Allegato A
Seduta n. 542 del 9/11/2004


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(A.C. 5311 - Sezione 12)

ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 13.
(Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali e disposizioni relative).

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle politiche agricole e forestali, per l'anno finanziario 2005, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 13).
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio tra gli stati di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali e delle amministrazioni interessate in termini di residui, competenza e cassa, ai sensi dell'articolo 31 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, dell'articolo 77 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché per l'attuazione del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale.
3. Per l'attuazione della legge 10 febbraio 1992, n. 165, concernente modifiche ed integrazioni alla legge 17 febbraio 1982, n. 41, recante il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell'ambito della parte corrente e nell'ambito del conto capitale dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali, per l'anno finanziario 2005, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, occorrenti per la modifica della ripartizione dei fondi tra i vari settori d'intervento, di cui al suddetto piano nazionale della pesca marittima.
4. Per l'anno finanziario 2005 il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento alle competenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali per l'anno medesimo, delle somme iscritte nell'ambito dell'unità previsionale di base «Interventi diversi» - capitolo 2827 - di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, secondo la ripartizione percentuale indicata all'articolo 24, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, le somme iscritte, per residui, competenza e cassa, nell'unità previsionale di base «Interventi nel settore agricolo e forestale» di pertinenza del centro di responsabilità «Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi» dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali, in attuazione della legge 23 dicembre 1999, n. 499, concernente razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale.
6. Ai fini dell'attuazione dei decreti legislativi 18 maggio 2001, n. 227, e 18 maggio 2001, n. 228, e successive modificazioni, recanti norme per l'orientamento e la modernizzazione dei settori forestale e agricolo, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro delle politiche agricole


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e forestali, è autorizzato a ripartire, con propri decreti, gli appositi fondi iscritti nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, è autorizzato a ripartire con propri decreti le somme iscritte nell'ambito dell'unità previsionale di base «Economia montana e forestale» di pertinenza del centro di responsabilità «Corpo forestale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali.
8. Per l'anno 2005, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione alle pertinenti unità previsionali di base afferenti il centro di responsabilità «Corpo forestale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali, delle somme versate in entrata dall' Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) a titolo di rimborso al Corpo forestale dello Stato per i controlli effettuati ai sensi del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 13.
(Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali e disposizioni relative).

Alla tabella 13, stato di previsione Ministero delle politiche agricole e forestali, alle unità previsionali sotto elencate, apportare le seguenti variazioni:
2.1.2.7 - Dipartimento delle politiche di mercato - Spese correnti - Interventi - Pesca:
CP: - 1.327.000;
CS: - 1.327.000.
3.1.2.7 - Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi - Spese correnti - Interventi - Restituzione e rimborsi di imposte:
CP: + 1.327.000;
CS: + 1.327.000.
Tab. 13. 600. Governo.