


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versi imprevista, a rendere popolarissima anche tra i collezionisti la moneta unica europea, la quale ora, perlomeno per quanto riguarda le monete divisionali, può contare su un mercato europeo, quindi assai più ampio rispetto a quello che in precedenza era chiaramente nazionale;
a fronte di questa nuova realtà si rende indispensabile una accorta politica dl emissioni, a livello di tematiche e di marketing, mentre finora la coniazione di monete numismatiche italiane si è fatta notare per ritardi e pressappochismo, come peraltro evidenziato in precedenti atti di sindacato ispettivo del sottoscritto interrogante, compreso quello del 17 settembre 2003;
due decreti del primo ottobre 2004 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 240 del 12 ottobre 2004, prevedono il corso legale e la vendita, partire dal 18 ottobre 2004, di due monete, una da 5 euro prodotta con l'argento e l'altra da 20 euro, coniata con l'oro, celebrative del «Campionato Mondiale di Calcio 2006» (Decreto del Direttore generale del Tesoro 21 gennaio 2004, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale numero 27, del 3 febbraio 2004);
la tiratura delle due suddette monete è stata rispettivamente fissata in 35.000 (5 euro) e in 7.500 esemplari (20 euro);
al mercato italiano, da sempre quello che assorbe il maggior quantitativo di monete nazionali da collezione, sono riservate 5.000 monete d'argento e 2.500 monete d'oro mentre le restanti 30.000 monete d'argento da 5 euro e le 5.000 d'oro vengano cedute in blocco, con uno sconto del 15 per cento sul prezzo di emissione, alla Fifa attraverso MDM, affidando alla stessa l'esclusiva della vendita delle suddette monete sul mercato internazionale, con l'esclusione di Italia, San Marino e Vaticano, permettendo di fatto la creazione di una grave situazione di monopolio;
questa decisione, la quale contrasta, secondo l'interrogante, contutte le più elementari regole di un mercato aperto alla concorrenza, provocherà inevitabilmente gravi ripercussioni sul mercato interno, favorendo di fatto una allarmante speculazione di Stato destinata a penalizzare collezionisti ed operatori commerciali italiani, sulla cui fidelizzazione ha potuto finora contare la Zecca dello Stato per le vendite delle monete da collezione periodicamente prodotte -:
se il Ministro non intenda provvedere ad una modifica del decreto ministeriale che, a partire dal 18 ottobre 2004, autorizza la cessione, nelle modalità richiamate e più dettagliatamente esplicitate nello stesso provvedimento, delle monete celebrative;
se il Ministro non intenda provvedere affinché sia previsto, nel decreto stesso un congruo incremento della tiratura indicata così da poter soddisfare in maniera adeguata le richieste del mercato collezionistico italiano;
se il Ministro non intenda provvedere affinché in futuro non si abbiano a ripetere le situazioni monopolistiche formalizzate col decreto ministeriale in questione.
(4-11556)