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1. Al fine di migliorare il livello di sicurezza del trasporto aereo, di razionalizzare e semplificare l'assetto normativo e regolamentare nel settore dell'aviazione civile e delle gestioni aeroportuali, il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nel rispetto delle prerogative costituzionali delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, uno o più decreti legislativi per la revisione della parte aeronautica del codice della navigazione.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo trasmette gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 corredati di relazione tecnica sugli effetti finanziari delle disposizioni in essi contenute, ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n.468, e successive modificazioni, al Parlamento per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari. Ciascuna Commissione esprime il proprio parere entro trenta giorni dalla data di assegnazione, indicando specificatamente le eventuali disposizioni ritenute non conformi ai princìpi e criteri direttivi della legge di delegazione. Il Governo, entro i successivi sessanta giorni, esaminati i pareri delle Commissioni ed acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ritrasmette al Parlamento, con le sue osservazioni e con
eventuali modificazioni, gli schemi dei decreti legislativi per il parere definitivo delle competenti Commissioni parlamentari, che deve essere espresso entro trenta giorni dall'assegnazione.
3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e dei criteri direttivi indicati e con le medesime procedure stabilite dal presente articolo, possono essere emanate disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi stessi.
4. I decreti legislativi di cui al comma 1 devono conformarsi ai princìpi ed ai criteri direttivi di cui al comma 5, garantendo altresì il necessario coordinamento con la normativa comunitaria ed internazionale e, in particolare, con gli obblighi assunti con la ratifica della convenzione di Chicago del 7 dicembre 1944, di cui alla legge 17 aprile 1956, n. 561.
5. La delega di cui al comma 1 è esercitata nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) disciplina delle fonti e recepimento delle norme tecniche internazionali, anche in via amministrativa e mediante regolamenti degli enti aeronautici preposti;
b) disciplina della proprietà degli aeroporti e dell'imposizione di vincoli alle proprietà limitrofe agli aeroporti, con la semplificazione e l'adeguamento della normativa alle regole tecniche di cui all'Annesso n. 14 ICAO;
c) fissazione delle modalità per l'esercizio efficiente delle funzioni di polizia della navigazione e degli aerodromi;
d) armonizzazione e semplificazione della disciplina inerente ai titoli professionali aeronautici;
e) adeguamento alla normativa comunitaria ed internazionale della disciplina in materia di servizi aerei nonché di contratto di trasporto aereo, con riguardo anche alla tutela degli utenti;
f) semplificazione del regime amministrativo degli aeromobili e della pubblicità degli atti ad essi relativi;
g) abrogazione esplicita di tutte le disposizioni incompatibili con le modifiche del codice della navigazione adottate nell'esercizio della delega;
h) salvaguardia delle attribuzioni del Ministero della difesa in materia di difesa e sicurezza nazionale.
Sopprimerlo.
Dis. 2. 4. Pasetto, Rosato, Carbonella, Cardinale, Gentiloni Silveri, Tuccillo.
Al comma 1, dopo le parole: il livello aggiungere le seguenti: di tutela dei diritti del passeggero e.
Dis. 2. 1. Ferro.
(Approvato)
Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: e della legislazione vigente in materia.
Conseguentemente,
al comma 5, alla lettera a) premettere la seguente:
0a) articolazione delle competenze del sistema dell'aviazione civile nelle seguenti funzioni principali, in modo da garantire una chiara ed univoca attribuzione delle funzioni e delle responsabilità
tra i vari soggetti pubblici e privati operanti nel settore:
1) funzione di indirizzo, vigilanza, programmazione e controllo attribuita al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
2) funzione di regolazione tecnica di certificazione, di vigilanza, di controllo sul rispetto della regolamentazione, funzione di promozione e garanzia della sicurezza, qualità ed efficienza dei servizi resi dagli operatori aerei e dagli operatori aeroportuali nell'interesse ed a tutela dell'utenza, attribuite all'Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.);
3) funzione di fornitura dei servizi di navigazione aerea, attribuita all'Ente nazionale di assistenza al volo (ENAV S.p.a.), appositamente certificato, nonché agli altri soggetti certificati ai sensi della normativa comunitaria in materia;
4) funzione dì coordinamento operativo dei diversi soggetti privati operanti in aeroporto per un'efficiente e sicura operatività dei singolo aeroporto, attribuita al gestore aeroportuale, soggetto a certificazione da parte dell'E.N.A.C.; il gestore svolge tale funzione sulla base dei regolamento di scalo; la funzione di coordinamento dei soggetti pubblici operanti in aeroporto resta attribuita all'E.N.A.C.;
5) funzione della fornitura dei servizi aeroportuali, attribuita a soggetti pubblici o privati erogatori dello specifico servizio;
al titolo del disegno di legge, aggiungere, in fine, le parole: e della legislazione vigente in materia.
Dis. 2. 2. Ferro.
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: sessanta giorni.
Conseguentemente, al medesimo comma, terzo periodo, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: trenta giorni.
Dis. 2. 3. Ferro.
Al comma 2, sostituire le parole: competenti Commissioni parlamentari con le seguenti: Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario.
Dis. 2. 100. (testo corretto) (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).
(Approvato)
Al comma 3, dopo le parole: possono essere emanate aggiungere le seguenti: , con le stesse procedure di cui al comma 2,
Conseguentemente, al comma 4, dopo le parole: di cui al comma 1 aggiungere le seguenti: e le eventuali modifiche di cui al comma 3.
Dis. 2. 6. Rosato, Pasetto, Carbonella, Cardinale, Gentiloni Silveri, Tuccillo.
Al comma 3, dopo le parole: possono essere emanate aggiungere le seguenti: , con le stesse procedure di cui al comma 2,
Dis. 2. 5. Rosato, Pasetto, Carbonella, Cardinale, Gentiloni Silveri, Tuccillo.
Al comma 4, dopo le parole: di cui al comma 1 aggiungere le seguenti: e le eventuali modifiche di cui al comma 3.
Dis. 2. 7. Pasetto, Rosato, Carbonella, Cardinale, Gentiloni Silveri, Tuccillo.
(Approvato)
Al comma 4, dopo le parole: e in particolare aggiungere le seguenti: con le disposizioni contenute nei regolamenti (CE) n. 549/2004, n. 550/2004, n. 551/2004 e n. 552/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 marzo 2004 e.
Dis. 2. 8. Pasetto, Rosato, Carbonella, Cardinale, Gentiloni Silveri, Tuccillo.
Al comma 5, alinea, dopo le parole: è esercitata aggiungere le seguenti: , assicurando la separazione tra le funzioni di
fornitura dei servizi e le funzioni di controllo nel settore dell'aviazione civile e l'unitarietà delle responsabilità e delle competenze in tutta la catena della sicurezza aerea,
Dis. 2. 9. Pasetto, Rosato, Carbonella, Cardinale, Gentiloni Silveri, Tuccillo.
Al comma 5, alla lettera a) premettere la seguente:
0a) individuazione delle diverse responsabilità e competenze così come individuate nei regolamenti (CE) n. 549/2004, n. 550/2004, n. 551/2004 e n. 552/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 marzo 2004.
Dis. 2. 10. Pasetto, Rosato, Carbonella, Cardinale, Gentiloni Silveri, Tuccillo.
(Approvato)
Al comma 5, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è il garante ultimo dell'adeguatezza del sistema nazionale dell'aviazione civile agli obblighi assunti dallo Stato in coerenza con la Convenzione di Chicago.
Dis. 2. 11. Pasetto, Rosato, Carbonella, Cardinale, Gentiloni Silveri, Tuccillo.
Al comma 5, sopprimere la lettera g).
Dis. 2. 12. Rosato, Pasetto, Carbonella, Cardinale, Gentiloni Silveri, Tuccillo.